sabato 30 giugno 2012

CORSI DIREKTA: Preparazione esame avvocato 2012/2013!!

Il blog ha ottenuto per tutti i suoi followers delle agevolazioni per l'iscrizione ai corsi del noto Istituto di alta formazione giuridica DIREKTA!!
In particolare, per agevolare tutti gli aspiranti avvocati, sono previsti, oltre alla prima lezione GRATUITA, SCONTI sia sul corso intensivo di preparazione all'esame di avvocato sia sui libri di preparazione all'esame.
Per chi non conoscesse l'istituto Direkta, ricordo che ogni anno un'altissima percentuale (circa 70%) di coloro che frequentano i suoi corsi (me compreso) passano lo scritto dell'esame di avvocato anche grazie alla correzione diretta degli elaborati da parte dei docenti (cosa non comune agli altri corsi)!!!
Per informazioni e per attivare la convenzione scrivete a forleogi@msn.com!!!!

 Di seguito qualche informazione sul corso (i prezzi con la convenzione sono diversi, per conoscerli scrivete a forleogi@msn.com):




Niente accompagnamento coattivo per effettuare l'ALCOLTEST: vince il principio di legalità!!!


Cassazione penale, sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192


 Per informazioni sulla convenzione stipulata per i followers de "il diritto penale" con l'istituto DIREKTA per i corsi di preparazione all'esame di avvocato scrivete a forleogi@msn.com

“Nel nostro ordinamento vige il "principio di legalità" secondo il quale l'esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri.
Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al terzo comma dell'art. 186, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente.
Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l'accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge.
La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell'imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, c. 4, (accompagnamento per identificazione); art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell'imputato in dibattimento)”.


Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, sez. IV, ha stabilito che per ritenere integrata la contravvenzione  è necessario che il conducente rifiuti l’accertamento così come tassativamente previsto dai commi richiamati dalla norma che descrive la condotta tipica (186 cds).
Nel caso di specie, il sig. B.L., fermato con la propria auto dai Carabinieri, rifiutava di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest in quanto avrebbe dovuto spostarsi dal luogo del fatto e raggiungere la stazione del comando di Polizia, sito a circa 30 km, in quanto le Forze dell’Ordine erano sprovviste di etilometro.
L’atteggiamento assunto dal B.L. non è sanzionabile in quanto lo spostamento presso il Comando dei Carabinieri avrebbe comportato uno sforzo ulteriore non previsto dalla Legge ed in ossequio al principio di legalità, la richiesta si presentava illegittima.
Difatti, si sarebbe verificata una compressione della libertà al di fuori delle previsioni legislative, dal momento che, l’autista sarebbe stato costretto a spostarsi per una distanza notevale per sottomettersi ad un controllo a cui le Forze dell’Ordine avrebbero potuto adempiere attrezzandosi di un alcoltest mobile.
Con sentenza del 18/l/2011 il G.I.P. dei Tribunale di Belluno assolveva B.L., perché il fatto non sussisteva, dalla contravvenzione di cui al settimo comma dell'art. 186 C.d.S.
L'accertamento richiesto, non era riconducibile al 5 comma dell'art. 186, perché non si era verificato alcun incidente stradale; non al 3 comma, perché i Carabinieri non avevano al seguito l'etilometro; non al 4 comma, in quanto tale disposizione consente di accompagnare la persona da sottoporre ad esame "presso il più vicino ufficio o comando", circostanza non ricorrente nel caso di specie, in quanto Tesarne doveva essere svolto presso altro corpo di polizia, ad una distanza di circa 30 km. dal luogo dei fatti, in tal modo comprimendo la libertà individuale al di fuori della previsione normativa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, lamentando la erronea applicazione della legge. Infatti, premessa la correttezza del ragionamento del giudice di merito in relazione alla non ricorrenza delle ipotesi previste dai commi 4 e 5 dell'art. 186, non era condivisibile l'esclusione della ricorrenza dell'ipotesi prevista dal 3 comma, in quanto la norma non prevede necessariamente che l'etilometro sia nella disponibilità della polizia operante "hinc et nunc". Pertanto, l'accompagnamento presso un posto di polizia sito a pochi chilometri di distanza non costituiva una violazione di legge, né determinava una illegittima compressione della libertà individuale.

