giovedì 15 dicembre 2011

Tracce atto civile penale amministrativo esame avvocato 2011/2012 (15 dicembre 2011)

Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle soluzioni cliccate sul tasto mi piace posto qui al lato ----->

ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PRIVATO
Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo, un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie

ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PENALE
Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria.
Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.

Le problematiche sono risolte dall'adunanza plenaria 10/2011

18 commenti:

  1. traccia di penale incompleta..

    RispondiElimina
  2. ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

    L'università degli studi di alfa acquistava la totalità delle quote della società privata zeta, proprietaria dell'immobile zeta, per destinarlo a sede universitaria.
    Modificato l'oggetto sociale di zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l'università deliberava di procedere alla scissione della società zeta in due distinti enti: la società gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda. I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l'altro, la decisione del ricorso ai sensi dell'art 119 c.p.a. lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
    Il candidato, assunte le vesti di legale dell'università, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all'interesse ad agire.

    Le problematiche sono risolte dall'adunanza plenaria 10/2011

    RispondiElimina
  3. Qualcuno sa indicarmi una soluzione per la traccia di civile?

    RispondiElimina
  4. soluzioni per atto penale???

    RispondiElimina
  5. ma qualche ipotesi di soluzione per l'atto di amministrativo la posterete??

    RispondiElimina
  6. anche noi vogliamo soluzione traccia civile

    RispondiElimina
  7. SOLUZIONI ATTO PENALE???? PER FAVOREEE!!!

    RispondiElimina
  8. aiutiamo i ragazzi,dai

    postate una bella soluzione del quesito

    RispondiElimina
  9. appena avete una soluzione di civile me lo potate grazie

    RispondiElimina
  10. Se qualcuno ne capisce, perchè purtroppo non è materia mia, potete dare un' occhiata a quest' atto di penale, a me sembra buono... fatemi sapere!

    http://www.gossiplandia.it/2011/12/atto-giudiziario-di-diritto-penale-esame-avvocati-2011/comment-page-1/#comment-9507

    RispondiElimina
  11. Per l'atto d'appello di penale, la sentenza di riferimento è Cass. sez. VI, n. 20326 del 15 aprile 2008.

    RispondiElimina
  12. soluzione per amministrativo cercasi!

    RispondiElimina
  13. soluzione per l'atto di civile...per favore qualcuno che scrivi...

    RispondiElimina
  14. L'atto di amministrativo è una roba allucinante...io porterei avanti l'idea della revoca degli atti illegittimi commessi.Dato il precedente di giurisprudenza dell'adunanza plenaria 10/2011 contrario, io credo che la memoria costitutiva verrebbe praticamente rigettata.

    RispondiElimina
  15. aiuto atto di amministrativo!!!???

    RispondiElimina
  16. e che aspettate le soluzioni???

    RispondiElimina
  17. Ciao a tutti!

    Ho appreso proprio ieri di non aver superato l'esame di abilitazione 2011/2012 con la seguente votazione: 31-32-22.

    Con mia grandissima sorpresa ho appreso di aver preso un voto nettamente insufficiente proprio nell'atto di Civile.
    Rileggendo la traccia, per come la stessa era proposta, ho iniziato a pensare di aver sbagliato atto da redigere che in relatà la traccia (cfr. L'impresa edile Gamma sostiene) chiedesse di redigere una memoria e non una comparsa.

    Spinto dalla curiosità ho chiesto ad alcuni colleghi e ho cercato su internet.


    Ho trovato varie soluzioni e vi chiedo un brevissimo parere e un giudizio sulla soluzione da me proposta.

    Premetto che la traccia in commento era degna più di un parere sulle sentenze della cassazione che di un atto, ove chiaramente l'Avvocato si propone di vincere una causa e non di spiegare le proprie argomentazioni al Giudice.

    Venendo a noi, le soluzioni propost su internet puntano, come la traccia pareva suggerire, sulla possibilità di provare tramite testimoni un cosiddetto principio di prova scritta. Del resto tale possibiltà era suggerita dalla stessa ditta convenuta.

    Ora, io mi trovo in disaccordo con tale soluzione, benchè suggerita in traccia.

    Per quanto mi riguarda, nell'adempimento della propria attività professionale, l'Avvocato non deve attenersi alle istruzioni proposte dal Cliente, bensì trovare la soluzione migliore a tutelare i sui interessi.

    Nel caso in esame noi avevamo una parte attrice che sosteneva di aver stipulato un atto simulato e chiedeva la differenza tra il prezzo (a suo dire) effettivamente pagato e quello risultante dal contratto stipulato.

