mercoledì 8 febbraio 2012

Violenza sessuale di gruppo: il vero contenuto della sentenza della Cassazione.


 di Filippo Lombardi

INTRODUZIONE
Oggi vi voglio parlare della recente sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro collettivo (tecnicamente Violenza sessuale di gruppo, fattispecie prevista e punita dall’articolo 609 octies del codice penale).
Questa sentenza ha suscitato molto scalpore, a causa di come è stata riportata dai media, poiché il messaggio che è trapelato è il seguente: “Per coloro che stuprano in gruppo, niente carcere”.  Giustamente, i non addetti ai lavori saranno sobbalzati dalle loro sedie, si saranno stracciati le vesti, avranno perso in mezzo istante quel barlume di considerazione, già peraltro claudicante a causa della recente situazione nazionale, per l’amministrazione della giustizia in questo paese. Avranno pensato “Bene, diamogli anche un premio magari”, oppure “Ma i giudici ermellini (termine di tutti i giorni per indicare i giudici della Cassazione) quanti fiaschi di vino si saranno alzati la sera prima di scrivere questa spregevole sentenza?” e altre frasi di questo tenore.
Cosa dice in realtà la sentenza? Esprime il seguente concetto:
Il giudice, al fine di applicare una misura cautelare al soggetto indagato per aver partecipato ad uno stupro collettivo, non è obbligato a scegliere il carcere, bensì può disporre di tutte le misure cautelari esistenti nell’ordinamento giuridico. Qualora ritenga che il carcere sia la misura più adatta a fronteggiare le esigenze cautelari, potrà utilizzarlo senza problemi.
Sono convinto però che la concettualizzazione fornita poc’anzi sia ancora insufficiente affinché tutti i non tecnici del diritto capiscano la bontà di questa sentenza. Questa insufficienza può essere colmata solo fornendo delle chiavi di lettura che nessuno, salvo qualche bravo giornalista, si è mai degnato di spiegare. Fondamentale è capire innanzitutto cos’è un processo (o meglio: un procedimento penale). Solo sapendo quali sono le fasi di quest’ultimo ci si può fare un’idea su cosa ha detto la Cassazione.


PROCESSO PENALE E PROCEDIMENTO PENALE
Senza voler ora badare troppo alle sfumature, un procedimento penale si compone di vari momenti:
1) All’inizio vi è una denuncia riguardante un reato. La denuncia raggiunge la Procura. Un pubblico ministero inizia le indagini.  
2) Il Pubblico Ministero, sempre nella fase delle indagini, compie degli atti che servono a rintracciare elementi, tracce del reato, indizi. Per fare ciò può utilizzare il suo armamentario: ad es. ispezioni, perquisizioni, sequestri probatori, intercettazioni. A seconda degli atti da compiere, può essere richiesto dalla legge che il P.M. chieda delle autorizzazioni ad un giudice: il g.i.p. (Giudice per le Indagini Preliminari). Tra le varie autorizzazioni, il g.i.p. potrà occuparsi anche delle misure cautelari, su cui tornerò in seguito.   
3) Il P.M., qualora ritenga che gli elementi che ha riscontrato siano forti, cioè che gli stessi siano significativi di una colpevolezza del soggetto e sugli stessi si possa costruire un processo, avvisa l’indagato dicendo: “Guarda, ho concluso le indagini, preparati ché tra poco inizierà il processo”.
4) Il P.M., dopo un certo lasso di tempo dall’avviso, fa la c.d. richiesta di rinvio a giudizio. Cioè, egli sostanzialmente chiede ad un giudice ( questa volta non più il giudice delle indagini preliminari, ma il g.u.p. – Giudice dell’Udienza Preliminare): “Controlla un po’ se tutto ciò che ho raccolto in fase indagini mi può servire per costruire una tesi accusatoria da utilizzare dopo questa udienza preliminare”.
5) Si svolge l’Udienza preliminare, dove il P.M. si sforza di ottenere dal g.u.p. risposta positiva, e il difensore dell’imputato si danna l’anima affinché il g.u.p. dia risposta negativa.
6) Il g.u.p. prende una decisione. Può dire: “Ok, effettivamente quello che hai trovato nelle indagini è buono per fondare una tesi accusatoria, perciò rinvio a giudizio l’imputato”. Oppure può dire: “No, pubblico ministero, con questi elementi che hai riscontrato nelle indagini non vai da nessuna parte, quindi emetto sentenza di non luogo a procedere e l’imputato non va a giudizio ma va dritto a casa e finisce tutto qui”.  
7) Nel caso in cui il g.u.p. si convinca della bontà delle argomentazioni del p.m., rinvia a giudizio e si aprirà la prossima fase, il dibattimento, che è la fase in cui tutti si sbatteranno per assumere le prove, a favore dell’imputato e contro l’imputato.
8) Alla fine del dibattimento si avrà la sentenza, di condanna o di assoluzione. La quale potrà essere se del caso impugnata, in Appello e in Cassazione.

