martedì 28 febbraio 2012

La Cassazione sull'esercizio abusivo della professione (dentista):problematica dell'elemento soggettivo nel caso di esito infausto dell'operazione.


di Filippo Lombardi

 Cassazione penale, sez. V, 26 gennaio 2012, n. 3222

IL CASO
Tizia, titolare di uno studio dentistico permette che Caio, soggetto non abilitato ad alcuna attività medica, svolga nei confronti di Sempronia un'operazione dentistica provocandole lesioni. 
Il processo si era svolto con capovolgimenti di fronte tra primo grado (giudizio abbreviato) all'esito del quale i due erano stati condannati per lesioni dolose gravi, e giudizio d'appello, che aveva ritenuto non esistente il dolo.
 Ricorrevano per cassazione sia il procuratore generale della Corte d'Appello, sia la parte civile, facendo valere sostanzialmente gli stessi argomenti, e cioè:
1) che si erano verificate lesioni dipendenti dalla condotta (attiva e omissiva rispettivamente) di Caio e di Tizia, e che pertanto sussisteva il nesso causale e l'evento.
2) che l'evento era dipeso dalla violazione della tecnica dell'arte medica.
3) che l'atteggiamento doloso doveva evincersi dai seguenti elementi:
 - mancanza di consenso informato.
mancanza dell'abilitazione, che per i ricorrenti faceva conseguire il fatto che gli imputati non potevano non prevedere come evento possibile e concreto la lesione, evento che perciò era stato previsto e accettato.
 Tutti questi elementi, secondo i ricorrenti dovevano escludere la pretesa incompatibilità tra la finalità terapeutica e il delitto di lesioni dolose, e aprire la strada al riconoscimento dell'elemento soggettivo, almeno nella forma del dolo eventuale.

giovedì 23 febbraio 2012

Risultati in percentuale esame avvocato 2011/2012: prime indiscrezioni.

Per rimanere sempre aggiornati sulle percentuali di promossi all'esame di avvocato 2011/2012, cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->

Genova pubblicati i nomi dei 167 ammessi all'orale su http://www.ufficigiudiziarigenova.it/%5Cnews_urp.aspx?id=3498

MIlano pubblicati i nomi degli ammessi all'orale su http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_categorie/ESITI_PROVA_SCRITTA_2011_2012.pdf

Potenza pubblicati i nomi dei 144 ammessi all'orale su http://www.giustizia.basilicata.it/%5Cnews.aspx?id=3500

Lecce pubblicati i nomi dei 520 ammessi all'orale su http://www.corteappellolecce.it/images/documenti/nuova/ammessiorale2011.pdf

Firenze pubblicati i nomi dei 974 ammessi al'orale su http://www.ordineavvocatifirenze.it/

Bari pubblicati i nomi dei 520 ammessi all'orale su http://www.giustizia.bari.it/CorteAppello/concorsi_esami.aspx?pnl=1

Palermo pubblicati i nomi dei 480 ammessi all'orale su http://www.giustizia.palermo.it/%5Cnews.aspx?id=3470

Roma pubblicati i nomi dei circa 1586 ammessi all'orale (43%) su http://77.238.22.45/IdoneiEsameAvvocati2011.pdf

Perugia pubblicati i nomi degli ammessi all'orale su http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/resources/cms/documents/AmmessiEsamiAvvocatoSessioneCorrente.pdf 

Venezia pubblicati i nomi degli ammessi all'orale (34%) su http://www.corteappello.venezia.it/mda/Sessione%202011-Candidati%20ammessi%20alla%20prova%20orale.pdf

Cagliari pubblicati i nomi dei 181 ammessi all'orale (26%) su http://giustizia.sardegna.it/%5Cnews.aspx?id=3374

Salerno pubblicati i nomi dei 616 ammessi all'orale (49%) su http://www.ordavvsa.it/images/articoli/files/1319.pdf 

Trento ha pubblicato i nomi dei 33 ammessi  all'orale (33%): http://www.ordineavvocatitrento.it/files/368/ELENCO%20AMMESSI.pdf

Campobasso ha pubblicato i nomi dei 171 ammessi all'orale (49%): http://www.giustiziamolise.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/campobasso_cortediappello/menu/files/esame_avvocato/elenco_ammessi_2011.pdf

Reggio calabria pubblicati i nomi dei 160 ammessi all'orale (22%) su: http://ildirittopenale.blogspot.it/2012/06/elenco-ammessi-reggio-calabria.html 


Brescia pubblicati i nomi dei 209 ammessi all'orale (29%) su il http://www.giustizia.brescia.it/news.aspx?id=3427

