martedì 13 dicembre 2016

Tracce parere PENALE esame avvocato 2016/2017 (14 dicembre 2016)

Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la seconda prova di penale dell'esame d'avvocato. Nella serata le conclusioni.

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TRACCIA 1

Tizio avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dal locale Camera di Commercio.
In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione  ed ad inizio attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt.48  e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali,  di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.
    Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra. Precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni artt. Di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.
Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.



TRACCIA 2

Tizio rappresentante della società Alfa, avendo saputo che sarebbe stato da lì a poco bandito una gara d'appalto del servizio di somministrazione dei pasti nell'ospedale pubblico, contatta il suo amico di vecchia data, Mevio, preposto alla predisposizione del bando di gara, che acconsente a consegnargli interamente i documenti pre-gara.
Grazie alle info avute, la società Alfa si aggiudica l'appalto. Successivamente, però, la Guardia di Finanza sequestra presso l'abitazione di Mevio alcuni appunti manoscritti concernente la fase preparatoria della gara con i quali Tizio aveva dato implicazione per modificare le condizioni del bando in senso favorevole alla propria società (implicazioni poi effettivamente recepite nella versione definitiva del detto bando di gara).
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, individui le fattispecie di reato configurabili a carico di entrambi i  soggetti e gli indirizzi giuridici applicabili.

lunedì 12 dicembre 2016

Tracce parere civile esame avvocato 2016/2017 (13 dicembre 2016)

Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la prima prova di civile dell'esame d'avvocato. Nella serata le conclusioni.

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TRACCIA 1
Nel corso della seconda lezione di equitazione all'interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro ed appicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni. Poiche tuttavia anche decorso tale periodo il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa posizione, si avvede dell'esistenza di una frattura ( non evidenziata al momento della visitya al Pronto Soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intrvento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Malgrado l'intervento chirurgico venga eseguito a regola d'arte, con conseguente immobilizzazione dell'arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione ( protrattesi nei successivi 60 giorni), il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%.
I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono che: il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato , fin dall'inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo tanto che l'istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo;  che, al momento della iscrizione del proprio figlio al corso, la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere ad intervento chirurgico; che per l'intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione ( effettuate entrambe in strutture private a causa della urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di Euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sotteser al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.


TRACCIA 2

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall'amico sempronio un piccolo appezzamento di terreno, successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell'amico Mevio. Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro  50.000 pari al prezzo dell'appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio a sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005 dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa lo stesso rappresenta che l'acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge. Caio che vive dalla data della prima donazione ( peraltro immediatamente trascritta ) aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto, preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà di proprietà di Mevio.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito. 

sabato 2 luglio 2016

Opinioni degli iscritti al Corso Esame Avvocato Forleo 2015/2016.

Il modo migliore per descrivere il nostro corso è quello di riportare i ringraziamenti e le opinioni espresse dagli allievi del 2015/2016! Grazie a tutti i miei collaboratori e a tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia.

Per informazioni sul CORSO ONLINE ESAME AVVOCATO FORLEO 2016/2017 visitate la pagina esplicativa al seguente link  http://www.jurisschool.it/i-corsi-2/

Avv. Giulio Forleo


LE OPINIONI DEGLI ISCRITTI 2015/2016
Grazie al vostro corso ho superato l'esame con 95, vi ringrazio di tutto e vi raccomanderò ai miei colleghi. Complimenti a noi
Antonio

Caro Avv. Forleo, Le scrivo perché ci tenevo particolarmente a farle sapere che ho superato gli scritti e che è andata benissimo anche e soprattutto grazie ai suoi consigli, alle sue correzioni e alle preziose dispense. Li ho passati con 34 (claims made) 34 (sequestro di persona) 35 (atto di penale).. inutile dire quanto fossi felice di leggere i risultati! Grazie ancora di cuore!
Marzia

Gentile avv. Forleo, Le scrivo per ringraziarla moltissimo per i consigli preziosi, le correzioni ed il materiale del suo corso, che mi hanno aiutato a superare gli scritti. In particolare ho raggiunto il voto di 45 nel parere civile, e molto del merito lo devo alle sue tracce e dispense sulla clausola claims made, che mi hanno consentito di affrontarlo al meglio! Ho consigliato il suo corso a tutti i colleghi che si preparano per lo scritto di dicembre. Lei è davvero un prezioso aiuto! La saluto cordialmente,
Giulia

