mercoledì 1 maggio 2013

La Cassazione sull'accertamento del Tasso Alcolemico e sul consenso dell'interessato!



CASSAZIONE PENALE – Sez. IV – 7 marzo 2013 n. 10605 – Pres. Brusco – Est. Dovere (Conferma Corte d'Appello di Venezia, n. 2744 del 19.12.2011)

Guida sotto l'influenza dell'alcool – Conducente coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche – Richiesta delle p.g. di accertamento del tasso alcolemico – Mancanza del consenso dell'imputato – Irrilevanza – Utilizzabilità processuale dei risultati del prelievo ematico.

L'art. 186, comma 5, del Codice della Strada individua nella circostanza dell'affidamento del conducente coinvolto in incidente stradale al personale medico-sanitario per le necessarie cure, una condizione sufficiente affinchè gli organi di p.g. siano legittimati ad avanzare richiesta di accertamento del tasso alcolemico, a nulla rilevando che il prelievo ematico sia già stato eseguito per finalità mediche ovvero che sia eseguito su richiesta degli organi procedenti per finalità specificamente investigativo/probatorie; pertanto, i risultati dell'accertamento del tasso alcolemico, effettuato dal personale sanitario su espressa richiesta della p.g. in occasione del ricovero dell'imputato coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche, sono legittimamente utilizzabili in giudizio, a prescindere dal consenso dell'interessato all'accertamento (salvo il consenso informato, ulteriore e diverso, all'atto sanitario funzionale all'accertamento, allorquando richiesto).       