Torino pubblicati i risultati dei 623 ammessi all'orale (47 %) su http://www.giustizia.piemonte.it/news.aspx?id=3434

Catania pubblicati i nomi dei 414 ammessi all'orale (39%) su http://www.ordineavvocaticatania.it/doc/EsitiEsamiAvvocato2011.pdf

Ancona pubblicati i nomi dei 367 ammessi all'orale (50%) su http://www.corteancona.it/Esami/esame_avvocato/avv_2011/ammessi.htm

L'Aquila pubblicati i nomi dei 154 ammessi all'orale (22%) su http://www.giustizia.abruzzo.it/%5Cnews.aspx?id=3457 

mercoledì 22 febbraio 2012

Tocca il ginocchio di una minorenne sul bus: è violenza sessuale.

Cassazione penale, sez. III, 12 dicembre 2011, n. 45950

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Nella sentenza in commento la Suprema Corte è chiamata ad inviduare la presenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dei reati di cui agli articoli 609 bis c.p. e 609 ter c.p. nella condotta di un uomo che a bordo di un autobus della linea urbana tocca il ginocchio di una minorenne con la mano o con la gamba e, contemporaneamente, infila le mani nei propri pantaloni, alzando ed abbassando la cerniera lampo degli stessi fino a romperla.
 La Corte evidenzia come nel caso di specie ricorrano entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimita' per la configurabilita' del delitto contestato e cioe' un rapporto carpare carpari, inteso quale volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest'ultimo (ex multis Cass. 2/7/03 n. 36758).
 A giusta ragione, quindi, il decidente di secondo grado ha ritenuto che il contatto fisico, ricercato dall'imputato con la minore, contestualmente alle pratiche di autoerotismo poste in essere dallo stesso, fosse finalizzato all'appagamento di un istinto sessuale, tenuto conto sia della riconosciuta rilevanza penale di un contatto fugace e della natura unitaria della nozione di liberta' sessuale e della conseguente irrilevanza della parte del corpo concretamente aggredita
Di seguito si riporta la sentenza della Suprema Corte:

martedì 21 febbraio 2012

Commissione Europea: diritti degli imputati nei procedimenti penali in Italia e in Europa.

Fonte: https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_defendants_in_criminal_proceedings_-169-it-it.do?member=1

Le presenti note informative spiegano che cosa succede quando una persona è sospettata o accusata di un reato. Per informazioni riguardanti violazioni minori al Codice della strada, che solitamente sono soggette a una sanzione fissa come l’ammenda, cfr. la Nota informativa 5.

Se siete vittima di un reato, potete trovare tutte le informazioni sui vostri diritti cliccando qui.

Sintesi del procedimento penale

Si riporta di seguito una sintesi delle fasi ordinarie del procedimento penale per adulti.

Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida.

Il procedimento penale viene avviato quando la polizia o il pubblico ministero vengono a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire reato.

Una volta concluse le indagini, il pubblico ministero avvia l’azione legale con cui si apre il processo, a meno che non ritenga opportuno archiviare il caso.

Per i reati che devono essere giudicati da un tribunale in composizione collegiale, dalla Corte d’assise (un organo analogo alle Crown Court nel Regno Unito, o al Federal Judicial District negli Stati Uniti), o in alcuni casi da un tribunale composto da un giudice unico, il pubblico ministero trasmette una richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell’udienza preliminare.

Al termine dell’udienza preliminare il giudice può rinviare a giudizio l’imputato o rinunciare all’azione legale.

Nel caso dei reati per i quali è competente un organo monocratico o il giudice di pace, il pubblico ministero notifica un mandato di comparizione o una citazione diretta in giudizio.

Esistono poi alcuni riti speciali: il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il giudizio immediato o direttissimo, il procedimento per decreto di condanna penale.

Il procedimento penale si svolge di norma in tre fasi: primo grado (Corte d’assise, tribunale in composizione collegiale, organo monocratico o giudice di pace), impugnazione e Corte di cassazione (il massimo grado di giudizio).

In primo grado vengono raccolte tutte le prove, testimoniali e documentali; il giudizio si conclude con la condanna o l’assoluzione.

Potete impugnare la sentenza emessa in primo grado.

La Corte d’appello decide se confermare la sentenza emessa in primo grado o riformarla in parte o totalmente, oppure se annullarla rinviandola al giudice di primo grado.

La decisione della Corte d’appello può essere impugnata mediante ricorso presentato alla Corte di cassazione (il massimo grado di giudizio).

La Corte di cassazione pronuncia la sua sentenza, con la quale può dichiarare inammissibile la domanda o rigettarla, o addirittura cassare la sentenza impugnata senza rinvio, o infine può decidere di cassare la sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado.

