mercoledì 11 dicembre 2013

Tracce atti civile, penale, amministrativo esame avvocato 2013/2014 (12 dicembre 2013)

Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la terza prova  dell'esame d'avvocato.


Per essere i primi a conoscerle e per essere aggiornati sulle soluzioni cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->

DIRITTO CIVILE
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto defintitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla fomralizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio averebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

DIRITTO PENALE
All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. 
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame.   

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l'Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di pulizia dell'aeroporto. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Beta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un'offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l'appalto all'ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

101 commenti:

  1. Buon giorno!!!!!! nessuna novità ???

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  2. izio acquista un immobile nel giugno del 1991 per 750 milioni di lire con mutuo fondiario acceso presso un noto Istituto di Credito.Tuttavia,nel 2001 muore lasciando eredi Caio e Sempronio i quali, non accettano l'eredità.Il candidato, assunta la difesa della Banca, rediga l'atto più idoneo funzionale al soddisfacimento del credito.

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  3. Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto defintitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla fomralizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio averebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

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  4. l'atto di penale è un riesame!!

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  5. si possono avere riferimenti normativi sentenze ecc. per la traccia di Penale???

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  6. ragazzi non ci abbandonate...... per favore...... !!! soluzioni penale???

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  7. io stavo leggendo la sent. 919/2012, dice che la finalità di spaccio non si può presumere e che l'esame della condotta deve riguardare tutti i canoni valutativi che il legislatore ha introdotto con la l 29/2006. potrebbe essere utile, ma non so.

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    1. Vi prego, cerchiamo di arrivare insieme ad una soluzione

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  8. Istanza di riesame ex art. 309 c.p.p.

    TRIBUNALE DI ...

    ... SEZ. PENALE - SEZIONE SPECIALE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI SULLE MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

    ISTANZA DI RIESAME

    Proc. pen. n. …

    Il sottoscritto avv. … del Foro di …, c.f. …, fax …, pec …, con studio in …, via …, n. …, difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto, di Tizio, nato a … il …, residente in …, via …, n. … attualmente agli arresti domiciliari, espone quanto segue.

    PREMESSA

    Il giorno … Tizio, incensurato, è stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. …
    In data … Tizio, su richiesta del p.m. distrettuale, è stato presentato al dibattimento per la convalida dell'arresto.il giudice monocratico ha emesso ordinanza n. … con la quale disponeva a carico dello stesso la misura cautelare in carcere , sui presupposti del pericolo di reiterazione dei reati, di inquinamento delle prove e del pericolo di fuga.
    Tizio si trova attualmente sottoposto alla misura coercitiva menzionata presso la casa circondar di …
    Tutto ciò premesso, propone istanza di riesame, anche nel merito, dell’ordinanza applicativa della cust caut in carc emessa dal tribunale di …., dott. …, il …, per i seguenti

    MOTIVI

    1) INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. VIOLAZIONE DELL’ART. 274 C.P.P. Non sussiste il pericolo di reiterazione dei reati. Infatti, in tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati non può essere affidato a elementi meramente congetturali e astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità del soggetto, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati. Ciò comporta che, nella specie, non può ritenersi sussistente tale requisito poiché la misura cautelare fa esclusivamente riferimento a parametri generici quali la «gravità dei fatti» e la «disinvoltura con cui i reati sono stati commessi») (Cass. pen., VI, 38763/2012).
    Non sussiste neanche il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274, co. 1, lett. a), c.p.p.). Nel provvedimento cautelare si fa riferimento a intercettazioni telefoniche dalle quali, tra l’altro, sono risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza non costituisce un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione di versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l’attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell’imputato (Cass. pen., III, 39823/2008).
    Non sussiste, infine, il pericolo di fuga. La valutazione riguardante il pericolo di fuga si basa sulla concretezza di tale pericolo che, pur non esigendo i segni di un’attività già in atto, richiede comunque la presenza di elementi indicativi della volontà di sottrarsi alla giustizia, non potendo l'apprezzamento essere limitato a considerazioni generiche. Nel caso di specie, deve escludersi la propensione alla fuga di Tizio il quale, ha sempre confermato la sua completa disponibilità all’autorità giudiziaria e ha optato per la scelta di difendersi nel processo senza organizzarsi in latitanza (Cass. pen., IV, 18851/2012).

