venerdì 28 ottobre 2011

Pubblicato nuovo concorso in magistratura!

Decreto 22 settembre 2011 - Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario

22 settembre 2011
(pubblicato nella G.U. n. 86 del 28 ottobre 2011 - 4a serie speciale - concorsi)

IL MINISTRO

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 aprile 2011

DECRETA

Art. 1
Posti messi a concorso
E’ indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
  1. sia cittadino italiano;
  2. abbia l'esercizio dei diritti civili;
  3. sia di condotta incensurabile;
  4. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
  5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
  6. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  7. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
    1. magistrati amministrativi e contabili;
    2. procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    3. dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    4. appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    5. dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    6. abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
    7. coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    8. laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
    9. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
    10. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  8. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Art. 3
Domanda di ammissione, termine per la presentazione e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o spedita entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo.

Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed inviato il modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (“ricevuta in formato pdf”) che contiene il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”), firmarla e recarsi entro il termine di scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario è residente, per la validazione a cura del funzionario preposto; in alternativa, può, entro lo stesso termine, spedire la domanda, debitamente firmata, alla Procura suddetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito telematicamente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I candidati residenti all’estero possono presentare o spedire la domanda all’autorità consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda alla Procura di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
  1. il proprio cognome e nome;
  2. la data e il luogo di nascita;
  3. il codice fiscale;
  4. di essere cittadini italiani;
  5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
  6. di essere di condotta incensurabile;
  7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
  8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
  10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
  12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;
  13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
  14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
  15. i numeri telefonici di reperibilità;
  16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
  17. l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
  18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;
  19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1 – 10;
  20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché una fotografia formato tessera.
Il fac-simile del modello di domanda è allegato al presente decreto.
Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere comunicato per posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
  1. coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
  2. coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
  3. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
  4. coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.

Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 30 marzo 2012 e sul sito del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati –Ufficio III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale.

Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
  1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
  18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi e i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
  1. dal numero dei figli a carico;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
  3. dalla minore età.

Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 12

Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

Art. 13

Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso presentando i documenti di rito richiesti con l'invito ad assumere servizio.

Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Roma, 22 settembre 2011
IL MINISTRO
Nitto Francesco Palma

mercoledì 5 ottobre 2011

Legittima difesa (Art. 52 c.p.)