Spett.Le Juris School, sono Alessandra, ex corsista on line. Lo scorso mese di dicembre ho sostenuto l'esame scritto d'avvocato presso la Corte d'Appello di Bari, il cui esito è stato positivo. Un grazie di vero cuore all'Avv. Giulio Forleo e ai suoi collaboratori per tutti i consigli, i suggerimenti che mi hanno fornito e che ritengo essere stati determinanti per il superamento dell'esame. Consiglierei a tutti il corso on line per la sua chiarezza, completezza, continua ricerca di materiale aggiornato. Il corso è stato per me un vero e proprio stimolo allo studio, all'approfondimento nei mesi precedenti la prova. Ancora grazie a voi tutti!!!Cordiali saluti
Alessandra

Buongiorno Avvocato, le scrivo per comunicarle che ho passato gli scritti dell'esame di Stato con la votazione di: 32 30 30. Sono molto contenta e la voglio ringraziare perché il suo corso mi è stato di grande aiuto. Tra l'altro il voto più alto l'ho preso nel parere di civile che era praticamente identico a quello da lei inviatoci proprio la settimana prima! Consiglierò sicuramente questo corso ai miei colleghi. Grazie ancora e cordiali saluti
Roberta

Buongiorno, Vi scrivo per ringraziarvi! Ieri ho ricevuto la bellissima notizia di aver superato lo scritto nella Corte di Appello di Roma e gran parte di ciò è merito vostro, del modo in cui avete tenuto il corso e mi avete permesso di arrivare all'esame non solo preparata sugli argomenti, ma soprattutto in grado di affrontare un parere in breve tempo e nel migliore dei modi. So che non è ancora finita, ma metà strada è già stata percorsa. Non potevo fare scelta migliore della vostra, nel corso e nei testi di preparazione. Grazie, grazie davvero! Per aspera ad astra.
Alessia

Carissimo Avvocato Forleo, Siamo lieti di comunicarle che grazie ai suoi preziosi consigli e insegnamenti, siamo riusciti a superare lo scritto. Grazie di cuore!
Rossana,  Giovanna, Vincenzo

Gentilissimo Avv. Forleo, La contatto poiché, anche a Messina abbiamo avuto i risultati, ed io - certamente anche grazie al Vostro supporto - rientro in quella percentuale (purtroppo non molto alta) di coloro che hanno superato l'esame. Le chiedo, inoltre, qualche delucidazione sul nuovo corso perché vorrei consigliarlo ad alcune persone. Cordiali Saluti
Cristina

Buongiorno avv. Forleo, Ho partecipato al suo corso di preparazione all'esame di avvocato per la seconda volta quest'anno e, anche grazie ai suoi consigli, ho superato l'esame scritto presso la corte d'Appello di Venezia con valutazione 32-32-40. Ammetto che il primo anno non avevo studiato quanto avrei dovuto le sue dispense, ma mi ero fissata solo sugli elaborati settimanali che poi lei avrebbe corretto. Quest'anno invece ho studiato tutto ciò che ci proponeva. E non avrei potuto sperare in un risultato migliore. Ringrazio quindi infinitamente Lei e tutto il suo staff... Ora aspetto i suoi consigli per sostenere l'orale! Grazie ancora per tutto, davvero.
Ilaria


Gentile avvocato volevo comunicarle che ho superato gli scritti la ringrazio per i suoi consigli buona giornata
Assunta

Gent.mo Avv. Forleo, io e le mie colleghe Erica e Federica, volevamo ringraziarLa per il valido supporto offerto dal Suo corso. Con la speranza di superare anche la prova orale, la salutiamo cordialmente.
Chiara

Gentilissimi, volevo comunicarvi che ho seguito il vostro corso e ho superato la prova scritta . Grazie mille . Ed era la prima volta .
Laura

Gentilissimo Avv. Forleo, sono felicissima di comunicarle di essere stata ammessa all'orale. Ho sostenuto l'esame per la prima volta a Roma e grazie anche ai suoi preziosi consigli l'esito è stato positivo. Ringrazio lei e i suoi collaborati, consiglieró a tutti di iscriversi al corso perchè davvero ha fatto la differenza!!! Grazie ancora e buona serata
Francesca

Buonasera avvocato... Grazie al suo corso ho superato lo scritto dell'esame presso la Corte di appello di Roma. Da domani mi butto a capofitto per studiare l'orale. Grazie mille ancora.
Anna
Infiniti ringraziamenti Avv. Forleo, ho superato le prove scritte! Grazie!!
Simona





mercoledì 22 giugno 2016

Risultati Trieste esame avvocato 2015!

