venerdì 28 ottobre 2011

Pubblicato nuovo concorso in magistratura!

Decreto 22 settembre 2011 - Concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario

22 settembre 2011
(pubblicato nella G.U. n. 86 del 28 ottobre 2011 - 4a serie speciale - concorsi)

IL MINISTRO

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché recante delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina dell’accesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 6 aprile 2011

DECRETA

Art. 1
Posti messi a concorso
E’ indetto un concorso, per esami, a 370 posti di magistrato ordinario.

Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
  1. sia cittadino italiano;
  2. abbia l'esercizio dei diritti civili;
  3. sia di condotta incensurabile;
  4. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
  5. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
  6. non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  7. rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
    1. magistrati amministrativi e contabili;
    2. procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    3. dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    4. appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    5. dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    6. abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
    7. coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
    8. laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
    9. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
    10. laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  8. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.

Art. 3
Domanda di ammissione, termine per la presentazione e modalità
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o spedita entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami.
La domanda telematica di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del bando.
Il modulo è disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo.

Dopo aver completato la procedura di inserimento dei dati ed inviato il modulo, il sistema informatico notifica l’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (“ricevuta in formato pdf”) che contiene il codice identificativo, comprensivo del codice a barre, attribuito dal sistema; tale codice deve essere stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle prove scritte.
Il candidato deve stampare la domanda (contenuta nel file “domanda in formato pdf”), firmarla e recarsi entro il termine di scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario è residente, per la validazione a cura del funzionario preposto; in alternativa, può, entro lo stesso termine, spedire la domanda, debitamente firmata, alla Procura suddetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Le domande presentate per la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o modifiche rispetto a quanto inserito telematicamente.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I candidati residenti all’estero possono presentare o spedire la domanda all’autorità consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato, possono presentare o spedire la domanda alla Procura di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
  1. il proprio cognome e nome;
  2. la data e il luogo di nascita;
  3. il codice fiscale;
  4. di essere cittadini italiani;
  5. di avere l’esercizio dei diritti civili;
  6. di essere di condotta incensurabile;
  7. di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
  8. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
  9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
  10. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  11. di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
  12. di essere fisicamente idonei ad esercitare l’impiego cui aspirano;
  13. se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria;
  14. il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
  15. i numeri telefonici di reperibilità;
  16. il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora sia diverso da quello di residenza (indicando, altresì, fax ed e.mail, se disponibili). In assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
  17. l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;
  18. l’eventuale precedente prima laurea, l’Università dove è stata conseguita e la data del conseguimento;
  19. la categoria di appartenenza di cui all’art. 2, lettera g, nn. 1 – 10;
  20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché una fotografia formato tessera.
Il fac-simile del modello di domanda è allegato al presente decreto.
Ogni cambiamento di indirizzo e/o di recapito deve essere comunicato per posta al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4
Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
  1. coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
  2. coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando;
  3. coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità. Produce, inoltre, gli stessi effetti dell’inidoneità l'annullamento di una prova da parte della commissione quando essa abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in parte copiata da quella di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero che l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
  4. coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l’interessato, può escludere da uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.

Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
  1. diritto civile;
  2. diritto penale;
  3. diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall’art. 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dall’art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti l’inizio della prova scritta, ed é composta da un magistrato il quale abbia conseguito la sesta valutazione di professionalità, che la presiede, da venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame e da tre avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.
Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero dei componenti della commissione, il Consiglio Superiore della Magistratura nomina d’ufficio magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi.
Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di cinque anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
Con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale.
Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di area terza, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare dell’Ufficio competente per il concorso.

Art. 7
Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno nella sede di cui al diario contenente la disciplina delle prove scritte che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª serie speciale, concorsi ed esami –, del 30 marzo 2012 e sul sito del Ministero della Giustizia, http://www.giustizia.it/.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero della Giustizia verrà data notizia di eventuali differimenti e/o prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede d’esame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido documento di riconoscimento e del codice identificativo.

Art. 8
Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9
Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati –Ufficio III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato sostiene la prova orale.

Art. 10
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
  1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  5. gli orfani di guerra;
  6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  8. i feriti in combattimento;
  9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
  17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia;
  18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  19. gli invalidi e i mutilati civili;
  20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
  1. dal numero dei figli a carico;
  2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva;
  3. dalla minore età.