Una volta concluse tutte le fasi di giudizio, la sentenza diventa definitiva. In caso di condanna con irrogazione di pena, questa diventa esecutiva.

Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida.

Il ruolo della Commissione europea

Occorre osservare che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali all’interno degli Stati membri e pertanto non vi può assistere nel caso dobbiate sporgere denuncia. Le informazioni fornite in queste note informative servono per sapere come potete sporgere una denuncia e a chi rivolgervi.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

1 - Come ottenere una consulenza legale

2 - I miei diritti durante le indagini su un reato

Raccolta di prove
Interrogatorio
Arresto, fermo, custodia preventiva e mandato di arresto europeo
Conclusione delle indagini preliminari e udienza preliminare
3 – I miei diritti durante il processo

4 – I miei diritti dopo il processo

5 – Violazioni al Codice della strada e altri reati minori

Link correlati

Ministero della giustizia

Questioni di diritto in generale

Questioni di diritto penale

Unione delle Camere penali italiane

Diritti umani

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Ultimo aggiornamento: 14/02/2012

domenica 19 febbraio 2012

Le Sezioni Unite sull’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.).

Cassazione penale, Sezioni Unite, 7 febbraio 2012, n.4694.

Come anticipato nell’articolo dell’avv.  Orsini del 4 febbraio 2012, (http://ildirittopenale.blogspot.com/2012/02/applicabilita-dellart-615-ter-cp-in.html), le Sezioni Unite erano state investite della questione giuridica se costituisca il reato previsto dall’art. 615 ter c.p. l’accesso di soggetto abilitato ad un sistema informatico protetto per scopi e finalità estranee a quelle per le quali la chiave di accesso gli era stata attribuita.
In proposito le Sezioni Unite hanno hanno affermato, con la sentenza indicata in epigrafe, che integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad  un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema
Hanno, inoltre, chiarito che l’ipotesi dell’abuso delle qualità specificate dall’art. 615-ter c.p., comma secondo, n. 1, c.p., costituisce una circostanza aggravante delle condotte illecite descritte al primo comma e non un’ipotesi autonoma di reato.
Di seguito si riporta la sentenza della Suprema Corte:

lunedì 13 febbraio 2012

L’amante minaccia di rivelare la relazione extraconiugale in cambio di denaro: Estorsione o esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

di Giovanni Miccianza

Preliminarmente prendiamo in considerazione un caso che può verificarsi nella vita di tutti i giorni.
Tizio intrattiene una relazione extraconiugale con Caia versandogli a titolo di doni del denaro. La relazione prosegue a gonfie vele fino a quando l’uomo pian piano si allontana dall’amante. Ebbene, mettiamo il caso che Caia, comprendendo l’imminente abbandono della persona che con lei condivideva letto e mantenimento, si rivolga a Tizio minacciandolo di rivelare la relazione extraconiugale a sua moglie se non gli corrisponderà il denaro che abitualmente gli versa.
Ebbene, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una vera e propria estorsione o ad un esercizio arbitrario delle proprie ragioni?    

domenica 12 febbraio 2012

Spaccio, detenzione, consumo di gruppo di sostanze stupefacenti e morte del consumatore dopo l’uso.


di Filippo Lombardi

Il D.P.R. 309/90, tra le tante norme che lo compongono, fornisce agli articoli 73 e 74 la disciplina relativa alla repressione dei reati di spaccio, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga (per quest'ultima, si veda l'articolo di G. Miccianza, già pubblicato in questo blog  http://ildirittopenale.blogspot.com/2012/01/associazione-delinquere-finalizzata-al.html).

§ 1. FINALITA' DI SPACCIO O DI DETENZIONE NON PUNIBILE?
Si vuole in questa sede trattare dei criteri di discrimine tra finalità di spaccio e finalità di detenzione non punibile. A tal fine è bene ricordare quando per la legge una detenzione di sostanze stupefacenti risulta punibile. Si tratta di un caso preciso. 

mercoledì 8 febbraio 2012

Violenza sessuale di gruppo: il vero contenuto della sentenza della Cassazione.