Pubblicati sulle pagine personali dei candidati i risultati dell'esame d'avvocato tenuto presso la Corte d'Appello di Trieste!!
I candidati troveranno i propri risultati sull'area personale presente sul sito del Ministero di Giustizia!

Risultati Salerno esame avvocato 2015

Pubblicato l'elenco degli ammessi della Corte d'Appello di Salerno!
Per visualizzare l'elenco  CLICCA QUI!!

Risultati Roma esame avvocato 2015

pubblicati i risultati dell'esame d'avvocato 2015 per gli aspiranti avvocati della Corte d'Appello di Roma.
Per visualizzarli dovrete accedere alla vostra area personale sul sito del Ministero della Giustizia!

Risultati Bologna esame avvocato 2015!

pubblicati i risultati della sessione 2015 dell'esame d'avvocato sostenuto presso la Corte d'Appello di Bologna!
Per conoscere il vostro risultato dovrete accedere alla vostra area personale sul sito del Ministero della Giustizia.

martedì 21 giugno 2016

Risultati Campobasso esame avvocato 2015!!

Pubblicati i risultati dell'esame d'avvocato 2015 degli aspiranti avvocati della Corte d'Appello di Campobasso!
Per visualizzare l'elenco degli ammessi CLICCA QUI!!!

Risultati Catanzaro esame avvocato 2016

Pubblicati i risultati degli scritti dell'esame d'avvocato della Corte d'Appello di Catanzaro!
Troverete il vostro risultato nella vostra area personale CLICCANDO QUI!

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lunedì 20 giugno 2016

Risultati Torino esame avvocato 2016!!

Pubblicati sull'area personale dei candidati i risultati dell'esame di preparazione all'esame d'avvocato 2016.
Per accedere alla vostra area personale e controllare gli esiti del vostro esame cliccate CLICCA QUI!!!!

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lunedì 13 giugno 2016

Risultati Milano esame avvocato 2016!!

La Corte d'Appello di Milano ha comunicato che i risultati dell'esame d'avvocato saranno pubblicati tra il 14 e il 21 giugno.
Per visualizzare la comunicazione CLICCATE QUI!!

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Elenco degli ammessi a Napoli!!

Sono stati pubblicati i nomi degli ammessi agli orali dell'esame di avvocato della Corte d'Appello di Napoli!!
Per visualizzare l'elenco degli ammessi CLICCA QUI!!!!

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venerdì 20 maggio 2016

SOLUZIONE PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.

SOLUZIONE PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.
Cassazione Penale, sez. V, ud. 23.02.2015 dep. 04.06.2015, n. 23992