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    1. Raga, fate attenzione perché è Caio ad essere incensurato!

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    2. infatti ho gia detto che al posto di tizio devono scrivere caio

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    3. questa è la soluzione per la traccia di penale?

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    4. Sì, scusami, l'ho visto dopo! ;-)

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  9. 2) INADEGUATEZZA ED ECCESSIVA GRAVITÀ DELLA MISURA CAUTELARE APPLICATA. VIOLAZIONE DELL’ART. 275 C.P.P. In subordine si rileva che la misura cautelare applicata in danno di Tizio risulta, alla luce dei fatti oggetto di causa, eccessivamente afflittiva. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza di cui all’art. 275, co. 2, c.p.p., opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, al momento della scelta e dell’adozione del provvedimento coercitivo e per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità di quella specifica misura a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Cass. pen., II, 47949/2011); alla stregua di tali principi, le esigenze cautelari evidenziate dal tribunale, consistenti principalmente nel pericolo che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quelli per cui è stato già condannato, anche se esistenti, possono essere assicurate da misure meno afflittive.
    Tutto ciò premesso, e con riserva di produrre ulteriori motivi prima dell’inizio della discussione, il sottoscritto difensore
    CHIEDE

    che il tribunale, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., voglia revocare l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., nonché per violazione dell’art. 275 c.p.p., con ordine di immediata liberazione di Tizio o, in subordine, riformarla con applicazione di una misura meno afflittiva.
    Fa espressa riserva di motivi aggiunti e ulteriori deduzioni in udienza.

    …, …

    Avv. ………

    ATTO DI NOMINA DEL DIFENSORE

    Nomino mio difensore di fiducia l’Avv. … del Foro di …, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase dell’esecuzione e della revisione, e nel suo studio in …, via …, n. …, eleggo domicilio.
    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

    Firma del cliente
    ……………
    È autentica Avv. …

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    1. ovviamente al posto di tizio mettete caio

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    2. scusa la mia ignoranza... questa sarebbe una possibile soluzione x l atto penale?

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    3. si possibile soluzione penale

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    4. ed ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. ??

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  10. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 3 luglio 2013, n.16629
    MASSIMA
    Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo e, unitamente o non, il pagamento anticipato del prezzo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo). In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di una intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ..

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  11. SOLUZIONE PARERE CIVILE: http://www.altalex.com/index.php?idnot=16092

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    1. non ci sono dubbi... civile è molto facile in quanto vi è una sentenza, quella del 2008, che è assolutamente risolutiva.. l'unica cosa è non sbagliare le formalità dell'atto

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    2. quella fornita da altex è una soluzione completa?

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    3. Soluzione atto civile per favore

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    4. qual'è il numero della sentenza del 2008??

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  12. Pare che tra i motivi del riesame il primo sia: ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. Poi gli altri due indicati nella soluzione proposta

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    1. qualcuno che sviluppi anche questa parte??

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    2. Ragazzi forza!!!!!! GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA sviluppo!!!! GRAZIEEE

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    3. Ma siamo d'accordo? Possiamo collaborare, per piacere? se riscontrate errori fatelo presente! Non limitiamoci a fare soltanto domande! grazie

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    4. FIN QUI VA BENE MA SERVE QUALCUNO CHE SVILUPPI QUEST'ALTRA PARTE DA INSERIRE COME PRIMO MOTIVO

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    5. vedete se vi piacciono Cass. 919/2012 e, ancora di più, Cass. 23788/2012...datemi Vs parere!!!

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    6. sviluppate la parte sui gravi indizi di colpevolezza grazie!

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    7. @E... CHE VE NE PARE:
      2. ASSENZA DI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 273 C.P.P., NON ESSENDO INTEGRATA L’IPOTESI DELITTUOSA ASCRITTA ALL’INDAGATO.
      3. L’ordinanza in esame, oltre che illegittima, è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Tizio per il reato contestatogli.
      4. Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Tizio sul luogo dell’arresto e dalle scarse intercettazioni telefoniche, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nel traffico illecito.
      5. Ebbene, Tizio, invero, si trovava sul luogo dell’arresto soltanto perché, in quanto amico di Caio e Mevio, aveva precedentemente preso accordi con gli stessi per passare una serata in loro compagnia, ma non era assolutamente a conoscenza dei traffici illeciti previsti per la serata, nonché del possesso, da parte dei due, della sostanza stupefacente.
      6. A suo carico si riscontrano soltanto scarne intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che Tizio contattava spesso gli altri due indagati per concordare degli appuntamenti.
      7. Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Tizio sul luogo dell’arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l’applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.
      8. Tanto più che, come è noto, le intercettazioni da sole non possono costituire elementi talmente rilevanti da supportare una ordinanza di custodia cautelare; le stesse, infatti, in quanto mezzi di ricerca della prova, possono costituire fonti di prova solo se gli indizi raccolti nelle stesse siano gravi, precisi e concordanti, circostanza, questa, che non si riscontra nel caso di Tizio.

