giovedì 30 giugno 2011

Il proprietario incolpevole che omette di comunicare l’inquinamento non è sottoposto a sanzione penale


Cassazione penale, sez. III, 11 maggio 2011, n. 18503

Nella sentenza in commento la Suprema Corte prende in esame il reato di cui all’art. 257 commi 1 e 2 D.L.vo 152/06 (Codice dell’Ambiente) valutando, in particolare, la sua applicabilità anche al proprietario del terreno incolpevole della contaminazione che abbia omesso di effettuare la comunicazione agli uffici competenti dell’accertamento dell’inquinamento storico.
Per meglio comprendere la questione è opportuno richiamare le norme di riferimento:
Art. 257
Bonifica dei siti
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.”

L’art. 242, richiamato dal 257, stabilisce a sua volta che:
Art. 242
Procedure operative ed amministrative
1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.”

Bisogna chiarire, in primo luogo, che il primo comma dell’art. 257 prevede due diverse fattispecie di reato: l’omessa bonifica del sito inquinato, da un lato, e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti, dall’altro.
In entrambi i casi occorre stabilire, allora, se destinatario del precetto si debba considerare solamente l’autore dell’inquinamento oppure se a questo debba aggiungersi anche il proprietario del terreno che abbia ereditato tale situazione.
Sul punto la Cassazione, sulla base di una semplice interpretazione letterale della norma, afferma che unico destinatario del precetto penale è colui il quale cagiona l’inquinamento.
Ad avvalorare tale conclusione sta il rilievo che il comma 1 dell’art. 257 non menziona altri soggetti e ciò benché l’art. 242 preveda che la procedura di comunicazione debba trovare applicazione anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
L’autonomia della posizione di colui il quale cagiona l’inquinamento rispetto a quella di colui il quale accerti la sussistenza di contaminazioni sul suolo è rimarcata dall’art. 245 che ha per oggetto gli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione.
Tale ultima disposizione prevede infatti che:
“Art. 245
Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione
1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.
2. Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. È comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Una interpretazione differente potrebbe, inoltre, destare qualche perplessità anche alla luce del principio “chi inquina paga”, equiparando la figura del responsabile dell’inquinamento a colui che, invece, l’inquinamento lo ha subito, accertandolo occasionalmente in tempi successivi.
Ciò non toglie che il proprietario incolpevole che abbia omesso la comunicazione sia comunque passibile di una eventuale azione risarcitoria ex art. 311 comma 2 il quale prevede che: “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.”


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