RITENUTO IN FATTO
1. A.C. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 2, e comma 2, n. 1, perchè, essendo affetto da epatite cronica da virus C ed avendo consapevolezza della propria malattia e dei relativi metodi di trasmissione, consumando senza alcuna precauzione plurimi e ripetuti rapporti sessuali con M.S., alla quale taceva le proprie condizioni di salute nonchè le conseguenze a lui note derivanti da tali rapporti, cagionava alla stessa lesioni personali (infezione in atto da virus C) dalla quale derivava una malattia del corpo probabilmente insanabile e, comunque, l'indebolimento permanente del fegato, organo emuntore unico (tra (OMISSIS)).
Con sentenza deliberata in data 19/01/2012, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava A.C. colpevole del reato di cui agli artt. 583 e 590 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione, e condannava l'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni, da liquidarsi dinanzi al giudice civile, in favore della parte civile, alla quale veniva concessa una provvisionale.
Investita degli appelli dell'imputato, del P.M. e della parte civile, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 28/11/2013, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 2, e comma 2, n. 1, e ha applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute circostante aggravanti.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione A.C., attraverso il difensore avv. G. Barbieri, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Vizi di motivazione e violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 194 c.p.p., nonchè dell'art. 40 c.p., artt. 530 e 533 c.p.p..
La Corte di appello assume l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa in quanto supportate dalle dichiarazioni di B.E., che ha riferito di essere a conoscenza della relazione tra l'imputato e la persona offesa, avendo appreso tale circostanza in quanto di dominio pubblico ed in forma di pettegolezzo. Erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'art. 192 c.p.p., comma 2, avendo in realtà violato l'art. 194 c.p.p..
Con riguardo alla prova del nesso causale tra i rapporti sessuali e l'infezione da epatite C dalla quale risulta affetta la persona offesa, la Corte di appello si è basata sulla consulenza del P.M., ma ha omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha collocato l'insorgenza della malattia il (OMISSIS), disattendendo la circostanza che in data 11/08/2009 Impersona offesa risultava negativa al test qualitativo sull'epatite C. La sentenza impugnata ipotizza l'avvenuta trasmissione per via sessuale e, dunque, il nesso causale assumendo, in modo del tutto apodittico, che l'imputato rientri nella categoria di persone che hanno multipli partner occasionali. La Corte di appello afferma in via ipotetica che le ragioni del mancato contagio della moglie dell'imputato possono essere rappresentate dalla mancanza di rapporti sessuali o dal fatto che questi siano stati "protetti", richiamando il verbale dell'udienza presidenziale del 23/07/2009 relativo alla separazione personale dei coniugi, ma omettendo di rilevare come dallo stesso verbale si evinca la nascita dal matrimonio di due figli in epoca posteriore all'insorgenza nell'imputato dell'epatite C. 2.2. Vizi di motivazione e violazione e/o erronea applicazione degli artt. 42 e 42 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 3, art. 582 e 590 c.p., art. 530 e 533 c.p.p..
Nel ritenere la natura dolosa del fatto, la Corte di appello ha disatteso i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, affermando, inoltre, la sussistenza del dolo eventuale per essersi l'imputato rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell'evento consistito nella trasmissione del virus, laddove l'evento del reato di lesione deve essere la malattia. La sentenza impugnata non fornisce motivazione circa la coesistenza e il concorso di lesioni gravi e di lesioni gravissime e non rende ragione dell'iter argomentativo che ha condotto la Corte di appello a negare che A., considerati la negatività della moglie e il suo stato di soggetto affetto da epatite C da circa venti anni ma senza alcun reale problema di salute ad essa riconducibile, nonchè la limitata trasmissibilità attraverso rapporti sessuali del virus HCV, non solo potesse dubitare che da sporadici rapporti in un lasso di tempo limitato potesse conseguire la trasmissione del virus, ma anzi potesse ragionevolmente escludere che "quell"'evento-malattia potesse concretamente verificarsi e non si sia certo "determinato anche a costo di cagionarlo".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2. Il primo motivo è, nel complesso, infondato.
Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, mentre nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv.
