venerdì 16 marzo 2012

Gli elementi oggettivi della fattispecie tipica.

 Appunti di diritto penale


Di Filippo Lombardi

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Come è noto, la fattispecie normativa di parte speciale è composta da due elementi fondamentali: il precetto e la sanzione. La sanzione ci dice che se un soggetto tiene un comportamento vietato, o non tiene un comportamento obbligato, è sanzionato con la pena Y. Il precetto invece illustra il comando o il divieto, e per farlo necessita di descrivere accuratamente la situazione con cui eventualmente un soggetto può trovarsi a fare i conti.
ES. L’articolo 624 cod. pen. ci dice che chi ruba è sottoposto ad una pena. Troviamo il divieto leggibile come “Non rubare”, e allo stesso tempo la norma ci deve spiegare cosa significa rubare, cioè quale condotta integrerà il reato. [Nel caso di specie chi sottrae la cosa mobile altrui, a chi la detiene, e se ne impossessa per trarne profitto per sé o per altri]
E’ evidente quindi che la norma si compone di concetti vari, i quali, come fossero un mosaico, si uniscono per darci un quadro della situazione tipica che comporterà la sanzione.  Questi concetti sono gli elementi descrittivi e gli elementi normativi. I primi rimandano alla sfera naturalistico/esperienziale, cioè alla realtà circostante, e sono progressivamente integrati, in particolar modo dal progresso scientifico. I secondi possono essere giuridici o extra-giuridici. Gli elementi giuridici rimandano a norme giuridiche, di cui è richiesta la conoscenza in capo ai consociati, non come significato tecnico ma come significato “parallelo nella sfera laica”. Ad esempio, al ladro non viene richiesto, in merito al concetto di “altruità” di conoscere a memoria e in senso tecnico le norme del codice civile su possesso, proprietà e detenzione, ma gli si richiede che abbia una conoscenza del significato sociale di “cosa appartenente ad altra persona e non a sé stessi”. Gli elementi extra-giuridici, invece, sono concetti normalmente impalpabili (buon costume, pudore, moralità familiare) e che trovano riscontro a livello sociale. Cioè, sarà il contesto sociale a conferire a questi concetti un contenuto più o meno ampio, a seconda di usi, costumi, tradizioni, consuetudini, progresso o emancipazione sociale raggiunti in quel determinato luogo e in quella comunità, ecc.

Quando si parla di fattispecie oggettiva, si parla quindi innanzitutto di un calderone di nozioni, intese come parole e concetti di varia natura. Poi questi concetti si accorpano tra di loro, dando origine ai seguentielementi:
- soggetto attivo
- condotta
- soggetto passivo
- oggetto materiale
- evento
- nesso di causalità
- bene giuridico

Il soggetto attivo è colui che compie il reato, ed è anche detto perciò Reo, o Agente. I reati si distinguono, a seconda del soggetto agente, in reati propri e reati comuni. I reati comuni sono quelli che tutti i consociati possono commettere, per i quali non sono richieste qualifiche particolari. Normalmente l’incipit del reato è del tipo “Chiunque tenga la condotta X è punito con Y”, per sottolineare che la condotta è attuabile da tutti. Nel reato proprio, invece, il soggetto deve avere una particolare qualifica per compiere il reato. Ad esempio i reati di peculato, abuso d’ufficio, corruzione, possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. Bisogna però stare attenti, perché spesso nella norma si può celare un equivoco, nel momento in cui letteralmente recita “Chiunque….ecc” ma in realtà nella norma stessa si evince che quel “chiunque” deve avere in concreto un particolare status, come accade nel reato di falsa testimonianza che chiunque può compiere, ma chiunque sia in quel particolare momento testimone in un processo.
La persona che può commettere il reato proprio, perché possiede le caratteristiche indicate dalla norma, è chiamato intraneus. Esistono due tipi di reato proprio: quello esclusivo e quello non esclusivo. Nel primo il reato si verifica solo se il soggetto gode del particolare status (es. Abuso d’ufficio). Ciò vuol dire che, se il soggetto non avesse avuto quella specifica qualifica, non sarebbe stato punibile per alcun reato. Il reato proprio non esclusivo è, invece, un reato che trova nel codice penale una sorta di fattispecie parallela che si applica alla stessa condotta svolta da un soggetto non intraneus (c.d. extraneus), come nel caso del peculato, che altro non è che una appropriazione indebita svolta da un pubblico ufficiale. Se il pubblico ufficiale non fosse tale e svolgesse la stessa condotta, sarebbe punibile comunque perché esiste un’altra norma di copertura di quello stesso fatto compiuto da chiunque non abbia la qualifica.
Chiarita la differenza tra reato proprio e comune, è importante sottolineare che il soggetto reo può trovarsi ad agire “in compagnia” di qualcuno. Questo fenomeno è conosciuto come concorso di persone nel reato, a cui si accompagna un’altra fattispecie concorsuale “impropria” e perciò detta cooperazione colposa.Quando si parlerà del concorso di persone nel reato, vedremo tutte le caratteristiche che lo riguardano, e le differenze tra le varie tipologie di reato che vedono coinvolte più persone.

