giovedì 21 ottobre 2010

Le Sezioni Unite sulla compatibilità della ricettazione con il dolo eventuale.

Cassazione penale, Sezioni Unite, 3 marzo 2010, n. 12433.

Nella sentenza in esame le Sezioni Unite penali affrontano il problema della compatibilità, o meno, tra il diritto di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p., e la figura del dolo eventuale.
Il caso è quello di Tizio che consegnava all’operatore di un casello autostradale una tessera Via Card che l’operatore stesso provvedeva subito a ritirare perché risultava essere stata rigenerata illecitamente varie volte.
Tizio si giustificava sostenendo di aver acquistato la tessera, in un’area di servizio, da uno sconosciuto, che gliela aveva venduta per essere rimasto senza carburante e denaro.
Secondo l’orientamento più risalente della Cassazione, il delitto di ricettazione non è compatibile con il dolo eventuale “poiché la eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve, provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto. Per contro, il dubbio motivato dalla rappresentazione della possibilità dell’origine delittuosa dell’oggetto integra la specifica ipotesi di reato prevista dall’art. 712 c.p., che punisce l’acquisto di cosa di sospetta provenienza”.(Cass., sez. II, 14 maggio 1991, n. 9271, Castelli)
In senso contrario, invece, un altro filone giurisprudenziale ha affermato che l’agente risponderà di ricettazione tutte le volte che la sua condotta sia sorretta da dolo, anche eventuale, non emergendo affatto, dalla lettera dell’art. 648 c.p., la necessità della effettiva conoscenza della provenienza delittuosa del bene.
A conferma di ciò, per evitare qualsiasi concorso apparente di norme, il legislatore avrebbe previsto la punibilità dell’incauto acquisto (art. 721 c.p.) solo a titolo di colpa.
Le Sezioni Unite, affermata la generale compatibilità del dolo eventuale con i “reati causalmente orientati e connotati dal riferimento ad un reato presupposto”(l’agente deve rappresentarsi l’insussistenza dei presupposti come certa o come possibile accettando l’eventualità della loro esistenza), risolve il contrasto sopra illustrato criticando entrambe le posizioni e non aderendo pedissequamente a nessuna delle due.
In particolare, la Corte afferma che “Il delitto di ricettazione è compatibile con il dolo eventuale, per la configurabilità del quale, tuttavia, si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse: è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che imponga all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire. Il dolo eventuale, in altre parole, sussiste allorchè l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza”.

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