    Ora, nel nostro ordinamento è ammessa una azione per far prevalere il contratto dissimulato su quello simulato, non una azione per far prevalere il simulato sul contratto effettivamente voluto dalle parti.

    Da ciò ne deriva che:

    1) spettava a parte attrice dare - eventualmente - prova della simulazione;
    2) una volta provata la simulazione, il contratto da ritenere valido tra le parti sarebbe stato quello dissimulato, cioè quello per 140.000 euro. E non quello simulato!

    Mi chiedo: che interesse poteva avere parte convenuta Gamma a dar prova tramite testimoni di una avvenuta simulazione?
    per provare un fatto che in base all'onere della prova deve provare l'attore?
    Per pagare più tasse?
    E considerate anche il fatto che la differenze di prezzo probabilmente era stata pagata trameite mezzi non tracciabili...in traccia nulla si dice sulle prove addotte dagli attori.

    Secondo il mio parere parte convenuta non doveva provare proprio nulla perchè delle due l'una:

    - o parte attrice non riesce a provare la simulazione e tutto rimane com'è;
    - oppure riesce a dar prova della simulazione e pertanto avrà vigore tra le parti il contratto per 140.000 euro e non potrà a nessun titolo pretendere la differenza tra scritto e voluto, perchè se c'è stata simulazione la'ccordi si è formato sul dissimulato e non su quanto risulatante dagli scritti.

    Ribadisco che a mio giudizio andava contro l'interesse della ditta convenuta provare la simulazione.

    Vi chiedo un parere sulla mia soluzione, spiegandomi, nel caso, perchè è sbagliata.
    Non vorrei che l'unica risposta possibile fosse: perchè chi ha scritto la traccia puntava non a vincere una causa ma a tirare fuori sentenze tra loro contrastanti sul principio di prova scritta. E in tal caso avrebbe fatto meglio a proporre un parere e non un atto.

    Saluti a tutti,

    GM

    RispondiElimina
  18. PS
    Mi spiego meglio: nel caso in cui accogliamo la tesi sostenuta - evidentemente - dalla commissione esaminatrice e ci appoggiamo alle sentenze n. 3857/96 e 526/88, gli attori potrebbero agevolmente appoggiarsi alle sentenze del 2007 e del 2011 e dirci che per orientamento concorde della cassazione, anche a Sezioni unite, non è possibile produrre la prova della simulazione. 90 su 100 il Giudice darebbe loro ragione.
    A questo punto, il mio cliente ditta Gamma avrebbe dichiarato di aver intascato 140.000 euro, ma non potrebbe provare che ciò è dovuto a un preciso accordo simulatorio.
    E sarebbe tenuto a restituire i 45.000 di differenza.

    Meglio è invece sostenere che gli acquirenti non hanno provato di aver pagato 140.000 euro, visto che essi semplicemente "espongono" di aver pagato 140.000 euro. Ma davanti al Giudice ci sono due contratti, prel. e def. x 95.000.
    Ora, a che titolo essi richiedono la restituzione di 45.000 euro? E soprattutto li hanno davvero versati? Il punto centrale è quresto, perchè se così fosse, il primo scemo che passa x un tribunale potrebbe chiamarmi in giudizio e dire: io ti ho dato 100.000 euro!
    Ma così non è!
    A quel punto dovrebbero provare LORO di aver pagato 45.000 euro in più, ma - come dice chiaramente la traccia - di aver indicato nei suddetti atti il prezzo di 95.000.
    Ora, nel nostro ordinamento una fattispecie del genere prende un solo nome: simulazione sul prezzo. NOn ci sono scappatoie.
    Perciò se essi dicono abbiamo pagato 140 ma indicato, dicono c'è stata simulazione.
    E se non riescono a provare la simulazione, tanto meglio x la ditta Gamma.
    Se riescono a provare la differenza tra versato e indicato in contratto, allora il Giudice dovrà ritenere provata la simulazione e comunque la ditta Gamma non dovrà restituire nulla.

    A meno che, certo, la ditta Gamma non abbia puntato una pistola alla testa ai signori acquirenti. Ma in quel caso ci si rivolge alla Procura della Repubblica, non al Giudice Civile.

    Insomma io ritengo che in questo caso la traccia consentisse di risolvere il caso semplicemente rilevando la impossibilità della pretesa degli acquirenti, che non si sono certo pentiti dell'acquisto fatto, ma vogliono solo fare i furbi e provare a far prevalere l'apparenza sulla realta. Sempre ammesso che riescano a dar la prova di quanto sostengono: onus probandi con tutto cioò che segue.

    RispondiElimina