martedì 1 febbraio 2011

La Cassazione sulla prescrizione del reato di riciclaggio.

Cassazione penale, sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546.

Nella sentenza indicata in epigrafe la Suprema corte affronta il problema di stabilire nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 648 bis c.p. se, per il calcolo del termine di prescrizione di atti di riciclaggio consistenti in operazioni in uscita da un conto corrente, bisogna avere riguardo al giorno del versamento della relativa provvista ovvero se occorre riferirsi ad ogni singolo atto di prelievo o trasferimento, documentalmente individuabile.
il caso è quello di Tizio, a carico del quale veniva elevata dalla Procura della Repubblica  l'imputazione di riciclaggio continuato, per aver disperso ed occultato denaro provento di appropriazione indebita ai danni di Fininvest S.p.A. pervenuto sul c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS), del quale l'imputato era beneficiario economico, oltre che delegato alla firma (così come era delegato alla firma P.D., poi deceduto, ex funzionario Fininvest).
Secondo l'impostazione accusatoria, tale denaro era pervenuto su detto c/c grazie ai versamenti a suo favore disposti da società di diritto estero all'esito di operazioni giustificate da fittizie causali di pagamento di diritti di sfruttamento economico dell'immagine di sportivi, nonchè di opere televisive e cinematografiche.
Le società estere che in tal modo avevano alimentato il c/c Jasran SBS n. (OMISSIS) erano: Redmond Trading Ltd., Woodard Investiment Corporation Ltd., Scarlet International Overseas, Wolstein Overseas Corp., Image Management Group Ltd. (d'ora innanzi anche semplicemente IMI) e Sport Management Group Ltd. (d'ora innanzi anche semplicemente SMG).
A sua volta l'imputato, sempre secondo l'accusa, aveva disperso ed occultato i fondi così pervenuti sul predetto c/c mediante prelievi in contanti ed ulteriori trasferimenti dei fondi de quibus ad altri c/c all'estero (per lo più in Svizzera), intestati ad entità sconosciute e/o contraddistinti da sigle misteriose dietro le quali si celavano ignoti beneficiari.
La Corte d'Appello, con sentenza 14.10.2010, in parziale riforma della pronuncia di prime cure dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai fatti commessi relativamente alle operazioni di prelievo in contanti e di trasferimento di somme di denaro provenienti da Image Management International Ltd. e da Sport Management Group Ltd, perchè estinti per prescrizione.
Il P.G. ricorreva per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado perchè erroneamente i giudici del gravame avevano dichiarato estinto per prescrizione il reato addebitato al Tizioavuto riguardo, come tempus commissi delicti, all'epoca degli accrediti effettuati da IMI e SMG sul c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS), nell'arco di tempo compreso tra il 18.1.95 e l'8.7.95, ritenendo iniqua una lettura del capo di imputazione che non correlasse le date di operazioni in uscita di fondi dal c/c a quelle di loro entrata: obiettava, invece, il PG territoriale che, poichè il delitto di riciclaggio non costituiva più un reato a consumazione anticipata, essendo tradotto in una norma penale a più fattispecie, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro (dal predetto c/c Jasran SBS) su altri c/c non costituiva un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p..
La Suprema corte osserva che il motivo di ricorso del PG è fondato e che non è precluso o coperto da giudicato parziale relativo alle statuizioni sulla prescrizione contenute nella sentenza di primo grado.
Infatti, poichè questa aveva dichiarato prescritto il reato in rapporto ai prelievi e ai trasferimenti di somme di denaro provenienti da IMI effettuati sino alla data del 28.10.94, il giudicato progressivo di cui parla la difesa di Tizio concerneva soltanto gli atti di riciclaggio consumati mediante le operazioni in uscita verificatesi - appunto - fino al 28.10.94, non anche quelli attuati attraverso i successivi prelievi e trasferimenti (che sono stati dichiarati prescritti in appello, a seguito dell'impugnazione del PM).
Nè può parlarsi di giudicato progressivo o preclusione in rapporto ad un mero criterio di calcolo della prescrizione adoperato dai primi giudici solo con riferimento ad altre precedenti condotte fra quelle oggetto del capo d'accusa, non investite dall'appello del PM. Ciò detto, l'errore in cui incorrono l'impugnata sentenza e le considerazioni i difensive di Tizio risiede nel trascurare tutte le implicazioni proprie della fungibilità del denaro.
Essa fa sì che, una volta confluiti nel c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS), tutti i versamenti effettuativi si siano confusi (a prescindere dalla provenienza), senza poter mantenere una propria identità all'interno della provvista così creata.
Di conseguenza, ogni prelievo o trasferimento fondi contestato in uscita (l'ultimo dei quali è del 21.11.95, per complessivi 484.000 CHF, come si legge anche a pag. 17 della memoria difensiva dell'imputato recante la data del 20.12.2010) ha attinto a una provvista complessiva formata da tutti i versamenti in precedenza effettuati sul c/c medesimo, giacchè proprio tale fungibilità del denaro fa sì che esso venga automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 495 del 15.10.08, dep. 9.1.09; Cass. Sez. 2^ n. 13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86).
A sua volta, posto che il delitto di riciclaggio è a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive (cfr. Cass. Sez. 2^, n. 34511 del 29.4.09, dep. 7.9.09), qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti integra di per sè un altro autonomo atto di riciclaggio, così come lo integra anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito (v. Cass. Sez. 2^, n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09, cit.), a prescindere dal rilievo che tali movimentazioni siano eseguite avvalendosi della firma di altri contitolari del relativo potere su un dato c/c, come addebitato a Tizio.
Quindi, per calcolare il termine di prescrizione di atti di riciclaggio consistenti in operazioni in uscita dal c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS), non bisogna avere riguardo (come erroneamente hanno fatto i giudici del merito) al giorno del versamento della relativa provvista, proprio perchè essa, grazie alla fungibilità del denaro, non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un c/c alimentato da una pluralità di versamenti.
In breve, è arbitrario collegare tali operazioni in uscita dal c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS) alle precedenti operazioni che sul c/c medesimo hanno costituito la complessiva provvista e/o domandarsi quali versamenti siano stati espunti o meno dal presente giudizio, trattandosi di collegamento impedito a monte - giova rimarcare - dalla fungibilità del denaro ed avendo ogni singolo atto di prelievo o trasferimento autonomia delittuosa rispetto ai precedenti segmenti operativi che detta provvista hanno costituito.
Tale collegamento avrebbe forse potuto avere un senso soltanto solo se in un qualche momento il saldo del c/c Jasran SBS di Lugano n. (OMISSIS) fosse stato azzerato e, dopo, i nuovi versamenti pervenutivi fossero stati tutti di provenienza non delittuosa, il che - invece - non risulta neppure a livello di mera allegazione.
Nè ha pregio l'obiezione difensiva secondo cui il dies a quo nel calcolo della prescrizione deve essere quello più favorevole all'imputato, perchè ciò vale solo in caso di incerta od approssimativa collocazione cronologica del tempus commissi delicti, che invece nel caso di specie - trattandosi di reato continuato - va fissato in coincidenza con ogni singolo atto di prelievo o trasferimento, documentalmente individuabile.


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