 di Filippo Lombardi

INTRODUZIONE
Oggi vi voglio parlare della recente sentenza della Corte di Cassazione sullo stupro collettivo (tecnicamente Violenza sessuale di gruppo, fattispecie prevista e punita dall’articolo 609 octies del codice penale).
Questa sentenza ha suscitato molto scalpore, a causa di come è stata riportata dai media, poiché il messaggio che è trapelato è il seguente: “Per coloro che stuprano in gruppo, niente carcere”.  Giustamente, i non addetti ai lavori saranno sobbalzati dalle loro sedie, si saranno stracciati le vesti, avranno perso in mezzo istante quel barlume di considerazione, già peraltro claudicante a causa della recente situazione nazionale, per l’amministrazione della giustizia in questo paese. Avranno pensato “Bene, diamogli anche un premio magari”, oppure “Ma i giudici ermellini (termine di tutti i giorni per indicare i giudici della Cassazione) quanti fiaschi di vino si saranno alzati la sera prima di scrivere questa spregevole sentenza?” e altre frasi di questo tenore.
Cosa dice in realtà la sentenza? Esprime il seguente concetto:
Il giudice, al fine di applicare una misura cautelare al soggetto indagato per aver partecipato ad uno stupro collettivo, non è obbligato a scegliere il carcere, bensì può disporre di tutte le misure cautelari esistenti nell’ordinamento giuridico. Qualora ritenga che il carcere sia la misura più adatta a fronteggiare le esigenze cautelari, potrà utilizzarlo senza problemi.
Sono convinto però che la concettualizzazione fornita poc’anzi sia ancora insufficiente affinché tutti i non tecnici del diritto capiscano la bontà di questa sentenza. Questa insufficienza può essere colmata solo fornendo delle chiavi di lettura che nessuno, salvo qualche bravo giornalista, si è mai degnato di spiegare. Fondamentale è capire innanzitutto cos’è un processo (o meglio: un procedimento penale). Solo sapendo quali sono le fasi di quest’ultimo ci si può fare un’idea su cosa ha detto la Cassazione.

martedì 7 febbraio 2012

Il reato di omissione di soccorso.

 di Filippo Lombardi

Un amico mi ha raccontato una sua vicissitudine accadutagli recentemente, incentivandomi a scrivere dell'omissione di soccorso. La figura dell'omissione di soccorso è molto nota anche ai non tecnici del diritto, in quanto fa riferimento a delle circostanze concrete in cui chiunque può trovarsi coinvolto.
Dato che si parla di un reato, è bene che tutti sappiano le modalità concrete con cui questo reato potrebbe essere compiuto. 

Brevi cenni introduttivi sulla natura del reato di omissione di soccorso.

I reati in genere sono divisi in due importanti tipologie: i reati di danno e i reati di pericolo. I reati di danno sono quelli che si consumano (si perfezionano, vengono ad esistenza) con una lesione di un bene giuridicamente rilevante che fa capo alla vittima. Il tipico esempio è quello dell'omicidio, articolo 575 del codice penale.

domenica 5 febbraio 2012

Il caso delle acque di Lourdes e Fatima: truffa o circonvenzione di incapaci?

di Filippo Lombardi

IL CASO

Una biologa (a quanto pare abusiva) di Ancona, insieme ad un team di colleghi, avrebbe recentemente truffato diverse persone dichiarando di aver conferito, tramite i suoi studi, delle capacità curative alle acque benedette di Lourdes e Fatima. I soggetti avrebbero poi, dietro compenso, fornito queste fantomatiche cure a persone realmente malate, le quali avrebbero addirittura sostituito la loro cura (quella esatta, scientificamente provata ed efficace) con la nuova, propinata da questi potenziali Lupin.

Truffa o circonvenzione di incapaci? 

sabato 4 febbraio 2012

Applicabilità dell'art. 615 ter c.p. in relazione all'ipotesi di utilizzazione non autorizzata di un sistema informatico.

di Riccardo Orsini

L'art. 615 ter c.p., disciplina il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Si tratta di una delle figure di reato introdotte dalla l. n. 547 del 1993, che può oggettivamente essere considerata come il primo vero intervento legislativo in materia di criminalità informatica.
La norma prevede la punibilità di tutte quelle condotte integranti sia l'accesso che la permanenza “abusiva ad un sistema informatico o telematico.
L'intenzione del legislatore, dunque, era quella di perseguire quelle condotte per le quali l'accesso o la permanenza in un sistema informatico o telematico si realizzasse in modo abusivo, e, dunque, in assenza di specifica “autorizzazione”.
Ciò premesso, occorre, tuttavia, intendersi su quella che risulta essere, da un punto di vista operativo, la portata applicativa della norma.

giovedì 2 febbraio 2012

Tentativo di furto e aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

di Giovanni Miccianza

Il fatto tipico di cui all’art. 624 c.p. è integrato dalla condotta di impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene da parte di chiunque (reato comune). Ai fini della sottrazione si ritiene sia sufficiente che la cosa sia passata, anche per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell’agente (cfr. Cass., Sez. II, n. 9447/1990). Sotto il profilo soggettivo, oltre al dolo generico, è necessario il dolo specifico, costituito dallo scopo di trarre profitto dalla sottrazione.
Quanto alla configurabilità del tentativo di furto: