mercoledì 4 gennaio 2012

Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

di Giovanni Miccianza

L’art. 73 d.p.r. 309/90 è la norma cardine su cui si impernia tutta la disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti. Nella formulazione attuale, la norma ha unificato il trattamento sanzionatorio delle condotte aventi ad oggetto le droghe pesanti e leggere, ma ha differenziato le condotte a seconda se siano o meno suscettibili di essere scriminate dalla destinazione all’uso esclusivamente personale. In particolare nel comma 1 sono previste condotte di produzione, preparazione e traffico, che sono comunque illecite a prescindere dalla finalità che le ha animate; al comma 1bis sono invece delineate condotte prodromiche all’uso personale, che sono comunque punibili penalmente soltanto laddove le sostanze che ne sono oggetto appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale ovvero, qualora si tratti di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope quando questi eccedano il quantitativo prescritto dalla legge. Per le condotte di cui al comma 1 e 1bis sono comminate la pena detentiva da 6 a 20 anni di reclusione e la pena pecuniaria da 26.000 a 260.000 euro di multa.
Nei commi 2, 2bis e 3 sono previsti alcuni reati propri, che possono essere commessi dai soggetti muniti di autorizzazione, i quali cedano illecitamente, mettano o procurino che altri mettano in commercio le sostanze e i medicinali (comma 2); producano o commercializzino le sostanze chimiche di base ed i precursori, utilizzabili per la produzione illecita di sostanze stupefacenti (comma 2bis); coltivino, producano o fabbrichino sostanze stupefacenti e psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (comma 3). Tutte le fattispecie contemplate sono punite con la pena detentiva da 6 a 22 anni di reclusione e la pena pecuniaria da 26.000 a 300.000 euro di multa.
Nel comma 4 dell’art. 73 vengono sanzionate penalmente le attività di produzione e traffico già previste dal comma 1 aventi ad oggetto i medicinali: le pene sono però ridotte rispetto a quelle del 1 comma da un terzo alla metà.
I delitti di cui all’art. 73 commi 1 e 4 sono reati di pericolo presunto, in quanto ai fini della integrazione della fattispecie, la messa in pericolo del bene non va accertata, ma è presunta iuris et de iure nella stessa realizzazione del fatto: non è dunque necessario dimostrare che l’azione abbia effettivamente messo in pericolo i plurimi beni giuridici oggetto di tutela.
L’associazione per delinquere è disciplinata all’art. 74 d.p.r. 309/90. Le novità rispetto alla disciplina previgente riguardano la previsione di un forte inasprimento sanzionatorio, l’inserimento della nuova figura di associazione per fatti di lieve entità, la previsione di specifiche circostanze aggravanti e della diminuente per il ravvedimento operoso.
Come nel codice penale, anche nel Testo Unico sugli stupefacenti la fattispecie associativa ha mantenuto una formulazione generica: la figura criminosa ruota intorno all’elemento costitutivo rappresentato dal pactum sceleris, ripetendo la matrice tipica dei reati associativi, e non vengono definite le singole condotte suscettibili di integrare il reato.
L’art. 74 d.p.r. 309/90 sanziona l’associazione fra tre o più persone alla scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dalla norma dell’art. 73. L’associazione postula dunque un accordo stabile fra tre o più persone al fine di realizzare una serie indeterminata di condotte criminose concernenti le sostanze stupefacenti. Il legislatore non ha delineato i requisiti fondamentali della struttura organizzativa, di tal che, per la enucleazione di essi, occorre fare riferimento alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sviluppatasi sia relativamente all’associazione ordinaria, sia con specifico riguardo all’associazione in materia di stupefacenti.
Riprendendo la differenzazione del trattamento sanzionatorio già prevista dal c.p. a seconda del ruolo ricoperto dall’associato, di promozione, direzione o finanziamento o piuttosto che di mera partecipazione, il legislatore ha comminato, per le posizione di vertice gerarchico, la reclusione non inferiore a 20 anni, per la mera partecipazione, la reclusione non inferiore a 10 anni. La norma non prevede l’applicazione di alcuna pena pecuniaria.
Affinché si possa ritenere sussistente un’associazione è necessario che vi siano almeno tre persone che si accordino stabilmente tra loro per la perpetrazione di una serie indeterminata di reati connessi agli stupefacenti fra quelli previsti dall’art. 73 e solo fra di essi.