Art. 11
Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori, forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 12

Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei all’esito del concorso per esami sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall’art. 9, commi 5 e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché dagli artt. 16 e 37, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111.
I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.

Art. 13

Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, devono comprovare tale possesso presentando i documenti di rito richiesti con l'invito ad assumere servizio.

Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Roma, 22 settembre 2011
IL MINISTRO
Nitto Francesco Palma

mercoledì 5 ottobre 2011

Legittima difesa (Art. 52 c.p.)

Appunti di diritto penale
Art. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
La scriminante in questione è da considerare manifestazione del principio di autotutela privata consentita dall’ordinamento, in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza, nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo e dunque efficace.
Elementi costitutivi
1. Una situazione aggressiva.
2. Una reazione difensiva.
Entrambi gli elementi sono connotati da rigide condizioni.
La situazione aggressiva.
 Tale situazione è delineata dal legislatore in termini di pericolo attuale di un offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui.
E’ necessario in primo luogo che il pericolo sia eziologicamente riconducibile ad una condotta umana, che può essere tanto attiva che omissiva. Non necessariamente deve trattarsi di una condotta colpevole e dunque sorretta da dolo o colpa.
E’ un offesa non iure e non già contra ius.
Deve considerarsi ingiusta anche l’offesa incolpevole quale quella proveniente da soggetti non imputabili, o immuni, da chi versa in stato di necessità o in stato di legittima difesa eccedendone i limiti.
Nell’ipotesi di legittima difesa reciproca per stabilire quali dei due contendenti potrà usufruire della scriminante in questione dovrà adottarsi un criterio cronologico, ascrivendo carattere di ingiustizia all’azione iniziale e scriminando la condotta successiva.
Oggetto dell’aggressione può essere qualunque diritto, da intendersi come situazione soggettiva giuridica attiva.
Soggetto passivo dell’offesa può essere non solo l’autore della reazione difensiva ma anche un terzo, ricorrendo in questo caso la figura del soccorso difensivo.
Perché sussista la scriminante in questione non è necessario che la situazione aggressiva si sia interamente realizzata, bastando il pericolo della sua realizzazione, ossia l’elevata probabilità della realizzazione dell’evento lesivo:
attualità del pericolo: 1. Imminenza (pericolo incombente al momento del fatto).
                                      2.Persistenza (aggressione iniziata non si è ancora conclusa).
Difetterebbe il requisito dell’attualità del pericolo nei reati abituali, ove la reazione intervenisse negli intervalli dei singoli episodi offensivi, potendo in tali casi ricorrersi efficacemente alla tutela statuale.
Sebbene l’art. 52 c.p. non lo indichi espressamente la giurisprudenza afferma costantemente l’inapplicabilità della scriminante in questione nei casi in cui l’agente si sia volontariamente messo nella situazione di pericolo.
La reazione difensiva.
Necessità di difendersi: il pericolo non può essere evitato se non reagendo contro l’aggressore;
Possibilità di fuga: la valutazione sulla possibilità di fuga, che escluderebbe la scriminante va effettuata in relazione agli interessi in gioco, escludendo la rilevanza della possibilità di fuga solo quando si verrebbe a provocare a sè o ad altri un danno maggiore rispetto a quello derivante dalla reazione lesiva.