Il ricorso  veniva rigettato perché infondato per i seguenti motivi che si riportano:

La responsabilità medica nelle “strutture sanitarie complesse”.



Per informazioni sui corsi preparazione esame avvocato (convenzione e sconti con l'istituto DIREKTA) scrivete a forleogi@msn.com
Preliminarmente e con riferimento alla generale responsabilità monosoggettiva del sanitario, nel caso di morte o lesione del paziente, i criteri mediante i quali si possa ritenere comprovato il nesso di causalità (art. 40 codice penale) tra la condotta omissiva del medico e l’evento, sono rinvenibili nei principi affermati dalla celebre sentenza Franzese (Cass. SS.UU.n. 30328/2002).
In particolare, alla luce dell’ormai conclamato principio in essa contenuto, il nesso eziologico tra morte (o lesione del paziente) e condotta omissiva del medico deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica. Sicché, esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo. La causalità va, quindi, apprezzata oltre ogni ragionevole dubbio sulla base delle evidenze ed evenienze processuali.
Ciò premesso, ulteriore passo che ci permetterà poi di addentrarci nella questione della responsabilità medica nelle strutture sanitarie complesse, è una breve analisi delle responsabilità dei sanitari nel caso di attività d’équipe (attività pluri-soggettiva).
Ebbene, in tali casi la questione dell’attribuzione della responsabilità colposa in capo ai singoli medici, va risolta con il c.d. principio dell’affidamento, secondo il quale ciascun membro è tenuto ad osservare scrupolosamente le rispettive regole di diligenza, prudenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte dovendo, per il resto, fare affidamento esclusivamente sull’altrui corretto comportamento.
Tuttavia, il suddetto principio incontra un duplice limite.
Il primo, rinvenibile nella circostanza per la quale ciascun membro dell’équipe ha il dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori che, pur se posti in essere da altri, siano evidenti per un professionista medio (quindi non settoriali) (Cass.n. 24036/2004; n. 33619/2006; n. 41317/2007; n. 19755/2009).
Il secondo concerne l’ambito di responsabilità del capo èquipe, il quale risponde non solo del fatto proprio (egli in quanto tale assume una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti) ma anche per il fatto altrui in termini di culpa in eligendo e, soprattutto, culpa in vigilando.
La situazione si complica nel caso in cui la cooperazione multidisciplinare nell’attività medica sia stata svolta dai sanitari non contestualmente, come può essere un’attività d’èquipe, ma in spazi temporali diversi e successivi (c.d. attività complesse).
Ed infatti, qualora più sanitari svolgano il proprio intervento in tempi diversi, il medico che succede ad un collega nel turno assume nei confronti dei pazienti la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare. Tale circostanza lo obbliga, pertanto, ad informarsi, dal medico che lo ha preceduto nel turno, circa le condizioni di salute dei pazienti e delle cure di cui necessitano (Cass. n. 8615/2008).

martedì 26 giugno 2012

Usciti i risultati di Bologna!!

I nomi dei 712 ammessi all orale sul sito della Corte d'appello di Bologna! Cliccate mi piace sul tasto qui al lato per rimanere aggiornati!

Usciti i risultati di Genova!

