tag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post1687694178122079878..comments2024-01-29T09:54:47.953+01:00Comments on Il diritto penale: Aperte iscrizioni Corso Esame Avvocato Forleo: Modalità SENZA CorrezioniAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/00346475384354794259noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post-60175376900319587232014-11-20T20:32:36.422+01:002014-11-20T20:32:36.422+01:00Ordunque, nel caso de quo l’avvenuto spoglio, si d...Ordunque, nel caso de quo l’avvenuto spoglio, si determina nel momento in cui il padre di Tizio ha arbitrariamente cambiato la serratura dell’appartamento nel periodo in cui il figlio era stato degente in ospedale a causa di un grave incidente stradale. <br />Sussiste, quindi la legittimazione ad agire di Mevia in virtu’ dello spoglio violento e clandestino, con il quale è stata privata del possesso o comunque delle detenzione qualificata, che è’ configurabile, secondo i principi elaborati dalla S.C., a favore dei componenti del nucleo familiare conviventi nell’alloggio.<br />Anche se l’appartamento era stato messo a disposizione di Tizio e non di Mevia, il proprietario era consapevole che in esso la predetta aveva abitato e continuava ad abitare anche dopo l’incidente occorso al convivente, esercitando una situazione possessoria propria o comunque una detenzione qualificata .<br />Pertanto, nel caso de quo è da escludere a favore di Mevia una situazione qualificabile come di possesso, posto che la relazione di fatto con la cosa era iniziata a titolo di detenzione, essendo stato il bene consegnato dal proprietario in virtu’ del comodato intercorso con il figlio. Infatti, ai fini del mutamento della detenzione in possesso, chi abbia iniziato il godimento del bene a titolo di detenzione non puo’ acquistarne il possesso finche’ il titolo non venga mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta nei confronti del possessore, tramite il compimento di uno o piu’ atti estrinseci, dai quali sia possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell’altrui possesso e l’affermazione del proprio (Cass. 212252/2007; 5854/2006; 4404/2006). <br />Mevia, in quanto convivente per un lasso di tempo non trascurabile del comodatario, deve ritenersi codetentrice dell’appartamento destinato ad abitazione in virtu’ del medesimo titolo, la permanenza nell’alloggio, anche durante il periodo di degenza di Tizio, rientrava nell’esercizio delle facolta’ inerenti al comodato e dunque alla detenzione trasmessa al convivente con il comodato, pertanto, non potrebbe la stessa invocare una situazione di possesso.<br />Peraltro, come già detto, la qualita’ di convivente del comodatario legittima Mevia a esperire l’azione di spoglio, quale detentrice qualificata. Infatti, la legittimazione attiva spetta in capo a chi provi una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile ed è sufficiente un possesso qualsiasi anche se illegittimo, abusivo o di mala fede purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale. Inoltre, la stessa può invocare la tutela possessoria in quanto sussistono nel caso de quo tutti gli elementi costitutivi dello spoglio, ovvero la violenza e la clandestinità, dai quali si può risalire all’animus spoliandi. La violenza consiste nel mutare lo stato dell’immobile (la sostituzione arbitraria delle serratura) con la consapevolezza che tale atto abbia l’intrinseca attitudine a menomare il godimento di colui che esercita il potere di fatto sulla cosa. <br />Pertanto, alla luce di tutto quanto argomentato ed esposto, assunte le vesti di legale di Mevia, è possibile affermare che la stessa in qualità di detentrice qualificata dell’immobile, potrà introdurre giudizialmente l’azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell’art. 1168 c.c.nei confronti del padre di Tizio.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Roma Marilenanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post-62494861519372410862014-11-20T20:31:06.137+01:002014-11-20T20:31:06.137+01:00Il primo problema da analizzare riguarda la validi...Il primo problema da analizzare riguarda la validità di un contratto di comodato il cui termine non sia determinato espressamente dalla parti. Nella fattispecie ipotizzata Tizio, avendo ricevuto in comodato dal padre un immobile sito in Roma, decideva di andarvi a vivere nel 2000 insieme alla fidanzata Mevia. Negli anni successivi, pur decidendo di non sposarsi, Tizio e Mevia continuavano a convivere sotto lo stesso tetto. Nel 2012 Tizio, a causa di un gravissimo incidente stradale veniva costretto ad una lunghissima degenza, per oltre un anno, in ospedale. Durante la sua assenza, il padre, proprietario dell’immobile, decideva di sostituire la serratura della porta d’ingresso sostenendo che Mevia non avesse alcun titolo per occuparlo. Si può, pertanto, affermare che l’immobile oggetto di parere fu posto in essere al semplice fine di dotare Tizio e Mevia di una dimora da adibire a casa famigliare per poter vivere insieme, ma le parti, nulla convennero in merito alla durata dell’accordo.<br />Il fulcro della questione, allora, è stabilire se Mevia possa esperire l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c. In materia, è intervenuta Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 7 del 2 gennaio 2014, in considerazione del rilievo sociale che ha ormai assunto per l’ordinamento la famiglia di fatto, ha stabilito che la convivenza “more uxorio“, quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto, l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio. Tale principio trova applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene. Roma Marilenanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post-46388581055925812582014-11-20T20:28:57.052+01:002014-11-20T20:28:57.052+01:00..
