domenica 5 febbraio 2012

Il caso delle acque di Lourdes e Fatima: truffa o circonvenzione di incapaci?

di Filippo Lombardi

IL CASO

Una biologa (a quanto pare abusiva) di Ancona, insieme ad un team di colleghi, avrebbe recentemente truffato diverse persone dichiarando di aver conferito, tramite i suoi studi, delle capacità curative alle acque benedette di Lourdes e Fatima. I soggetti avrebbero poi, dietro compenso, fornito queste fantomatiche cure a persone realmente malate, le quali avrebbero addirittura sostituito la loro cura (quella esatta, scientificamente provata ed efficace) con la nuova, propinata da questi potenziali Lupin.

Truffa o circonvenzione di incapaci? 

La pubblica accusa, che ha iscritto queste persone nel registro degli indagati, ha contestato il reato di truffa, che è disciplinato dall'articolo 640 del codice penale. Esso recita che chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione [...]

Gli artifizi sono dei mezzi fraudolenti, degli accorgimenti, degli stratagemmi che distorcono la percezione della realtà nel soggetto passivo, inducendolo in errore. I raggiri possono consistere anche solo in un bel discorso fatto ad arte per fuorviare, cioè un'opera di persuasione sulla veridicità delle argomentazioni del soggetto agente, che trae in inganno l'altro interlocutore. La truffa non vi sarebbe quando gli artifizi e i raggiri non siano nemmeno prima facie idonei a indurre in errore, in virtù del principio di autoresponsabilità ( che aumenta con il progressivo ampliamento delle capacità cognitive e di difesa dell'uomo medio) e anche quando il comportamento dell'agente mantenga il soggetto passivo in un puro stato di ignoranza, perchè in quel caso non vi sarebbe l'induzione in errore inteso come conoscenza distorta, bensì vi sarebbe assenza di conoscenza. Quindi, anche la mera omissione di informazioni può causare la truffa, se non mantiene l'assenza di conoscenza ma genera una rappresentazione distorta della realtà in capo alla vittima. E il secondo requisito per truffare in questo modo, sarebbe l'esistenza di un obbligo giuridico di informare.  

La truffa è reato a doppio evento: il primo evento è caratterizzato dal cadere in errore; il secondo è l'ingiusto profitto con altrui danno. Cosa vuol dire? Che il soggetto caduto in errore deve compiere una disposizione, per forza di cose di natura patrimoniale, che causa un danno a sé o ad altri, e nello stesso tempo produce un vantaggio in capo al truffatore. Nel caso di specie, i soggetti agenti hanno certamente procurato l'errore, sicuramente con dei raggiri validi, in quanto sfruttando la loro conoscenza scientifica e, scommetto, la loro (falsamente) acculturata parlantina, hanno certamente lasciato intendere alle vittime di aver creato una cura per delle malattie. L'errore avrebbe poi generato una disposizione patrimoniale delle vittime, le quali hanno causato un danno (patrimoniale) a se stesse, e un vantaggio ingiusto ai loro truffatori. 

Ma andiamo a valutare cosa dice la norma sulla circonvenzione di incapaci. Articolo 643 del codice penale. Dice che chi, allo scopo di raggiungere un profitto personale, abusando delle passioni, dei bisogni, dell'inesperienza di un minore, o dello stato di infermità/deficienza psichica di una persona la induce a compiere un atto che comporti un effetto giuridico dannoso, per sè o per altri, è punito con la reclusione. Sia il minimo che il massimo della pena sono lievemente maggiori rispetto a quelli della truffa.

Senza necessità di girarci intorno più di tanto, la situazione concreta è pienamente rispecchiata anche dalla norma appena citata. Entrambe le norme tra l'altro proteggono gli stessi beni giuridici, cioè il patrimonio della persona offesa, e si qualificano come reati con cooperazione della vittima, cioè reati in cui l'evento lesivo è procurato tramite una mediazione ignara della stessa. Come dire che senza il compimento di un atto da parte del soggetto passivo, l'intento dell'agente non si sarebbe mai verificato. Proteggendo le due norme lo stesso bene giuridico, e qualificando entrambe le norme alla fin fine uno stesso comportamento, non può esservi concorso di reati, altrimenti si verserebbe in un'ipotesi di bis in idem sostanziale. Volendo, si potrebbe quindi applicare il principio di assorbimento, che si ha quando con un reato se ne commette un altro. Si dovrebbe in questi casi applicare il reato più grave, cioè quello col minimo edittale più alto. O, a parità di minimo edittale, quello con il massimo edittale più alto. O, in estrema analisi, quello che protegge il bene giuridico di rango più elevato. Alla luce di questi criteri dovrebbe applicarsi la norma sulla circonvenzione di incapaci. 

A mio parere, non c'è nemmeno la necessità di ricorrere al principio di assorbimento, in quanto la Corte di Cassazione ha sempre utilizzato un criterio discretivo, che consiste nel verificare se la frode è avvenuta a causa del decisivo approfittamento di una situazione di superiorità del soggetto agente nei confronti della vittima. Si tratta quasi di un principio di specialità più che di assorbimento, in quanto viene data importanza all'elemento della deficienza psichica o della infermità (o, in caso di minore, all'elemento della passione, dei bisogni o dell'inesperienza), il quale viene visto come specializzante rispetto alla truffa. Nella truffa vi potranno bene esserci delle situazioni di gap conoscitivo tra truffatore e truffato, specialmente nei casi di truffa contrattuale, ma il truffatore non approfitta degli elementi che invece sono presenti nella norma sulla circonvenzione di incapaci. Un soggetto (e qui torniamo al nostro caso di specie) che è malato e si sta curando, può certamente presentare delle deficienze psichiche, dove per deficienze non si intende dire problemi mentali ma si intende rappresentare quella situazione di assenza di barriere di difesa, quell'assenza di raziocinio che accompagna l'atto decisionale a cui segue il danno. 

Il disvalore della condotta sarebbe perciò meglio rappresentato dalla norma sulla circonvenzione di incapaci, piuttosto che sulla truffa. Vedremo in seguito se la pubblica accusa ci darà ragione. 

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