Per visualizzare l'elenco ammessi di Genova andate su http://www.ufficigiudiziarigenova.it/%5Cnews_urp.aspx?id=3498

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Vigili urbani? No, Polizia locale!


di Rodolfo Murra 

Questa storia, davvero, non me la posso tenere. Attiene alla tracotanza, alla miopia, alla ignoranza ed alla pochezza intellettuale di taluni personaggi che, purtroppo, fanno parte della Pubblica amministrazione e che contribuiscono – con il loro contegno – ad incrementare nei cittadini l’idea che nei suoi ruoli non militano, come invece dovrebbe essere, i “migliori”.
Ci vuole una premessa, doverosa, per spiegare quanto ho da dire.
L’Acea Distribuzione s.p.a. sta tentando di costruire una cabina elettrica primaria a servizio di un grosso impianto produttivo. Si tratta di un’opera di interesse pubblico che viene realizzata in virtù di una autorizzazione c.d. unica, rilasciata dalla Provincia. Un’autorizzazione definita “unica” perché, ai sensi di una complessa normativa di settore, in virtù di questa la cabina può essere sia costruita sia essere messa in esercizio. Negli anni scorsi, un lungo lavoro di interpretazione della legislazione, compiuto dal Dipartimento dell’Urbanistica e dall’Avvocatura civica, ha permesso di chiarire ai vari Municipi che quel titolo provinciale valeva anche sotto il profilo edilizio.
Un istruttore di polizia municipale, fatto accesso sul cantiere, ha qualificato “senza titolo” la costruzione della cabina elettrica e trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica nonché all’Ufficio tecnico del Municipio. Il dirigente di quest’ultimo ha automaticamente emesso un ordine di sospensione dei lavori che l’Acea, sgomenta, è stata costretta ad impugnare dinanzi al TAR. L’ordine di demolizione dei lavori ritenuti abusivi ha una efficacia temporale, per legge, di 45 giorni cosicchè, quando si è andati a discutere l’istanza cautelare dinanzi al TAR tale ordine aveva perduto i propri effetti, non essendo stato seguito da alcun provvedimento che intimava la rimessione in pristino.
A seguito di questa improvvida iniziativa di controllo, L’Acea, società al 51% di proprietà del Comune di Roma, ha chiesto ed ottenuto una conferenza di servizi, tenutasi presso il Dipartimento dei LL.PP. di Roma Capitale il 7 gennaio 2012. Assenti i rappresentanti della Polizia municipale, in quella sede si chiarivano gli aspetti “controversi” dell’intervento repressivo compiuto dal Municipio e si addiveniva alla redazione di un verbale che avrebbe dovuto tranquillizzare la stessa Acea sulla piena legittimità della prosecuzione dei lavori, rimasti nel frattempo a lungo fermi. Invece, successivamente, come fulmine a ciel sereno, il Dirigente del Municipio con una propria missiva (e non con un provvedimento formale) assumeva che l’ordine di sospensione dei lavori originario continuava a mantenere la propria efficacia tenuto conto poi che dei fatti era stata interessata la Procura della Repubblica (la quale, comunque, non aveva adottato alcuna iniziativa, men che mai di natura cautelare).

sabato 23 giugno 2012

La posizione di garanzia e la delega di funzioni nell’ambito dell’impresa.

di Fabiola Castellano

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Il nostro codice penale all’articolo 40 sancisce una piena equiparazione tra le causalità attive e quelle passive, a condizione che sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
Ed infatti, al secondo comma della su citata norma viene precisato che “ non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo (omissione impropria).
Per l’individuazione della fonte del suddetto obbligo non è sufficiente fare riferimento al principio del “neminem laedere” sancito dall’art. 2043 del codice civile, ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificatamente, ovvero l’esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui.
Tale obbligo giuridico di impedire l’evento fa sorgere in capo al soggetto su cui grava la c.d. “posizione di garanzia”, consistente nel dovere di porre in essere tutte le misure necessarie a tutelare il soggetto ritenuto più debole e, quindi, da garantire.
Essa, pertanto, è ravvisabile non solo quando vi sia un rapporto di tutela tra il garante e il titolare di un determinato bene, ma anche quando la necessità di tutela del soggetto garantito sorga nell’ambito di un’attività che si svolge sotto un potere di organizzazione e di direzione di un altro soggetto. In tale ultimo caso, esigenze commerciali, amministrative, organizzative o di gestione possono rendere necessaria l’esigenza di attuare una delega di funzioni dalla quale consegua anche il trasferimento della posizione di garanzia, così che l’obbligo (giuridico) di impedire l’evento non grava più su un solo soggetto, ma viene ad avere diversi titolari.

venerdì 22 giugno 2012

Usciti i risultati di MIlano!!!!!

