martedì 7 febbraio 2012

Il reato di omissione di soccorso.

 di Filippo Lombardi

Un amico mi ha raccontato una sua vicissitudine accadutagli recentemente, incentivandomi a scrivere dell'omissione di soccorso. La figura dell'omissione di soccorso è molto nota anche ai non tecnici del diritto, in quanto fa riferimento a delle circostanze concrete in cui chiunque può trovarsi coinvolto.
Dato che si parla di un reato, è bene che tutti sappiano le modalità concrete con cui questo reato potrebbe essere compiuto. 

Brevi cenni introduttivi sulla natura del reato di omissione di soccorso.

I reati in genere sono divisi in due importanti tipologie: i reati di danno e i reati di pericolo. I reati di danno sono quelli che si consumano (si perfezionano, vengono ad esistenza) con una lesione di un bene giuridicamente rilevante che fa capo alla vittima. Il tipico esempio è quello dell'omicidio, articolo 575 del codice penale.

L'evento è la morte del soggetto passivo, quindi si verifica un danno al bene vita di cui è titolare la vittima.  Ci sono altri reati che invece sono detti "di pericolo" in quanto puniscono una condotta che mette in pericolo uno o più beni giuridici di soggetti determinati o indeterminati. Anche il pericolo può essere scisso in due categorie: pericolo astratto e pericolo concreto. Il pericolo concreto esiste nel momento in cui la norma contiene il riferimento stesso al pericolo. In questo caso, il giudice dovrà verificare con la c.d. prognosi postuma (cioè una previsione che si fa dopo che una certa situazione già si è verificata) se, nel momento in cui il soggetto agente ( colui che compie il reato) avesse portato avanti la sua condotta pericolosa, si sarebbe verificato il danno al soggetto passivo identificato dalla norma. Il pericolo astratto invece si ha nel momento in cui il reato non sia un reato di danno e la norma non faccia esplicito riferimento al concetto di pericolo, bensì questo concetto sia implicito, leggibile "tra le righe".  La Corte Costituzionale ha indicato che queste fattispecie normative di pericolo sono ammesse nell'ordinamento, ma il giudice deve comunque effettuare un controllo in ambito applicativo, cioè deve valutare se, secondo una massima di esperienza (e quindi una apprezzabile probabilità) tenere quella condotta vietata causa nella maggior parte dei casi un danno al soggetto passivo. 
I reati inoltre si distinguono anche in commissivi omissivi. Quelli commissivi consistono in un fare ( solito esempio dell'omicidio, ma anche dell'ingiuria, delle percosse, ecc), mentre quelli omissivi consistono in un non-fare. Non fare cosa? Ovviamente non fare una cosa che essi siano tenuti a fare, per legge o per altre cause. Deve cioè esistere un obbligo giuridico di fare.  

Volendo riportare ciò che abbiamo detto finora al reato di omissione di soccorso, vediamo prima cosa dice la norma di riferimento, l'articolo 593 del codice penale

"Chiunque trovando smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale la pena è aumentata; se ne deriva la morte la pena è raddoppiata."

Il primo comma fa riferimento ad una mera condotta omissiva, non c'è evento e non è fatto riferimento al pericolo. Esso è da considerarsi quindi reato di pericolo implicito e varrà la regola valutativa prima espressa per i reati di pericolo astratto. 
Nel secondo comma troviamo sempre un reato di condotta, non c'è evento ed è fatto riferimento al pericolo. Quindi trattasi di un reato di pericolo concreto, con tutte le conseguenze valutative prima affrontate.
Al terzo comma vi è una circostanza aggravante in caso di determinati eventi (lesione o morte).

Il reato di omissione di soccorso deriva quindi dall'inottemperanza ad un obbligo di agire, che è fornito dalla stessa legge. Si tratta di un obbligo giuridico che è animato dal principio di solidarietà sociale, cioè dei compiti solidaristici che l'ordinamento affida a tutti noi cittadini. 

Chi deve agire? 

Il soggetto che deve agire è la persona che si trova nella determinata situazione a cui fa riferimento la legge. Il reato è detto "reato proprio", perché non può essere compiuto dachiunque, ma da qualunque persona si trovi nella situazione normativa descritta. I reati che possono invece essere commessi davvero da chiunque (esempio omicidio: chiunque cagiona la morte di un uomo) sono detti "reati comuni". 

Quando deve agire? 