Proporzione: la reazione difensiva deve essere infine proporzionata all’offesa minacciata. Il raffronto deve essere svolto tra le offese comparate tenendo conto dei beni su cui le stesse incidono.
Beni omogenei: è sufficiente confrontare l’intensità dell’offesa;
Beni disomogenei: si deve fare ricorso alla gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico e poi al grado di intensità dell’offesa.
Il requisito della proporzione va valutato con un giudizio ex ante mettendo al raffronto non le offese rispettivamente subite ma quelle che l’aggredito poteva ragionevolmente temere dall’aggressore con quelle da lui prodotte al suo antagonista.
La nuova ipotesi di legittima difesa di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 52 c.p.
Proprio sul requisito della proporzione è intervenuta la legge 59 del 2006 con cui sono stati inseriti nel corpo dell’art. 52 due nuovi commi:
“nei casi previsti dall’art. 614, 1 e 2 comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o l’altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione;
 la disposizione di cui al 2 comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
La natura della nuova scriminante:
a) ipotesi speciale: elemento di specialità è costituito dalla riconsiderazione del requisito della proporzione, presunta nell’ipotesi in cui il reato sia commesso all’interno di un determinato contesto (la violazione di domicilio).
Nuova causa di giustificazione: i due requisiti di liceità speciale non hanno nulla a che vedere con la legittima difesa di cui al primo comma.
Si tratta in particolare del riconoscimento a priori di una facoltà legittima in capo al soggetto, presente in determinati luoghi e detentore dell’arma.
Presupposto oggettivo: La violazione di domicilio.
Natura doppiamente propria: legittima presenza sul luogo, legittima detenzione dell’arma.
Tutela della propria o altrui incolumità: tale espressione dev’essere riferita all’ambito individuale in particolare ai beni della vita e dell’integrità fisica dei singoli e determinati individui.
Quanto alla tipologia dei beni tutelati si dibatte se debbano ricomprendersi anche le libertà individuali (è preferibile la posizione estensiva).
I beni propri o altrui: solo nel caso in cui il soggetto debba difendere i beni patrimoniali, ha l’onere di provocare la desistenza dell’aggressore, facendoli percepire la potenzialità di un’offesa difensiva.
Pericolo di aggressione: non è un duplicato del pericolo attuale previsto dal primo comma. La dottrina maggioritaria è orientata nel ritenere che attraverso tale requisito, il legislatore abbia voluto fare riferimento all’ipotesi in cui, a seguito di un pericolo attuale di offesa a beni patrimoniali, dopo l’invito a desistere, si verifichi un pericolo di aggressione alla persona, sebbene non  attuale.
In questo modo il legislatore avrebbe autorizzato la vittima ad agire in via anticipata.
Precisazioni della giurisprudenza.
Secondo la Cassazione la modifica in questione ha riguardato solo il concetto di proporzionalità fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.
Secondo la Corte non è più ammesso da parte del giudice la messa a confronto dei beni giuridici oggetto dell’offesa e della difesa e dei mezzi utilizzati.
Ciò, però, non comporta anche il venir meno del sindacato del giudice sugli ulteriori requisiti del primo comma e cioè la attualità dell’offesa ingiusta e la inevitabilità della difesa.
In particolare con riferimento a tale ultimo presupposto, la reazione è necessaria quando è inevitabile, vale a dire non sostituibile da un’altra meno dannosa, sempre secondo una valutazione ex ante.  