Per visualizzare i nomi deli ammessi nella corte d'appello di MIlano andate su http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_categorie/ESITI_PROVA_SCRITTA_2011_2012.pdf

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giovedì 21 giugno 2012

News esame avvocato MIlano!!!!!

Come indicato sul sito della Corte d'appello di Milano i risultati usciranno il 22 giugno!
 http://www.corteappello.milano.it/%5Callegatinews/A_120.pdf
La lettera estratta è la Z!
Indiscrezioni parlano del 30% di promossi!
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mercoledì 20 giugno 2012

I risultati di Potenza!

Per visualizzare i nomi degli ammessi all'orale nella corte d'appello di Potenza andate su http://www.giustizia.basilicata.it/%5Cnews.aspx?id=3500


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Usciti i risutati di LECCE!!

Per visuaizzare l'elenco ammessi all'orale nella corte d'appello di Lecce andate su http://www.corteappellolecce.it/images/documenti/nuova/ammessiorale2011.pdf

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La figura del "Palo" nella violenza sessuale.

di Filippo Lombardi

1. Natura dogmatica del contributo del “palo”.  
Come è noto, la figura del c.d. palo è una delle più rilevanti ed empiricamente riscontrabili nel fenomeno del concorso di persone nel reato. Innanzitutto è bene spendere alcune parole in merito alla sua qualificazione dogmatica. Il soggetto definito “palo” è tecnicamente quel partecipe che, appostandosi nelle vicinanze del luogo ove si svolge l’esecuzione criminosa, tiene sotto controllo la zona per evitare presenze o interventi scomodi, i quali possano far fallire il piano criminoso che nel frattempo gli esecutori stanno concretizzando. Il compito del palo è quindi quello di sorvegliare la zona per anticipare o respingere presenze non volute e, se del caso, allertare gli altri per garantire loro l’impunità.  
Sembra opportuno chiarire innanzitutto la natura della sua partecipazione. Il palo è quel partecipe che si identifica nel complice, in quanto è ben distante dall’attività esecutiva, posta in essere dagli autori. La natura del suo contributo è, secondo chi scrive, bivalente. Più precisamente, nel concorso di persone nel reato siamo abituati a conoscere ex ante se il contributo di un partecipe sarà materiale (il soggetto che offre il grimaldello al potenziale ladro), o morale (l’istigatore o il determinatore che incita o crea l’altrui proposito criminoso). Il palo invece è un partecipe atipico, poiché la natura del suo intervento può essere definita solo ex post. Il palo infatti può tradurre la sua attività in una mera presenza sul luogo (sorveglianza), o in un intervento operativo (l’allertare gli altri, il respingere o sviare soggetti avventori). Nel secondo caso, il suo contributo è certamente materiale, mentre nel primo caso si sa che la mera presenza in un luogo non è sufficiente per la punibilità. Ci si chiede allora quale sia la ratio della punibilità di tale tipo di complice quando non è costretto ad operare visibilmente. A ben vedere, nel primo caso il palo è punibile perché la sua non è una mera presenza sul luogo ma una presenza dalla quale traspare l’adesione psichica necessaria a rafforzare l’altrui proposito criminoso. Quindi il contributo si atteggia come morale. Si potrebbe però ritenere che l’opera di sorveglianza si atteggi comunque come attività positiva e quindi materiale, poiché si concretizza un movimento corporeo e sono profuse energie psichiche nel controllo della zona circostante, ma in tal caso tale contributo, seppur bivalente, sarà parzialmente materiale e prevalentemente morale, poiché l’influsso che l’attività del palo fornisce agli esecutori, nel caso di mera stasi sul luogo, si sostanzia soprattutto nella fiducia che questi ultimi riporranno nell’attività del primo, e non tanto su un mezzo materialmente evincibile che permetta loro di compiere indisturbati l’illecito. Qualora, abbracciando la tesi ora proposta, si voglia ritenere il contributo del palo (almeno prevalentemente) morale, si deve ricordare come la Corte di Cassazione richieda che vi sia una concreta efficienza causale tra l’adesione psichica e l’evento posto in essere da altri. Questa efficienza causale è netta nel caso del complice, perché egli conferisce sicurezza al resto del gruppo, e agevola in tal modo il loro operato.  
Una seconda questione riguarda il caso in cui un intervento commissivo da parte del palo si verifichi successivamente al perfezionamento del reato altrui. Ci si immagini il caso in cui Tizio (palo) noti la presenza di poliziotti che si avvicinano insospettiti al luogo dove si sta svolgendo un furto in abitazione, e in maniera occulta effettua uno squillo sul telefono di uno degli autori che intanto aveva ultimato il furto e quindi esce in fretta ma in maniera sicura garantendosi l’impunità. Nel frattempo i poliziotti si avvicinano all’abitazione ma non riscontrano nulla di sospetto e si allontanano. Si può dire che Tizio ha commesso il reato di favoreggiamento personale o ha comunque concorso nel reato di furto in abitazione? Non è necessario addentrarsi nei meandri della disciplina relativa al favoreggiamento personale, poiché la Giurisprudenza ha risposto in maniera costante in favore della seconda ipotesi. Infatti l’accordo tra il palo e gli esecutori è sin dall’inizio quello per cui il palo avrebbe tenuto indenne da occhi indiscreti gli autori, a prescindere da se gli autori si fossero trovati in situazione di bisogno durante l’esecuzione o a reato avvenuto. Come insegna la Cassazione, la promessa di aiuto, da apportare successivamente al perfezionamento del reato, avvenuta prima del compimento dello stesso, vale come concorso nel reato e non come favoreggiamento.   

