martedì 12 ottobre 2010

Inconfigurabilità del reato di molestia tramite l'invio di e-mail.

Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 2010, n. 24510
La questione giuridica che si è trovata ad affrontare la Cassazione in questa sentenza è quella della sussumibilità sotto l’art. 660 c.p. (molestia alle persone) di una condotta consistente nell’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.
Il caso è quello di Tizio, imputato della contravvenzione di molestia alla persona, per aver inviato, con la posta elettronica, a Mevia un messaggio contenente “apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell’integrità personale e professionale” del convivente della destinataria.
Per meglio comprendere il problema è opportuno riportare integralmente il testo dell’art. 660 c.p.(molestia o disturbo alle persone):Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione”.
Il giudice di primo grado, considerando le condotte incriminate dall’art. 660 c.p. non tassative ma legate all’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili, aveva ricondotto all’espressione “col mezzo del telefono” anche l’invio di messaggi di posta elettronica. In proposito argomentava sulla base del fatto che la Cassazione (5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi) aveva affermato che la dizione “col mezzo del telefono” comprendeva anche “la molestia e il disturbo arrecati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono, ecc.)”.
Nel caso di specie, però, la Suprema Corte boccia l’interpretazione estensiva operata dal giudice di merito, sulla base del fatto che l’invio di un messaggio di posta elettronica non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra mittente e destinatario.
Il mezzo del telefono,infatti, assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale, altrimenti limitata alle sole molestie avvenute in luogo pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione telefonica, alla quale il destinatario può sottrarsi solamente disattivando l’apparecchio telefonico.

10 commenti:

  1. un argomento collegato a questo è il webstalking. vi riporto di seguito un piccolo commento:
    Cassazione: lo stalking online avviene anche su Facebook
    Il web-stalking è equiparabile allo stalking: chiunque minaccia o disturba qualunque persona, fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita, rischia il carcere fino a quattro anni

    La Cassazione ha confermato che il Web-stalking è equiparabile allo stalking: chiunque minaccia o disturba qualunque persona fino al punto di provocare un cambiamento del suo stile di vita, rischia il carcere fino a quattro anni. E se le molestie riguardano donne in stato di gravidanza o sono molestie ripetute nonostante gli ammonimenti, la pena è aumentata. Carcere per più lungo tempo anche quando si tratta di molestie tra le mura domestiche.

    Nei mesi scorsi aveva suscitato qualche malumore la sentenza 24510 della Suprema Corte che aveva rifiutato lo status di reato nel caso di molestie via posta elettronica. L’ultima sentenza della Cassazione va rispettata ma è destinata a sollevare polemiche. Sarà più complicato punire chi offende qualcuno via e-mail (comunicazione asincrona) rispetto a chi insulta via Sms.

    Invece rischia l’imputazione per stalking e molestie chiunque invii messaggi offensivi nei confronti di altri utenti, anche tramite le pagine dei social network come Facebook.

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  2. http://thetroublewitharry.splinder.com/post/23715008/httpip-b6e64c282590a78-tracce-di-una-blogger-che-commenta-in-anonimo-e-i-miei-auguri-di-natale

    hO INFORMATO LA pOLIZIA, aVVOCATO E rEDAZIONE SPLINDER...ECCO COME MI SONO DIFESA SU BLOG..PERCHè NON SI SPARISCE...NONOSTANTE QUESTO RICEVO MAIL E PVT DA PERSONE CHE VENGONO IMPORTUNATE PER CALUNNIARMI.

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  3. Splinder è disturbato da due elementi che calunniano , disturbano , infangano persone .
    Vi chiediamo cosa fare contro un blogger di Roma e una di Milano di antico mestiere, grazie!

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  4. Si consiglia di denunciare ogni singolo fatto alle autorità competententi.
    Di seguito indico du sentenze di condanna di soggetti che tramite blog minacciavano, diffamavano e importunavano altre persone, nascondendosi dietro un nickname.

    Cassazione penale sez. II 21 febbraio 2008 n. 36721

    Cassazione penale sez. II, 24 settembre 2009 n. 40668

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  5. La denuncia è in atto per calunnia, diffamazione e tamite blog e, pvt, email che abbiamo in mano nei confronti di una persona e di altre tre ma non solo anche di coloro che hanno partecipato a questo sporco gioco.
    L'avvocato è in possesso di documenti, telefonate ricevute, ricatti e minacce ....
    Spero che la Giustizia sia fatta e che l'uso del web non condanni una persona senza avere la sua conoscenza..è gravissimo il comportamento di chi ha voluto denigrare con blog e di coloro che hanno partecipato..stamane ho messo un trailer " Il dubbio"....ma in tribunale aspetto che il virtuale venga punito come reale...grazie!

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  6. Sono a conoscenza delle due sentenze tramite avvocato ma le ho rilette.
    Grazie..il problema web è molto esteso e molte sono le vittime per cui dobbiamo essere tutelati.

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  7. http://tesserediluce.splinder.com/post/23730644/second-chance
    leggete questo post con attenzione e non date mai il vostro numero anche se coloro che vi inviano pvt o mail sono educati all'apparenza.
    noi donne che vogliamo trasparenza su splinder

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  8. L'utente insieme ad un romano che si è reso colpevole di calunnia, stalking mezzo web sono soliti inviare su splinder educati pvt e su face book mail mettendo loro numero di telefono:una tua collega ne sa qualcosa tanto da troncare e bloccare la persona.

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  9. Avverto solamente che sono colpevoli anche coloro che hanno partecipato a questi giochi sporchi e in sede penale dovranno rispondere.

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