sabato 1 ottobre 2011

Cina e diritto (中国和法律): CINA E ... PENA DI MORTE.

Cina e diritto (中国和法律): CINA E ... PENA DI MORTE.: Che la pena di morte abbia origini antiche e pervicacemente radicate nella cultura cinese è indiscusso. La stessa affonda le proprie radici...

mercoledì 21 settembre 2011

Adempimento del dovere (Art. 51 C.P.)


Appunti di diritto penale

Art. 51 c.p. “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell’autorità esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì che ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.”
L’esclusione dell’antigiuridicità della condotta tenuta adempiendo ad un dovere si fonda sul principio di non contraddizione, all’evidenza compromesso se l’ordinamento giuridico imponesse con una norma ovvero con un ordine dell’autorità un facere, e poi, contestualmente, lo sanzionasse penalmente.
La prima fonte del dovere è la norma giuridica: leggi ed atti aventi forza di legge; leggi regionali; regolamenti esecutivi; consuetudini secundum legem.
La seconda fonte del dovere scriminante è l’ordine legalmente dato dall’Autorità.
Si deve escludere che abbia efficacia scriminane l’ordine dato dal privato.
Legittimità dell’ordine
Affinchè possa valere come causa di giustificazione, l’ordine deve essere legittimo sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.
I requisiti di validità formale sono la competenza del superiore ad emanare l’ordine, quella dell’inferiore ad obbedirvi, il rispetto delle forme previste dalla legge.
La legittimità sostanziale dell’ordine, invece, deriva dal rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio del potere: così le ordinanze che dispongono misure cautelari sono legittime in presenza delle condizioni di applicabilità ex art. 273 c.p.p. e dell’art. 274 c.p.p.
L’ordine illegittimo, dunque, non scrimina tranne nelle due ipotesi di :
1. errore di fatto: si esclude la punibilità di chi commette il reato ritenendo di obbedire, per un errore sugli elementi normativi non penali, ad un ordine legittimo;
2. ordine insindacabile: la responsabilità penale del sottoposto è esclusa  quando la legge preclude ogni sindacato sull’ordine ricevuto. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine integri gli estremi del reato, di questo risponde solo il superiore.
L’adempimento del dovere non può essere invocato come scriminante in presenza di un ordine manifestamente criminoso.
Casistica
Cassa sez. V 11 dicembre 2008: con riferimento al delitto di perquisizione arbitraria commesso da due carabinieri in esecuzione di un ordine impartito loro dal maresciallo, che non avendo ottenuto l’autorizzazione del magistrato alla perquisizione aveva simulato un controllo amministrativo per fingere di rinvenire una prova falsa che egli stesso aveva formato, la Cassazione ha affermato che “non può essere invocato quale causa di giustificazione l’adempimento di un dovere, se l’ordine ricevuto abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso”.