martedì 19 giugno 2012

Napoli: news su pubblicazione risultati!!!

Ragazzi di Napoli, indiscrezioni dalla Corte d'appello prospettano la pubblicazione deli ammessi entro la fine di giugno (probabilmente l'ultima settimana).
Si parla del 25% di promossi!
Se qualcuno nei prossimi giorni dovesse avere altre notizie le scriva in commento al presente post.
Per rimanere aggiornati in tempo reale con la pubblicazione di Napoli cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->

Usciti i risultati di FIRENZE!!!!!!

Per visualizzare i nomi dei 974 ammessi all'orale nella corte d'appello di FIRENZE andate su http://www.ordineavvocatifirenze.it/

Per rimanere aggiornati su risultati e percentuali delle altrecorti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------>

lunedì 18 giugno 2012

News su percentuali LECCE, PALERMO, BARI!!!

Ritoccate al ribasso le percentuali prebiste:
Lecce: 30%
Palermo 40%
Bari 28%


I risultati verrano pubblicati entro stasera, per rimanere aggiornati cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------>

In arrivo i risultati di Bari!!!

Entro le 20:00 di questa sera verranno pubblicati sul sito della Corte d'Appello di Bari i risultati dell'esame avvocato 2011/2012.
Per rimanere aggiornati in diretta con la pubblicazione dell'elenco ammessi cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->

In bocca al lupo!!

Attendiamo i risultati di LECCE e PALERMO!!!

 Pubblicati i risultati a Lecce su http://www.corteappellolecce.it/images/documenti/nuova/ammessiorale2011.pdf
In giornata dovrebbero uscire i risultati delle corti d'appello di Lecce (promossi 30%) e di Palermo (promossi 40%).
Per conoscere in anteprima i risultati delle due corti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE  qui al lato ----->

A presto!!!!

venerdì 15 giugno 2012

Usciti i risultati di ROMA!!!!