So che è stata una noia leggere queste fasi, ma è fondamentale per capire sul serio. Perché ora vi faccio delle domande. A cui però risponderò subito.
1) A partire da quali numeri possiamo dire di trovarci nel processo penale? Direste voi, dal numero 1 in poi. Invece, dal numero 4. Dal numero 1 al numero 8 si parla di procedimento penale. Dal numero 4 al numero 8 si parla di processo penale. Quindi è facile notare come il processo penale sia contenuto nel procedimento penale.
2) Cos’è la giustizia? La giustizia in generale vuol dire tutto e non vuol dire nulla. In ambito giuridico possiamo parlare di giustizia processuale, che esiste nel momento in cui un soggetto viene giudicato in maniera equa sulla base di ciò che risulta a livello processuale, cioè sulla base delle prove che emergono nel dibattimento. Il dibattimento (numeri 7 e 8) è il luogo dove si forma la prova. E’ l’unica fase che può “arrogarsi il diritto” di determinare la condanna o l’assoluzione di una persona.   
E qui i pezzi del puzzle cominciano a ordinarsi da soli. Se il dibattimento è l’unica fase in grado di fornire al giudice gli elementi di una sentenza di condanna e nel nostro ordinamento vige il principio di presunzione di non colpevolezza, ciò vuol dire che tutto ciò che avviene prima dei numeri 7 e 8, nulla ha a che fare con la suddetta giustizia processuale, e tra i numeri che vengono prima del 7 e dell’8 vi è anche il famigerato numero 2, che è una fase in cui il pubblico ministero può chiedere le cosiddette misure cautelari. Se qualcuno vi chiedesse, alla luce di ciò che abbiamo detto finora, se le misure cautelari sono funzionali a garantire la giustizia processuale, voi non esitereste a dire di no. E fareste bene. Ma non sapreste dire allora a cosa servono.

