sabato 14 gennaio 2012

L’abbandono temporaneo di un minore integra gli estremi della fattispecie delittuosa di cui all’art. 591 c.p.?

di Giovanni Miccianza

La norma di cui all’art. 591 c.p. rubricata “Abbandono di persone minori o incapaci” punisce chiunque abbandoni un minore di quattordici anni ovvero una persona incapace, per qualsivoglia causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura, ovvero, ancora, chiunque abbandoni all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato per ragioni di lavoro.
Il reato in questione si differenzia da quello disciplinato dall’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), poiché il bene tutelato non è il rispetto dell’obbligo legale di assistenza in quanto tale, bensì il pericolo per l’incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento.

Il delitto in commento è un reato proprio in quanto soggetto attivo può essere solo colui che riveste particolari posizioni giuridiche di garanzia, in virtù delle quali è tenuto alla cura e all’assistenza di un minore o di un incapace. Il reato è configurabile solo fino al compimento da parte del minore del quattordicesimo anno di età.
L’abbandono, secondo la dottrina e giurisprudenza dominanti, consiste in qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l’incolumità della persona. Per custodia deve intendersi un dovere, anche temporaneo, esistente al momento dell’abbandono; per cura, invece, è richiesto un preesistente dovere di assistenza, rilevante anche ove, in concreto non abbia ancora trovato attuazione.
La condotta può essere anche istantanea e può consistere anche nella condotta omissiva di chi, pur non separandosi dal soggetto passivo, impedisca a soggetti idonei ad evitare il pericolo di intervenire prontamente.
Il delitto si consuma con il verificarsi del pericolo di danno ed ha natura permanente, poiché si protrae fino a quando l’imputato non faccia cessare la situazione che non consente un’assistenza o cura adeguata oppure la situazione venga meno per un intervento esterno.
L’elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di abbandonare il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica e di cui il soggetto attivo abbia esatta percezione, senza che occorra una particolare azione del reo. Si esige non soltanto la volontà di privare dell’assistenza il minore o l’incapace, con la consapevolezza dell’età minore ovvero dello stato di incapacità, ma anche la consapevolezza della situazione di concreto pericolo per la vita o l’incolumità del soggetto abbandonato.
Secondo la Suprema Corte per integrare il delitto di cui all’art. 591 c.p. “è necessario che dalla condotta derivi un pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona minore o incapace” (Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2007, n. 15147).
Discusso è il problema se l’abbandono temporaneo possa integrare o meno, gli estremi del reato ex art. 591 c.p.. Giurisprudenza e dottrina dominanti propendono per la soluzione positiva in tutti i casi in cui dall’abbandono temporaneo sia dipeso un pericolo per la vita o per l’incolumità del soggetto abbandonato. Altra parte della dottrina, invece, sostiene che la fattispecie in esame si realizza soltanto quando l’agente abbia deciso di abbandonare il soggetto passivo in maniera definitiva e non anche momentanea.
Di recente è stata esclusa la configurabilità del reato nel caso di abbandono del soggetto passivo in un luogo che consenta il tempestivo ritrovamento ed il soccorso. Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “l’abbandono di un neonato può, a seconda delle circostanze, integrare o meno la fattispecie astratta di cui all’art. 591 c.p.; in particolare non sussiste l’abbandono, ai sensi dell’art. 591 c.p. allorquando il neonato sia lasciato in condizioni tali da essere certamente ed immediatamente raccolto dalla pubblica o privata assistenza, con esclusione di qualsivoglia pericolo per la vita e l’incolumità personale” (Cass. pen., Sez. V, 13 settembre 1990, n. 12334).
Quanto all’elemento soggettivo del delitto in questione, è da precisare che ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci, è richiesta la consapevolezza di abbandonare a se stesso il soggetto passivo che non abbia la capacità di provvedere alla proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica (cfr. Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2007, n. 15147). L’evento di pericolo per la incolumità di un minore può essere escluso solo se, chi ha l’obbligo di custodia, vigila sui suoi comportamenti attuali o potenziali, ed ha cura dei suoi bisogni, in maniera da prevenire il pericolo secondo la sua capacità in rapporto al tempo ed al luogo.
Per cui in tema di abbandono del minore, sul piano soggettivo del reato rileva esclusivamente la volontà dell’abbandono, che per sé implica coincidenza tra risultato voluto dalla propria condotta ed evento.

3 commenti:

  1. Io personalmente equiparerei i due casi, cioè quelli di volontà tesa ad abbandonare definitivamente e quelli di volontà tesa ad abbandonare temporaneamente. La norma infatti non fa differenza tra le due situazioni, e il fare differenza non è giustificato con riguardo alla tutela del bene giuridico, il quale può essere in pericolo tanto nel primo quando nel secondo caso. Si può abbandonare per sempre in un luogo in cui è improbabile il pericolo, e si può abbandonare temporaneamente in un luogo in cui il pericolo è elevato, e il secondo caso merita tanta attenzione quanto il primo caso. La questione può quindi essere risolta semplicemente tenendo in considerazione che si tratta di reato a pericolo astratto, e il pericolo deve essere letto secondo la formula "id quod plerumque accidit", come già detto dalla Corte Costituzionale,la quale formula esprime l'elevata possibilità di danno derivante da massime di esperienza. Questa regola è per me applicabile a prescindere dalla temporaneità o dalla definitività dell'abbandono.

    Filippo

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Come avrai potuto leggere nell'articolo pubblicato e come correttamente esposto nel tuo commento, dottrina e giurisprudenza dominanti propendono per l'applicabilità della fattispecie in commento anche nell'ipotesi dell'abbandono temporaneo. Tuttavia,fermo restando gli elementi costitutivi volti ad integrare la fattispecie delittuosa, ritengo che l'abbandono temporaneo deve essere distinto dal vero e proprio abbandono definitivo di un minore, in tutti quei casi in cui il soggetto passivo sia stato solo temporaneamente abbandonato in un luogo (anche nell'abitazione in cui risiede e da cui esca eludendo la sorveglianza del soggetto a cui è affidata la custodia o la cura) che consenta un tempestivo ritrovamento,salva l'esclusione di qualsivoglia pericolo per l'incolumità del minore (il bene giuridico oggetto di tutela).Giovanni

      Elimina
  2. Non so se questo blog è più aggiornato, cerco notizie riguardanti la recente sentenza di Cassazione sulla possibilità di lasciare i bambini delle medie andare a scuola da soli. Sono esterrefatta all'idea che questa sia considerata abbandono di minore, questa interpretazione avrà conseguenze estremamente pesanti da un punto di vista sociale.

    RispondiElimina