lunedì 19 settembre 2011

Esercizio del diritto (Art. 51 c.p.)


Appunti di diritto penale

Art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità esclude la punibilità”
Comunemente ritenuta espressione del principio di non contraddizione, la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’art. 51 c.p. impedisce l’applicazione della sanzione penale in danno di chi abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato, esercitando tuttavia una facoltà riconosciutagli dall’ordinamento.
Una azione non può essere contemporaneamente consentita e vietata dall’ordinamento.
Qui iure suo utitur naeminem laedit: la persona che nello sporgere querela riferisce dei fatti che offendono l’onore o il decoro del querelato, non risponde del reato di diffamazione (art. 595 c.p.), come non ne risponde l’avvocato che in scritti presentati all’autorità giudiziaria offende l’avversario del proprio cliente, se l’offesa concerne l’oggetto della controversia.
Vista la natura di norma penale in bianco dell’art. 51 che rimanda alle disposizioni attributive di diritti o facoltà bisogna in ogni caso verificare che la norma attributiva del diritto prevalga o soccomba nel confronto con la previsione incriminatrice.
Bisognerà sempre tenere conto del principio di bilanciamento di interessi.
Diritto scriminante
Quanto alla nozione di diritto scriminante, essa sembra comprendere insieme ai diritti soggettivi propriamente detti, le facoltà, le potestà, i diritti potestativi e comunque ogni attività giuridicamente autorizzata.
Quanto alle fonti esse sono comunemente identificate nella legge, anche extrapenale, nel regolamento, nella consuetudine, nonché in tutti gli atti pubblici o di autonomia privata ai quali la legge riconosce l’effetto di produrre situazioni giuridiche soggettive attive (provvedimenti giurisdizionali, atti amministrativi e contratti di diritto privato).
Discutendo dell’ampiezza del diritto scriminante è doveroso accennare al problema dei c.d. delitti culturalmente orientati.
Il problema è quello della punibilità di condotte che, tenute in Italia da soggetti appartenenti a culture diverse, perché di etnie diverse, integrano reato per il nostro ordinamento penale (ad es. maltrattamenti in famiglia), nonostante siano facoltizzate, imposte, approvate e condivise dalla cultura e dalle leggi di provenienza.
Sul punto i giudici italiani tendono ad escludere che il riconoscimento di un rilievo penale alla diversità culturale possa spingersi fino ad ammettere una sorta di esimente o scusante in presenza di condotte che, per quanto approvate dalla cultura di provenienza, sono lesive di beni fondamentali, dal nostro ordinamento sul piano costituzionale.
I limiti del diritto scriminante
Il diritto è una situazione giuridica soggettiva che pone il titolare nelle condizioni di esercitare una serie di poteri, strumentali al soddisfacimento dell’interesse tutelato, con le modalità ed entro i confini delimitati, anche implicitamente, dalla legge che lo riconosce.
Chi travalica tali limiti interni abusa del diritto e pertanto non può beneficiare della scriminante di cui all’art. 51 c.p..
Un limite interno comune a tutti i diritti è quello desumibile dagli artt. 392 e 393 c.p. che puniscono chi vuol far valere le proprie, anche legittime, pretese con l’uso della violenza su cose o persone.
In secondo luogo bisogna valutare la presenza di limiti esterni, derivanti cioè dalle altre norme di pari dignità che riconoscono alteri interessi rispetto ai quali va dunque valutata la prevalenza o meno del diritto esercitato.
La questione è particolarmente complessa laddove si ha a che fare con diritti di livello costituzionale.
Diritto di cronaca e diritto di critica come scriminanti del reato di diffamazione
Il diritto di cronaca garantito dall’art. 21 Cost. presenta due profili contenutistici:
- quello individualistico, della garanzia al singolo come tale della possibilità di  manifestare il proprio pensiero;
- quello funzionalistico, sulla base del quale tale diritto si propone  come strumento di partecipazione del singolo alla vita democratica della comunità.
Al secondo profilo si è fatto più volte riferimento  per definire i limiti interni alla manifestazione del pensiero.
Il diritto contrapposto è quello all’onore che è considerato primario al pari della libertà di stampa.
Il loro conflitto richiede la possibilità di reciproche compressioni in presenza di determinate condizioni.
La Cassazione ha costantemente ribadito le 3 condizioni sulla base delle quali l’esercizio del diritto di cronaca può avere efficacia scriminante rispetto al reato di diffamazione:
1. Verità: un fatto che, se conosciuto, determina una lesione dell’altrui reputazione merita la divulgazione solo quando concorra l’esigenza della comunità di essere informata.
Sul concetto di verità si discute se ci si riferisca alla verità in senso oggettivo o soggettivo (con riferimento alla percezione del giornalista.
Sul punto orientamenti della Cassazione più rigorosi richiedono una attenta verifica da parte del giornalista delle notizie divulgata, al punto che alcuni parlano di fatti constatati direttamente dal giornalista.
2. Pertinenza: impone che i fatti narrati rivestano interesse per l’opinione pubblica.
Rimangono escluse le attività di divulgazione di notizie offensive di un soggetto e relative alla sua vita privata (qui entrano in gioco anche gli artt. 14 e 15 Cost.)
Tuttavia essi devono cedere quando la particolare notorietà del personaggio o la rilevanza delle funzioni pubbliche svolte suscitino interesse anche per il suo comportamento nella vita privata.
3. Continenza: richiede la correttezza nell’esposizione dei fatti, in  modo che siano evitate aggressioni gratuite all’altrui reputazione.
La giurisprudenza richiede un esame approfondito dell’intero contenuto dell’articolo diffamatorio.

