mercoledì 23 novembre 2011

Lo stato di necessità (Art. 54 c.p.)

Appunti di diritto penale

Art. 54 c.p.: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Il nostro sistema ha prediletto la natura di causa di giustificazione dell’istituto in questione, dando così rilievo  alla sua funzione di comparazione oggettiva degli interessi in gioco e accantonando la differente natura di causa scusante incidente sul piano della colpevolezza e prediletta in altri ordinamenti penali.
Rispetto alla legittima difesa sul piano delle conseguenze lo stato di necessità si distingue perché determina un obbligo civile di equo indennizzo a carico dell’agente (2045 c.c.).

Struttura della fattispecie
Sotto il profilo strutturale vengono in rilievo:
1. Il pericolo di danno grave alla persona  (situazione necessitante)
2. Azione lesiva necessitata.

Situazione necessitante
A differenza della legittima difesa, qui vengono in rilievo solo i diritti personali (diritto alla vita, alla libertà sessuale, alla riservatezza, all’onore, ecc.), trattandosi di un limite che ben si spiega se si tiene in considerazione che con tale scriminante vengono giustificate condotte lesive rivolte ad un terzo estraneo e non ad un aggressore.
Il danno alla persona deve essere comunque grave: valutazione questa da effettuare sia in termini qualitativi, in base al rango del bene da tutelare, sia quantitativi, tenendo conto del grado di incidenza del pericolo.

Soccorso difensivo
Oltre che per un diritto proprio, l’agente può invocare la scriminante se agisce in soccorso di un terzo.
Tale figura presuppone l’assenza di un obbligo di soccorso di cui all’art. 593 c.p.
Secondo molti l’intervento soccorritore sarebbe giustificato in virtù di particolari relazioni familiari oppure in ipotesi in cui il bene da tutelare è di gran lunga più importante di quello da sacrificare.

I caratteri del pericolo
Indifferente è la provenienza del pericolo potendo esso derivare sia da forze naturali o animali, sia da una condotta umana (a condizione che in quest’ultimo caso si reagisca contro un terzo estraneo).
Deve essere attuale.
Non deve essere causato volontariamente dall’agente: non qualsiasi interferenza della volontà è in grado di determinare l’inoperatività della scriminante.
Es: non c’è la scriminante nel caso di reato commesso dal tossicodipendente che versi in stato di astinenza (trattandosi di una libera scelta dell’agente)
C’è la scriminante nel caso in cui l’agente abbia causato un mero antecedente di tale situazione.

L’azione lesiva necessitata.
Inevitabilità del pericolo: la scriminante è ammessa quando il soggetto non ha altre alternative se non quella della violazione di legge.
Si è negata la ricorrenza della scriminante nei casi in cui l’agente sia stato costretto ad un reato per sfuggire alle minacce di morte da parte della malavita, potendosi in tali casi sottrarre al pericolo facendo ricorso all’autorità.

Proporzione
L’ultimo requisito riguarda la proporzione tra il pericolo e il fatto lesivo.
Come detto, qui vengono in gioco solo i diritti personali e pertanto il giudizio di proporzione dovrà riguardare, in linea di massima il rapporto tra beni configgenti, dovendosi riconoscere la scriminante quando il ben minacciato è prevalente o al più equivalente con quello sacrificato.
Non sarà consentito uccidere per salvare l’onore.

Nessun commento:

Posta un commento