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    8. L’ordinanza in esame, oltre che illegittima, è ingiusta. Il G.i.p., infatti, ha erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall’art. 273 c.p.p., ai fini della legittima applicazione della misura custodiale. Ebbene, questa difesa non ritiene vi siano gravi indizi a carico di Tizio per il reato contestatogli.
      Tali indizi, infatti, a parere del G.i.p., sarebbero costituiti soprattutto dalla presenza di Tizio sul luogo dell’arresto e dalle scarse intercettazioni telefoniche, da cui emergerebbe il suo coinvolgimento nel traffico illecito.
      Ebbene, Tizio, invero, si trovava sul luogo dell’arresto soltanto perché, in quanto amico di Caio e Mevio, aveva precedentemente preso accordi con gli stessi per passare una serata in loro compagnia, ma non era assolutamente a conoscenza dei traffici illeciti previsti per la serata, nonché del possesso, da parte dei due, della sostanza stupefacente.
      A suo carico si riscontrano soltanto scarne intercettazioni telefoniche, dalle quali risulta che Tizio contattava spesso gli altri due indagati per concordare degli appuntamenti.
      Ne consegue che, escludendo dagli indizi la sfortunata presenza di Tizio sul luogo dell’arresto, la motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico non risulta idonea a fondare l’applicazione della misura, legittimando la valutazione della ritenuta insufficienza degli indizi medesimi.
      Tanto più che, come è noto, le intercettazioni da sole non possono costituire elementi talmente rilevanti da supportare una ordinanza di custodia cautelare; le stesse, infatti, in quanto mezzi di ricerca della prova, possono costituire fonti di prova solo se gli indizi raccolti nelle stesse siano gravi, precisi e concordanti, circostanza, questa, che non si riscontra nel caso di Tizio.

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    9. secondo me non ci vuole la traccia non parla di intercettazioni quindi si tratta di elementi fuorvianti

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    10. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 16669 del 3 luglio 2013. La sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (“condictio indebiti ab causam finitam”), non un’obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione

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  13. “il promissario acquirente di un bene immobile il quale, in virtù di un preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall'altro, ottenga l'immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell'esecuzione anticipata della consegna della "res" da parte del promittente venditore, non può essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprietà a titolo di usucapione, non avendo egli l'"animus possidendi" che, essendo uno stato di fatto, non può essere trasferito. Costui, infatti, consegue la disponibilità materiale del bene in virtù di un contratto di comodato collegato al preliminare e ha, pertanto, la semplice detenzione qualificata della "res", esercitata "alieno nomine". Per converso, l'anticipazione del prezzo si spiega con la stipulazione di un contratto di mutuo gratuito, anch'esso collegato al preliminare. Tale detenzione, per trasformarsi in possesso utile ai fini dell'usucapione ventennale, necessita di uno specifico atto di "interversio possessionis". Quest'ultimo, peraltro, non è un semplice atto di volizione interna, ma deve chiaramente manifestarsi all'esterno attraverso il compimento di atti che consentano di desumere, anche al possessore, che il detentore ha iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa "nomine proprio"
    Cassazione civile, sez. un., 27/03/2008, n. 7930

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  14. La funzione del contratto preliminare, ai sensi dell’art. 1351 c.c. è quella di “impegnare i contraenti alla futura stipula, alle condizioni e nei termini in esso convenuti, di un successivo contratto definitivo, e la prestazione essenziale che ne forma oggetto è costituita da quel particolare facere, consistente nella stipulazione anzidetta, che deve esattamente corrispondere agli elementi prederminati in sede di compromesso“ (Cassazione Civile, Sez. II, sentenza del 29 marzo 2006 n.7273). Nella promessa di vendita, in particolare, e nel fatto che il bene oggetto del contratto venga consegnato in via anticipata, contestualmente all’anticipato pagamento del prezzo, o di un acconto dello stesso, prima del perfezionamento del contratto definitivo non deve ravvisarsi la natura definitiva della compravendita, atteso che è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale, non la semplice traditio del bene compravenduto.