Diritto di critica
La giurisprudenza ne ha affermato la sua autonomia rispetto al diritto di cronaca.
I limiti costituiti dall’art. 21 cost. sono essenzialmente quelli della rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza delle espressioni adoperate.
Detto limite risulta travalicato quando l’agente trascenda in attacchi personali volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all’unico scopo di aggredire l’altrui sfera morale.

venerdì 16 settembre 2011

IL Consenso dell'avente diritto (Art. 50 C.P.)

Appunti di diritto penale

Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.
Questa scriminante non pone un problema di comparazione degli interessi ma si basa sulla carenza di un interesse da tutelare. In altre parole la liceità deriva dall’indifferenza mostrata dall’ordinamento alla tutela del bene allorchè il soggetto legittimato esprima il consenso alla sua lesione sempre che si tratti di bene disponibile alla cui salvaguardia l’ordinamento non intenda abdicare.
Non rientrano nel campo applicativo della scriminante tutti quei casi i cui la mancanza di consenso costituisce un elemento imprescindibile per la configurazione dell’incriminazione. (esempio Violazione di domicilio).
Natura giuridica consenso: a fronte di chi qualifica il consenso come negozio giuridico, di diritto privato o di diritto pubblico, la dottrina prevalente sembra concordemente orientata per la sua configurazione come mero atto giuridico.
Si ritiene in particolare che il consenso sia un permesso con cui si conferisce al destinatario il potere di agire.
La revocabilità del consenso è possibile fino a quando la condotta lesiva iniziata non sia stata esaurita e comunque fino a quando la condotta lesiva, quantunque in corso, non possa più essere arrestata utilmente (si pensi al classico caso dell’intervento chirurgico  in fase ormai avanzata e non regredibile).
Non è necessaria una forma particolare per esprimere il consenso, anche in considerazione della natura giuridica non convenzionale. Anche il silenzio, allorquando assuma un significato inequivocabile e sia correttamente valutato nel contesto concreto può valere a configurare il consenso rilevante ex art. 50 c.p..
L’avente diritto deve accettare non solo la condotta ma anche l’evento quale conseguenza di quella condotta,nonché tutti i requisiti essenziali del tipo di reato.(per un reato a forma libera ben potrà prestarsi il consenso solo in relazione a particolari tipi di condotta).
Il consenso deve essere: 1. attuale – sussistente prima dell’avvio della condotta;
                                       2. libero – il soggetto possa disporre del diritto validamente;
                                       3. informato – il soggetto deve essere notiziato di ogni particolare utile per             riflettere sulla opportunità del rilascio del permesso;
                                       4. specifico – non in maniera vaga e indistinta.
Limiti soggettivi
Il consenso deve essere prestato dal titolare dell’interesse tutelato, ossia da colui che nell’architettura del reato sarebbe destinato a rivestire il ruolo del soggetto passivo.
Quanto alla capacità del consenziente c’è chi pretende la maggiore età e chi invece ritiene necessaria una indagine sulle capacità del minore di anni diciotto.
Si reputa condivisibile il richiamo alla sufficiente capacità o alla sufficiente maturità.
Limiti oggettivi
Il consenso non può essere prestato per tutti i diritti ma solo per quelli disponibili, ovvero per quelle posizioni giuridiche per le quali lo Stato non conserva u  proprio peculiare interesse alla conservazione del bene.
1. Beni giuridici appartenenti allo Stato o a enti pubblici: il consenso rimane inefficace per i delitti contro la personalità dello Stato, contro l’amministrazione della giustizia, contro la pubblica amministrazione;
2. Beni della collettività indistinta: delitti contro l’economia pubblica. L’ordine pubblico, il buon costume, la fede pubblica;
3. Vita e integrità fisica: sul bene Vita non possono esservi perplessità se si considera che l’ordinamento punisce anche l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)
Relativamente disponibile è l’integrità fisica, in fatti l’uomo non è illimitatamente dominus membrorum suorum.
Dagli artt. 32 Cost. e 5 Cod. Civ. si evincono i paletti agli atti di disposizione del proprio corpo.
La diminuzione dell’integrità fisica è possibile solo nel caso in cui essa sia temporanea e riparabile da un punto di vista organico o funzionale.
4. Libertà personale, onore e dignità: limitabili ma non in maniera permanente.

Il consenso nei reati colposi
Discussa è infine la rilevanza del consenso con riferimento ai reati colposi.
La giurisprudenza ne rimarca l’inefficacia sul rilievo dell’indisponibilità dei beni della vita e dell’integrità fisica (normalmente presidiati con l’incriminazione di fattispecie colpose), ovviamente al di là dei limiti stabiliti dall’art. 5 c.c., nonché evidenziando la ritenuta incompatibilità tra il consenso concepito come volontà di lesione e il carattere involontario del fatto colposo.
Contrariamente viene sostenuto dalla dottrina che può darsi che il consenso dell’interessato sia finalizzato proprio ad autorizzare l’agente a porre in essere violazioni delle norme cautelari prescritte per l’esercizio di attività intrinsecamente pericolose, il titolare assumendo il rischio della verificazione di un evento dannoso.
Confine insormontabile rimarrebbe comunque l’art. 5 c.c. essendo inaccettabili lesioni al di là dei limiti segnati dall’ordinamento.
Consenso presunto
Esso è irrilevante.
Parte della dottrina ne sostiene la rilevanza, allorchè il soggetto si trovi nell’impossibilità materiale di consentire e si possa ragionevolmente presumere, in assenza di contrarie indicazioni e sulla scorta di un giudizio obiettivo, che egli avrebbe consentito se avesse potuto.