Per quanto concerne la condotta, essa può essere o meno tipizzata. Nel senso che si distinguerà tra reati a forma vincolata e reati a forma libera. Normalmente i reati a forma libera sono reati che poggiano sulla struttura “Chiunque genera l’evento X con una condotta qualsiasi, è punito con la pena Y”. Ciò perché il legislatore si preoccupa di tutelare un certo interesse rispetto ad ogni tipo di condotta che vi si possa scagliare contro. L’esempio di scuola è l’omicidio (art. 575 cod. pen.): “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito  con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”. Il legislatore non può certo disciplinare ogni specifica condotta che aggredisca un bene giuridico. E quindi si preoccupa di punire ogni comportamento che sia arrivato a causare l’evento, a prescindere dalle modalità che lo caratterizzano. I reati a forma vincolata sono quelli in cui la condotta vietata è specificata dal legislatore nelle sue modalità, ad esempio nel reato di truffa un soggetto viene punito non perché causa in qualsiasi modo un danno ingiusto alla controparte, bensì perché causa questo danno “con artifici e raggiri” (art. 640 cod. pen.). I reati a forma vincolata sono l’estrinsecazione massima del principio di frammentarietà, perché in virtù di esso il diritto penale non solo non protegge tutti i beni giuridici, ma non li protegge nemmeno da qualsiasi modalità di offesa. Si usa (o meglio: si usava) dividere i reati tra reati di mera condotta e reati di evento. La distinzione è tuttora utilizzata nel linguaggio giuridico, ma sono stati apportati correttivi importanti, che vedremo infraquando si parlerà di “evento”. Per il momento basti sapere che, secondo la definizione tradizionale, i reati di mera condotta si perfezionano quando il soggetto tiene la condotta vietata (o non tiene la condotta obbligata), mentre i reati di evento necessitano di un quid pluris, cioè una lesione del bene giuridico tutelato (ciò secondo la Concezione naturalistica di evento). A seconda del tipo di condotta, i reati potranno, inoltre, essere commissivi o omissivi, a seconda se derivino da un’azione vietata (un facere) o da una mancanza di azione doverosa (un non facere o un aliud facere). Si discuterà successivamente dall’azione e dell’omissione.