    Invece, l’istituto dell’usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, disciplinato dall’art 1158 c.c. e ss., è uno dei modi d’acquisto della proprietà a titolo originario, e necessita dell’applicazione congiunta del possesso qualificato del bene nonché del decorrere di un determinato periodo di tempo. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l’uso della res, a fronte di un totale disinteresse da parte dell’effettivo proprietario della stessa.

    Perché il possesso possa considerarsi qualificato ad usucapionem deve essere dotato di determinate caratteristiche: essere continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente nel senso di cui all’art. 1140 c.c., e protratto per un periodo di tempo, che per i beni immobili si traduce in venti anni.

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  15. Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese delta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

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  16. TRIBUNALE CIVILE DI ___
    Sezione ___, Giudice ___
    R.G. n. ___, udienza del ___
    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
    [EVENTUALMENTE CONTENENTE DOMANDA RICONVENZIONALE]
    E/O CHIAMATA DI TERZO]

    La Società X , con sede in ___, via ___, (P.IVA ____), in persona del legale rappresentante
    pro tempore, Sig. ___, elettivamente domiciliata in ___, via ___, presso lo studio dell’Avv. ___ (C.F.______) del Foro di ___, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto;
    - CONVENUTO
    Contro: La società Y (P. IVA__________) , rappresentata e difesa dall’Avv. ___ (CF__________)
    - ATTORE
    Con atto di citazione ritualmente notificato in data ___, la Società Y, in persona del legale rapp.te
    pro tempore, conveniva in giudizio la Società X, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
    (indicare le richieste di parte attrice).
    Con il presente atto si costituisce la Società X, contestando integralmente quanto sostenuto da
    controparte, sulla base delle seguenti considerazioni
    IN FATTO
    Esposizione dei fatti articolati per punti specifici.
    IN DIRITTO
    1) Proposizione delle eccezioni processuali (giurisdizione, competenza, nullità, etc.).
    2) Proposizione delle eccezioni di merito.
    3) Proposizione delle ragioni che giustificano le eventuali domande riconvenzionali.
    4) Proposizione delle ragioni che giustificano la eventuale chiamata di terzo.
    Tanto considerato, in fatto e in diritto, la Società X, come in epigrafe rappresentata, difesa e
    domiciliata, confida nell’accoglimento delle seguenti
    CONCLUSIONI
    Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
    1) In via preliminare, accertare e dichiarare (indicare le eccezioni di natura processuale) e per
    l’effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto inammissibili (oppure improponibili).
    (In caso di chiamata di terzo, è necessaria la relativa dichiarazione, formulando in via preliminare la richiesta del differimento della prima udienza ai sensi dell’art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c., ricordandosi pure di precisare le richieste nei confronti del terzo)
    2) nel merito, accertare e dichiarare (indicare le richieste nel merito) e per l’effetto rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate.
    3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare (indicare le richieste di natura riconvenzionale) e per l’effetto condannare la parte attrice a (…)
    In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge..

    In via istruttoria (3):
    a) si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle
    proprie richieste)
    b) si richiede l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli: Vero che (…). Si indicano quali testimoni i signori: (…)
    c) si richiede l’interrogatorio formale di: (…) sul seguente capitolo: Vero che (…)
    d) si chiede che il Giudice adito voglia ordinare l’esibizione dei seguanti documenti (art. 210 e ss.
    c.p.c.): (…) oppure ordinare l’ispezione dei seguenti luoghi (art. 258 e ss. c.p.c.): (…)
    Si richiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte.
    Si chiede, inoltre, che il Giudice adito voglia disporre la nomina di CTU, al fine di (…)
    Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie, anche alle luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c., dei quali si chiede sin d’ora la concessione.

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    1. Ma questa è la soluzione di amministrativo?

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  17. qualche sentenza per l'atto di penale?

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    1. Io ho trovato queste, ma spero che giungano anche altre, Cass. Pen., Sez. VI 03/06/1991; Cass. Pen., Sez. VI, 21/09/94; Cass. Pen. 23788/2012; Cass. Pen. 919/2012. Fatemi sapere!!!

