venerdì 14 novembre 2014

Aperte iscrizioni Corso Esame Avvocato Forleo: Modalità SENZA Correzioni

Venendo incontro alle numerosissime richieste per ottenere il materiale relativo al CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME DI AVVOCATO 2014/2015, da oggi abbiamo previsto la possibilità di inviare tutte le dispense del corso al prezzo di 51 euro.
Confermiamo però che l'iscrizione al corso è chiusa e che chi acquisterà il materiale NON POTRA' ottenere la correzione degli elaborati che ogni settimana verranno assegnati.
In compenso, però, potrete trovare la soluzione del parere assegnato ogni settimana, nella dispensa successiva in modo da confrontare i vostri elaborati con quello ideale svolto da noi.
Per iscriversi si potrà utilizzare il tasto PAYPAL qui a destra --------------------------->
Successivamente occorrerà inviare una mail di conferma all'indirizzo jurisschool@gmail.com indicando:
1. nome e cognome
2.  codice fiscale
3. indirizzo di residenza
4. data del versamento

Nel giro di poche ore riceverete tutte le dispense già inviate (i primi 3 moduli di penale e civile) e, a cadenza settimanale le restanti.

Per qualsiasi informazione sul corso scrivete sempre a jurisschool@gmail.com
Di seguito il programma del corso:
PROGRAMMA CORSO FORLEO 2014/2015
16 settembre 2014
1° modulo penale (dispensa penale n. 1; dottrina penale n. 1; tecniche di redazione di scritti giuridici)

24 settembre 2014
1° modulo civile (dispensa civile n. 1; 1 formulario atti civile n. 1)

3 ottobre 2014
2° modulo penale (dispensa penale n. 2; dottrina penale n. 2; formulario atti penale n. 1)

13 ottobre 2014
2° modulo civile (dispensa civile n. 2; formulario atti civile n. 2)

20 ottobre 2014 (ore 15.00)
PROVA INTERMEDIA

29 ottobre 2014
3° modulo penale (dispensa penale n. 3; dottrina penale n. 3; formulario atti penale n. 2)

07 ottobre  2014
3° modulo civile (dispensa civile n. 3; formulario atti civile n. 3)

17 novembre 2014
4° modulo penale (dispensa penale n. 4; dottrina penale n. 4; formulario atti penale n. 3)

24 novembre 2014
4° modulo civile (dispensa civile n. 4; formulario atti civile n. 4)

1 dicembre 2014
5° modulo penale (dispensa penale n. 5; dottrina penale n. 5)

8 dicembre 2014
5° modulo civile (dispensa civile n. 5; formulario atti civile n. 5)

16 – 17 – 18 Dicembre

PROVE SCRITTE ESAME AVVOCATO

Di seguito alcuni commenti dei ragazzi che hanno frequentano le prime due edizioni del corso, che hanno ottenuto il 70% di promossi:


E' con gioia, pensando di farLe cosa gradita che Le comunico il buon esito del mio esame, volendo, nello specifico ringraziarLa per l'ausilio a me prestato attraverso il corso " telematico" seguito.
In particolare vorrei dar conto di un aneddoto.
Nello studio effettuato nei mesi precedenti alla prova, ho trovato di enorme utilità la dispensa afferente le modalità di scrittura ed elaborazione dell'atto di riesame. Mi colpì, sin da quel dì, per l'esaustività delle spiegazioni e la comprensibilità delle stesse.  La lettura di tale dispensa mi portò a capire in profondità la ratio dell' atto di riesame , le finalità , gli scopi , nonostante fosse la prima volta che mi approcciavo alla materia in modo così specifico.
Posso dire con sincerità che grazie a ciò e solo grazie a ciò ho potuto superare brillantemente la terza prova con un ottimo voto ( 40).
Con la speranza di poter in questo 2014 riscriverLe da " collega", La saluto cordialmente e Le porgo i miei più sinceri ringraziamenti.
In fede”
Federica

Egregio Avvocato,
ho appena saputo di essere stata ammessa agli orali con votazione di 135 (45 + 45+ 45)
sono stata convocata in preappello per il 29 luglio ore 9,30 e stavo pensando di accettare la sfida e buttarmi su questa follia.
Mi può aiutare e consigliare per lo studio, per i testi da scegliere (brevi) e per quant'altro possa supportarmi.
la ringrazio”
Antonella