253214). Nella ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando le dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili, della persona offesa, il cui racconto è stato confermato da ulteriori elementi, rappresentati non solo dalle dichiarazioni di B.E. (amico dell'imputato), ma anche dai dati probatori attestanti i pernottamenti dei due presso l'Hotel (OMISSIS) in almeno due occasioni - il (OMISSIS) - (pernottamenti sui quali l'imputato, come specificato dalla sentenza di primo grado, non ha fornito alcuna spiegazione alternativa), rispetto ai quali il ricorso omette il necessario confronto critico, sicchè, sotto questo profilo, le doglianze del ricorrenti sono carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Quanto al nesso di causalità, la sentenza di primo grado ha richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui coefficienti medio-bassi di probabilità c.d.
frequentista per tipi di evento impongono verifiche attente e puntuali sia della fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta, ma nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, "possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento" (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Franzese). In questo quadro, le concordi - sul punto - determinazioni dei giudici di primo e di secondo grado fanno leva sulla valutazione coordinata di una pluralità di convergenti elementi (tratti, in particolare, dalla consulenza del pubblico ministero). Prima dell'inizio della relazione con l'imputato (durante la quale i rapporti sessuali non sono mai stati accompagnati da presidi di protezione o di prevenzione volti ad evitare il contagio), la persona offesa (mai informata del rischio infettivo cui era esposta attraverso i rapporti sessuali con l'imputato) non soffriva di epatite C, come comprovato dalla documentazione clinica anteriore al ricovero del (OMISSIS), che attesta l'assenza di agenti biochimici e clinici da infezione da virus C: è certo, in particolare, che M.S. non aveva l'epatite C alla data del 15/09/2008 (quando si era sottoposta a controlli a causa dell'epilessia di cui soffriva). L'epatite si è manifestata il (OMISSIS), ossia dopo che la persona offesa aveva avuto diversi rapporti sessuali con l'imputato, portatore dell'infezione; l'anamnesi svolta in occasione del ricovero del 01/04/2009 dava atto della presenza degli indici sintomatici della malattia da circa un mese. I periodi di incubazione del virus C) coincidono con la durata della relazione: come osservato dalla consulenza del P.M., il periodo di incubazione dell'infezione è variabile da due a ventisei settimane dopo il contagio, con un picco a sette - otto settimane. Il genotipo virale dal quale sono affetti l'imputato e la persona offesa risulta lo stesso, il che, nella valutazione del consulente tecnico del P.M., è idoneo a tradurre in termini non solo di elevata probabilità, ma di relativa certezza la sussistenza del nesso di causalità tra l'infezione da virus C contratta dalla persona offesa e la sua relazione con l'imputato. Nel quadro degli elementi appena sintetizzati vanno poi collocati due ulteriori rilievi dei giudici di merito; per un verso, la sentenza di primo grado, ha rimarcato come, nel caso concreto, non sia emerso alcun altro possibile fattore di contagio della persona offesa, mentre, per altro verso, la Corte di appello ha messo in luce come il giudizio di "improbabilità" prospettato dai consulenti dell'imputato risulti fondato su premesse ipotetiche e parzialmente smentite in fatto.
Il compendio probatorio posto a sostegno della ritenuta sussistenza del nesso di causalità non è inficiato dalle censure del ricorrente. Infondata è la censura incentrata sul mancato contagio della moglie dell'imputato: sul punto, la Corte di appello ha rilevato che la non elevata percentuale di rischio (indicata dal consulente del P.M. nel 12%, con alcune casistiche che lo indicano anche nel 30%, laddove i consulenti della difesa riportano la percentuale del 3%) fa sì che il mancato contagio della moglie dell'imputato non escluda la derivabilità del contagio della persona offesa dai rapporti con A., rilievo, questo, in linea con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica (e, del resto, neppure oggetto di specifiche e puntuali censure del ricorrente). Le doglianze relative all'epoca di insorgenza della malattia, oltre che non sorrette da deduzioni in grado di disarticolare il ragionamento delineato dalla sentenza impugnata (così come quella relativa alla riconducibilità dell'imputato nella categoria di persone che hanno multipli partner occasionali), sono, prima ancora, infondate in fatto, posto che, come si è visto, il 22/03/2009 è indicato dai giudici di merito come epoca della manifestazione della malattia, laddove la sua insorgenza è stata individuata sulla base della anamnesi svolta dai sanitari.
Il rilievo circa il test negativo dell'11/08/2009 risulta svincolato dall'indicazione del dato probatorio sul quale fa leva e, comunque, non è idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata posto che la malattia contratta dalla persona offesa non risulta contestata. Nel suo complesso, dunque, l'iter motivazionale seguito dai giudici di merito in ordine alla sussistenza del nesso di causalità, non risulta, ad avviso del Collegio, compromesso, sul piano della tenuta logico-argomentativa, dalle doglianze del ricorrente.
3. Il secondo motivo, invece, è fondato nei termini di seguito indicati.
