mercoledì 26 settembre 2012

Formulario commentato atti civile - Atto di citazione e Comparsa di risposta



Cari Ragazze/i
nel pomeriggio sarà inviata, a tutti coloro che hanno aderito al 1° modulo di civile, la seconda dispensa "Formulario commentato atti civile".
Per chi ancora non avesse ricevuto la prima dispensa di civile, ricordo che sarà necessario effettuare una nuova donazione.
In questa dispensa verranno trattate le tematiche relative all'Atto di citazione e alla Comparsa di costituzione e risposta, con modelli dettagliati di atti utili per la terza prova dell'esame d'avvocato.
Per coloro che ancora non avessero aderito al corso, ricordo che le iscrizioni chiudono il 30 settembre!!!!
Potrete trovare tutte le informazioni cliccando qui
A breve pubblicherò interessanti novità anche per gli iscritti al modulo di amministrativo dell'avv. Frasca!
Di seguito un estratto della seconda dispensa di civile.
Buono studio!
avv. Giulio Forleo


INDICE
PARTE PRIMA: ATTO DI CITAZIONE…………..……………………………..pag. 3
Contenuto dell’atto di citazione……..………………………………………………pag. 4
I termini per comparire……………..……………………………………………… pag. 7
Nullità della citazione……………………………………….……………………   ..pag. 7
Norme di riferimento………….……………………………………………………pag. 9
Modello Atto di citazione……………..……………………………………………pag. 11
PARTE SECONDA:COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA….……pag. 15
Contenuto della Comparsa di costituzione e risposta……………………………pag. 16
Costituzione del convenuto……………………….………………………………pag. 17
Norme di riferimento………………………………………………………………pag. 18
Modello Comparsa di costituzione e risposta…………………………………….pag. 20


A)    CONTENUTO DELL’ATTO DI CITAZIONE

Il procedimento di cognizione si articola in tre fasi:
1) la fase di introduzione;
2) la fase di istruzione in senso ampio;
3 ) la fase di decisione.
La prima fase, disciplinata nel capo primo del codice di procedura civile, intitolato “Dell’introduzione della causa”, consiste in una sequenza di atti qualificati, nel loro complesso, dalla funzione di instaurare il processo.
La fase introduttiva ha, in altre parole, la funzione di realizzare il primo contatto giuridico tra i soggetti del processo attraverso la proposizione della domanda.
L’atto sul quale è imperniata questa fase è la domanda, ossia l’atto attraverso il quale il soggetto-attore chiede la tutela giurisdizionale.
Ai sensi dell’art. 163 c.p.c. la domanda si propone con le forme proprie dell’atto di citazione.
La citazione (che deriva dal termine latino “citare” ossia chiamare) è l’atto scritto (redatto e sottoscritto dal difensore procuratore con cui l’attore chiama in giudizio un’altra persona (che prende appunto il nome di convenuto), affinché il giudice statuisca sulla domanda stessa in suo contraddittorio.
La citazione è altresì un atto tipicamente e doppiamente recettizio, in quanto, oltre che al convenuto esso è rivolto al giudice, al quale l’attore vuol rivolgere la domanda e dal quale si aspetta un provvedimento.
Duplice è altresì la funzione e il contenuto dell’atto stesso: da un lato, quella, appunto di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda (c.d. vocatio in ius) e, dall’altro lato, quella del rivolgere al giudice la domanda di tutela giurisdizionale mediante cognizione dei fatti costitutivi ed eventualmente lesivi con la conseguente determinazione dell’oggetto del processo (c.d. editio actionis).
L’art. 163 comma 3, c.p.c., elenca gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di citazione.
In particolare tali elementi sono:

1) l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta.
Tale indicazione che di solito è compiuta nell’intestazione dell’atto assolve la funzione di individuare il giudice al quale si propone la domanda;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono.
Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.
Questo requisito assolve alla funzione di individuare sia l’attore che il convenuto.
Si segnala che con il D.L. 193/2009 conv. in L. 24/2010 è diventata obbligatoria l’indicazione del codice fiscale dell’attore, del convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono.
Infine, ex art. 23, co. 50, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, 50 in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
L’art. 125, co. 1, c.p.c. come modificato dalla L. 183/2011 prevede, inoltre che il difensore indichi il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio numero di fax.

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda (c.d. petitum mediato).
L’art. 163, n. 3, pretende che l’atto di citazione contenga la determinazione della cosa oggetto della domanda, dove il termine “cosa” sta per “bene della vita”.

4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Quanto all’ “esposizione dei fatti” è l’indicazione dei fatti costitutivi e lesivi che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più fattispecie normative, costituiscono la causa pretendi.
L’esposizione “degli elementi di diritto” altro non è che la prospettazione della suddetta riconducibilità dei fatti a una o più norme.
Le conclusioni sono la formulazione sintetica e globale della domanda al giudice nei suoi termini essenziali.

5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.
L’indicazione di cui all’art. 163, terzo comma n. 5, c.p.c. continua in verità a restare facoltativa, anche dopo la riforma dell'art. 183 c.p.c., realizzata dall'art. 2, terzo comma, lett. c-ter) del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005 n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005 n. 263. Infatti, i numeri 1 e 2 del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., prevedono la perdurante facoltà delle parti, ove richiesto, di produrre in atti ulteriori documenti, nonché formulare separata e nuova indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi. L'indicazione disposta nell'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., quindi, resta facoltativa, non comportando alcuna nullità dell’atto di citazione.

6) il nome e cognome del procuratore e l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata.
La procura alle liti è la dichiarazione rilasciata nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., dalla parte in causa, con cui essa investe il procuratore della propria rappresentanza in giudizio.
Essa può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.
In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce.


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