Appunti di diritto penale
Art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La scriminante in questione è da considerare manifestazione del principio di autotutela privata consentita dall’ordinamento, in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza, nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo e dunque efficace.
Elementi costitutivi
1. Una situazione aggressiva.
2. Una reazione difensiva.
Entrambi gli elementi sono connotati da rigide condizioni.
La situazione aggressiva.
 Tale situazione è delineata dal legislatore in termini di pericolo attuale di un offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui.
E’ necessario in primo luogo che il pericolo sia eziologicamente riconducibile ad una condotta umana, che può essere tanto attiva che omissiva. Non necessariamente deve trattarsi di una condotta colpevole e dunque sorretta da dolo o colpa.
E’ un offesa non iure e non già contra ius.
Deve considerarsi ingiusta anche l’offesa incolpevole quale quella proveniente da soggetti non imputabili, o immuni, da chi versa in stato di necessità o in stato di legittima difesa eccedendone i limiti.
Nell’ipotesi di legittima difesa reciproca per stabilire quali dei due contendenti potrà usufruire della scriminante in questione dovrà adottarsi un criterio cronologico, ascrivendo carattere di ingiustizia all’azione iniziale e scriminando la condotta successiva.
Oggetto dell’aggressione può essere qualunque diritto, da intendersi come situazione soggettiva giuridica attiva.
Soggetto passivo dell’offesa può essere non solo l’autore della reazione difensiva ma anche un terzo, ricorrendo in questo caso la figura del soccorso difensivo.
Perché sussista la scriminante in questione non è necessario che la situazione aggressiva si sia interamente realizzata, bastando il pericolo della sua realizzazione, ossia l’elevata probabilità della realizzazione dell’evento lesivo:
attualità del pericolo: 1. Imminenza (pericolo incombente al momento del fatto).
                                      2.Persistenza (aggressione iniziata non si è ancora conclusa).
Difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo nei reati abituali, ove la reazione intervenisse negli intervalli dei singoli episodi offensivi, potendo in tali casi ricorrersi efficacemente alla tutela statuale.
Sebbene l’art. 52 c.p. non lo indichi espressamente la giurisprudenza afferma costantemente l’inapplicabilità della scriminante in questione nei casi in cui l’agente si sia volontariamente messo nella situazione di pericolo.
La reazione difensiva.
Necessità di difendersi: il pericolo non può essere evitato se non reagendo contro l’aggressore;
Possibilità di fuga: la valutazione sulla possibilità di fuga, che escluderebbe la scriminante va effettuata in relazione agli interessi in gioco, escludendo la rilevanza della possibilità di fuga solo quando si verrebbe a provocare a sè o ad altri un danno maggiore rispetto a quello derivante dalla reazione lesiva.
Proporzione: la reazione difensiva deve essere infine proporzionata all’offesa minacciata. Il raffronto deve essere svolto tra le offese comparate tenendo conto dei beni su cui le stesse incidono.
Beni omogenei: è sufficiente confrontare l’intensità dell’offesa;
Beni disomogenei: si deve fare ricorso alla gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico e poi al grado di intensità dell’offesa.
Il requisito della proporzione va valutato con un giudizio ex ante mettendo al raffronto non le offese rispettivamente subite ma quelle che l’aggredito poteva ragionevolmente temere dall’aggressore con quelle da lui prodotte al suo antagonista.
La nuova ipotesi di legittima difesa di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p.
Proprio sul requisito della proporzione è intervenuta la legge 59 del 2006 con cui sono stati inseriti nel corpo dell’art. 52 due nuovi commi:
“nei casi previsti dall’art. 614, 1 e 2 comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o l’altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
 la disposizione di cui al 2 comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
La natura della nuova scriminante:
a) ipotesi speciale: elemento di specialità è costituito dalla riconsiderazione del requisito della proporzione, presunta nell’ipotesi in cui il reato sia commesso all’interno di un determinato contesto (la violazione di domicilio).
Nuova causa di giustificazione: i due requisiti di liceità speciale non hanno nulla a che vedere con la legittima difesa di cui al primo comma.
Si tratta in particolare del riconoscimento a priori di una facoltà legittima in capo al soggetto, presente in determinati luoghi e detentore dell’arma.
Presupposto oggettivo: La violazione di domicilio.
Natura doppiamente propria: legittima presenza sul luogo, legittima detenzione dell’arma.
Tutela della propria o altrui incolumità: tale espressione dev’essere riferita all’ambito individuale in particolare ai beni della vita e dell’integrità fisica dei singoli e determinati individui.
Quanto alla tipologia dei beni tutelati si dibatte se debbano ricomprendersi anche le libertà individuali (è preferibile la posizione estensiva).
I beni propri o altrui: solo nel caso in cui il soggetto debba difendere i beni patrimoniali, ha l’onere di provocare la desistenza dell’aggressore, facendoli percepire la potenzialità di un’offesa difensiva.
Pericolo di aggressione: non è un duplicato del pericolo attuale previsto dal primo comma. La dottrina maggioritaria è orientata nel ritenere che attraverso tale requisito, il legislatore abbia voluto fare riferimento all’ipotesi in cui, a seguito di un pericolo attuale di offesa a beni patrimoniali, dopo l’invito a desistere, si verifichi un pericolo di aggressione alla persona, sebbene non  attuale.
In questo modo il legislatore avrebbe autorizzato la vittima ad agire in via anticipata.
Precisazioni della giurisprudenza.
Secondo la Cassazione la modifica in questione ha riguardato solo il concetto di proporzionalità fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.
Secondo la Corte non è più ammesso da parte del giudice la messa a confronto dei beni giuridici oggetto dell’offesa e della difesa e dei mezzi utilizzati.
Ciò, però, non comporta anche il venir meno del sindacato del giudice sugli ulteriori requisiti del primo comma e cioè la attualità dell’offesa ingiusta e la inevitabilità della difesa.
In particolare con riferimento a tale ultimo presupposto, la reazione è necessaria quando è inevitabile, vale a dire non sostituibile da un’altra meno dannosa, sempre secondo una valutazione ex ante.  

sabato 1 ottobre 2011

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