Il soggetto che deve agire, cioè colui che si trova nella situazione descritta dalla legge, deve farlo quando trova qualcuno che versi nelle circostanze chiarite dai due commi iniziali dell'articolo 593. Parte della dottrina riteneva che il trovare significasse "venire a conoscenza" delle situazioni descritte, con la conseguenza che avrebbe commesso omissione di soccorso anche il medico che, alla stazione ferroviaria, avesse avuto notizia dell'arrivo di un vagone sul quale vi fosse la persona incapace di provvedere a se stessa perchè ferita. Ovviamente tutto ciò è paradossale, e quindi attualmente il verbo "trovare" significa "avvistare". Ci si troverà nella situazione tipica (tipica vuol dire: descritta dalla legge) quando il soggetto a cui la norma fa riferimento entra nel raggio visivo della persona che dovrebbe conseguentemente agire.  

Una volta che la persona chiamata ad agire si trova nella situazione in cui deve agire personalmente, ha un obbligo assoluto di farlo o vi sono eccezioni? 

Vi sono alcune situazioni in cui il soggetto chiamato ad agire può non farlo, senza ripercussioni legali. 
1) La persona è impossibilitata ad agire. Mettiamo che una persona, da un ponte avvisti un'altra persona che si trova nel lago di fronte e sia in pericolo. Non gli si richiederà di intervenire, ma al massimo di avvertire l'Autorità. Stessa cosa se ad esempio il soggetto che dovrebbe agire è impossibilitato perchè paralitico o altro. Chiedere di diventare Lazzaro e aiutare un natante in difficoltà sarebbe da pazzi. 
2) La persona, intervenendo, esporrebbe se stessa a pericolo insuperabile con le sue capacità. In questa situazione vi è il c.d. stato di necessità. Il soggetto agente non interviene in quanto esporrebbe se stesso ad un rischio non superabile. Ogni persona ha sì un obbligo solidaristico, ma non un obbligo di esporre se stessa al pericolo, qualora non sappia far fronte allo stesso. Anche in questo caso quindi sarà auspicabile che il soggetto, se può, avverta l'Autorità. 
3) Quando le persone presenti sul posto e che possono soccorrere siano più di una e non serva che il soggetto aiuti il soccorso. Cioè, se Tizio è in pericolo e Caio e Sempronio sono entrambi presenti sul luogo, può ben intervenire il solo Caio, e su Sempronio non si abbatterà alcuna punizione penale, tranne nel caso in cui l'intervento di Caio non sia stato proficuo e abbia avuto bisogno di Sempronio. Il Legislatore, cioè, dice "Se siete in più persone dinanzi alla situazione descritta dalla norma, basta che intervenga uno. Se poi la persona che interviene avrà bisogno della persona che non era intervenuta, e quest'ultima, pur comprendendo ciò, si allontana, allora essa potrà comunque essere accusata di omissione di soccorso."

Cosa è preferibile fare se sono nella condizione di scegliere tra l'intervenire personalmente e il chiamare l'Autorità?

Innanzitutto non c'è obbligo di intervenire personalmente nel caso descritto dal primo comma. Si richiede in tal caso di avvertire l'Autorità. 
Il problema, cioè l'alternativa tra agire e convocare l'Autorità, si ha nel caso descritto dal secondo comma. Cioè, cosa fare nel caso in cui si scorga un corpo inanimato o che sembri tale, nonché una persona ferita o altrimenti in pericolo? Qui la risposta è abbastanza semplice. Se il soggetto si reputa in grado di agire personalmente e immediatamente, può farlo, esponendosi però alle eventuali ripercussioni negative del suo gesto. Voglio dire, se la persona chiamata ad agire non ha le capacità concrete per prestare l'assistenza richiesta, è auspicabile che chiami l'Autorità sul posto. Discorso diverso nel caso in cui la persona sia ferita e il soccorritore è un medico o una persona comunque istruita per il caso, e ha gli strumenti seppur rudimentali per far fronte all'emergenza. In ogni altro caso difforme, è sempre consigliabile dare avviso all'Autorità. 

Quale Autorità? 

Questo è un problema che passa in secondo piano. Nel caso in cui non è intuibile l'Autorità specifica da chiamare, è preferibile chiamare la Polizia di Stato. 
Nel caso in cui la situazione sia quella descritta dal secondo comma e faccia riferimento alle condizioni di salute del soggetto da soccorrere, è auspicabile chiamare direttamente il 118, in quanto a volte quei minuti utilizzati per chiamare la Polizia o altro corpo potrebbero risultare decisivi. 

