giovedì 28 aprile 2011

La violenza sessuale sul minore affidato per ragioni di istruzione.

Cassazione penale, sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1820.

Nella sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte ha chiarito la nozione di "ragioni di istruzione", che rendono procedibile d'ufficio il delitto di violenza sessuale su minore infrasedicenne (art. 609 septies, comma quarto, n. 2, cod. pen.).
Il caso è quello di Tizio che aveva costretto con violenza ed abuso di autorità il minore Caietto, a lui affidato per aiutarlo nel lavoro, a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti delle parti intime, nel portare la mano del Caietto verso il suo organo genitale e da ultimo nello spogliarlo e metterlo a contatto con le proprie parti intime.
Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza i genitori di Caietto. avevano deciso di mandare il figlio, ancora studente, con Tizio. , da loro conosciuto qualche anno prima, perché lo aiutasse nel suo lavoro di elettricista, sia pure senza compenso ed in modo non continuativo, nella prospettiva di consentirgli di apprendere un mestiere, che avrebbe potuto giovargli in futuro.
La Cassazione confermando la procedibilità d’ufficio per il reato contestato chiarisce che “la sentenza impugnata ha correttamente affermato che, nel caso in esame, l'azione penale era procedibile di ufficio, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2), essendo stato affidato il minore al P. affinché gli insegnasse un mestiere e, quindi, per ragioni di istruzione.
Tale termine deve intendersi di ampio significato, facendosi rientrare nella nozione di istruzione qualsiasi tipo di insegnamento che determini un rapporto costante, pur con qualche interruzione, tra colui che insegna e l'apprendista e la naturale sottoposizione del secondo alle direttive di colui che lo deve istruire. Va, infine, rilevato che la situazione prevista dall'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2), secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, è integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore infrasedicenne per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale, (sez. 3, 30.9.2002 n. 38057, Cofone, RV 223789; sez. 3, 13.5.2009 n. 24803, RV 244124; sez. 3, 26.1.2010 n. 16461, RV 246755).
Sono inoltre infondati gli ulteriori motivi di gravame. In ordine alla fattispecie criminosa ascritta all'imputato la Corte osserva che, se è esatto il rilievo del ricorrente circa la non configurabilità della fattispecie di reato caratterizzato da abuso di autorità, in quanto l'autorità deve avere carattere pubblicistico (sez. un. 31.5.2000 n. 13, P.M. in proc. Bove. RV 216338), sussiste senz'altro, invece, l'ipotesi dell'abuso sessuale commesso con violenza, sia per essere stato accertato l'effettivo esercizio di forza fisica con riferimento all'ultimo episodio criminoso, sia perché nella nozione di violenza rientrano anche le azioni repentine, tali da impedire alla parte lesa di opporsi alla commissione dell'abuso sessuale, (cfr. sez. 3, 27.1.2004 n. 6945, Manta, RV 228493)”.

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