L’associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti si identifica in un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei compiti assunti o affidati – parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico della droga.
Ai fini della costituzione di un’associazione per delinquere, non è necessario che vi sia un preventivo accordo formale fra gli aderenti, ma è sufficiente che fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che abbia in sé la c.d. affectio societatis, in forza della quale tutti gli aderenti siano portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevono vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscono all’attuazione del programma criminale. È sufficiente che esista, di fatto, la struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune. L’accordo fra gli associati può essere raggiunto anche in forma tacita. Affinché possa parlarsi di un’associazione è necessario che il sodalizio si protragga per un apprezzabile periodo di tempo, idoneo a consentire ad esso di operare validamente. Sono difatti il protrarsi della permanenza del vincolo associativo e la comunanza di interessi illeciti a costituire pericolo per l’ordine pubblico ed a integrare la ratio della incriminazione. Inoltre, l’apporto individuale deve essere apprezzabile e non episodico ed integrare un contributo alla stabilità dell’unione illecita, destinato a durare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso.
Ai fini della sussistenza dell’associazione non è richiesta l’effettiva commissione dei reati fine, ma è sufficiente che tra i partecipanti vi sia l’interesse comune e la volontà che vengano poste in essere azioni idonee alla realizzazione del programma criminoso sotteso al traffico di droga.
L’esistenza di un’associazione per delinquere  presuppone che, oltre all’accordo fra tre o più persone, sia ravvisabile un minimo di organizzazione. Secondo la dottrina prevalente, ai fini dell’associazione disciplinata dall’art. 7 del T.U. sugli stupefacenti, è necessario che sussista un’organizzazione, anche non strutturata gerarchicamente ma di carattere stabile, che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso, cioè di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che occorra l’effettiva consumazione degli stessi. Per quanto rudimentale, la struttura organizzata deve essere pur sempre idonea alla realizzazione dello specifico programma criminale. È sufficiente anche una struttura esile a cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È sufficiente che la struttura fornisca un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose.
Nonostante l’elemento dell’organizzazione assuma un rilievo secondario rispetto all’essenza della fattispecie che si individua nell’accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, ciò nondimeno non se ne può prescindere, in quanto la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell’offensività.
Il dolo del delitto di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sia in caso di partecipazione sia in caso di assunzione di un ruolo preminente, è un dolo specifico in quanto presuppone non solo la coscienza e la volontà di recare l’apporto che è richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche la consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione per la realizzazione del comune programma di delinquenza. Occorre dunque che il singolo abbia effettiva coscienza e volontà dell’attività propria e delle attività poste in essere dagli altri associati, nonché dal fatto che i diversi associati si sostengano vicendevolmente ed insieme contribuiscano a realizzare il programma di attività criminale perseguito, con netta autonomia materiale e psicologica rispetto ai reati programmati. È dunque necessario che sia provata la consapevolezza da parte di ognuno di operare nell’ambito di un’unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio della sostanza stupefacente. La consapevolezza dell’associato può essere provata anche attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione e non è richiesto che ogni partecipe conosca tutti i particolari della struttura organizzativa dell’associazione, come persone o mezzi, e delle attività realizzate, come quantitativi e ricavi dello spaccio delle droghe.

2 commenti:

  1. Molto utile, La ringrazio molto. Ho letto il Suo contributo con molto interesse. Saluti, Filippo.

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  2. Chiarissima ed interessante esplicazione: mi piacerebbe chiederLe cosa pensa della soggettivizzazione nel significato degli atti di libidine nei reati sessuali e dell'educazione nel reato di abuso dei mezzi di correzione. Come vengono accertati in concreto: hanno un significato univoco in giurisprudenza?

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