giovedì 14 ottobre 2010

Inquinamento elettromagnetico: inconfigurabilità del reato di getto pericoloso di cose per il mero superamento dei limiti tabellari.

Cassazione penale, sez. III, 8 aprile 2010, n. 17967

Con la sentenza in questione, la Suprema Corte si occupa, in tema di inquinamento elettromagnetico, del problema della qualificazione del reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) come reato di “pericolo astratto” o di “pericolo concreto”.
La vicenda è quella di una nota società telefonica che colloca su di un condominio un impianto di telefonia mobile. In seguito a dei controlli veniva riscontrato che i valori di emissione delle onde elettromagnetiche erano superiori alla norma e che le condizioni di salute di due condomini si erano aggravate a seguito dell’installazione dell’impianto. Sulla base di tali elementi il giudice penale provvedeva al sequestro dell’impianto.
Ricorreva per cassazione la società deducendo la violazione dell’art. 674 c.p..
La Cassazione accoglieva il ricorso, specificando che in tema di inquinamento elettromagnetico, il reato non è configurabile neppure astrattamente in base al mero superamento, da provare oggettivamente, dei limiti d’esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali (d.m. ambiente 10 settembre 1998 n. 381; d.p.c.m. 8 luglio 2003), occorrendo anche l’idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone.
Questa decisione è l’ultima di una serie (cfr. 15710, 15711, 15712, 15713, 15714, 15715, 15716 del 2009) con cui la Sez. III della Cassazione ha evidentemente  voluto precisare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie di cui all’art. 674 c.p., in cui è necessario conseguire la prova concreta di un’effettiva idoneità delle onde elettromagnetiche a ledere o molestare.
In senso contrario, si era espressa in precedenza la Cassazione (14 marzo 2002, Rinaldi) che, qualificando il reato contravvenzionale come fattispecie di pericolo astratto, aveva ritenuto sufficiente per la sua configurazione il mero superamento dei limiti tabellari quale ratio presuntiva ex lege di un pericolo di nocività per la salute o di molestia per le persone.  

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