mercoledì 27 aprile 2011

La Cassazione sulla querela nel reato permanente.

Cassazione penale, sez. VI, 22 gennaio 2011, n. 2241.

In una fattispecie di omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore da parte del genitore (art. 570 c.p.) la Suprema Corte affronta il problema di come operi il termine ordinario di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, per l'utile esercizio del diritto di querela, nel caso di reato permanente e, in particolare, "se il mancato tempestivo esercizio rispetto al momento dell'effettiva conoscenza, nonostante la natura permanente del reato, renda improcedibili le condotte antecedenti i tre mesi dalla proposizione della querela o, addirittura, tutte le condotte, passate ma anche future se rientranti nella medesima permanenza", in ragione della sopravvenuta "impossibilità" (normativa: l'art. 124.1 c.p. utilizza infatti la locuzione "non può essere esercitato", indice del venir meno del diritto/potere non esercitato) di esercitare il diritto.
Il caso è quello di Tizia che già il 5.6.2003 si era costituita nel giudizio per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario prospettando con specifiche argomentazioni l'asserita volontaria e consapevole sottrazione di Caio all'obbligo di contribuzione al mantenimento di sè e della figlia, mentre solo il 26.1.2004 aveva presentato la querela per il reato di cui all’art. 570 c.p..
Caio contestava che la ritenuta permanenza del reato - in atto dal 22.12.1999 secondo la contestazione, quindi dal periodo temporale immediatamente successivo a quello considerato dalla precedente sentenza (deliberata il 21.12.1999) - o anche la ritenuta continuazione rendessero tempestiva la querela
La Cassazione stabilisce che, nell’ambito dei reati  permanenti, il diritto di presentare querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza.
Di seguito si riporta la motivazione della Corte:
“Questa Corte ha, con le sentenze Sez. 6, n. 11556 del 19.11.2008 - 17,03.2009 e n. 22219 del 11.05 - 10.06.2010, evidenziato il dato normativo offerto dal capoverso dell'art. 382 c.p.p., che afferma il protrarsi dello stato di flagranza nei reati permanenti fino al momento in cui sia cessata la permanenza, affermando conseguentemente che la querela proposta in costanza di flagranza deve considerarsi comunque tempestiva almeno con riferimento al corrispondente periodo pregresso e, tenuto conto dell'intrinseca struttura unitaria del reato permanente, anche con riferimento al periodo successivo, finché si protrae la permanenza.
Tale conclusione va confermata, con la precisazione ed il chiarimento che seguono.
Come osservato fin da risalente dottrina, il termine di legge per l'esercizio del diritto di querela - una volta che il legislatore abbia scelto di subordinare all'istanza di parte la procedibilità di un determinato reato - muove da un duplice ragionevole presupposto:
evitare che per tutto il tempo nel quale matura la prescrizione del reato rimanga aperta la possibilità di perseguirlo; consentire un congruo lasso di tempo per le relative valutazioni del soggetto passivo del reato.
La previsione del decorso del termine per l'esercizio del diritto di querela è quindi strutturalmente connessa all'inizio del decorso della prescrizione. Termine per la querela e decorso della prescrizione presuppongono pertanto la certa e definitiva consumazione del reato cui si riferiscono. Nel caso del reato permanente, la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza (art. 158 c.p., comma 1).
Ancora, dal punto di vista sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale non può che valere per i fatti che precedono il momento della rinuncia, quindi per la situazione allo stato degli atti del momento in cui essa interviene, unica in grado di attribuire effettiva consapevolezza alla scelta della rinuncia. Ed allora, sia la natura del reato - la permanenza in atto impedisce il decorso della prescrizione, elemento sistematico connesso e congruo al decorso del termine per la proposizione della querela, quando prevista -, sia l'indicazione normativa - il reato permanente è flagrante fino alla cessazione della permanenza, art. 382 c.p.p., comma 2 -, sia l'aspetto sistematico la rinuncia all'esercizio di un diritto processuale tendenzialmente non può che valere per i soli fatti, sostanziali o di procedimento, pregressi - concorrono all'affermazione del principio di diritto per il quale nel caso di reato permanente, il diritto di querela può essere esercitato dall'inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di tre mesi dal giorno della sua cessazione, rendendo sempre procedibili tutti i fatti consumati dall'inizio fino alla cessazione della permanenza medesima.
Nel caso di specie è pacifico che la querela sia stata presentata prima della cessazione della permanenza del reato di cui all'art. 570 c.p., sicché il ricorso va rigettato”.

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