LE MISURE CAUTELARI. 
Le misure cautelari sono degli strumenti di cui il pubblico ministero può richiedere l’applicazione, che nulla hanno a che fare con il procedimento penale. Infatti l’applicazione di una misura cautelare segna l’inizio di un procedimento a parte, detto procedimento cautelare, che non è assolutamente finalizzato a dire se una persona è colpevole o meno; nulla ha a che fare con la giustizia processuale, con la condanna, con l’assoluzione, con il biasimo, con la punizione. La misura cautelare non è una pena. E’ uno strumento che il pubblico ministero, con l’avallo del g.i.p., può utilizzare per fini diversi dalla giustizia processuale. I fini sono i seguenti (c.d. ESIGENZE CAUTELARI):
- evitare che l’indagato inquini le prove.
- evitare che l’indagato commetta ulteriori reati.
- evitare che l’indagato scappi.
Ogni indagato su cui gravano gravi indizi di colpevolezza, più almeno una tra le tre opzioni poco fa segnalate, può vedersi applicata una misura cautelare. Quali sono le misure cautelari? Ce ne sono di più tipologie:
- misure cautelari reali. Sono i sequestri, e hanno ad oggetto non la persona nella sua fisicità ma dei beni materiali (denaro o oggetti attinenti al reato).
- misure cautelari personali interdittive. Sono strumenti che non permettono all’indagato di svolgere attività, ad esempio lavorative.
- misure cautelari personali obbligatorie. Vietano di fare (o obbligano a fare) determinate cose. Possono obbligare ad andare ogni giorno dai carabinieri a firmare, possono vietare che il soggetto si avvicini a dei luoghi; possono vietare l’espatrio; possono obbligare o vietare di dimorare presso un luogo.
- misure cautelari personali detentive. Sono gli arresti domiciliari e il carcere preventivo.
A noi interessa, ai fini della spiegazione della sentenza della Cassazione, il carcere preventivo. Secondo la legge il carcere preventivo ( quindi attenzione, NON il carcere come pena derivante dalla sentenza finale pronunciata alla fine del dibattimento) deve essere utilizzato solo nel caso in cui ogni altra misura cautelare non sia idonea. Idonea a che? A punire? NO. Perché abbiamo detto che le misure cautelari non sono la pena. Idonee, allora, a fronteggiare quelle tre esigenze corrispondenti a quei tre fini che prima ho elencato (evitare che il soggetto scappi, commetta ulteriori reati, inquini le prove).
Nel 2010, il governo Berlusconi, sull’onda della rabbia dei cittadini per alcuni episodi di stupro, aveva detto, confondendo le misure cautelari con la pena vera e propria: “A chi è indagato per stupro non vanno applicate le misure cautelari secondo il loro normale range, bensì vanno direttamente in carcere”. Il governo, come suo solito, intendeva cavalcare l’onda emozionale per accaparrarsi consensi, in quanto aveva, con quella decisione, violato tutti i principi basilari in tema di processo penale, giustizia processuale, natura e funzione della pena, significato delle misure cautelari, e via discorrendo. Aveva, con quel decreto legge, distrutto il diritto penale e la Costituzione, tant’è che la Corte Costituzionale, con sentenza numero 265 del 2010, intervenne e disse:
Guarda Governo, la tua norma è incostituzionale. Il carcere come pena sarà anche giustissimo alla fine del dibattimento, una volta dimostrata la colpevolezza dell’imputato, ma in tema di misure cautelari, che sono un’altra cosa, deve tornare il normale principio per cui il carcere preventivo può essere applicato, ma solo quando le altre misure cautelari non siano idonee a fronteggiare le esigenze cautelari. E questo principio deve valere anche per lo stupro. Perché la misura cautelare non può essere utilizzata come tu vuoi, cioè per punire. A quello ci penserà il processo vero e proprio, condensato nel dibattimento, e se del caso nelle successive impugnazioni fino a sentenza definitiva”
La Corte di Cassazione, pochi giorni fa ha preso in considerazione ciò che aveva detto la Corte Costituzionale e ha espresso la sua:
“Il principio espresso dalla Corte Costituzionale è valido, non solo per lo stupro semplice ma anche per lo stupro di gruppo. Il giudice non è obbligato a usare il carcere come misura cautelare, bensì utilizzerà le regole ordinarie valide per qualsiasi reato. Se noterà che il carcere è funzionale a far fronte alle esigenze cautelari, potrà usarlo senza problemi.”
Spero di avervi aiutato a capire qualcosa di più. E scusatemi se vi ho trascinato in cose che magari potevo risparmiarvi, ma le ritenevo fondamentali per farvi capire sul serio.
P.S. Per coloro che, più pratici del diritto processuale penale, mi dicessero che non è detto che la misura cautelare debba essere applicata nella fase numero 2, potendo essa essere applicata anche a processo iniziato qualora vengano in quel momento a galla gravi indizi di colpevolezza+esigenza cautelare, rispondo “Giusto, ma rischiavo di non far capire bene la “distanza” tra misure cautelari e processo.

5 commenti:

  1. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  2. Spiegazione chiara, forse per alcuni ancora troppo tecnica, di un equivoco troppo spesso utilizzato dai media per fare scoop.

    E' bene che si parli di diritto avendone conoscenza, non improvvisando. altrimenti parliamo di calcio o di gossip, che si fanno meno danni.

    Il ricorso al carcere preventivo non significa impunità.

    Così come andrebbe chiarito che in fase di esecuzione della pena, applicare i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario non significa agevolare i delinquenti a fare ciò che vogliono, evitando loro di stare in carcere, ma di attuare il principio di rieducazione della pena, previsto dalla costituzione all'art. 27.

    E' importante distinguere ciò che può essere erroneamente considerato una ingiustizia da ciò che risponde ai principi di diritto di una società civile.

    RispondiElimina
  3. La ringrazio molto per aver apprezzato l'articolo. E non posso fare altro che condividere il suo pensiero. Ecco perché sono dell'idea che ogni giurista che si rispetti debba saper parlare più che ai tecnici, alle persone che col diritto non hanno molto a che fare. Ne va anche della stima delle persone nei confronti dei giudici che fanno ancora il proprio dovere. In questo modo si aiuta il Diritto ad essere compreso e quindi rispettato maggiormente.

    Le porgo cordiali saluti,

    Filippo Lombardi

    RispondiElimina
  4. Grazie per la chiara esposizione, Filippo Lombardi.
    Più d'una persona a me vicina senza cognizioni di diritto ha compreso chiaramente i termini della vicenda, capendo anche l'errore in cui erano incorsi leggendo le erronee notizie allarmistiche lanciate in epoca Berlusconiana.
    Ancora grazie e complimenti per la traduzione da giuridichese a italiano medio!

    RispondiElimina
  5. Sono lieto di esservi stato utile, e grazie a te per i complimenti e per aver dedicato tempo alla lettura dell'articolo. Cordiali saluti, Filippo.

    RispondiElimina