3.1. In premessa, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata deve essere valutata al lume della recente pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri) intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente, rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, hanno affermato le Sezioni unite (par.
43.2.) che "se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente", laddove "la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso"; ai fini della configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta "la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato"; nel dolo eventuale, infatti, "oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato". Nella prospettiva tracciata dalle Sezioni unite (par. 50), dirimente, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, è "un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta", sicchè riveste decisivo rilievo che "si faccia riferimento ad un reale atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto, che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata, consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi".
Nella consapevolezza della complessità dell'accertamento giudiziale dell'elemento soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o indicatori del dolo eventuale: nella sintesi offertane dalla massima (Rv. 261105), le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esita, del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonchè la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (c.d. prima formula di Frank).
3.2. La definizione dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente operata dalla sentenza n. 38343/14 delle Sezioni unite rende ragione della sussistenza, nei termini di seguito indicati, del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha motivato la riforma sul punto della pronuncia di primo grado rilevando come dal quadro probatorio emerga che, pur consapevole della propria malattia, l'imputato non solo non ha avvisato la persona offesa della situazione, ma ha anche avuto ripetutamente rapporti sessuali con la stessa pur consapevole della concreta possibilità di un contagio e ne ha accettato il rischio, a nulla rilevando la "speranza" o il "desiderio" che ciò non accadesse: l'imputato si è rappresentato il concreto rischio dell'evento e lo ha anche accettato, nel senso che si è determinato ad agire (ossia, ad avere rapporti sessuali non protetti) anche a costo di cagionarlo. Prive di consistenza sono le censure incentrate sul riferimento alla trasmissione del virus (espressione, questa, univocamente indicativa dell'infezione dalla quale è risultata affetta la persona offesa) e alle lesioni gravi e gravissime (volto ad offrire una puntuale descrizione dei fatti oggetto di imputazione e della sussumibilità delle conseguenze della contrazione dell'infezione nelle due fattispecie circostanziali). Inoltre, con riferimento al profilo rappresentativo dell'elemento soggettivo, ossia alla previsione del possibile verificarsi dell'evento, la sentenza di appello - in linea con quella di primo grado - ha fatto riferimento alla sicura conoscenza in capo all'imputato della possibilità di trasmissione della malattia attraverso rapporti sessuali non protetti, conclusione, questa, argomentata principalmente sulla base della documentazione del 12/03/2008 (una comunicazione della USL Emilia Romagna) che detta possibilità espressamente indicava: sul punto, la motivazione risulta immune da cadute di conseguenzialità logica e, comunque, non è stata oggetto di specifiche critiche da parte del ricorso.
E', invece, con riguardo al profilo volitivo dell'elemento psicologico che la sentenza impugnata presenta il vizio motivazionale denunciato, sicchè deve essere annullata: esaurendosi nel riferimento all'accettazione del rischio da parte di A. del verificarsi dell'evento, la Corte di appello non ha dato atto della riconoscibilità, in capo all'imputato, di "un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta" (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.)- La sussistenza del vizio si apprezza anche alla luce degli indicatori del dolo eventuale individuati dalle Sezioni unite e, in particolare, di quelli desumibili dalle pregresse esperienze dell'agente: sotto questo profilo, l'epoca alla quale risale la malattia dell'imputato (15 - 20 anni, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata) e la circostanza che il coniuge non ha contratto la medesima malattia (in un arco temporale di cui, dalla sentenza impugnata, non risulta la coincidenza con la crisi matrimoniale richiamata, tra gli altri rilievi, dalla Corte di appello a proposito del nesso di causalità) rappresentano dati che richiedono un adeguato approfondimento da parte del giudice di merito. Più in generale, la configurabilità del dolo eventuale in luogo della colpa cosciente richiede un puntuale confronto con gli indici rivelatori desumibili dal fatto e dalla vicenda nella quale si inserisce, confronto che dovrà essere svolto dal giudice del rinvio alla luce dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d'ufficio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2015





