giovedì 28 aprile 2011

La Cassazione sulla legittima difesa e la detenzione abusiva di armi.

Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 2011, n. 5761.

Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha affrontato il problema della configurabilità, o meno, della causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) anche nell'ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi.
 sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e ulteriormente verificando se, avuto riguardo alle circostanze ed al contesto, la detenzione dell'arma, ancorché abusiva, appaia giustificata.
Il caso è quello di Tizio il quale deteneva abusivamete una pistola che si era procurato a Parma al solo fine di proteggere la propria incolumità personale per l'ipotesi, tutt'altro che remota, dato l'ambiente e le circostanze, di un nuovo attentato in suo danno, subito dopo quello a seguito del quale L. e P. avevano perso la vita e lui stesso era rimasto ferito
La Cassazione, optando per la ammissibilità della legittima difesa anche in detta fattispecie di reato, afferma che “fondato è anche il ricorso del Tizio limitatamente al capo della sentenza impugnata che ha disconosciuto la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, sia pure a livello putativo, in relazione al delitto di detenzione di una pistola. Con i motivi di appello era stato dedotto come fin dalle indagini preliminari il GIP avesse ritenuto per certo che il ricorrente si era procurato Parma al solo fine di proteggere la propria incolumità personale per l'ipotesi, tutt'altro che remota, dato l'ambiente e le circostanze, di un nuovo attentato in suo danno, subito dopo quello a seguito del quale L. e P. avevano perso la vita e lui stesso era rimasto ferito; era stato perciò chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento dell'esimente, almeno a livello putativo.
La sentenza impugnata ha ritenuto l'infondatezza del suddetto motivo, adducendo a sostegno della decisione solo la citazione di una sentenza di questa Corte (Sez. 2 n. 17329 del 29.2.2008 Rv 239770), secondo la quale ne' la legittima difesa ne' lo stato di necessità varrebbero a giustificare la detenzione abusiva di un'arma. Rilevato allora che la stessa sentenza impugnata, come del resto quella di primo grado, aveva ritenuto per certo che la pistola costituiva una cautela a garanzia dell'incolumità personale, cautela che l'imputato percepiva come necessaria ed impellente dopo l'attentato al quale era scampato, restando tuttavia ferito, sarebbe stata necessaria più puntuale indagine intesa a verificare in fatto l'intensità ed attualità del pericolo grave paventato dal Tizio, sondando nei fatti la possibilità che la detenzione dell'arma potesse ritenersi scriminata dall'esimente.
La motivazione della corte territoriale appare infatti evidentemente inadeguata per la sua apodittica assertività, fondata sul principio dettato dalla sentenza su citata, che ha un solo precedente remoto, risalente al lontano 1984 (Sez. 1 n. 9176 del 10 maggio 1984 Rv 166320) del quale è nota e disponibile solo la massima, e che non pare condivisibile.
Osservare infatti, come fa la sentenza 17329/2008, che la detenzione abusiva di armi non può essere scriminata ne' dalla legittima difesa nè dallo stato di necessità sia al livello reale che putativo, perché la detenzione abusiva di armi costituisce delitto autonomamente connotato dalla volontà del legislatore di impedire la circolazione di tali mezzi di offesa alla persona, è affermazione di assoluta ovvietà, atteso che qualsivoglia condotta sanzionata dall'Ordinamento come illecita ha una sua autonomia concettuale, ed è sanzionata proprio perché il legislatore intende impedire l'aggressione dei beni giuridici tutelati.
Tale tautologica considerazione infatti non spiega perché le esimenti suddette possono scriminare un omicidio, che è in assoluto il più grave dei reati, ma non una detenzione abusiva di pistola che prescinda dall'uso dell'arma, e potrebbe essere giustificata dall'incombere di un pericolo grave ed imminente: basti considerare che un'arma può essere usata anche come strumento di deterrenza, di modo che in determinati casi può bastare mostrarla per sortire efficace dissuasione di eventuali aggressori.
Non appare poi decisivo il richiamo all'art. 52 c.p., comma 2, introdotto nell'ordinamento dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, art. 1, comma 1, che la sentenza 17329/08 fa a conferma dell'assunto della inapplicabilità delle cause di giustificazione al reato di detenzione abusiva di arma.
La norma detta testualmente "nei casi previsti dall'art. 614, commi 1 e 2, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma 1 del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione".
Pare allora chiaro che la norma ha il solo scopo di stabilire una presunzione assoluta di proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui un'arma fosse utilizzata per fronteggiare una intrusione invito domino di estranei nel proprio domicilio o dimora, affrancando il titolare del legittimo jus excludendi dall'onere di provare l'adeguatezza della reazione all'aggressione patita, mentre ove in ipotesi fosse utilizzata arma detenuta abusivamente, la proporzionalità dovrà essere oggetto di attenta valutazione in concreto, e chi intendesse addurre a giustificazione del reato eventualmente commesso la legittima difesa, dovrà dimostrare la proporzionalità all'offesa dell'azione di contrasto attuata per fronteggiarla.
Del resto ritenere che il Tizio, per avvalersi dell'esimente, avrebbe dovuto conseguire l'autorizzazione prevista dalla legge per la detenzione della pistola, cosa per lui impossibile, varrebbe a sostenere che hanno diritto a cautelare la propria incolumità personale con un'arma solo gli incensurati e le persone dabbene, mentre tale possibilità verrebbe preclusa a chi si trovasse in condizioni di marginalità sociale, anche quando si trattasse di mera detenzione, come nel caso di specie, nonostante nell'ambiente al margine della legalità in cui il ricorrente viveva l'omicidio con armi da fuoco costituisse regola sociale di costante applicazione. Nel caso di specie andava dunque verificato innanzitutto se effettivamente fosse sussistente ed attuale il pericolo grave ed imminente di danno grave alla persona, e di poi se, attese le circostanze ed il contesto, la detenzione dell'arma potesse ritenersi in qualche modo giustificata.
La sentenza impugnata dovrà essere perciò annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della stessa corte territoriale, cui si demanda il compito di verificare la sussistenza in concreto dei presupposti della legittima difesa, reale o putativa, o dello stato di necessità, dando conto delle ragioni che consentano o meno il riconoscimento di talune delle suddette scriminanti”.