La disturbo per ringraziarla di cuore per il lavoro che ha fatto e mi ha consentito di fare. Le Sue preziose indicazioni ed il materiale da Lei selezionato e fornito sono impagabili.
Cordialità.”
Manuela

Gentilissimo Avvocato,
mi rivolgo a Lei ed a tutto il suo staff per ringraziarvi.Sono appena usciti i risultati di Catanzaro e posso gioire insieme a Voi perchè ho passato lo scritto.
Ho preso 28 in parere civile, 32 in parere penale e 32 in atto di penale.
GRAZIE.
Siete stati preziosissimi per me in questo percorso. Mi avete offerto un sostegno concreto ed una grande professionalità.
Mi sono sentita appoggiata e spronata a dare sempre di più ed a mettermi sempre in discussione.
Questa notizia è la più bella che potessi ricevere e con il cuore voglio condividerla con tutti Voi.
Infinitamente grazie.
Un abbraccio.”
Valentina


Gentile avv. Forleo,
grazie al suo corso ho passato a pieni voti lo scritto a Firenze corretta da Venezia!!!
Continuate così!!
Saluti e ancora grazie!”
Alice

Buongiorno Avv. Forleo,
volevo ringraziarLa per il suo corso online che ho "frequentato" lo scorso anno e per la sua grandissima disponibilità.
Certa del fatto che Le farà piacere, volevo dirle che ho superato gli scritti presso la CdA di Bologna (riportando tra l'altro il voto più alto nel secondo scritto di penale, pur essendo una civilista!) .”
Sara

Buonasera! Le scrivo questa mail per comunicarle che ho superato gli scritti dell'esame di avvocato di Cagliari e colgo l'occasione per ringraziarla per il tempo e l'attenzione che lei e il suo staff di professionisti ci avete dedicato nel corso online. Ritengo che il suo corso sia stato il miglior percorso che potessi fare per arrivare con serenità agli scritti e dare il meglio di me!!! Al di la della fortuna, che ci vuole sempre, ho seguito tutti i vostri consigli e mi sentivo comunque preparata su tutti gli argomenti consigliati... Che dire, un mezzo traguardo ma comunque superato!! Grazie di cuore.”
Michela

“Inizialmente presi sotto gamba questo esame in quanto pensavo non sarebbe stato il mio percorso, forse perchè troppo incerto, difficile, lungo ... eppure andai per la prima volta ad affrontare gli scritti  con la mia discreta preparazione, mossa dall'unico pensiero di concludere un percorso di studi brillantemente svolto.
Alla luce di tutto ciò mi ritrovo ad aver passato inaspettatamente lo scritto con una grande determinazione a passare l'orale e a tentare questa strada impervia che lei conosce benissimo e che io ho disdegnato fino ad ora. Meglio tardi che mai! Capire finalmente che la strada che voglio intraprendere sia quella giusta mi rende ancora più determinata .. auspicando comunque che tutti questi anni di studio siano, prima o poi, ampiamente ripagati.  
Che altro dirle.. Grazie!
con i migliori saluti”
Francesca

Avvocato,
ho passato anche io l'esame di stato, peraltro a Napoli, distretto in cui diventa sempre più difficile passare!!!E' ancora ufficiosa come notizia ma è vero!!! La ringrazio davvero tanto per le dritte datemi e sono ben felice di collaborare con lei. Purtroppo i tanti impegni non mi permettono di scrivere spesso articoli ma appena posso ne invio qualcuno, magari anche per le edizioni future del testo.
Le auguro buon lavoro e la ringrazio di cuore!”
Fiammetta

5 commenti:

