sabato 17 novembre 2012

Dispensa civile 3 e codice commentato!!


 
PREMESSA

Gentili amici,
come anticipato nella precedente dispensa in questo modulo ci occuperemo di Responsabilità “contrattuale” ed “extracontrattuale”.
In particolar modo, potrete studiare le ultime pronunce della Cassazione su argomenti di estrema attualità come il diritto del concepito  “a non nascere se non sano” ovvero la responsabilità dei maestri per danni subiti da minorenni sotto la loro vigilanza. Questi argomenti, e tanti altri, si pongono come obiettivo quello di fornirvi una esaustiva panoramica delle varie forme di responsabilità disciplinate dal nostro codice civile e dei conseguenti tentativi di catalogazione da parte della giurisprudenza di legittimità
In aggiunta alle due dispense previste da programma vi fornisco anche una raccolta di sentenze riguardanti l’art. 1223 c.c, estratta dal CODICE CIVILE COMMENTATO che, insieme ai miei collaboratori, ho realizzato per voi e che tra pochi giorni sarà in vendita su Amazon al prezzo di 7 euro!
Vi anticipo che detto codice non andrà a sostituire i codici commentati tradizionali, ma vi darà un focus specifico su tutte le sentenze del 2011 e 2012 della Suprema Corte in modo tale che possiate essere pronti ad affrontare qualsiasi argomento in sede di esame.

A presto

Avv. Giulio Forleo


INDICE
Premessa………………………………………………………pag. 3
Svolgimento parere assegnato nella dispensa precedente….pag. 4
Traccia: Responsabilità civile dei maestri e dei precettori…pag. 7
Soluzione Traccia 1…………………………………………Pag. 8
Traccia: Concorso colposo del minore danneggiato.……pag. 19
Soluzione Traccia 2……………………………………….pag. 20
Traccia: Danno non patrimoniale da vacanza rovinata….pag. 27
Soluzione Traccia 3……………...……………………….pag. 28
Traccia: Responsabilità medica……..……………………..pag. 34
Soluzione Traccia 4……………………………………pag. 35
Traccia: Danno da nascita indesiderata………………………pag. 44
Soluzione traccia 5……………………………………………..pag. 45
Traccia: Contratto di spedalità e obblighi di protezione……..pag. 73
Soluzione Traccia 6……………………………………………pag. 74
Traccia: Responsabilità per esercizio di attività pericolosa….pag. 77
Soluzione Traccia 7……………………………………………pag. 78
Traccia: Responsabilità da cose in custodia…………………..pag. 79
Soluzione Traccia 8……………………………………………pag. 80
Traccia: Danno cagionato da animali…………………………..pag. 82
Soluzione Traccia 9………………………………………………pag. 83
Traccia da svolgere a casa…...…………………………………..pag. 85



 

TRACCIA “PACTUM FIDUCIAE” E DONAZIONE INDIRETTA
(assegnata nella precedente dispensa)
Tizio aveva acquistato da Sempronio, con scrittura privata autenticata, un‘azienda Ristorante. A causa di disavventure giudiziarie che non gli permettevano di svolgere alcuna attività, esercitando la facoltà prevista in contratto, aveva sciolto la riserva e nominato come proprietaria la figlia Mevia, continuando tuttavia a condurre personalmente la gestione dell'attività e curando i rapporti con il venditore, cui corrispondeva alle scadenze pattuite il prezzo. Successivamente, essendo intervenute delle incomprensioni tra padre e figlia, Tizio adiva il Tribunale per l‘accertamento del carattere fiduciario dell'intestazione dell'azienda ristorante in capo alla figlia Mevia.
 Mevia si rivolge al vostro studio legale:
a) per ottenere un parere motivato sulla vicenda;
b) per costituirsi in giudizio e far valere le proprie ragioni.

POSSIBILE SOLUZIONE
(Estratta dai compiti corretti)