Passiamo ora alla definizione di soggetto passivo. Il soggetto passivo è il soggetto titolare del bene offeso dal soggetto agente. Coincide concettualmente con la persona offesa, mentre differisce dall’oggetto materiale del reato e dalla parte civile, pur potendo coincidere a seconda delle situazioni con uno o più tra questi. La differenza tra soggetto passivo e oggetto materiale del reato si ha considerando che quest’ultimo è l’entità materiale sulla quale si rivolge l’azione criminosa, mentre il soggetto passivo (o persona offesa dal reato) è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma violata. I due concetti possono differire o coincidere. Differiscono in vari reati, come il furto (nel quale la cosa mobile rubata è oggetto materiale del reato, mentre il titolare del diritto sulla cosa è il soggetto passivo), e coincidono in altri reati (percosse, lesioni, omicidio. In questi infatti la condotta si abbatte proprio sull’entità materiale rappresentata dal soggetto passivo). Il soggetto passivo può costituirsi o non costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno. Infatti la parte civile è anche nota come “soggetto danneggiato dal reato”, cioè richiederà un risarcimento del danno proprio in virtù dell’esistenza di un danno subìto, ricollegabile eziologicamente al reato. Quindi, se il soggetto passivo è danneggiato, sarà parte civile. Se non sarà danneggiato, non potrà costituirsi parte civile. A volte le due figure coincidono (es. nel reato di lesioni); altre volte no (come nell’omicidio. La vittima è soggetto passivo, ma i danneggiati sono i superstiti). Nel reato, il soggetto passivo può essere determinato, indeterminato, e indefinito (in quest’ultimo caso il reato suole definirsi senza vittima). E’ determinato nel caso in cui sia individuabile in concreto (es. omicidio). E’ indeterminato nel caso in cui manca di specificità (es. reati contro l’ordine pubblico). E’ indefinito nel caso in cui il bene giuridico di riferimento sia talmente impalpabile, intangibile, che non si comprende chi sia l’effettivo titolare di quel bene (es. delitti contro la moralità familiare, o contro il buon costume). A volte, laspecificità del soggetto passivo causa l’applicazione di determinate fattispecie normative piuttosto che di altre (es. Se Tizio ha un rapporto sessuale con una ultra-quattordicenne non consenziente, si avrà Violenza sessuale di cui all’art. 609-bis; se quello stesso rapporto lo ha con una infra-quattordicenne, si avrà il reato di Atti sessuali con minorenne).

Sull’oggetto materiale del reato già si è detto sufficientemente nel delinearne i tratti distintivi rispetto al soggetto passivo. Si noti che l’oggetto materiale del reato è assolutamente diverso anche rispetto al bene giuridico (anche chiamato oggetto giuridico). Il primo è la cosa/persona materialmente intesa e sulla quale si innesta l’azione criminosa. Il secondo è l’interesse giuridico tutelato dall’ordinamento e, più precisamente, dalla norma di riferimento. Manca allora da analizzare l’evento e il nesso di causalità.

Per comprendere cosa sia l’evento dobbiamo approcciare una concezione tradizionale, per poi aggiornarla con gli ultimi sviluppi dottrinali. Originariamente l’evento era considerato come la lesione effettiva del bene giuridico, e cioè la modificazione della realtà pre-esistente derivante dalla condotta del soggetto agente, aggressiva del bene. Proprio per questo si dividevano i reati, come già anticipato, in reati di mera condotta e reati di evento. I reati di condotta non avevano un evento naturalistico a cui fare riferimento, ed erano considerabili come reati di pericolo, perché non provocavano un danno, una lesione al bene giuridico, ma una messa in pericolo dello stesso. I reati di evento, invece, erano irrimediabilmente visti come reati di danno, poiché il concetto di evento non poteva essere altro che una lesione del bene giuridico. Solo una lesione del bene giuridico poteva rappresentare un evento in senso naturalistico. Successivamente, la dottrina si è allontanata dalla concezione naturalistica di evento, e ha abbracciato una concezione di evento in senso giuridico. L’evento in senso giuridico è l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. E, poiché ogni reato ha un bene giuridico di riferimento, alla cui protezione è destinata la norma di legge, ne consegue che qualunque norma di parte speciale altro non è se non un reato di evento. L’evento in quanto offesa sarà perciò una lesione o una messa in pericolo di un bene tutelato dall’ordinamento attraverso la legge penale. Pur essendo qualsiasi reato un reato di evento, vale sempre distinguere i reati che come evento comportano un pericolo da quelli che comportano una lesione effettiva del bene giuridico.
Attraverso questa suddivisione, che può fondarsi solo sulla concezione naturalistica di evento, avremo:
- Reati con evento di pericolo. Essi saranno sostanzialmente i reati di mera condotta, e generano la messa in pericolo del bene protetto.
- Reati con evento di danno. Essi sono i reati che causano una vera e propria lesione al bene giuridico.
Importante è suddividere ulteriormente i primi, in reati di pericolo astratto e reati di pericolo concreto. I reati di pericolo concreto sono quelli disciplinati da fattispecie normative che fanno espresso riferimento al concetto di pericolo. In questo caso, il giudice dovrà valutare, attraverso il giudizio prognostico (cioè un giudizio che, pur svolgendosi dopo la commissione del fatto, necessita di porre la mente al momento precedente al compimento della condotta) se vi fosse alta probabilità che l’azione, continuando teoricamente a svilupparsi, avrebbe causato il danno concreto al bene giuridico tutelato. Il reato di pericolo astratto lo si evince, invece, dalle fattispecie che non contengono un riferimento all’evento (e quindi si fondano solo sulla condotta) e allo stesso tempo non fanno riferimento esplicito al concetto di pericolo. Furono sollevate molte questioni di costituzionalità di norme di pericolo astratto, per mancato rispetto del principio di offensività, e furono tutte dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale, in quanto la Consulta ha dichiarato che, pur non dovendosi effettuare un vero e proprio giudizio prognostico, è sempre necessario valutare la sussistenza concreta del pericolo attraverso massime esperienziali (la c.d. regola dell’ id quod plerumque accidit – “ciò che accade nella maggior parte dei casi).