Ma l'ambulanza non è mica Autorità. Posso essere comunque accusato di omissione di soccorso? 

Stando al tenore letterale della norma, sembra quasi che il soggetto che chiami l'Ambulanza senza dare notizia all'Autorità commetta reato. In realtà l'obbligo solidaristico si considera rispettato nel momento in cui il soggetto che deve agire, scongiura il pericolo. Di conseguenza il reato non viene ad esistenza poiché il bene giuridico che il Legislatore voleva tutelare è stato tutelato a sufficienza. Tra l'altro, l'Autorità sarà certamente chiamata dal pronto soccorso, in quanto coloro che svolgono attività di assistenza sanitaria, nel caso in cui si trovino a soccorrere una persona che sembra essere parte lesa in un reato procedibile d'ufficio, devono darne immediato avviso all'Autorità. Quindi in ogni caso l'Autorità ne verrebbe a conoscenza. Inoltre nel caso di cui al comma 2 vi è l'alternatività tra il prestare assistenza o dare avviso all'Autorità. E il chiamare l'ambulanza può essere considerato come facente parte del "prestare assistenza". 

E se non noto l'esistenza delle situazioni descritte dalla norma, e passo oltre senza aiutare? 

L'omissione di soccorso è un delitto e i delitti sono puniti solo per dolo, cioè per volontà, a meno che la norma stessa faccia riferimento alla punibilità per colpa. Non è il caso dell'omissione di soccorso, il quale è punibile solo ed esclusivamente per dolo. Cos'è il dolo? E' la somma di volontà di tenere la condotta vietata e comprensione di trovarsi nella situazione descritta dal legislatore, nonché, comprensione delle conseguenze nefaste che avrebbe il proprio agire o il proprio non agire (in questo caso il non agire), cioè il danno nei reati di danno e il pericolo nei reati di pericolo. 


Ricapitolando, per la punibilità serve che: 
1) Il soggetto si trovi in una tra le situazioni descritte dalla norma. 
2) Che sappia di trovarvisi. 
3) Che nonostante ciò, scelga deliberatamente di non fare ciò che è richiesto dalla norma.
4) Che non si trovi in una situazione per cui gli sia impossibile sia intervenire direttamente sia darne avviso all'autorità. 

3 commenti:

  1. Se qualcuno mi minaccia, per scritto, di non aiutarmi in caso di bisogno, in caso io sia vittima di un qualche incidente o di una malattia, incorre in un reato?
    Grazie

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  2. Buongiorno, vorrei porre un quesito: tre mesi fa mi sono trovata in una situazione di pericolo per la mia salute e avevo bisogno di raggiungere il pronto soccorso. Da premettere che mi trovavo da sola in casa con un minore ( mio figlio ) che dormiva. Ho provato a contattare una persona "amica" per chiedere aiuto ripetutamente attraverso telefonate che venivano automaticamente rifiutate e sms in cui chiedevo aiuto perché sarei dovuta andare in ospedale. Questa persona mi ha risposto in malo modo via sms ed ha spento successivamente il telefono. Si consideri che questa persona è parente del mio ex marito ed io mi trovavo in un luogo lontano dal mio di origine e potevo fare riferimento solo a lei che dimora nella città in cui è avvenuto il fatto. Ora, tralasciando l'atteggiamento a dir poco bestiale di questa persona, la mia domanda è se può essere denunciata per omissione di soccorso. Si consideri che a seguito di quell'evento sono sotto cura di farmaci e sotto controllo medico poiché nell'effettivo ho riscontrato di avere un problema di salute Grazie.

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  3. Buongiorno,
    Desidero sapere se parlando al telefono con una persona la quale è a conoscenza di fatti a me accaduti molto gravi, della mia alimentazione inadeguata cause di forza maggiore; due notti e due giorni completamente senza aver mai riposato o dormito e notturno e diurno; conoscenza di forte stress derivato dalla perdita di una persona cara.
    Il sottoscritto manifesta verbalmente malore, mancanza di ossigeno e senso di svenimento, respiro affannoso, giramenti di testa e consapevole che fossi a casa da solo dove vivo . Egli interloquisce via sms più volte con una mia carissima amica pochi minuti dopo ma senza avvertire o comunicare lo stato del mio malessere dove, neanche successivamente ha provato a contattarmi in nessun modo per sapere se stessi ancora male ma Fendi finta di nulla. Tale azione risulta un reato?
    Cordialmente

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