giovedì 26 maggio 2011

La Cassazione sui rapporti tra falsa testimonianza e favoreggiamento personale.

Cassazione penale, sez. VI, 28 aprile 2011, n. 16558.

Nella sentenza in commento la Suprema corte affronta il problema dei rapporti tra falsa testimonianza (art. 372 c.p.) o false dichiarazioni al pubblico ministero (371 c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.)
Nel caso di specie l’imputato Caio  in concorso con l'avv. Cicerone (difensore dei fratelli Mevii, aiutava gli indagati del delitto di violenza sessuale di gruppo commesso il … in danno di Tizia, a eludere le investigazioni dell'autorità, inducendo Sempronio a ritrattare le sommarie dichiarazioni rese nel corso delle indagini. Egli, inoltre, a seguito dell'opposizione all'archiviazione, sentito dal pubblico ministero quale persona informata sui fatti, affermava falsamente che alla guida dell'autovettura non stava Sempronio, ma il fratello Mevio.
Condannato sia ai sensi dell’art. 371 bis che dell’art. 378 c.p., Caio ricorreva in cassazione sostenendo l’inapplicabilità dell'art. 378 c.p. perché tra la fattispecie prevista da detto articolo e quella descritta dall'art. 371 bis c.p. intercorre un rapporto di specialità.
La Corte, ritenendo fondato il motivo afferma che “Sul tema dei rapporti tra falsa testimonianza o false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento personale non esiste in dottrina né in giurisprudenza uniformità di vedute, pur essendo prevalente l'indirizzo che tende a riconoscere un concorso apparente di norme che va risolto con l'applicazione esclusiva delle ipotesi di reato previste dagli artt. 371 bis e 372 c.p., che, anche per la maggiore severità della pena, più compiutamente esprimono il disvalore della condotta perseguita.
Volendo sintetizzare, si possono enucleare due orientamenti:
- uno, che sottolinea la diversità dei beni tutelati, rilevando che le norme di cui agli artt. 371 bis e 372 c.p. tendono a preservare la veridicità e completezza delle dichiarazioni, mentre il favoreggiamento tende a evitare intralci all'opera di investigazione degli organi inquirenti;
- l'altro, invece, partendo dalla considerazione che le norme incriminatrici di cui agli artt. 371 bis e 378 c.p. disciplinano la stessa materia dal momento che tutelano entrambe il regolare svolgimento dell'attività investigativa, ravvisa un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, perché alla norma generale dettata dall'art. 378 c.p. che prevede una fattispecie a condotta libera, se ne accosta un'altra che, tra le molteplici azioni potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare sviluppo delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero (Cass., Sez. VI 12.10.1998 n. 13398, Forni, rv 212108).
Di recente la Corte costituzionale si è soffermata sull'argomento, osservando che le attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero mediante l'assunzione delle sommarie informazioni rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 c.p.p. "presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto, tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative e quelle di ricerca della verità si sommano, sicché gli artt. 378, 371 bis e 372 c.p. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati" (sentenza n. 75/2009).
Pertanto, che si voglia assegnare alle norme in questione una distinta oggettività giuridica o che si preferisca accomunarle nella sostanziale omogeneità del bene protetto, il risultato è il medesimo, ossia l'inapplicazione dell'art. 378 c.p. in favore del reato previsto dall'art. 371 bis c.p.”.

5 commenti:

  1. Gentile Giulio,
    se ho ben capito quindi, la Cassazione ha essenzialmente semplificato la questione nel momento in cui (se mi si passa l'espressione) il favoreggiamento personale avvenga tramite falsa testimonianza o false dichiarazioni al p.m.. In questi casi dovranno essere ritenute prevalenti, e quindi applicate, la falsa testimonianza o le false dichiarazioni. Ritengo la sentenza giusta, perchè penso che l'animus di colui che tiene la condotta non sia diretto volutamente alla lesione di più beni giuridici bensì alla mera protezione di un singolo interesse (seppur fuori dall'alveo della liceità) di cui è portatore il soggetto per il quale avviene il favoreggiamento stesso. Sarebbe quindi irragionevole e troppo severo punire per più reati.

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  2. Si , perfetto. In particolare mi sembra abbastanza evidente l'omegeneità del bene giuridico protetto(non intralciare l'attività investigativa), costituendo l'ipotesi del 371 bis una fattispecie speciale della più generale prevista dall'art. 378. I vari articoli non fanno altro che coprire diverse fasi di una stessa indagine: impensabile quindi un concorso formale di reati.

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  4. Vorrei sapere a quale pena andrebbe incontro, pertanto, colui che rilascia false dichiarazioni al PM, commette favoreggiamento e falsa testimonianza, se vi è concorso apparente di norme e a quale pena andrà incontro; quale cumul o sarà applicato: giuridico o formale? Grazie in anticipo

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  5. nel caso di pluralità di condotte la s.c. non esclude, quindi, che vi possa essere concorso di reati tra il favoreggiamento e le false dichiarazioni/testimonianza; solo quando vi è unicità della condotta lo schema da applicare è quello del concorso apparente.

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