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    2. ma la 23788/2012 è applicabile anche in caso di possesso di cocaina?

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  18. ciao urgente avete le SENTENZE PER ATTO DI PENALE?

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  19. ragazzi un fac simile di atto d'appello????? per favore

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  20. ragazzi??????????? tutti spariti???

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  21. ma si fa (per l'atto di civile) la domanda riconvenzionale? e si chiede la restituzione del bene>?

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  22. ragazzi dentro c'è tanta confusione a partire dai commissari...POSTATE L'ATTO cosi hanno una base poi facciamo le valutazioni

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    1. L'ATTO DI CIVILE DATO CHE E'IL PIU'RICHIESTO

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  23. raga rispondete è urgente per l'atto di civile si fa la domanda riconvenzionale? si chiede la restituzione del bene?

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  24. ragazzi atto d'appello penale un fac simile per favore!!

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  25. NESSUNA RICONVENZIONALE DA PARTE DI TIZIO, IN QUANTO NON V’è ALCUN INADEMPIMENTO COLPEVOLE DA PARTE DI CAIO, CHE NON HA MAI RICEVUTO ALCUNA PRECEDENTE FORMALE DIFFIDA AD ADEMPIERE DA PARTE DI TIZIO.

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  26. ma un format d'atto d'appello lo postate????

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  27. ragazzi soluzione atto penale??? nessuno ancora la fatta???

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  28. Se al contratto preliminare non sia apposto un termine, tanto nel corpo negoziale quanto in via giudiziale, è applicabile la regola dell’immediato adempimento ex art. 1183 c.c.; in tal caso, l’estinzione del diritto alla stipula è integrato dall’infruttuosa decorrenza del termine decennale, che ammette interruzione ex art. 2944 c.c., a fronte di comportamenti del promittente venditore che, medio tempore, implicano il riconoscimento dell’altrui diritto. CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA 3 Aprile 2012, N° 5285

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  29. ma scusate un atto d'appello penale nessuno lo ha fatto ancora???

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  30. dai forza postate atto d'appello penale per favoreeeeeeeeeee!!!!!!

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  31. sentenze penale. Sentenze valide per penale

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  32. gentilmente qualcuno indicherebbe le sentenze per penale?

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  33. Non sussiste neanche il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274, co. 1, lett. a), c.p.p.). Nel
    provvedimento cautelare si fa riferimento a intercettazioni telefoniche dalle quali, tra l’altro, sono
    risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il
    tentativo di contattare le parti lese.

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    1. ma nella traccia non si evince che sono state fatte indagini allora questo svolgimento che hanno postato non va bene???

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    2. e non dice neanche perché non hanno emesso ordinanza.............ma che cavolo!!!!!!!!!! risposte per favore

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    3. non tenete conto del motivo aggiunto, dove si parlano di intercettazioni ed altro. limitatevi ai primi 2 motivi. STOP. rischiate di andare fuori traccia

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  34. ma nell'atto di civile cosa si indica nella domanda riconvenzionale??!! aiutooooooooo

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  35. qualche sentenza valida per penale?

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  36. ragazzi ma la traccia non chiede di difendere Caio ?

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    1. si la difesa è per caio. Che sentenze portate a favore?

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  37. secondo me la riconvenzionale riguarda l'immediato rilascio del bene essendo un comodato ex art 1810 c.c.

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  38. si ma scusate il riesame postato parla di intercettazzioni telefoniche ........ma la traccia non ne parla!!

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  39. ragazzi ho letto gente che chiede l' appello di penale...
    QUESTO è UN RIESAME EX 309 CPP. dovete parlare delle misure cautelari emesse a seguito dell' ordinanza applicativa. dovete confutare i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. date un' occhiata anche al 275 cpp per la scelta della misura. se vi è stata ordinanza applicativa ricordo a qualcuno che ci sono stati, per il gip, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

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    1. per il riesame quali sentenze porti a sostegno?

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    2. Sì l'atto di penale è al cento per cento un'istanza di riesame.
      Ma l'atto di civile è o non è la comparsa di costituzione??