La controversia in esame attiene ad una domanda promossa al fine di accertare la natura fiduciaria dell’intestazione di un ristorante in capo alla figlia Mevia da colui che, invece, sosteneva di essere il vero proprietario ossia il padre Tizio. Questi, a causa di disavventure giudiziarie che lo avevano interessato, non poteva formalmente comparire nell’asse proprietario del ristorante pur continuando, nei fatti, a gestirlo personalmente insieme ai rapporti con il venditore e a pagare le rate di prezzo pattuite.
La vicenda in esame coinvolge gli istituti giuridici del negozio fiduciario e della donazione indiretta la cui preliminare analisi è fondamentale  al fine di individuare correttamente il negozio giudico stipulato da Tizio con la figlia Mevia e per l’effetto la fondatezza o meno della sua pretesa.
Con il contratto fiduciario un soggetto (detto fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (detto fiduciario) la proprietà di un bene (immobile, titoli azionari, denaro ecc..) con l’accordo (detto pactum fiduciae) che il fiduciario farà un determinato uso del bene stesso (amministrare il bene e alla fine della gestione ritrasferire il patrimonio la fiduciante, o trasferire il bene ad un terzo designato dal fiduciante ecc.).
Il fiduciario, che può essere una persona fisica o giuridica, diventa effettivo titolare del diritto trasferitogli ma la sua titolarità è strumentale ed è limitata dall’obbligazione assunta verso il fiduciante con il pactum fiduciae di fare del bene l’uso convenuto.
Gli scopi che possono essere perseguiti con tale istituto sono molteplici. Ad esempio, il fiduciante attraverso la “copertura” del fiduciario  vuole compiere operazioni patrimoniali con la massima riservatezza oppure altro scopo potrebbe essere, soprattutto in ambito societario, quello del fiduciante di non apparire come socio e perciò intesta le partecipazioni sociali al fiduciario che esegue le disposizioni dello stesso.
Se lo scopo del fiduciante è quello di eludere, usando lo “schermo” del fiduciario, un divieto legislativo, il contratto fiduciario è nullo in quanto in frode alla legge (art.1344).
Se il fiduciario si rifiuta, al termine del rapporto, di ritrasferire il bene al fiduciante, quest’ultimo può ottenere una sentenza (art.2932c.c.) che opera il ritrasferimento dello stesso.
Può invece accadere che il fiduciario, quale pieno titolare, alieni a terzi il bene in violazione del pactum fiduciae. La giurisprudenza ritiene che, in questo caso, il fiduciante non possa opporre al terzo l’esistenza del pactum fiduciae allo scopo di recuperare il bene poiché l’accordo tra fiduciante e fiduciario genera un’obbligazione che, secondo i principi generali, può essere fatta valere solo nei confronti del fiduciario. Pertanto il terzo acquista con effetto pieno, anche se è in mala fede, e il fiduciante ha solo diritto a pretendere dal fiduciario il risarcimento del danno.
Ciò premesso è importante interrogarsi, ai fini della risoluzione della controversia in esame, se il pactum fiduciae contenente la capitalizzazione di tutti gli obblighi per i quali il fiduciario si impegna, debba avere una forma particolare ai fini della sua validità, specie laddove  l’accordo fiduciario concerne beni immobili, atteso che l’art.1350 c.c. dispone, a pena di nullità, la forma scritta per i contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili.
Sul punto la giurisprudenza (si veda in tal senso Cass. Civ. sez. II sentenza n. 10163/2011) ha affermato che se il pactum fiduciae è collegato alla compravendita di beni immobili, occorre che esso risulti da atto in forma scritta “ad substantiam” atteso che esso è equiparabile ad un contratto preliminare per il quale l’art.1351 c.c. impone la stessa forma del contratto definitivo. Alla mancanza di detta forma consegue l’invalidità del pactum fiduciae e l’inidoneità a far nascere qualunque obbligo giuridico di ritrasferimento in capo al fiduciario.
Per quanto concerne la donazione indiretta che è l’altro istituto interessato dal caso in esame, essa si realizza ogni qual volta un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto attraverso l’uso indiretto di un atto che, di per sé, non è donazione. Nella donazione indiretta, dunque, la causa tipica (arricchimento del donatario e impoverimento del patrimonio del donante) viene realizzata attraverso un negozio diverso la cui validità è solo condizionata dal rispetto dei requisiti di forma e sostanza relativi all’atto impiegato per conseguire, indirettamente, l’intento liberale.
Alle donazioni indirette si applicano tutte le norme relative alla donazione diretta eccetto quelle relative alla forma. Infatti come si evince dall’art.1875 c.c. le donazioni indirette sono valide anche se non risultino vestite da atto pubblico.
Secondo la Cassazione, ogni qual volta il trasferimento di una res non è sorretto da un intento liberale e la posizione di titolarità creata in capo al beneficiario è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del disponente, non si può parlare di donazione né diretta né indiretta ma di intestazione fiduciaria. Tuttavia il pacutum ficiae non può essere presunto ma deve essere provato. Là dove manchi la prova dell’esistenza di un patto contenente l’obbligo di ritrasferimento in favore del fiduciante, il negozio intercorso tra le parti non può qualificarsi come fiduciario.
 La prova dell’accordo fiduciario non deriva automaticamente dalla circostanza che il bene sia stato acquistato con denaro dello stipulante.
Nel caso in cui un soggetto, stipuli un contratto di compravendita pagando o impegnandosi a pagare il relativo prezzo e provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina di cui si era riservato la facoltà al momento della conclusione del contratto, sostituendo a sé, quale destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, rendendo quest’ultimo acquirente e intestatario del bene, si realizza una donazione indiretta attraverso l’uso di più negozi, tra di loro diversi ma collegati. (Cass.Civ.sez.II sentenza n.3134 del 29 febbraio 2012).
Alla luce della giurisprudenza richiamata sembrerebbe priva di fondamento la pretesa di Tizio volta ad ottenere una pronuncia che dichiari l’intestazione fiduciaria del ristorante trasferito alla figlia Mevia.
In primo luogo la configurabilità della donazione indiretta la si evince non solo dalla circostanza che Tizio ha pagato il corrispettivo con denaro proprio realizzando così la causa tipica della donazione (depauperamento del patrimonio di Tizio e arricchimento di Mevia) ma anche dall’intestazione della relativa titolarità in favore della figlia Mevia la quale, con l’accettazione, è divenuta parte in senso sostanziale del contratto.
La dichiarazione di nomina di Mevia e la sua successiva accettazione non sono stati accompagnati da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato. Non pare, infatti, sussistere alcun effettivo e certo riscontro in ordine all’esistenza di un accordo fiduciario.
A ciò si aggiunga che l’invocato patto fiduciario concernente un bene immobile è affetto da nullità per carenza di forma scritta ad substantiam e, come tale, è inidoneo a far nascere qualunque obbligo giuridico in capo alla figlia Mevia circa il ritrasferimento della proprietà del ristorante a favore del padre.
Tizio, per escludere la configurabilità della donazione indiretta, non potrebbe nemmeno invocare la circostanza che il trasferimento difetta della forma dell’atto pubblico perché, come già dichiarato in premessa, la donazione indiretta è esente da tale forma.
In conclusione, lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza dovrebbero rassicurare Mevia sulla intangibilità del proprio diritto di proprietà acquisito dal padre Mevio.

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