Passando a trattare del nesso di causalità, possiamo dire che esso è il legame eziologico (CAUSA-EFFETTO) tra fatto ed evento, dove il fatto è la condotta e l’evento è l’offesa al bene giuridico, quindi è da considerare come evento in senso giuridico per meglio comprendere la vicenda. L’art. 40 cod. pen. ci indica che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento (danno o pericolo) su cui la punibilità si fonda non è conseguenza della sua condotta (azione o omissione). Il problema era proprio quello di capire come si potesse dire che ad una condotta X conseguisse eziologicamente un evento Y. La dottrina quindi si ingegnò il più possibile per trovare rimedi a questo interrogativo, e fornì la prima teoria, che subì aggiunte e correttivi.
TEORIA CONDIZIONALISTICA (O TEORIA DELLA CONDICIO SINE QUA NON): Questa teoria voleva dimostrare che Y fosse conseguenza di X perché, laddove fosse stata mentalmente eliminata X, sarebbe venuta meno irrimediabilmente anche Y. Il passaggio è quindi un passaggio di eliminazione mentale dell’antecedente, per valutare se questo comporta il venir meno del conseguente. Il problema di questa teoria è che non fornisce tutte le risposte possibili in merito a fattispecie problematiche. Innanzitutto non pone un limite quantitativo al numero degli antecedenti causali rilevanti (c.d. regressio ad infinitum), poiché applicando alla lettera tale teoria, si potrebbe senza errore dire che il padre dell’assassino è responsabile per la morte della vittima perché, se egli non avesse generato il proprio figlio, la vittima non sarebbe morta. Ovviamente è qualcosa di paradossale, e necessita di correttivi. Inoltre non risolve i casi di causalità cumulativa e di causalità alternativa ipotetica. La causalità cumulativa esisterebbe nel caso in cui Tizio e Caio compiessero due atti, nei confronti della stessa persona, causandone ad esempio la morte, ma ogni atto singolarmente era capace di causare la morte. Se si applicasse la teoria condizionalistica nel suo tenore letterale dovremmo dire: “Se eliminiamo mentalmente la condotta di Tizio, l’evento non viene meno, ergoTizio non è responsabile della morte di Sempronio”.  La causalità alternativa ipotetica si avrebbe nel caso in cui si possa dire che, seppure un soggetto non avesse tenuto una certa condotta, l’evento si sarebbe verificato comunque per un’altra causa successiva. Esempio: Tizio uccide Caio su un aereo che sta precipitando. O, Tizio uccide un malato terminale con una pistola. Si può dire che Tizio non è responsabile della morte del soggetto passivo? Se applicassimo la teoria normalmente, si potrebbe dire, perché eliminando la condotta di Tizio, l’evento non viene meno. E allora servono innanzitutto dei correttivi.
Al problema della regressio ad infinitum soccorre la teoria della causalità adeguata, la quale pone due criteri:
1) L’evento deve appartenere alla cerchia di eventi che la norma mirava a proteggere.
2) Deve ragionevolmente potersi assumere che la condotta abbia causato l’evento. Ovvero, che non sia improbabile (e quindi che non sia irragionevole pensare) che quel fatto, di quel soggetto, abbia causato il danno o la messa in pericolo. [E’ irragionevole pensare che il padre dell’assassino possa farsi qualche anno di galera per la vittima uccisa dal proprio figlio!].
Al problema della causalità cumulativa, si risponde che entrambe le condotte saranno ritenute responsabili, altrimenti la punibilità sarebbe sempre aggirabile grazie al concorso di persone nel reato (meglio: concorso di persone nell’esecuzione del reato), ciascuna delle quali compie tutta la condotta lesiva o pericolosa.
Al problema della causalità alternativa ipotetica si risponde con il criterio dell’evento specifico (hic et nunc). Si andrà a guardare, cioè, non all’evento come appartenente ad un genere, bensì come evento concreto e specifico che si è verificato in quella precisa circostanza per mano di quel determinato autore, con quella particolare condotta.
Ci sono altre teorie che possono tornare più o meno utili nei casi concreti. Ad esempio vi era chi sosteneva la teoria della causalità umana, che baserebbe la punibilità di un soggetto sulla dominabilità del caso concreto. Cioè, si punirebbe un soggetto per un evento reputato controllabile dalla persona e inseribile nella sua sfera di dominio e di controllo. La teoria, pur essendo curiosa e degna di nota, subordina la responsabilità penale ad un concetto suscettibile di soggettivazioni. E, certamente, un criterio soggettivistico che tenta di spiegare la portata di un elemento oggettivo (nesso di causalità) non può trionfare.
Altra teoria rilevante è quella dell’imputazione obbiettiva dell’evento. Essa dice che per fondare un giudizio di responsabilità:
1) L’evento deve essere conseguenza della condotta alla luce della teoria condizionalistica completata dalla teoria della causalità adeguata.
2) L’evento deve appartenere agli eventi scongiurati dalla norma incriminatrice.
3) La condotta del soggetto agente deve almeno aver aumentato il rischio di verificazione dell’evento. (Teoria dell’imputazione obbiettiva ragguagliata al criterio dell’aumento del rischio).
Alla domanda se attualmente si seguono tutte queste teorie, possiamo facilmente rispondere negativamente. Tra quelle che abbiamo elencato (condizionalistica, causalità adeguata, causalità umana, imputazione obbiettiva, aumento del rischio), attualmente sono ritenute rilevanti le impostazioni fornite dalla teoria dell’imputazione obbiettiva, ma soprattutto si utilizza la teoria condizionalistica, in versione riformulata. Riformulata in che modo? Attraverso la sussunzione sotto leggi scientifiche. La teoria si chiama, quindi,TEORIA CONDIZIONALISTICA SUSSUNTA SOTTO LEGGI SCIENTIFICHE, e si basa sul fatto che la causalità, cioè il rapporto eziologico, si debba fondare sull’intervento di una legge scientifica di copertura. Cioè, che ad X consegue Y ce lo deve indicare una legge scientifica. La legge scientifica potrebbe essere assoluta (“Nel 100% dei casi, ad X consegue Y”) o probabilistica (“X produce Y nel 60% dei casi). Ora, nulla quaestio riguardo ai casi di assoluta certezza. Una legge scientifica assoluta, non sconfessata dalla comunità scientifica del momento in cui la legge stessa è rilevante per il processo, dimostrerà senza ombra di dubbio che ad una condotta consegua un fatto. Ma quid iuris nel caso di legge probabilistica? Cioè che faccia riferimento a percentuali diverse dal 100%. La dottrina si è sforzata di comprendere quali fossero le percentuali utili per tenere in considerazione una legge scientifica. Alcuni facevano riferimento alla seria ed apprezzabile probabilità (ci si può immaginare un 65-70%), altri di una probabilità vicina alla certezza (ci si può immaginare una percentuale superiore al 90%). E per percentuali intermedie come operiamo? E’ dovuta intervenire la Cassazione, la quale ha sgombrato il campo da queste argomentazioni fondate sulla probabilità statistica, e ha posto in essere il criterio della probabilità “logica”. La Corte dice, infatti, che non bisogna tenere in considerazione la percentuale insita nella legge probabilistica, bensì la possibilità che l’evento sia stato causato da fattori alternativi. Abbracciando questo criterio, si potrebbe utilizzare una legge probabilistica di bassa portata (che faccia riferimento anche all’1%) nel caso in cui sia inconfutabile che non esistano fattori alternativi che abbiano prodotto quel dato evento (SENTENZA “FRANZESE”).