LA CASSAZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO E CONSENSO DELL'INTERESSATO COINVOLTO IN INCIDENTE STRADALE E SOTTOPOSTO A CURE MEDICHE.
(Avv. Amalia Spatuzzi)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in materia di utilizzabilità ai fini probatori, nell'ambito di un procedimento per il reato di cui all'art. 186 Codice della Strada, dei risultati del prelievo ematico effettuato sul conducente coinvolto in un incidente stradale e sottoposto a cure mediche, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Il punctum pruriens della questione sottoposta al giudizio degli Ermellini riguarda essenzialmente la necessità o meno del consenso dell'interessato all'esecuzione dell'accertamento volto a rilevare il tasso alcolemico nel sangue.
Nel caso di specie, infatti, l'imputato ricorreva personalmente per Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia, confermando la decisione di primo grado, lo condannava  per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis e 5 Codice della Strada.
Con i motivi di doglianza l'imputato deduceva, a tacer d'altro, la violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità: i giudici di merito avevano infatti fondato il proprio convincimento sui risultati del prelievo ematico effettuato, sia pure nell'ambito del protocollo medico di pronto soccorso – resosi necessario a seguito dell'incidente stradale in cui l'imputato, motociclista, era rimasto coinvolto – per effetto di un'espressa richiesta della p.g.: tale circostanza, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe reso necessaria l'acquisizione del consenso dell'interessato, che nel caso di specie era mancante, così determinando l' inutilizzabilità di quegli stessi risultati. 
Preliminarmente gli Ermellini affermano di non poter condividere quella tesi che interpreta il comma 5 dell'art. 186 CdS nel senso che, allorquando il prelievo ematico trovi la propria causa nelle cure mediche da apprestare in occasione di un incidente stradale, il consenso dell'interessato all'accertamento del tasso alcolemico non risulterebbe necessario solo nell'ipotesi in cui esso sia disposto in funzione delle cure da apprestare al paziente o sia comunque richiesto a fini diagnostici e terapeutici; in tutte le altre ipotesi, viceversa, occorrerebbe il consenso dell'interessato per la sua esecuzione ed, in mancanza, l'atto non sarebbe utilizzabile in giudizio. I giudici di legittimità mettono invece in rilievo innanzitutto come l'art. 186, comma 5, C.d.S. si riferisca all' "accertamento" del tasso alcolemico (per tale intendendosi quel "complesso di operazioni necessarie alla conoscenza del dato ricercato"), senza peraltro alcun cenno al consenso dell'interessato, e non specificamente alle operazioni tecniche finalizzate all'accertamento stesso, quali, ad esempio, il prelievo ematico. Ebbene, secondo la Suprema Corte, la citata disposizione individua nella circostanza dell'affidamento del conducente coinvolto in incidente stradale al personale medico-sanitario per le necessarie cure, una condizione sufficiente affinchè gli organi di p.g. siano legittimati ad avanzare richiesta di accertamento del tasso alcolemico, a nulla rilevando che il prelievo sia già stato eseguito per finalità lato sensu mediche ovvero che sia eseguito su richiesta degli organi procedenti per finalità specificamente investigativo/probatorie. La ratio della norma de qua, infatti, deve individuarsi, secondo gli Ermellini, nella necessità di garantire che un accertamento che può richiedere atti invasivi, quale il prelievo ematico, sia eseguito da personale dotato di specifica attrezzatura e competenza, a prescindere dal consenso dell'interessato che sia coinvolto in incidente stradale e sottoposto a cure mediche. 
Pertanto, alcun nesso diretto tra "accertamento" del tasso alcolemico (nell'accezione sopra specificata) e consenso dell'interessato può, secondo la Suprema Corte, individuarsi nella fattispecie di reato in parola. L'acquisizione del consenso dell'interessato, invece, assume rilievo in relazione alle operazioni tecniche (nel caso di specie, al prelievo ematico) strumentali a detto accertamento, essendo riconosciuto il diritto del conducente del veicolo di opporre il proprio rifiuto al prelievo che sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcool nel sangue[1]. Più nel dettaglio, possono delinearsi due differenti circostanze, in relazione alle quali la questione relativa alla necessità del consenso si atteggia diversamente: nell'ipotesi in cui la polizia stradale si limiti a richiedere l'effettuazione dell'accertamento del tasso alcolemico su un campione ematico già prelevato all'interessato a fini sanitari, il consenso del soggetto passivo non assume alcun rilievo (in tale ipotesi, piuttosto, l'acquisizione del consenso informato al prelievo spetta al personale medico, quale presupposto di liceità dell'attività sanitaria).
Come affermato già in passato[2], la Cassazione, infatti, ribadisce anche in quest'occasione che nella suindicata ipotesi il materiale biologico, prelevato per finalità non probatorie, esce dalla sfera di disponibilità del soggetto - pur restando a lui riferibile al di là di ogni contraria manifestazione di volontà - per cui, non verificandosi alcuna limitazione della libertà personale, non è richiesta l'acquisizione del consenso ai fini di una successiva utilizzazione processuale dello stesso.
Diversa è invece l'ipotesi in cui il prelievo venga eseguito su un soggetto, pur sottoposto a cure mediche, ma esclusivamente per finalità probatorie, sulla base di un'esplicita richiesta della polizia stradale: dall'esistenza di specifiche sanzioni previste dal legislatore in caso di rifiuto opposto dall'interessato alle operazioni funzionali all'accertamento del tasso alcolemico (si veda il comma 7 dello stesso art. 186 C.d.S.) si deduce, infatti, che allo stesso viene riconosciuto il diritto di prestare o meno il proprio consenso all'atto (in ipotesi di tal fatta, tuttavia, il diritto di rifiutare la pratica sanitaria soccombe dinanzi al prevalente interesse pubblico all'accertamento del reato, con conseguente legittimità costituzionale della previsione legislativa di sanzioni penali conseguenti al rifiuto).
Orbene, stante il carattere "invasivo" del prelievo ematico, deve riconoscersi l'impossibilità – secondo la Suprema Corte - di eludere il principio, valido per ogni attività diagnostica o terapeutica, (ergo, a maggior ragione, per un'attività di accertamento di un reato) che impone la necessità della previa acquisizione del consenso del soggetto passivo all'operazione strumentale al rilievo del tasso alcolemico, a garanzia dei suoi diritti di libertà costituzionalmente garantiti. 
In conclusione, anche nel caso in cui il prelievo venga eseguito sul soggetto sottoposto a cure mediche unicamente per l'intervenuta richiesta della p.g., deve ritenersi necessaria l'acquisizione del consenso informato all'atto medico (a meno che esso non sia richiesto perché, ad esempio, si verte in una situazione di emergenza).
Alla luce del complesso ragionamento effettuato, pertanto, la Corte conclude statuendo che, ai fini dell'applicazione dell'art. 186 co. 5 Codice della Strada, l'affidamento del paziente coinvolto in un incidente stradale alle cure mediche legittima l'accertamento del tasso alcolemico che trovi la propria causa esclusivamente in una richiesta di p.g., con conseguente legittimità di acquisizione ed utilizzazione processuale dei relativi risultati, senza la necessità di uno specifico consenso dell'interessato (salvo quello, ulteriore e diverso, che sia eventualmente richiesto dal tipo di operazione/atto medico funzionale all'accertamento stesso[3]). Ed in questa seconda ipotesi rientra, secondo i giudici di Cassazione, il caso di specie: una volta accertato dal giudice di merito che l'atto medico finalizzato all'acquisizione del campione ematico non richiedeva, stante il carattere di urgenza dell'intervento, la previa acquisizione del consenso dell'interessato, diveniva assolutamente irrilevante verificare che il prelievo fosse stato effettuato solo per dare esecuzione alla richiesta della p.g. ovvero fosse stato determinato anche da esigenze medico-diagnostiche.
Stante la legittimità dell'acquisizione probatoria (documentazione medica attestante il tasso alcolemico presente nel sangue) e la conseguente infondatezza del motivo di impugnazione proposto, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.  



[1]              Si vedano, in tal senso: Cass. Pen., sent. n. 26108 del 16.05.2012, Pesaresi, rv. 253596; sent. n. 10286 del 4.11.2008, Esposito, rv. 242769.
[2]              Ex multis: Cass.Pen., sez. I, 22 giugno 1999, Fata, in Cass. pen., 2000, 3101.
[3]      In una recente sentenza (Cass.Pen., sent. n. 38077/2012, Guardabascio), peraltro, la Suprema Corte ha statuito che il consenso dell'interessato al prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, può essere desunto altresì dalla mancanza di un suo dissenso espresso all'esecuzione dell'operazione medico-sanitaria, con conseguente utilizzabilità processuale dei relativi risultati. 

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