Per visualizzare l'elenco ammessi all'orale di Roma andate su http://77.238.22.45/IdoneiEsameAvvocati2011.pdf

Per rimanere aggiornati sulle pèercentuali e sulle altre corti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->

Usciti i risultati di Venezia!!! Esame avvocato 2011/2012

Per vedere i nomi degli ammessi all'orale a Venezia vai su http://www.corteappello.venezia.it/mda/Sessione%202011-Candidati%20ammessi%20alla%20prova%20orale.pdf

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giovedì 14 giugno 2012

Usciti i risultati di Cagliari!!

Per vedere l'elenco ammessi agli orali nella corte d'appello di Cagliari vai su http://giustizia.sardegna.it/%5Cnews.aspx?id=3374

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Usciti i risultati di Salerno!!!!!

Per consultare l'elenco degli ammessi di Salerno andate su http://www.ordavvsa.it/articolo.asp?IDArticolo=3584

e su http://www.ordavvsa.it/images/articoli/files/1319.pdf

Per rimanere aggiornati sulle percentuali e sui risultati delle altre corti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->

mercoledì 13 giugno 2012

Pubblicati risultati di L'Aquila!!

Per trovare i risultati della corte d'appello di L'Aquila andate su http://www.giustizia.abruzzo.it/%5Cnews.aspx?id=3457


Per rimanere aggiornati sulle percentuali e sui risultati delle altre corti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------>

La Cassazione su tentativo e atti preparatori, tra progressi interpretativi e colpa d'autore.

Cassazione penale, sez. II, 2 aprile 2012, n. 12175

di Filippo Lombardi 

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Massima 
“Ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri e propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) fanno fondatamente ritenere che l'azione - considerata come l'insieme dei suddetti atti - abbia la rilevante probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che l'agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall'imminente progettato delitto, e che il medesimo sarà commesso”.

Il principio sancito dalla Cassazione, che si intende analizzare nelle sue evidenti ripercussioni, poggia le sue basi sul problema principale del delitto tentato, e cioè l’univocità degli atti. Per comprendere a fondo, però, è necessario fare un passo indietro nel tempo, quando il previgente codice penale (Zanardelli) considerava tentativo punibile quello avente ad oggetto gli atti esecutivi della fattispecie criminosa. Il problema che si pose fu quindi quello di sancire il limite tra atti esecutivi, punibili, e atti preparatori, precedenti rispetto a quelli esecutivi e perciò non punibili. Furono proposte quattro teorie a riguardo. La prima è la teoria della non equivocità, la quale intende esecutivi gli atti non ambigui, e quindi gli atti che rivelano chiaramente, in maniera obbiettiva, il finalismo dell’azione. La seconda teoria, di Francesco Carrara, fa leva sul concetto di ingerenza, e si basa sulla punibilità degli atti che, distaccandosi dalla sfera personale e giuridica dell’agente, cominciano ad addentrarsi e produrre effetti nella sfera personale e giuridica della vittima.

martedì 12 giugno 2012

Usciti i risultati di Ancona!!! Esame avvocato 2011/2012

Per visualizzare l'elenco di ammessi all'orale nella Corte d'appello di Ancona andate sul link
http://www.corteancona.it/Esami/esame_avvocato/avv_2011/ammessi.htm

Per rimanere aggiornati su tutte le novità dell'esame avvocato 2011/2012 (compresi gli orali e relative domande) cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------>

lunedì 11 giugno 2012

Risultati LECCE esame avvocato!

A giorni verranno pubblicati i risultati di Lecce, si parla di 540 ammessi, circa il 44% Per rimanere aggiornati sui risultati di Lecce e delle altri corti d'appello cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ---->

venerdì 8 giugno 2012

Risultati Catania esame avvocato 2011


Usciti i risultati dei 414 (32%) ammessi a Catania, andate su http://www.ordineavvocaticatania.it/doc/EsitiEsamiAvvocato2011.pdf

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mercoledì 6 giugno 2012

Brescia: usciti i risultati!!!