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  40. Fac-simile ATTO CIVILE

    TRIBUNALE DI ____
    Comparsa di costituzione e risposta
    Per il sig. ____, C.F. ____, nato a ____, il ___, residente in ____, via____., n. ___, rappresentato e difeso dall’Avv.____, del foro di____, C.F____, giusta procura alle liti in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ____, via ____, n. ____, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell’art. 125, co. 1 c.p.c., nonché dell’art. 136, co. 3 c.p.c., ogni comunicazione al numero di fax ____., oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata ____@____,
    CONTRO
    Il Sig. ___, rappresentato e difeso dall’Avv. ___, come in atti;
    -convenuto-***
    Con atto di citazione notificato in data ____, il Sig. ____ conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale di ____, il Sig. ____ per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, condannare il Sig. __________al pagamento dell’importo pari ad € _____, per i fatti di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
    A fondamento della propria domanda, parte attrice asseriva di aver effettuato un prestito, all’odierno convenuto Sig. ____, di € ____, importo che avrebbe dovuto essere restituito entro e non oltre la data del ____, con interessi pari al ___% annui, come da scrittura privata del _____ (doc. n. 1).
    Alla data contrattualmente prevista, parte attrice sosteneva che, nonostante le reiterate richieste, parte convenuta non aveva provveduto alla restituzione della somma ed al pagamento degli interessi pattuiti.
    ****
    La domanda proposta dal Sig. ____ è infondata, in fatto e in diritto, e non può essere accolta, per i seguenti motivi:
    1) Sul rito: incompetenza territoriale del Giudice adito. L’intestato Tribunale non è territorialmente competente a conoscere della domanda ex adverso proposta, né ai sensi dell’art. 18 c.p.c., né ai sensi dell’art. 20 c.p.c., stante ____. Il Giudice adito dovrà, pertanto, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ___, quale forum rei.
    2) Sul merito: estinzione dell’obbligazione azionata. Ferma restando l’eccezione di rito di cui al punto precedente, la domanda attrice è infondata per aver il Sig. ____, provveduto all’integrale pagamento, sia del capitale che degli interessi, in data _____, mediante assegno bancario n. ____, tratto su ____, di importo pari ad € ____, regolarmente bancato dall’attore (doc. n. 2 - 3).

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    1. maledetto interdetto che non sei altro...cosa hai postato??? ti sembra la soluzione dell'atto di civile questa??? ignorante!!!

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  41. mi sa che avreste dovuto studiare tutti quanti un po' di più...e cmq come fate ad avere terminali accesi durante l'esame???

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    1. si chiama magia....se vieni ti insegno;)

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  42. PQM
    Si conclude affinché l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, sul rito, dichiari la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ____, per le ragioni di cui in narrativa. Sul merito, dichiari infondata, e quindi rigetti, la domanda attrice, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
    Produce in copia fotostatica, con riserva di produrre gli originali a semplice richiesta, i seguenti documenti:
    1) scrittura privata del ____;2) fotocopia assegno del ___ di €____; 3) estratto conto corrente n. ____. _____, lì ____
    Avv. ____
    Procura alle liti

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  43. lo hai preso da controcampus, questi sono dei pazzi criminali che si fanno solo pubblicità e scrivono cazzate. lasciate perdere

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  44. Risoluzione traccia atto civile
    Nel contratto preliminare ad effetti anticipati - in base al quale le parti, nell’assumere l’obbligo della prestazione del consenso a contratto definitivo, convengono l’anticipata esecuzione di alcune delle obbligazioni nascenti da questo, quale la consegna immediata della cosa al promissario acquirente, con o senza corrispettivo - la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente ha luogo con la piena consapevolezza dei contraenti che l’effetto traslativo non si è ancora verificato, risultando piuttosto dal titolo l’altruità della cosa; ne consegue che deve ritenersi inesistente nel promissario acquirente l’animus possidendi, sicché la sua relazione con la cosa va qualificata come semplice detenzione e non costituisce possesso utile ai fini dell’usucapione.
    Il protrarsi della disponibilità della cosa da parte del promissario acquirente non vale come possesso ai fini dell’usucapione, in quanto l’animus di esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario, richiesto per il possesso ad usucapionem, non sussiste nel caso in cui il godimento dell’immobile sia disposto in favore del promissario acquirente di un contratto preliminare, il quale per definizione ha effetti obbligatori e non reali.

