mercoledì 27 ottobre 2010

La Cassazione ribadisce l’autonomia dei reati uniti dal vincolo della continuazione.

Cassazione penale, sez. II, 20 luglio 2010, n. 28192.
Cassazione penale, Sezioni Unite, 23 gennaio 2009, n. 3286.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Seconda sezione penale della Cassazione affronta nuovamente, allineandosi a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, il problema relativo alla autonomia giuridica delle singole violazioni che confluiscono nel reato continuato.
In particolare, relativamente all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61 c.p., n. 7) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62 c.p., n. 4) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62 c.p., n. 6), si è posta la questione se l’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria debbano essere valutate in relazione ad ogni singolo reato ovvero al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dalla continuazione.
Dalla soluzione nell’uno o nell’altro senso ne discenderebbero, infatti, importanti conseguenze: 1) sulla individuazione del reato più grave; 2) sulla determinazione della pena-base, nel caso in cui la sussistenza della circostanza riguardi la violazione ritenuta più grave; 3) sulla determinazione del “quantum” dei rispettivi aumenti di pena, in caso di circostanza inerente ad uno ovvero a più tra gli altri reati posti in continuazione.
Nel caso di specie Tizio era stato dichiarato responsabile, in primo e secondo grado, di diversi delitti di furto e rapina commessi tra gennaio e marzo 2003, tutti reati collegati, secondo i giudici di merito, dal vincolo della continuazione.
Avverso la sentenza d’appello il difensore dell’imputato proponeva ricorso in Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, quello di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 c.p. n. 6 e 625 bis c.p..
La Cassazione accoglie il motivo di ricorso relativo alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 625 bis c.p. (“Nei casi previsti dall’art. 624, 624 bis. e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.”).
 Al riguardo la Corte territoriale, sulla base di una concezione unitaria del reato continuato, aveva negato la astratta concedibilità dell'attenuante, osservando come la stessa rilevi solo in relazione ai reati di furto che nel procedimento sono considerati come reati satelliti, rispetto al più grave delitto di rapina.
Tale concezione unitaria, per cui le valutazioni attenuative dovevano riferirsi a tutti i reati unificati e non solo a quello più grave o a taluno di essi, è stata però bocciata dalle sopraccitate Sezioni Unite che hanno affermato “che in tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso”. (Cass. pen., Sezioni Unite, 23 gennaio 2009, n. 3286).
In altre parole, il reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati che va considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gli altri effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole al reo.
Quindi, superata la concezione dell'unitarietà del reato continuato, ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto e va considerato anche a tali fini come una pluralità di illeciti.
Sulla base di questo ragionamento, nel caso di specie, l'attenuante dell'art. 625 bis c.p. deve, allora, essere valutata in relazione ad ogni singolo reato satellite di furto, potendo incidere sulla determinazione del "quantum" dei rispettivi aumenti di pena, in caso di circostanza inerente ad uno ovvero a più tra gli altri reati posti in continuazione.
Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis c.p. per i reati satelliti di furto, con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio sul punto.

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