mercoledì 21 settembre 2011

Adempimento del dovere (Art. 51 C.P.)


Appunti di diritto penale

Art. 51 c.p. “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo dell’autorità esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì che ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.”
L’esclusione dell’antigiuridicità della condotta tenuta adempiendo ad un dovere si fonda sul principio di non contraddizione, all’evidenza compromesso se l’ordinamento giuridico imponesse con una norma ovvero con un ordine dell’autorità un facere, e poi, contestualmente, lo sanzionasse penalmente.
La prima fonte del dovere è la norma giuridica: leggi ed atti aventi forza di legge; leggi regionali; regolamenti esecutivi; consuetudini secundum legem.
La seconda fonte del dovere scriminante è l’ordine legalmente dato dall’Autorità.
Si deve escludere che abbia efficacia scriminane l’ordine dato dal privato.
Legittimità dell’ordine
Affinchè possa valere come causa di giustificazione, l’ordine deve essere legittimo sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.
I requisiti di validità formale sono la competenza del superiore ad emanare l’ordine, quella dell’inferiore ad obbedirvi, il rispetto delle forme previste dalla legge.
La legittimità sostanziale dell’ordine, invece, deriva dal rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio del potere: così le ordinanze che dispongono misure cautelari sono legittime in presenza delle condizioni di applicabilità ex art. 273 c.p.p. e dell’art. 274 c.p.p.
L’ordine illegittimo, dunque, non scrimina tranne nelle due ipotesi di :
1. errore di fatto: si esclude la punibilità di chi commette il reato ritenendo di obbedire, per un errore sugli elementi normativi non penali, ad un ordine legittimo;
2. ordine insindacabile: la responsabilità penale del sottoposto è esclusa  quando la legge preclude ogni sindacato sull’ordine ricevuto. Nel caso in cui l’esecuzione dell’ordine integri gli estremi del reato, di questo risponde solo il superiore.
L’adempimento del dovere non può essere invocato come scriminante in presenza di un ordine manifestamente criminoso.
Casistica
Cassa sez. V 11 dicembre 2008: con riferimento al delitto di perquisizione arbitraria commesso da due carabinieri in esecuzione di un ordine impartito loro dal maresciallo, che non avendo ottenuto l’autorizzazione del magistrato alla perquisizione aveva simulato un controllo amministrativo per fingere di rinvenire una prova falsa che egli stesso aveva formato, la Cassazione ha affermato che “non può essere invocato quale causa di giustificazione l’adempimento di un dovere, se l’ordine ricevuto abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso”.

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