Il nesso causale, in base all’art. 41 cod. pen., non è interrotto da fattori antecedenti, concomitanti o susseguenti che abbiano concorso a cagionare l’evento, nemmeno quando tali fattori siano rappresentati da condotte illecite altrui. Unico fattore che può interrompere il nesso di causalità è un fattore susseguente che sia da solo idoneo a cagionare l’evento. Dato che si parla di concause, alcuni hanno reputato assurdo che si parli di “fattore DA SOLO idoneo… ecc”, perché il fattore ha proprio la caratteristica di non presentarsi DA SOLO, ma insieme ad altri fattori. La Cassazione ha inteso invece la frase in questo senso: il nesso di causalità sarà interrotto validamente da un fattore successivo rispetto alla condotta di cui si discute, che sia astrattamente idoneo a produrre l’evento e che non sia una conseguenza diretta della condotta all’oggetto del vaglio (DECORSO CAUSALE ATIPICO). Si deve poter considerare quest’ultima tamquam non esset, cioè come inesistente rispetto alla concausa successiva. Non può dirsi, ad esempio che l’intervento colposo del medico che cagioni la morte del paziente escluda il nesso di causalità rispetto alla condotta di chi quel paziente l’abbia mandato all’ospedale con lesioni dopo uno scontro fisico, cagionando la necessità dell’intervento di cura.