giovedì 15 settembre 2011

Le cause di esclusione della pena

Appunti di diritto penale
Il codice penale non menziona espressamente le scriminanti, ma fa riferimento alle “cause di esclusione della pena”.
La nozione racchiude in sé situazione eterogenee, non riconducibili a un principio ispiratore unitario, accomunate dal solo fatto che la loro sussistenza esclude la punibilità.
Tre categorie dogmatiche:
1. le scriminanti (rendono lecito un fatto contemplato da una norma incriminatrice);
2. le cause di esclusione della colpevolezza (rendono non colpevole un fatto tipico, antigiuridico);
3. le cause di non punibilità in senso stretto (rendono non punibile un fatto tipico (antigiuridico) e colpevole).
Scriminanti
Il fondamento delle cause di giustificazione, risiede nel bilanciamento degli interessi in  conflitto.
L’interesse protetto dalla norma incriminatrice soccombe dinanzi all’interesse tutelato dalla norma legittimante.
Il fatto  non assume alcuna connotazione negativa per l’ordinamento, il quale lo consente, o addirittura lo impone.
L’assenza di antigiuridicità rende ininfluente che l’agente sia a conoscenza della concreta presenza dei presupposti della scusante.
Cause di esclusione della colpevolezza
L’attenzione viene rivolta al soggetto agente e riguarda l’elemento soggettivo del reato.
Esse sono previste sul presupposto che in determinate situazioni anomale la persona è sottoposta ad una particolare pressione psichica che influisce sul processo motivazionale alla base della condotta tipica.
In questi casi rimane ferma la tipicità e antigiuridicità del fatto, ma l’ordinamento tiene conto dei riflessi psicologici derivanti dalla circostanza anomala e ritiene di non dover intervenire con la sanzione penale.
E’ necessario che l’agente sia a conoscenza della concreta sussistenza dei presupposti della scusante.
Cause di non punibilità in senso stretto
Si collocano, a differenza di scriminanti e scusanti, all’esterno della struttura del reato e non incidono sull’esistenza dello stesso, limitandosi  solamente a inibire l’applicazione della pena.
Permangono antigiuridicità e colpevolezza, ma ragioni di pratica convenienza politico criminale conducono ad escludere l’applicazione della sanzione penale, per l’esigenza di salvaguardare contro interessi che risulterebbero altrimenti lesi da un’applicazione della pena nel caso concreto.
Esempio classico è quello del figlio che commette un furto ai danni di un genitore. In questo caso il soggetto attivo del reato va esente da pena ai sensi dell’art. 649 c.p., il cui fondamento è da ravvisarsi nella salvaguardia delle relazioni familiari, che altrimenti potrebbero subire un grave turbamento.
Formula assolutoria in queste ipotesi non sarà “perché il fatto non costituisce reato ma “perché l’autore non è punibile.
Cause di estinzione
Le scriminanti, infine, non vanno  confuse con le cause di estinzione del reato (morte del reo, aministia, prescrizione, ecc.), le quali rappresentano fatti giuridici posteriori alla perfezione del reato in tutti in suoi elementi, il cui verificarsi risolve ex tunc gli effetti del reato come tale. Ai sensi dell’art. 182 c.p. le cause di estinzione del reato hanno effetto solamente nei confronti di coloro ai quali si riferiscono, salvo che la legge disponga altrimenti.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DELREATO
DEFINIZIONE: Le cause di giustificazione del reato, dette anche scriminanti o cause di liceità, vengono definite come quelle particolari situazioni in presenza delle quali un fatto che altrimenti costituirebbe reato, non acquista tale carattere perché è la legge che lo impone o lo consente.
Il fondamento politico sostanziale delle cause di giustificazione è individuato alla dottrina maggioritaria nel modello esplicativo di tipo pluralistico che richiama i principi di interesse prevalente e dell’interesse mancante o equivalente.
INTERESSE PREVALENTE: Esercizio del diritto
                                                   Adempimento del dovere
                                                   Legittima difesa
                                                   Uso legittimo delle armi
                                                   Stato di necessità
Si risolve in una valutazione comparativa degli interessi in conflitto : 1. quello tutelato dalla norma
                                                                                2. quello posto a fondamento della causa di liceità