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  45. Al fine di stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia un possesso idoneo all’usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso, a tal fineovendosi distinguere se la convenzione si configuri come contratto ad effetti reali o obbligatorio, potendosi solo nel primo caso ritenere il contratto idoneo a determinare nell’indicato soggetto l’animus possidendi; deve pertanto escludersi che, nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile sia
    stato disposto nei confronti del promissario acquirente con apposita clausola del contratto preliminare, la disponibilità del bene da parte di quest’ultimo possa valere come esplicazione del possesso ad usucapionem, essendo il preliminare un contratto ad effetti obbligatori e non reali.
    Nel caso in cui il godimento del bene sia attribuito per effetto di una convenzione, il principio che - ai fini dell’accertamento del possesso idoneo all’usucapione - fa dipendere dagli effetti reali od obbligatori del contratto la natura del rapporto di fatto che, con la consegna del bene, si stabilisce tra questo e il soggetto che ne ha ricevuto il godimento, e che comporta, pertanto, con il contratto con effetti obbligatori, il trasferimento del possesso nomine alieno, non è applicabile nel caso in cui nel detto contratto, che tende al trasferimento successivo della proprietà della cosa, come nel contratto preliminare di compravendita, sia pattuito l’immediato trasferimento del possesso, assumendo tale patto accessorio, senza contraddire gli effetti meramente obbligatori del contratto cui accede, una funzione anticipatoria degli effetti del trasferimento del diritto che, con la
    convenzione, le parti si sono ripromesse di realizzare, con la conseguenza che la consegna che ad esso faccia seguito comporta l’attribuzione della disponibilità possessoria del bene, e non della mera detenzione.

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    1. questa mi sembra sia una buona soluzione no?

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  46. ma la comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale per l'atto civile?

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  47. mamma sito farlocco giurdanella, proprio oggi ha fatto cilecca :)

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  48. Tribunale di Roma
    sezione civile
    dr… – udienza del …
    COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA



    Tizio, nato a …, il …., residente in …. , via …. n …. , rappresentato, assistito e difeso dall avv. ….. c.f. ….. con il quale ai fini della presente procedura, elettivamente domicilia in via …. ,n …. presso lo studio del predetto avvocato, in virtù di procura a margine del presente atto
    convenuto

    CONTRO
    Caio, rappresentato e difeso dall’avv…

    Premessa in fatto



    Con atto di citazione notificato in data ….il Sig. Caio , conveniva in giudizio l’odierno convenuto, assumendo che con scrittura privata del 20.06.1991 era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale, il sig. Tizio si ebbligava a trasferire all’attore un immobile sito in Roma per il prezzo convenuto di 750 milioni di lire. Assumeva altresì il sig. Caio, che le parti avevano convenuto per il pagamento dell’appartamento in questione, il versamento di un acconto pari a 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare , ulteriori tre rate da 100 milioni senza alcuna determinazione di termine del pagamento, e che infine la corresponsione del residuo al momento della stipula del definitivo, stipula che sarebbe avvenuta entro 30 giorni dalla richiesta effettuata da Tizio. Esponeva ancora l’attore, che le parti pattuivano che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, Tizio si impegnava a consegnare le chiavi dell’appartamento a fronte del versamento del primo acconto suddetto.
    Pur non avendo adempiuto al regolare pagamento del prezzo convenuto, oggi Caio conviene in giudizio l’odierno convenuto al fine di vedersi dichiarato esclusivo proprietario del’immobile ubicato in Roma, in virtù di una presunta usucapione, adducendo di averlo posseduto ininterrottamente sin dal 1991 e di aver sostenuto tutte le spese condominiali ed ordinarie dello stesso. ..... segue ....

