lunedì 1 novembre 2010

Il rapporto tra i reati di circonvenzione di incapace, furto aggravato dal mezzo fraudolento e truffa commessi in danno di soggetto incapace.

Cassazione Penale, Sez. V, 4 maggio 2010, n. 29729.

Nella sentenza indicata in epigrafe la sezione quinta della Cassazione chiarisce, in tema di sottrazione di beni a soggetto incapace, il rapporto intercorrente tra le fattispecie criminose di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), furto aggravato dal mezzo fraudolento (624 e 625 c.p.) e truffa (640 c.p.).
Il caso è quello di Tizio che, già magazziniere della farmacia di proprietà di Sempronio, e divenuto badante e convivente di quest'ultimo dopo la morte del padre, genitore superstite, approfittando dello stato di deficienza psichica di Sempronio, oltre che delle relazioni domestiche, si fece nominare procuratore generale e poi erede, si fece intestare alcuni terreni, un appartamento e la nuda proprietà di un immobile; Tizio, inoltre, si impossessò di moduli di assegni di conti correnti intestati a Sempronio e delle somme erogate a seguito della negoziazione degli stessi con firma apocrifa.
Con riferimento al fatto illustrato, la Suprema Corte si trova ad affrontare le due diverse questioni giuridiche, consistenti nello stabilire se:
1)      gli atti di liberalità posti in essere da persona incapace, in conseguenza di abusi perpetrati ai suoi danni da parte dell’agente, integrano il reato di circonvenzione d’incapace o di furto aggravato;
2)      l'utilizzo di moduli di assegno di soggetto incapace mediante falsificazione della firma del medesimo da parte dell’agente, diretto al trasferimento di fondi sul proprio conto corrente, configurano fattispecie di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento, di truffa o di circonvenzione d’incapace.
Quanto al primo problema, la Cassazione ha chiarito che gli atti di disposizione compiuti da persona incapace, in conseguenza di raggiri perpetrati da parte dell’agente, configurano il reato di circonvenzione di incapace e non di furto aggravato dal mezzo fraudolento.
La differenza di maggiore rilievo, infatti, tra il delitto di furto e quello di circonvenzione di incapace è costituito dal fatto che nel primo caso vi è un impossessamento della cosa da parte del soggetto agente, mentre nella seconda ipotesi vi è un atto di disposizione da parte della vittima, anche se tale atto sia viziato dalla condizione psicofisica della vittima e dall'abuso del soggetto agente.
Con riferimento alla seconda questione, invece, la Corte afferma che  il trasferimento di denaro dal conto corrente di un soggetto incapace a quello dell’agente, ottenuto traendo in inganno il banchiere mediante la falsificazione della firma della vittima, integra gli estremi del delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e non di truffa né di circonvenzione di incapace, difettando in queste ultime due ipotesi il requisito del compimento di un atto dispositivo.
Se è vero, dunque, che nelle ipotesi di cessione di beni o di istituzione di erede o di legato è certamente ravvisabile un atto di disposizione della vittima, sia pure viziato nel senso dinanzi precisato, e, quindi, perseguibile ai sensi dell'art. 643 c.p., nei casi di impossessamento di danaro appartenente a Sempronio mediante utilizzo di assegni con firma falsa del titolare del conto corrente non è individuabile alcun atto dispositivo dello stesso.
Ciò perchè l'apposizione della firma falsa sugli assegni e l'utilizzo del cassiere della banca nella situazione di fatto descritta costituiscono semplicemente gli strumenti utilizzati dai soggetti agenti per impossessarsi del danaro appartenente a Sempronio  depositato presso la banca.
Il modo, ora descritto, utilizzato per raggiungere il risultato costituisce uso di mezzo fraudolento per la consumazione del furto, che risulta, pertanto, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625 c.p., n. 2, e assolutamente non truffa, ai sensi dell’art. 640 c.p..
Il criterio distintivo, difatti, tra il reato di furto aggravato, come nel caso di specie, dall'uso del mezzo fraudolento, e il reato di truffa, va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il primo e manca nel secondo.
Nel caso di specie, era stato accertato dai giudici di merito, che non vi era stato alcun atto dispositivo da parte di Sempronio, nè nessuna autorizzazione della parte lesa al prelievo delle somme dai suoi conti correnti.

1 commento:

  1. Vedo solo oggi questo articolo datato 2010. Spero di poter ancora inserire un commento e possibilmente leggere una risposta ad esso. Dati i rischi frequenti in questioni simili a quelli esposti qui sopra, come si puo' proteggere un anziano da una badante senza interdirlo, e come si puo' impedire che una badante faccia ad esempio firmare carte, o assegni, senza che l'anziano o i figli ( eredi) possano essere a loro insaputa esautorati ?

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