Il parere oggetto d’esame richiede di analizzar.....<br />Il parere oggetto d’esame richiede di analizzare le problematiche riguardanti l’occupazione di un immobile concesso in comodato e la possibilità di esperire un’eventuale azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell’art. 1168 c.c. Il comodato per come disciplinato dal codice civile, è il negozio in forza del quale una parte consegna all’altra parte, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un periodo di tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Si tratta di un contratto non formale ed essenzialmente gratuito. Il negozio può prevedere un termine di durata, determinato espressamente dalle parti, o deducibile dalla struttura dell’accordo nel caso in cui il bene venga concesso per un uso determinato (in tal caso il contratto produrrà effetto finché il bene dovrà esser destinato a quell’uso). Nel comodato a tempo determinato, il concessionario è obbligato a restituire la cosa solo allo scadere del termine di durata, o al cessare dell’utilità convenuta, salvo che sopravvenga un urgente bisogno al comodante, il quale in tal caso, potrà chiedere la restituzione immediatamente. Laddove, invece, le parti non abbiamo stabilito un termine, o questo non sia deducibile altrimenti (come nell’ipotesi in cui le parti abbiamo destinato il bene a un uso particolare) il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Dottrina e giurisprudenza, parlano, in quest’ultimo caso, di comodato precario a evidenziare la maggiore labilità del vincolo che si crea ponendo in essere il negozio. <br />roma marilenanoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post-75236109121693929952014-11-15T15:16:56.690+01:002014-11-15T15:16:56.690+01:00Inoltre, la giurisprudenza si è più volte pronunci...Inoltre, la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla legittimazione attiva in capo non solo al possessore vero e proprio, ma anche del detentore del bene che eserciti il potere di atto sulla cosa con l'"animus detinendi", ossia di detenere la cosa a sua disposizione, nel suo interesse o per l'esercizio di un suo diritto ("ex pluribus" Cass. n. 6729/1982). Pertanto restano sicuramente esclusi dall'esperimento dell'azione di reintegrazione del possesso i cosiddetti detentori non qualificati, ossia coloro che detengono la cosa solo per ragioni di servizio o di ospitalità.<br />A ben vedere al contrario Mevia è detentrice qualificata dell'immobile, in virtù della convivenza protratta da più di dieci anni con Tizio, potendo certamente così azionare la tutela possessoria "ex" art. 1168 c.c. Infatti, si rimarca, la legittimazione attiva per tale tipo di azione sussite in capo di chi provi una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purchè abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. n. 4498/2014).<br />Inoltre Mevia può legittimamente invocare la tutela possessoria, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti dello spoglio, connotato da violenza e clandestinità e sorretti dal cosiddetto "animus spoliandi". Effettivamente la violenza presupposta dello spoglio è consistita nel mutare lo stato dell'immobile (la sostituzione arbitraria della serratura da parte del padre di Tizio), con la consapevolezza di chi cometteva lo spoglio di agire proprio per privare il detentore della cosa ("animus spoliandi"). La giurisprudena, invero, ritiene che per integrare lo spoglio è sufficiente qualsiasi atto che, anche se non accompagnato dalle caratteristiche tipiche della violenza e della clandestinità, abbia l'intrinseca attitudine a menoare il godimnto di colui che esercit il potere sulla cosa, con un normale effetto, se non definitivo e permanenten, almeno duraturo (Cass. n. 990/1970).<br />Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, pertanto, Mevia, in qualità di detentrice qualificata dell'immobile comodato, potrà indubbiamente introdurre giudizialmente l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c. nei confronti del padre di Tizio, dovendo però preliminarmente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione innazi ad un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, trattandosi di diritti reali.<br /><br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11091154027975410469noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-4051729254537430802.post-89109436260154632302014-11-15T15:16:12.817+01:002014-11-15T15:16:12.817+01:00Al fine di redigere motivato parere in ordine al c...Al fine di redigere motivato parere in ordine al caso sottoposto, è necessario valutare per quale titolo Mevia detenga l'immobile in cui convive con Tizio e se possa esperire un'eventuale azione di reintegrazione del possesso "ex" art. 1168 c.c.<br />Infatti nel caso in esame Mevia e Tizio convivevano da più di dieci anni in un immobile sito in Roma, che il padre di Tizio aveva concesso allo stesso in comodato. Allorquando Tizio, a causa di un grave incidente stradale, era costretto a un lunghissimo periodo di degenza in ospedale, il padre di lui sostituiva arbitrariamente la serratura della porta d'ingresso dell'immobile, asserendo che Mevia non avesse alcun titolo per occuparlo.<br />Innanzitutto si rileva che l'immobile "de quo" fosse stato concesso dal padre al figlio Tizio in comodato senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.). Invero tale circostanza ricorre spesso nel nostro ordinamento quando il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (ad esempio dal genitore di uno dei coniugi), integrando così il cosiddetto comodato a tepo indeterminato. Questa figura è caratterizzata dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione verrà a cessare, salvo però la facoltà in capo al comodante di richiedere la restituzione nell'ipotesi di sopravvenienza di un bisogno (art. 1809 c.c.), urgente ed imprevedibile (Cass. n. 16769/2012). <br />Chiarito questo aspetto preliminare, si può pertanto ritenere che il padre di Tizio abbia concesso in comodato l'immobile "de quo", e consentirgli così per oltre dieci anni di svolgere la propria vita familiare congiuntamente a Mevia. Il fulcro della questione, allora, è stabilire se Mevia possa esperire l'azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c.<br />Sul punto è dirimente citare una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 7 del 2014, la quale ha riconosciuto la sussistenza nel nostro ordinamento delle cosiddette famiglie di fatto e degli interessi dei conviventi sulla casa di abitazione ove si svolge la vita familiare. Riprendendo appunto il ragionamento della Suprema Corte, "la convivenza more uxorio quale formazione sociale che da vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svoge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. L'estromissione violenta o clandestina dall'unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest'ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio; tale principio torva applicazione anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene".<br />Anonymoushttps://www.blogger.com/profile/11091154027975410469noreply@blogger.com