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    Risposte

    1. IN DIRITTO
      1.Assoluta inesistenza dell’usucapione
      In primo luogo si ravvisa l’assoluta mancanza di uno degli elementi fondanti l’istituto giuridico dell’ usucapione, ossia il possesso dell’immobile di cui all’art. 1158 c.c.Ed infatti, nella fattispecie in esame non si è mai avverato l’effettivo possesso della res ( l’immobile) ma esclusivamente una mera detenzione; manca dunque il titolo legittimante la presunta usucapione.In sostanza nel giugno 1991 le parti le parti hanno stipulato un preliminare di vendita di immobile con effetti anticipati ed il promissario acquirente, sig. Caio, prima della stipula del contratto definitivo, è stato immesso nel possesso del bene, mediante consegna delle chiavi dell’appartamento sito in via Roma.Recentemente i Giudici di Legittimità hanno ribadito”nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, e unitamente, o non, il pagamento anticipato del prezzo non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, bensì un rapporto tra contratti collegati, in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio( Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)In questo senso, la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato, funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente “è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e, non come possesso utile ad usucapionem salvo la dimostrazione di una intervenuta ‘interversiu possessionis’ nei modi previsti dall’art. 1141 cod. civ.”. (Cassazione civile sez. II, sentenza 3 luglio 2013, n. 16629)Infatti, conformemente a quanto affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte, nella promessa di vendita, ove venga convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo effetti meramente obbligatori (Cass., sez. un., n. 7930/2008).Ed infatti, Il preliminare anche se a effetti anticipati resta negozio obbligatorio e quindi non idoneo al trasferimento di diritti. Pertanto, alla luce di quanto esposto atteso che il contratto preliminare è produttivo di effetti meramente obbligatori; è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale e, in ragione di ciò, la disponibilità del bene conseguito dal promissario acquirente, in quanto esercitata nel proprio interesse ma aliena nomine (in assenza di animus possidendi), ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile ai fini dell’usucapione.La La situazione possessoria concretatasi nella fattispecie in discorso è di mera detenzione, e quindi non vi sono i requisiti per l’usucapione ordinaria (assenza del possesso) nè tantomeno per quella abbreviata (assenza del titolo idoneo). Dunque, è evidente come la domanda attorea è del tutto infondata, non potendo rappresentarsi, nel caso di specie, quell’animus possidendi che costituisce elemento imprescindibile ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. ........... segue......

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    2. 2. DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
      Nel caso di specie, si è in presenza dunque di una serie di contratti tra loro funzionalmente collegati in cui il ruolo di contratto principale è svolto dal preliminare vero e proprio, e quello di negozi accessori: a) dal contratto di comodato (per quanto attiene alla consegna della cosa) e dal contratto di mutuo gratuito (per quanto riguarda il pagamento anticipato del prezzo).
      Ma per quanto le parti, attraverso i contratti accessori, pervengono ad una regolamentazione, se pur provvisoria, ben definita, dei rapporti accessori funzionalmente collegati al contratto principale rispondendo ciascuno ad una precisa e tipica funzione economico-sociale, quei contratti accessori, resteranno privi di causa, rendendo ingiustificate le prestazioni oggetto degli stessi, nell’ipotesi in cui il contratto principale (cioè, il contratto preliminare) cui sono accessori, perde efficacia; nel caso de quo, poiché il contratto preliminare è stato stipulato dalle parti in data 20.06.1991 e non essendo stato convenuto un termine per la stipula del definitivo, il diritto ad ottenere la stipula si è prescritto, non essendo intercorsi atti interruttivi nei dieci anni successivi alla data del preliminare di compravendita.
      Ne discende , come è stato affermato dagli Ermellini ( sent. N. 10752 del 1993) che, la sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, comporta per il promissario acquirente, che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e il godimento anticipati della cosa, l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 cod. civ., della cosa stessa e degli eventuali frutti (condictio indebiti ab causam finitam), (Cass. 3 luglio 2013, n. 16629).
      Alla luce di quanto rappresentato, il sig. Tizio come sopra rappresentato e difeso, chiede che vengano accolte le seguenti


      Conclusioni

      “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito:
      - Rigettare, nel merito, la domanda attorea perché infondata e inammissibile in fatto e in diritto;
      -In via riconvenzionale, accogliere la domanda di restituzione dell’immobile sito in Roma avanzata dal sig. tizio;
      -Con vittoria di spese.
      Con riserva di articolare ulteriori mezzi di prova, produrre documenti e indicare i nominativi di eventuali teste nelle note ex art. 183 c.p.c.

      La spiegata domanda riconvenzionale comporta il pagamento del contributo unificato pari ad €

      Si allegano i seguenti documenti:
      1. copia del contratto preliminare del 20.06.1991;
      2. copia assegno 150 milioni di lire.

      Data, luogo Avv.


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    3. @E spero di essere stata utile

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  49. Sono felice di constatare che mi trovo punto per punto con l'atto che ho fatto io. Grazie

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  50. Qualcuno conosce gli abbinamenti delle commissioni?

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  51. molto simile al mio atto....ma ho dimenticato la frase sul contributo unificato....quanto incide??
    Grazie in anticipo per la risposta... ;)

    RispondiElimina
  52. Buongiorno

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