  1. Al fine di redigere motivato parere in ordine al caso sottoposto, è necessario valutare per quale titolo Mevia detenga l'immobile in cui convive con Tizio e se possa esperire un'eventuale azione di reintegrazione del possesso "ex" art. 1168 c.c.
    Infatti nel caso in esame Mevia e Tizio convivevano da più di dieci anni in un immobile sito in Roma, che il padre di Tizio aveva concesso allo stesso in comodato. Allorquando Tizio, a causa di un grave incidente stradale, era costretto a un lunghissimo periodo di degenza in ospedale, il padre di lui sostituiva arbitrariamente la serratura della porta d'ingresso dell'immobile, asserendo che Mevia non avesse alcun titolo per occuparlo.
    Innanzitutto si rileva che l'immobile "de quo" fosse stato concesso dal padre al figlio Tizio in comodato senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.). Invero tale circostanza ricorre spesso nel nostro ordinamento quando il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (ad esempio dal genitore di uno dei coniugi), integrando così il cosiddetto comodato a tepo indeterminato. Questa figura è caratterizzata dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione verrà a cessare, salvo però la facoltà in capo al comodante di richiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno (art. 1809 c.c.), urgente ed imprevedibile (Cass. n. 16769/2012).
    Chiarito questo aspetto preliminare, si può pertanto ritenere che il padre di Tizio abbia concesso in comodato l'immobile "de quo", e consentirgli così per oltre dieci anni di svolgere la propria vita familiare congiuntamente a Mevia. Il fulcro della questione, allora, è stabilire se Mevia possa esperire l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c.
    Sul punto è dirimente citare una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 7 del 2014, la quale ha riconosciuto la sussistenza nel nostro ordinamento delle cosiddette famiglie di fatto e degli interessi dei conviventi sulla casa di abitazione ove si svolge la vita familiare. Riprendendo appunto il ragionamento della Suprema Corte, "la convivenza more uxorio quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svoge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio; tale principio torva applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene".

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  2. Inoltre, la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla legittimazione attiva in capo non solo al possessore vero e proprio, ma anche del detentore del bene che eserciti il potere di atto sulla cosa con l'"animus detinendi", ossia di detenere la cosa a sua disposizione, nel suo interesse o per l'esercizio di un suo diritto ("ex pluribus" Cass. n. 6729/1982). Pertanto restano sicuramente esclusi dall'esperimento dell'azione di reintegrazione del possesso i cosiddetti detentori non qualificati, ossia coloro che detengono la cosa solo per ragioni di servizio o di ospitalità.
    A ben vedere al contrario Mevia è detentrice qualificata dell'immobile, in virtù della convivenza protratta da più di dieci anni con Tizio, potendo certamente così azionare la tutela possessoria "ex" art. 1168 c.c. Infatti, si rimarca, la legittimazione attiva per tale tipo di azione sussite in capo di chi provi una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. n. 4498/2014).
    Inoltre Mevia può legittimamente invocare la tutela possessoria, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti dello spoglio, connotato da violenza e clandestinità e sorretti dal cosiddetto "animus spoliandi". Effettivamente la violenza presupposta dello spoglio è consistita nel mutare lo stato dell'immobile (la sostituzione arbitraria della serratura da parte del padre di Tizio), con la consapevolezza di chi cometteva lo spoglio di agire proprio per privare il detentore della cosa ("animus spoliandi"). La giurisprudena, invero, ritiene che per integrare lo spoglio è sufficiente qualsiasi atto che, anche se non accompagnato dalle caratteristiche tipiche della violenza e della clandestinità, abbia l'intrinseca attitudine a menoare il godimnto di colui che esercit il potere sulla cosa, con un normale effetto, se non definitivo e permanenten, almeno duraturo (Cass. n. 990/1970).
    Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, Mevia, in qualità di detentrice qualificata dell'immobile comodato, potrà indubbiamente introdurre giudizialmente l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c. nei confronti del padre di Tizio, dovendo però preliminarmente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione innazi ad un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, trattandosi di diritti reali.

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  3. ..
    Il parere oggetto d’esame richiede di analizzare le problematiche riguardanti l’occupazione di un immobile concesso in comodato e la possibilità di esperire un’eventuale azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell’art. 1168 c.c. Il comodato per come disciplinato dal codice civile, è il negozio in forza del quale una parte consegna all’altra parte, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un periodo di tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta di un contratto non formale ed essenzialmente gratuito. Il negozio può prevedere un termine di durata, determinato espressamente dalle parti, o deducibile dalla struttura dell’accordo nel caso in cui il bene venga concesso per un uso determinato (in tal caso il contratto produrrà effetto finché il bene dovrà esser destinato a quell’uso). Nel comodato a tempo determinato, il concessionario è obbligato a restituire la cosa solo allo scadere del termine di durata, o al cessare dell’utilità convenuta, salvo che sopravvenga un urgente bisogno al comodante, il quale in tal caso, potrà chiedere la restituzione immediatamente. Laddove, invece, le parti non abbiamo stabilito un termine, o questo non sia deducibile altrimenti (come nell’ipotesi in cui le parti abbiamo destinato il bene a un uso particolare) il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Dottrina e giurisprudenza, parlano, in quest’ultimo caso, di comodato precario a evidenziare la maggiore labilità del vincolo che si crea ponendo in essere il negozio.