giovedì 12 maggio 2016

TRACCIA PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.

DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.
Traccia parere
Sempronio, malato da oltre vent’anni di epatite cronica da virus C, intraprendeva una relazione extraconiugale con la sua collega di lavoro Mevia. Nonostante fosse ben consapevole delle modalità di trasmissione della malattia, non adottava nessun tipo di precauzione nei rapporti sessuali con l’amante.
Confidando ad un’amica in comune la relazione con Sempronio, Mevia veniva a conoscenza della malattia di quest’ultimo. Allarmata dalla notizia, decideva di effettuare delle analisi del sangue.
L’esito delle analisi rivelava che anche lei era affetta da epatite da virus C.
A questo punto Mevia sporgeva querela nei confronti di Sempronio.
Sempronio si rivolge al proprio legale di fiducia affermando di essere sicuro di non trasmettere il virus considerato che, in oltre dieci anni di matrimonio, la moglie Caia non aveva contratto la malattia.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga parere motivato sulle possibili conseguenze penali della condotta del cliente prestando particolare attenzione ai criteri distintivi del dolo eventuale e della colpa cosciente.

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mercoledì 20 aprile 2016

SOLUZIONE PARERE SULLO STATO DI NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.

SOLUZIONE PARERE SULLO STATO DI NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.
Cassazione penale, sez. II, ud. 17.10.2014 dep. 24.10.2014, n. 44363

