lunedì 30 gennaio 2012

Violenza sessuale semplice e di gruppo. La problematica del concorso di persone nel reato.

di Filippo Lombardi

La fattispecie di violenza sessuale è disciplinata dall'articolo 609bis del codice penale e punisce la costrizione di un soggetto a subire o compiere atti sessuali ( sulla nozione di atto sessuale, si veda l'articolo "Sui reati contro la libertà sessuale dei minori. Il limite tra lecito e illecito"). La violenza sessuale di gruppo è invece prevista e punita dall'articolo 609octies in maniera lievemente più grave rispetto alla violenza sessuale semplice.

La norma sulla violenza sessuale di gruppo rappresenta un caso di concorso necessario di persone nel reato, in quanto per la punibilità è previsto che più persone riunite devono partecipare alla violenza sessuale di cui all'art. 609bis.

Salta subito all'occhio una problematica. 

Dato che la violenza sessuale di gruppo richiede la presenza di più persone, e la violenza sessuale semplice può astrattamente essere commessa da più soggetti (combinato disposto di cui agli artt. 609bis c.p. e 110 c.p.) ci si chiede in questa sede quale sia il discrimine tra le due situazioni. Ci sono casi, infatti, in cui è facile dare la soluzione. Ad es. se Tizio istiga Caio a violentare Sempronia, o gli fornisce le proprie chiavi di casa per dare a Caio la possibilità di consumare il reato al suo interno, nessuno si azzarderà a parlare di violenza sessuale di gruppo. Perché non vi è la partecipazione agli atti di violenza da parte di più persone riunite. L'esecutore materiale commetterà violenza sessuale semplice, e l'altro, agevolando materialmente o determinando/rafforzando l'altrui proposito criminoso, accederà alla condotta del primo, concorrendo nel reato di base, ex art. 110 c.p..
Agevole è anche la sussunzione del caso in cui Tizio sia presente sul luogo del compimento del reato, e insieme a Caio (quindi, entrambi eseguono) commetta violenze nei confronti della persona offesa. Nessuno effettuerà la sussunzione nel combinato di cui agli articoli 110 c.p. e 609bis, poiché tutti gli elementi fattuali sono contemplati nell'art. 609octies, che può definirsi speciale rispetto al primo. La violenza sessuale di gruppo altro non è che la fattispecie di base della violenza sessuale semplice, con l'aggiunta di un elemento specializzante, cioè la compresenza attiva di più soggetti agenti. E quindi può applicarsi il principio per cui la norma speciale deroga alla norma generale.

Non risulta tutto sempre così agevole. Esistono vari casi problematici che per essere risolti necessitano di una chiave di lettura. Li sintetizzerò come segue:

1) Casi di presenza fisica di uno dei correi. Cosa succederà se, mentre uno dei due soggetti è in un capanno a consumare la violenza sessuale, l'altro gli fa da palo fuori dalle quattro mura? E, in secundis, cosa succederà se, mentre l'esecutore compie la violenza, l'altro è meramente presente sul luogo in maniera inerte?
2) Tizio istiga Caio a commettere violenza sessuale. Caio, persuaso, assume Mevio come ulteriore partecipe e commette violenza sessuale di gruppo all'insaputa di Tizio.

Partendo dai casi di cui al numero 1, e analizzandone prima il secondo, dobbiamo prendere atto della non punibilità del soggetto inerte. La mera presenza inerte sul luogo (così come i fenomeni di mera adesione psichica e di mera connivenza) sono giudicati come non punibili penalmente, poiché nullo sarebbe l'apporto del soggetto inerte alla condotta dell'esecutore. Se, alla luce delle risultanze probatorie, venisse scoperto un qualsiasi apporto causale al delitto o un qualsiasi rinforzo o agevolazione, sia in chiave materiale che psichica, si potrà valutare il concorso in violenza sessuale o la violenza sessuale di gruppo. La domanda quindi è: quale fattispecie tra le due si verificherebbe? La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante, che ci serve anche per dare una risposta agli altri casi problematici esposti: la violenza sessuale ha ragione di esistere in quanto la percezione da parte del soggetto passivo della presenza di più soggetti sul luogo di commissione del fatto illecito causa una maggiore intimidazione un maggiore assoggettamento della vittima stessa, con conseguente maggiore violazione della sua corporeità sessuale e della sua libertà di autodeterminazione. 
Questo principio è fondamentale, perchè segna il discrimine tra concorso di persone nel reato di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Ci permette di risolvere anche il primo dei due casi di cui al numero 1. Senza questo criterio discretivo fornito dalla Suprema Corte, avremmo certamente optato per il  concorso in violenza sessuale semplice. Invece, se il soggetto passivo ha consapevolezza della presenza di più soggetti nel luogo dov'è violentato ( anche se si tratta di un solo violentatore), il reato che si perfezionerà sarà quello di violenza sessuale di gruppo.

Il criterio fornito dalla Cassazione ci aiuta a risolvere solo i casi di cui al numero 1, ma non il caso di cui al numero 2. Ripercorriamolo, approfondendone i caratteri naturalistici:

Tizio istiga Caio a commettere violenza sessuale semplice nei confronti di Sempronia. Caio, persuaso in cotal modo commette, nei confronti di Sempronia, violenza sessuale di gruppo con l'ausilio di Mevio, all'insaputa di Tizio e senza la presenza di quest'ultimo sul luogo. 

Fermo restando che Caio e Mevio compiono su Sempronia reato di violenza sessuale di gruppo, e che a questo reato non concorre Tizio, in quanto non presente sul luogo di commissione del fatto, si potrà dire che Tizio istigatore concorre nel reato di violenza sessuale semplice, quando non è questo il reato poi compiuto da Caio?

Ben si potrà applicare, a mio parere, l'articolo 116 sul reato diverso da quello voluto dal concorrente. L'evento "violenza sessuale" è certamente derivato causalmente dall'istigazione di Tizio, poiché se Tizio non avesse istigato, Caio non avrebbe pensato alla condotta criminosa o, pur pensandoci, probabilmente non si sarebbe deciso seriamente a commettere il reato, comprendendo poi Mevio nell'azione. L'art. 116 è però un caso di responsabilità oggettiva per come è scritto dal Legislatore. E i casi di responsabilità oggettiva devono essere riportati al rispetto del paradigma della colpevolezza. La Corte Costituzionale ha quindi inserito il principio della prevedibilità dell'evento diverso. Se l'istigatore ha causalmente provocato l'evento con la sua condotta, e questo evento diverso era in concreto prevedibile, risponderà dell'evento. Ma se in concreto il soggetto voleva l'evento meno lesivo, la pena sarà diminuita.


[ Il criterio distintivo tra concorso di persone nel reato di violenza sessuale è trattato in maniera approfondita nel seguente contributo: http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/1194-__presenza_inerte____ad_abusi_sessuali__tra_connivenza_non_punibile__concorso_in_violenza_sessuale_e_violenza_sessuale_di_gruppo/ ]

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