AZIONE E OMISSIONE
I reati, in quanto a tipologie, si originano dalla combinazione della qualità della condotta e della qualità dell’elemento soggettivo. Dato che le condotte sono due e gli elementi soggettivi sono due, abbiamo quattro possibili tipologie di reato: commissivo doloso, commissivo colposo, omissivo doloso, omissivo colposo.Reputo inutile trattare di ogni tipologia. In realtà basta comprendere cosa significano azione ed omissione, e cosa significa che una condotta è retta dal dolo o dalla colpa.
La prima domanda è: che cos’è l’azione? Forniamo qualche tentativo di risposta.


- Criterio normativo: L’azione è la violazione di un divieto di fare.
- Teoria causale: L’azione è un comportamento esteriormente percepibile e imputabile ad un soggetto, che causa una modificazione della realtà pre-esistente.
- Teoria sociale: L’azione è reazione ad impulsi esterni.
- Teoria finalistica (Welzel): L’azione è una condotta esteriormente percepibile, e quindi un’interazione evidente e naturalistica con la realtà, che punta ad un fine o obiettivo dell’agente.
- Criterio sostanziale (CASSAZIONE): l’azione è produzione di un decorso causale che non si avrebbe senza l’atto del soggetto agente. L’omissione è mancato intervento su un decorso causale già in atto per altri fattori, e destinato a produrre l’evento.

Anche l’omissione, a parte la definizione ricevuta dalla Cassazione, gode di una possibile definizione dal punto di vista normativo. L’omissione è un non fare qualcosa che si ha l’obbligo giuridico di fare, e si può sdoppiare in chiave naturalistica tra il rimanere inerti (cioè il puro “non fare”) e il fare altro, cioè un’azione diversa da quella che si era obbligati a svolgere esistendo la situazione tipica in cui il soggetto era chiamato ad agire.
L’articolo 42 cod. pen. ci dice che nessuno può essere punito per un’azione o omissione prevista dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Ergo si sta dicendo che il presupposto per la punibilità di un soggetto è la cosiddetta SUITAS, cioè l’appartenenza cosciente e volontaria dell’azione al soggetto agente. Ad esempio, chi compie un reato nel sonno (Tizio uccide la moglie mentre dorme, con movimenti incontrollati che la soffocano) non può dirsi che abbia svolto un’azione cosciente e volontaria. Allo stesso modo, se Tizio investe un passante con la macchina mentre ha una crisi epilettica derivante dal gioco di luci e ombre del paesaggio o dalle particolari condizioni di luce solare, non può dirsi che abbia svolto un’azione cosciente e volontaria. Non sono coscienti e volontari nemmeno i movimenti che derivano dai riflessi della persona, movimenti che il corpo compie automaticamente, sottoposto a determinati stimoli o impulsi esterni.
Allo stesso modo, nel reato omissivo, è l’omissione che deve essere coperta dalla SUITAS. Questa potrà essere presente nel momento in cui il soggetto in maniera cosciente e volontaria ometta di agire. E nel caso in cui si tratti di un “fare altro” e non di un “non fare”, la SUITAS deve coprire l’azione diversa da quella richiesta dalla norma.

