venerdì 2 marzo 2012

Confisca: applicabilità al prezzo del reato in assenza di una sentenza di condanna.


 di Giovanni Miccianza

La confisca disciplinata nell’art. 240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale, inscrivibile nel più ampio genus costituito dalle sanzioni penali, la quale determina, dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, l’acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni elencati nel predetto enunciato legale.
L’art. 240 c.p. prevede due forme di confisca, in linea generale subordinate all’emanazione di una sentenza di condanna. La prima ipotesi è la confisca discrezionale tramite la quale si possono espropriare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché le res che ne costituiscono il prodotto, vale a dire l’oggetto derivante in via immediata e diretta dalla commissione del reato. La seconda figura di confisca è ad applicazione obbligatoria ed ha ad oggetto il prezzo del reato, che consiste nell’utilità economica offerta dal mandante per determinare il reo alla commissione del reato, nonché le cose la cui fabbricazione, il cui uso e la cui alienazione e detenzione costituisce reato, rispetto alle quali la legge, considerando l’intrinseca criminosità di queste, non prevede che sia intervenuta una sentenza di condanna.
Ci si chiede se sia applicabile la misura ablativa della proprietà in relazione ai beni costituenti il prezzo del reato, vale a dire il compenso dato al reo per commettere il reato, ancorché non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, ma sia stato dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato.
Secondo certa giurisprudenza è da intendere nel senso della obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento dell’imputato. Secondo una diversa tesi, invece, l’obbligatorietà della confisca non può prescindere da una pronuncia di condanna.
La Corte a composizione allargata chiarì che l’avverbio “sempre”, previsto fra le note descrittive della disciplina sanzionatoria contenuta nell’art. 722 c.p., ha il significato di rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, ma non quello di consentire l’applicazione della misura anche nel caso di estinzione del reato (Cass. pen. Sez. Un., 23 aprile 1993, n. 5).
Più di recente, rivalutando la soluzione propugnata dalle Sezioni Unite, si è affermato che in caso di estinzione per prescrizione del delitto di cui all’art. 319-321 c.p. la confisca del prezzo del reato non può essere ordinata anche in caso di proscioglimento per prescrizione “poiché la particolare natura dell’oggetto della misura patrimoniale, non illecito di per sé ma per il collegamento con il reato del quale si considera il prezzo, presuppone l’accertamento del reato stesso” (Cass. pen., Sez. VI, 3 luglio 2008, n. 27043).
Le Sezioni Unite, nuovamente sollecitate sulla questione da un’ordinanza di rimessione della Sezione I, hanno recepito e riproposto le cadenze argomentative dell’orientamento giurisprudenziale impostosi all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso (Cass. pen., Sez. Un., 15 ottobre 2008, n. 38834). Inoltre, soltanto le cose oggettivamente criminose di cui all’art. 240, comma 2, n. 2, sono confiscabili, anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna.
Occorre tuttavia dar conto ad una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale, disattendendo l’autorevole arresto delle Sezioni Unite ha statuito che “in caso di estinzione del reato (nella specie, per intervenuta prescrizione), è applicabile la confisca obbligatoria, pur in assenza di sentenza di condanna, non solo nelle ipotesi di cui al numero 2 del comma 2 dell’art. 240 c.p., ma anche in quelle previste dal numero 1 dello stesso comma 2 del citato articolo. In tali ipotesi, peraltro, compete al giudice accertare l’esistenza del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che, pur non subordinata alla sola sommaria valutazione ex art. 129 c.p.p., non investe questioni relative all’azione penale, bensì soltanto l’applicazione di una misura di sicurezza, sottratta all’effetto preclusivo della causa estintiva” (Cass. pen., Sez. II, 24 agosto 2010, n. 32273).
Quindi, la più recente giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quelli di specie, contrariamente ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, è propensa ad applicare obbligatoriamente la confisca di cui all’art. 240, comma 2, n. 1, ancorché difetti una sentenza di condanna.
     

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