4 commenti:

  1. Un bell'articolo. La legittima difesa domiciliare è uno degli argomenti più curiosi, in quanto si tratta di una "formalizzazione" del parametro della inesigibilità di un comportamento conforme al modello ordinamentale. A mio parere, il rischio è quello del riconoscimento della legittima difesa putativa con una casistica più ampia rispetto al principio connesso col 52 comma 1. Il caso connesso al gioielliere che, pur sparando ai rapinatori in fuga (tipico caso di scuola che NON comporta il riconoscimento della legittima difesa, per l'assenza dell'attualità e dell'immediatezza del danno), si è visto riconoscere (appunto) la l. d. putativa, mi fa propendere tristemente per il riconoscimento della legge del far west. Lei cosa ne pensa?
    Per quanto concerne questo caso da Lei trattato, il rispetto della norma mi fa concordare con Lei sul ritorno al normale onere della prova, ma il buon senso mi fa propendere per mantenere la presunzione di proporzionalità. Non vedo infatti come una semplice caratteristica di "detenzione legittima o illegittima", cioè una caratteristica "immateriale" possa pregiudicare una situazione nella quale è stata riconosciuta la putatività della legittima difesa, quindi una situazione sostanzialmente equiparata alla legittima difesa ex. art 52 co. 2...Ripeto, dal punto di vista del buon senso, non dal punto di vista giuridico. Cordiali saluti,

    Filippo Lombardi

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  2. Gentile Filippo,
    sono completamente d'accordo con Lei circa i pericoli connessi all'abuso della scriminante della l.d. "putativa" in forte contrasto con i principi di legalità e di tassatività.
    Quanto,invece, alla fattispecie di cui al comma 2 e alla presunzione di proporzionalità, non avrebbe senso estenderla anche a reati quale la abusiva detenzione di armi seppur giustificati da una scriminante putativa;l'unica ragione, percepita come tale anche a livello sociale, per cui il giudice viene privato della valutazione della proporzionalità, è la introduzione illegittima nel domicilio che assurge a sintomo normativo dell'esistenza di un pericolo tanto grave da far riconoscere all'ordinamento come proporzionale il ricorso alle armi.
    La ringrazio, per l'interesse mostrato per il blog e la invito a commentare qualche altro articolo.
    Giulio Forleo

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  3. Grazie Giulio, per la risposta tempestiva e per la condivisione dei miei dubbi riguardo all'uso improprio della putatività.
    Proprio riguardo alla seconda parte della Sua risposta, non mi è chiara una cosa e sarò ben lieto di ricevere un Suo parere. Ex art. 59 ultimo comma c.p., se l'agente ritiene erroneamente che il reato sia escluso da una causa di non punibilità, e quell'errore non è colposo, la causa di non punibilità verrà applicata in suo favore. Se una causa di non punibilità viene applicata, vuol dire che viene applicata in ogni sua parte, onere della prova compreso. Ora, se si è ritenuto che Tizio si sia rappresentato l'esistenza dell'esimente in maniera incolpevole, perchè l'esimente dovrebbe applicarsi parzialmente, cioè facendo ritornare il normale onere probatorio? Grazie mille in anticipo per la risposta. Cordiali Saluti,

    Filippo Lombardi

    PS. L'interesse che provo nei confronti della materia, e la Sua cordialità e preparazione, mi spronano a visitare spesso il Suo interessante blog.

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  4. GENTILISSIMI,

    SECONDO VOI QUAL è LA RISPOSTA ESATTA A QUESTO QUESITO?
    LA LEGGITTTIMA DIFESA è:
    A) PARTICOLARE ASPETTO DELLO STATO DI NECESSITà
    B)COSTITUISCE ESIMENTE RICORRENTE DI REATO
    C)PUò COSTITUIRE UN'ESIMENTE

    GRAZIE

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