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  4. Il primo problema da analizzare riguarda la validità di un contratto di comodato il cui termine non sia determinato espressamente dalla parti. Nella fattispecie ipotizzata Tizio, avendo ricevuto in comodato dal padre un immobile sito in Roma, decideva di andarvi a vivere nel 2000 insieme alla fidanzata Mevia. Negli anni successivi, pur decidendo di non sposarsi, Tizio e Mevia continuavano a convivere sotto lo stesso tetto. Nel 2012 Tizio, a causa di un gravissimo incidente stradale veniva costretto ad una lunghissima degenza, per oltre un anno, in ospedale. Durante la sua assenza, il padre, proprietario dell’immobile, decideva di sostituire la serratura della porta d’ingresso sostenendo che Mevia non avesse alcun titolo per occuparlo. Si può, pertanto, affermare che l’immobile oggetto di parere fu posto in essere al semplice fine di dotare Tizio e Mevia di una dimora da adibire a casa famigliare per poter vivere insieme, ma le parti, nulla convennero in merito alla durata dell’accordo.
    Il fulcro della questione, allora, è stabilire se Mevia possa esperire l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c. In materia, è intervenuta Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 7 del 2 gennaio 2014, in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, ha stabilito che la convivenza “more uxorio“, quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Tale principio trova applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene.

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  5. Ordunque, nel caso de quo l’avvenuto spoglio, si determina nel momento in cui il padre di Tizio ha arbitrariamente cambiato la serratura dell’appartamento nel periodo in cui il figlio era stato degente in ospedale a causa di un grave incidente stradale.
    Sussiste, quindi la legittimazione ad agire di Mevia in virtu’ dello spoglio violento e clandestino, con il quale è stata privata del possesso o comunque delle detenzione qualificata, che è’ configurabile, secondo i principi elaborati dalla S.C., a favore dei componenti del nucleo familiare conviventi nell’alloggio.
    Anche se l’appartamento era stato messo a disposizione di Tizio e non di Mevia, il proprietario era consapevole che in esso la predetta aveva abitato e continuava ad abitare anche dopo l’incidente occorso al convivente, esercitando una situazione possessoria propria o comunque una detenzione qualificata .
    Pertanto, nel caso de quo è da escludere a favore di Mevia una situazione qualificabile come di possesso, posto che la relazione di fatto con la cosa era iniziata a titolo di detenzione, essendo stato il bene consegnato dal proprietario in virtu’ del comodato intercorso con il figlio. Infatti, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non puo’ acquistarne il possesso finche’ il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore, tramite il compimento di uno o piu’ atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell’altrui possesso e l’affermazione del proprio (Cass. 212252/2007; 5854/2006; 4404/2006).
    Mevia, in quanto convivente per un lasso di tempo non trascurabile del comodatario, deve ritenersi codetentrice dell’appartamento destinato ad abitazione in virtu’ del medesimo titolo, la permanenza nell’alloggio, anche durante il periodo di degenza di Tizio, rientrava nell’esercizio delle facolta’ inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato, pertanto, non potrebbe la stessa invocare una situazione di possesso.
    Peraltro, come già detto, la qualita’ di convivente del comodatario legittima Mevia a esperire l’azione di spoglio, quale detentrice qualificata. Infatti, la legittimazione attiva spetta in capo a chi provi una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile ed è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo, abusivo o di mala fede purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale. Inoltre, la stessa può invocare la tutela possessoria in quanto sussistono nel caso de quo tutti gli elementi costitutivi dello spoglio, ovvero la violenza e la clandestinità, dai quali si può risalire all’animus spoliandi. La violenza consiste nel mutare lo stato dell’immobile (la sostituzione arbitraria delle serratura) con la consapevolezza che tale atto abbia l’intrinseca attitudine a menomare il godimento di colui che esercita il potere di fatto sulla cosa.
    Pertanto, alla luce di tutto quanto argomentato ed esposto, assunte le vesti di legale di Mevia, è possibile affermare che la stessa in qualità di detentrice qualificata dell’immobile, potrà introdurre giudizialmente l’azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell’art. 1168 c.c.nei confronti del padre di Tizio.





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