Andate su http://www.giustizia.brescia.it/news.aspx?id=3427!!!!

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lunedì 4 giugno 2012

Esame avvocato 2011/2012: primi risultati!!!

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Napoli pubblicati i nomi dei 1497 ammessi all'orale (25%) su http://www.giustiziacampania.it/opencms/opencms/giustiziacampana/modules/news/news_0033.html?idRegione=-1

Genova pubblicati i nomi dei 167 ammessi all'orale su http://www.ufficigiudiziarigenova.it/%5Cnews_urp.aspx?id=3498

Milano pubblicati i nomi degli ammessi all'orale su http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_categorie/ESITI_PROVA_SCRITTA_2011_2012.pdf

Potenza pubblicati i nomi dei 144 ammessi all'orale su http://www.giustizia.basilicata.it/%5Cnews.aspx?id=3500

Lecce pubblicati i nomi dei 520 ammessi all'orale su http://www.corteappellolecce.it/images/documenti/nuova/ammessiorale2011.pdf

Firenze pubblicati i nomi dei 974 ammessi al'orale su http://www.ordineavvocatifirenze.it/

Bari pubblicati i nomi dei 520 ammessi all'orale su http://www.giustizia.bari.it/CorteAppello/concorsi_esami.aspx?pnl=1

Palermo pubblicati i nomi dei 480 ammessi all'orale su http://www.giustizia.palermo.it/%5Cnews.aspx?id=3470

Roma pubblicati i nomi dei circa 1586 ammessi all'orale (43%) su http://77.238.22.45/IdoneiEsameAvvocati2011.pdf

Perugia pubblicati i nomi degli ammessi all'orale su http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/resources/cms/documents/AmmessiEsamiAvvocatoSessioneCorrente.pdf 

Venezia pubblicati i nomi degli ammessi all'orale (34%) su http://www.corteappello.venezia.it/mda/Sessione%202011-Candidati%20ammessi%20alla%20prova%20orale.pdf

Cagliari pubblicati i nomi dei 181 ammessi all'orale (26%) su http://giustizia.sardegna.it/%5Cnews.aspx?id=3374

Salerno pubblicati i nomi dei 616 ammessi all'orale (49%) su http://www.ordavvsa.it/images/articoli/files/1319.pdf 

Trento ha pubblicato i nomi dei 33 ammessi  all'orale (33%): http://www.ordineavvocatitrento.it/files/368/ELENCO%20AMMESSI.pdf

Campobasso ha pubblicato i nomi dei 171 ammessi all'orale (49%): http://www.giustiziamolise.it/opencms/export/sites/default/giustiziacampana/campobasso_cortediappello/menu/files/esame_avvocato/elenco_ammessi_2011.pdf

Reggio calabria pubblicati i nomi dei 160 ammessi all'orale (22%) su: http://ildirittopenale.blogspot.it/2012/06/elenco-ammessi-reggio-calabria.html 


Brescia pubblicati i nomi dei 209 ammessi all'orale (29%) su il http://www.giustizia.brescia.it/news.aspx?id=3427

Torino pubblicati i risultati dei 623 ammessi all'orale (47 %) su http://www.giustizia.piemonte.it/news.aspx?id=3434

Catania pubblicati i nomi dei 414 ammessi all'orale (39%) su http://www.ordineavvocaticatania.it/doc/EsitiEsamiAvvocato2011.pdf

Ancona pubblicati i nomi dei 367 ammessi all'orale (50%) su http://www.corteancona.it/Esami/esame_avvocato/avv_2011/ammessi.htm

L'Aquila pubblicati i nomi dei 154 ammessi all'orale (22%) su http://www.giustizia.abruzzo.it/%5Cnews.aspx?id=3457 



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