domenica 13 novembre 2011

Le Sezioni Unite sull’omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro

Cassazione penale, Sezioni Unite, 20 ottobre 2011, n. 37954.
Nella sentenza in commento le Sezioni Unite penali della Suprema corte affronta la questione giuridica della configurabilità, o meno, del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ometta di versare le somme trattenute sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi creditori di quest’ultimo.
Il caso è quello di Tizio, datore di lavoro, il quale aveva omesso di versare all’istituto finanziario cessionario di quota del credito da prestazioni lavorative della dipendente Caia, in forza di atto negoziale notificato e accettato dal debitore, le somme trattenute a tale titolo  dalle retribuzioni erogate alla dipendente.
Sulla riconducibilità di detta ipotesi fattuale alla fattispecie di appropriazione indebita era sorto contrato all’interno della seconda sezione penale della Suprema Corte. Da un lato Cass. Pen, sez. II, 4 marzo 2010, n. 15115 ne escludeva la configurabilità, dall’altro lato  Cass. Pen., sez. II, 18 marzo 2009, n. 19911 la ammetteva.
 Le Sezioni unite penali, componendo detto contrasto, hanno ribadito (sulla scia di Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, n. 1327/05, Li Calzi) che "non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo". Si è, in particolare, osservato che "la regola della acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen.", e che "può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta", laddove "non potrà invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".  

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