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano e la A.L.E.R. (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale - ex I.A.C.P.) di Milano ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.10.2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal locale Tribunale, con la quale l'imputata H.K.A. è stata assolta dal delitto di occupazione arbitraria di un alloggio popolare perchè il fatto non costituisce reato, in quanto commesso in stato di necessità (all'epoca della occupazione dell'alloggio l'imputata risultava essere in stato di gravidanza a rischio e per di più affetta da HIV).
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano deduce la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen.;
deduce, in particolare, che non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della scriminante dell'aver agito in stato di necessità, perchè: 1) non risulterebbe che l'imputata si è attivata per pretendere dal padre dei suoi figli il contributo al mantenimento degli stessi in modo da potersi procurare un alloggio;
2) non risulterebbe che l'imputata si è attivata per cercare una soluzione abitativa proporzionata alle sue possibilità economiche, considerato che risulta che la stessa lavorava stabilmente; 3) in ogni caso, mancherebbe l'attualità del pericolo, in quanto la condotta della imputata si è protratta sine titulo per un notevole arco temporale, a partire dall'ottobre 2003.
La A.L.E.R. deduce l'erronea applicazione degli artt. 54 e 633 cod. pen., per avere i giudici di merito riconosciuto all'imputata la causa di giustificazione dello stato di necessità, pur in assenza del pericolo di danno grave alla persona (in realtà l'imputata si sarebbe trovata solo in uno stato di bisogno abitativo), della sua inevitabilità e, soprattutto, della sua attualità, tenuto conto che la condotta della imputata perdura da oltre dieci anni (dall'ottobre 2003 a tutt'oggi) e non potrebbe ammettersi che la prevenuta occupi indefinitivamente l'immobile, sottraendolo agli altri aventi diritto e vivendo di fatto alle spalle della collettività.
DIRITTO
I ricorsi non sono fondati. Questa Corte, come è noto, ha ripetutamente avuto modo di sottolineare che, ai fini della esimente dello stato di necessità, occorre che l'azione delittuosa sia commessa per evitare un pericolo che abbia - come testualmente richiede l'art. 54 cod. pen. - il carattere della attualità, dal momento che, come è logico, in assenza di un nesso di corrispondenza cronologica tra elemento giustificante e condotta giustificata, si elide la stessa ratio essendi della causa di non punibilità, imponderabili essendo le numerose alternative prefigurabili al fine di fronteggiare e dissolvere un pericolo soltanto futuro ed eventuale. Il requisito della attualità postula, a sua volta, anzitutto che il pericolo sia presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa derivare, ma, appunto per tale ragione, implica anche che si tratti di un pericolo che nel momento in cui il fatto venga compiuto sia già individuato e circoscritto, e cioè precisamente delineato nel suo contenuto e oggetto, nonchè nei suoi effetti. Di conseguenza, non è sufficiente che l'azione delittuosa venga attuata nell'aspettativa che possano essere evitati pericoli che non abbiano tali connotati e che siano, invece, in concreto meramente eventuali e futuri, possibili o anche solo probabili. Al contrario, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, occorre un preciso e indefettibile collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo;
sicchè, l'agente può andare esente da pena soltanto quando il suo comportamento, che altrimenti costituirebbe una offesa criminosa, sia stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo del genere indicato e, con esso, un danno grave alla persona, già ben individuato all'atto stesso in cui agisce.
D'altra parte, ed a prescindere dalla varietà delle impostazioni dottrinarie che si sono soffermate sul punto, non pare azzardato scorgere, al fondo della natura della scriminante in parola, un forte richiamo verso il principio solidaristico che informa l'intera platea dei valori costituzionali - e con essa il necessario bilanciamento tra gli stessi - come peraltro traspare dai connotati di non illiceità che caratterizzano la condotta necessitata, al punto che l'art. 2054 cod. civ. prevede, con riferimento ai pregiudizi subiti dal terzo, esclusivamente un indennizzo (istituto tipico del "rischio solidaristico") e non il risarcimento del danno.
Per altro verso, va pure rammentato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel ritenere che, ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 cod. pen., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica, in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone però - si è pure sottolineato - una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. (Nella specie è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l'esimente in relazione all'occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l'imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l'amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l'appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna). (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003 - dep. 04/06/2003, PG in proc. Bocchino, Rv. 225447).
Al riguardo, va infatti rammentato che la Corte costituzionale ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che "le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), mediante un servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992). Dal complesso delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge, infatti, con chiarezza che l'esigenza dell'abitazione assume i connotati di una pretesa volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie. Per tale motivo, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali, ad esempio, il basso reddito familiare (sentenza n. 121 del 1996) e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno" (v., da ultimo, Coste cost., sentenza n. 168 del 2014).
In tale quadro di riferimento, dunque, deve anche iscriversi il "bilanciamento" tra le situazioni di pregnanza concreta del "pericolo" per la persona, la sua portata dirimente sul piano della volontà e delle possibili scelte alternative della condotta e, di conseguenza, la individuazione dei concreti confini applicativi della scriminante, non senza sottolineare come - proprio nella prospettiva di equilibrata commisurazione dei contrapposti valori che vengono coinvolti - assuma specifico risalto, per l'appunto, il connotato del "pericolo attuale", in riferimento ad una fattispecie criminosa che, come quella di arbitraria invasione di edificio per uso abitativo, si caratterizza per la diuturnitas della relativa condotta occupativa (si è affermato, infatti, che il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. è di natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo; la permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado. (Sez. 1, n. 29362 del 21/06/2001 - dep. 19/07/2001, Confl. comp. in proc. Licciardello, Rv. 219480).
Ebbene, i principi affermati al riguardo da questa Corte sono noti e rievocati, anche, dagli stessi giudici a quibus: si è infatti reiteratamente puntualizzato che l'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, (ex plurimis, Sez. 2, n. 8724 del 11/02/2011 - dep. 04/03/2011, Essaki, Rv. 249915; Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253035; Sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013).
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, di tali principi i giudici del merito hanno fatto senz'altro buongoverno, dal momento che le condizioni in cui versava la imputata all'atto della occupazione, e che si sono protratte nel tempo, presentavano - in termini del tutto inequivoci - i connotati del pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile, che la scriminante richiede per l'applicazione della causa di non punibilità. Come già sottolineato dal primo giudice, infatti, l'imputata, cittadina extracomunitaria, all'atto della occupazione dell'alloggio risultava in condizioni di salute assai precarie, in quanto sieropositiva, e per di più con gravidanza a rischio, tanto da aver partorito prima del termine; alla prima gravidanza ne era posi succeduta una seconda, con evidente incremento delle condizioni di profondo disagio, derivanti, anche, dalla circostanza che non riceveva alcun tipo di ausilio, da familiari o da terzi, tra l'altro a cagione delle difficoltà connesse alla malattia ed al pericolo di contagio. Il tutto, in presenza di condizioni reddituali del tutto precarie, dipendenti dal fatto che la sua retribuzione come parrucchiera ammontava ad Euro 732 mensili e che nel tempo l'attività lavorativa aveva assunto caratteri di saltuarietà.
A fronte di tale quadro di riferimento, le contestazioni dei ricorrenti finiscono in larga misura per attingere null'altro che ad una rivalutazione circa il "contenuto fattuale" della pregnanza del "pericolo" e della sua relativa attualità, senza peraltro porre in luce elementi davvero "critici" che possano aver infirmato l'apprezzamento condotto nei due gradi di merito, al contrario concordi nel porre in luce tanto la intensità e la perduranza nel tempo delle condizioni di assoluta precarietà in cui era costretto a vivere l'intero nucleo familiare della imputata - che solo sulla stessa poteva contare - quanto la sostanziale "adeguatezza" e "proporzionalità" della condotta illecita rispetto al "pericolo", avendo fra l'altro posto in luce il paradosso rappresentato dal fatto che la medesima imputata, pur avendo titolo a concorrere per la concessione dell'alloggio, si era vista "discriminata" per la condotta di occupazione abusiva, malgrado la stessa fosse da ritenersi a sua volta "scriminata" per lo stato di necessità.
I ricorsi devono pertanto essere entrambi respinti e la parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
 Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014