La coscienza e volontà saranno escluse in tre occasioni ulteriori:

- FORZA MAGGIORE. In questo caso il soggetto è sottoposto ad una forza esterna (non derivante da una persona) irresistibile che la spinge ad agire. Si dice che il soggetto non agit sed agitur. 

- CASO FORTUITO. Il soggetto ha già intrapreso un’azione lecita che, per intervento di fattoriimprevedibili trova uno sbocco causale anomalo, assolutamente non riportabile alla condotta e all’intenzione dell’agente. La differenza con la forza maggiore è che la causa di forza maggiore spinge il soggetto ad agire e dà il via al decorso causale che porta all’evento. Nel caso fortuito, invece, l’agente aveva creato autonomamente un decorso causale che normalmente non sarebbe mai sfociato in un risultato lesivo di un bene giuridico, se non fosse subentrato il fattore imprevedibile che ha deviato il decorso causale stesso verso un alveo di abnormità.

- COSTRINGIMENTO FISICO. Immaginiamo la forza maggiore scaturente questa volta da una persona terza che con violenza fisica (Tizio mette con forza una pistola in mano a Caio e spinge il suo dito per fargli premere il grilletto, da cui si origina lo sparo che uccide Sempronio). Si usa distinguere la forza applicata invis absoluta e vis compulsiva. Nel secondo caso si avrebbe una compressione quasi totale della libertà di movimento e di azione dell’altro soggetto. Mentre nel primo caso si applicherebbe la locuzione usata per la forza fisica ( non agit sed agitur), quindi la compressione della libertà è massima. Evidente che nel caso di costringimento fisico, a rispondere del reato sarà il costrittore e non il costretto. Anticipiamo in questa sede la somiglianza tra il caso di specie e altre situazioni che emergeranno nel corso della trattazione, quali: l’istigazione a commettere un reato, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, il reato derivante dall’altrui minaccia, il reato compiuto da un soggetto caduto in errore per inganno altrui. Sono tutte situazioni diverse tra loro per struttura e punibilità. E tutte coinvolgono norme di parte generale, tranne il caso della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, il quale è una fattispecie di parte speciale (art. 611 cod. pen.).

Un importante riferimento, dopo aver visto nella sua interezza di cosa si compone il fatto tipico oggettivo, riguarda il luogo del reato e il tempo in cui lo stesso è commesso. Si può schematizzare come segue:

LOCUS COMMISSI DELICTI
Si utilizza il criterio della consumazione. Un reato è consumato quando si verificano tutti gli elementi della fattispecie normativa. Il luogo in cui si verifica la consumazione ci dà il LOCUS COMMISSI DELICTI, utile ai fini della determinazione della competenza territoriale.
Se il delitto non è consumato, cioè è tentato, il luogo sarà quello in cui è avvenuto l’ultimo atto idoneo e diretto in maniera non equivoca al compimento del delitto.
Se si tratta di reato permanente, il luogo è quello della consumazione, non rilevando le vicende successive. Ad esempio, una persona è sequestrata a Milano e poi viene portata in giro per l’Italia dal sequestratore. Il luogo sarà sempre Milano. Unica eccezione, il caso in cui si verifichi la morte della persona. In tal caso il LOCUS sarà quello dov’è avvenuta la morte della vittima.

TEMPUS COMMISSI DELICTI
Per i delitti tentati si seguirà la regola di cui sopra. Per i reati permanenti si userà la regola del momento in cui cessa lo stato di antigiuridicità della condotta protratta. Per i reati condizionati (condizioni obbiettive di punibilità), il tempo coinciderà col momento di concretizzazione della condizione.
Per i delitti dolosi sarà l’ultimo momento retto dalla volontà criminosa. Per quelli colposi sarà il momento della violazione della norma precauzionale. Per quelli omissivi sarà l’ultimo momento utile che il reo aveva per compiere la condotta doverosa.

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