INTERESSE MANCANTE O EQUIVALENTE: Consenso dell’avente diritto
Viene meno l’interesse da tutelare per effetto della rinuncia del titolare alla conservazione del proprio bene.
Dal punto di vista logico giuridico le scriminanti obbediscono al principio di non contraddizione:
“uno stesso ordinamento non può nella sua unitarietà imporre o consentire e , ad un tempo, vietare il medesimo fatto senza rinnegare se stesso e la sua pratica possibilità di attuazione”. (Mantovani)
Inquadramento dogmatico
La collocazione dogmatica delle cause di giustificazione muta profondamente a seconda che si aderisca ad una visione analitica del reato ispirata al modello della bipartizione oppure a quello della tripartizione.
BIPARTIZIONE: scompone il reato in illecito oggettivo e colpevolezza
Le scriminanti vengono concepite come “elementi negativi” del fatto, vale a dire “come elementi che devono essere assenti perché esista un reato”.
TRIPARTIZIONE: scompone il reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza.
Colloca le cause di giustificazione all’interno dell’elemento intermedio denominato “antigiuridicità obiettiva”.
Tre i momenti logici dell’accertamento degli elementi dell’illiceità penale:
1. corrispondenza del fatto storico al modello legale di reato;
2. presenza, o meno, di cause di liceità;
3. sussistenza o meno del nesso psichico tra l’agente e il fatto.
L’antigiuridicità descrive il rapporto di contraddizione tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico. Questa viene meno allorchè una norma, diversa da quella incriminatrice e collocata in qualunque parte dell’ordinamento, facoltizzi o renda doverosa la realizzazione del fatto tipico.
Responsabilità dei concorrenti:
Va esclusa la responsabilità in capo al soggetto che dia un apporto causale rilevante alla realizzazione plurisoggettiva di un fatto scriminato.
L’attitudine della scriminante ad incidere sulla tipicità ed antigiuridicità escludendole, induce a ritenere che nessuno possa essere penalmente perseguito per quel fatto.
Diverso è il discorso per la cause di esclusione della pena in senso stretto.
Rilevanza del putativo e dell’errore
Rilevante è l’errore circa la loro esistenza, come attestato dalla disciplina della scriminante putativa dettata dall’art. 59 c.p. ultimo comma.
Art. 59 comma 4 c.p. “se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena queste sono sempre valutate a favore di lui”.
Se l’errore dipende da colpa la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Esse hanno rilevanza oggettiva e si applicano all’agente per la sola circostanza di essere obiettivamente presenti, a prescindere dalla conoscenza o meno da parte di quest’ultimo.
Tale disciplina è simmetrica a quanto previsto dall’art. 47 c.p. in tema di errore di fatto.
Eccesso colposo nelle cause di giustificazione
La prospettiva del bilanciamento di interessi impone l’individuazione dei limiti entro i quali può reputarsi socialmente non dannoso il sacrificio di un interesse in ragione di un interesse contrapposto.
Ciò significa che quando si eccedono i limiti descritti dalla norma permissiva il fatto diviene obiettivamente antigiuridico; la valutazione dell’ordinamento si sposta, quindi verso la colpevolezza, dovendosi accertare la rimproverabilità o meno all’agente del superamento dei limiti scriminanti.
L’eccesso nelle cause di giustificazione è contemplato dall’art. 55 c.p. a tenore del quale “quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53, 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
Il richiamo alla non volontarietà del superamento del limite scriminante è di fondamentale importanza, in quanto l’ambito di applicazione dell’art. 55 c.p. è limitato alle ipotesi di responsabilità colposa. (art. 43 comma 1 c.p.)
Nell’eccesso colposo, la non volontarietà non riguarda l’evento ma interessa il travalica mento dei confini dell’esimente.
Dall’eccesso colposo si distingue l’eccesso doloso, consapevole e volontario, nelle scriminanti ravvisabile allorquando il soggetto, consapevole della situazione scriminante, sceglie di porre in essere una condotta reattiva che va al di là dei limiti consentiti. Questa situazione da luogo a punibilità a titolo di dolo.
L’eccesso colposo si distingue in: 1. eccesso nel fine (errore-motivo l’agente si rappresenta erroneamente i limiti della causa di liceità);
                                                              2. eccesso nei mezzi (errore-inabilità  l’agente valuta esattamente i confini della situazione legittimante, ma per inabilità, concitazione o altra causa riguardante l’esecuzione del fatto, non riesce a contenere la propria condotta all’interno dei limiti scriminanti.