lunedì 20 gennaio 2014

La Cassazione sulla sostituzione di persona nelle Chat line.

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Cassazione penale, sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826.

IL CASO (Traccia possibile parere)

Caia, licenziata dalla sua datrice di lavoro Mevia ed iniziata una causa civile nei suoi confronti, decideva di divulgare sulla "chat" telematica "Eros", il numero di utenza cellulare di Mevia., che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della "chat" interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l'avevano apostrofata con parole offensive, come "troia", ovvero le avevano inviato mms con allegate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione. Appresa l’esistenza di una denuncia verso ignoti da parte di Mevia, Caia si rivolge al vostro studio legale preoccupata della sua condotta e per conoscerne le eventuali conseguenze penali.

MASSIMA

Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta di chi inserisca nel sito di una "chat line" a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un "nickname" di fantasia, qualora abbia agito al fine di arrecare danno alla medesima, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale.

SENTENZA

Fatto
Con sentenza pronunciata il 26.30.2009 il tribunale di Trieste aveva condannato C.C., imputata dei reati di cui agli artt. 594, 660 e 494 c.p., commessi in danno di M.M., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti dal reato, liquidati nella complessiva somma di Euro 5000,00.
Il tribunale aveva condiviso l'ipotesi accusatoria, secondo cui l'imputata, aveva divulgato sulla "chat" telematica " (OMISSIS)", il numero di utenza cellulare di M.M., sua ex datrice di lavoro con la quale aveva in corso una pendenza giudiziaria di natura civilistica, che, di conseguenza, aveva ricevuto, anche in ore notturne, molteplici chiamate e messaggi (sms) provenienti da vari utenti della "chat" interessati ad incontri ovvero a conversazioni di tipo erotico, alcuni dei quali l'avevano apostrofata con parole offensive, come "troia", ovvero le avevano inviato mms con allegate immagini pornografiche, di cui era stata possibile solo una parziale identificazione.
In tal modo la C. aveva tratto in inganno i suddetti utenti, determinandoli a recare molestia o disturbo alla M. e ad offenderne l'onore ed il decoro, integrando con la sua condotta anche la fattispecie di reato delineata dall'art. 494 c.p. (sostituzione di persona).
Con sentenza del 20.10.2011 la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti della C., in relazione al reato di cui all'art. 660 c.p., perchè estinto per prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena irrogata in senso più favorevole al reo, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

giovedì 16 gennaio 2014

La cassazione penale sulla colpa professionale medica: art. 3 Legge 8 novembre 2012 n. 189.

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Cassazione penale, sez. IV, 9 aprile 2013, n. 16237.

IL CASO (traccia possibile parere)

Il medico chirurgo Tizio eseguiva, nella clinica privata Beta, un intervento di ernia discale recidivante, nel corso del quale venivano lese la vena e l'arteria iliaca. L’esecutore dell'atto chirurgico, disponeva il ricovero presso nosocomio attrezzato per un urgente intervento vascolare riparatorio, ma senza esito giacchè, nonostante la tempestiva operazione in laparotomia, la paziente veniva meno a seguito della grave emorragia. Imputato e processato per omicidio colposo, il Tribunale affermava la responsabilità di Tizio in relazione alla condotta commissiva afferente all'erronea esecuzione dell'intervento di ernia discale. Si assume che sia stata violata la regola precauzionale, enunciata in letteratura, di non agire in profondità superiore a 3 centimetri; e di non procedere ad una pulizia radicale del disco erniario, per evitare la complicanza connessa alla lesione dei vasi che corrono nella zona dell'intervento. E' stata invece espressamente esclusa l'esistenza degli altri contestati o ipotizzati profili di colpa, afferenti alla mancata esecuzione di un intervento in laparotomia per suturare il vaso lesionato; ed alla mancata predisposizione di equipe chirurgica e di attrezzatura idonea, al fine di fronteggiare eventuali complicanze del genere di quella verificatasi. Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte d'appello per ciò che attiene al profilo di colpa commissiva. La stessa Corte ha peraltro ritenuto che il sanitario sia in colpa anche per non aver preventivato la complicanza e per non aver organizzato l'esecuzione dell'intervento in una clinica attrezzata per far fronte alla possibile lesione di vasi sanguigni. Tizio si rivolge al vostro studio legale chiedendo parere motivato in merito ad un eventuale ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello.

MASSIMA

In tema di responsabilità medica, l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 esclude la rilevanza della colpa lieve a quelle condotte che abbiano osservato linee guida o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la norma ha dato luogo ad una "abolitio criminis" parziale degli artt. 589 e 590 cod. pen., avendo ristretto l'area del penalmente rilevante individuata da questi ultimi ed avendo ritagliato implicitamente due sottofattispecie, una che conserva natura penale e l'altra divenuta penalmente irrilevante).

SENTENZA

Fatto
1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo in danno di L.A.. La sentenza è stata riformata dalla Corte d'appello solo per ciò che attiene alla pena, essendosi sostituita la sanzione detentiva con quella pecuniaria.
L'imputazione attiene all'esecuzione, in una clinica privata, di intervento di ernia discale recidivante, nel corso del quale venivano lese la vena e l'arteria iliaca. L'imputato, esecutore dell'atto chirurgico, disponeva il ricovero presso nosocomio attrezzato per un urgente intervento vascolare riparatorio, ma senza esito giacchè, nonostante la tempestiva operazione in laparotomia, la paziente veniva meno a seguito della grave emorragia.

lunedì 13 gennaio 2014

La Cassazione sull'abuso di relazioni di prestazione d'opera

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Cassazione penale, Sez. II, 8 marzo 2013, n. 10991.

IL CASO (Traccia possibile parere)

Caio stipulava con la società Alfa s.r.l. un contratto di noleggio a lungo termine (due anni) di un automobile. Al termine del contratto, a fronte della richiesta di restituzione del bene mobile registrato da parte della società proprietaria, Caio rifiutava la riconsegna continuando ad utilizzare il bene in maniera indisturbata. Dopo qualche mese, convocato dai Carabinieri, Caio apprendeva che era stata sporta querela nei suoi confronti da parte della società Alfa. Caio, preoccupato per la situazione, si rivolge al vostro studio legale per conoscere gli eventuali sviluppi penali della querela.

MASSIMA

È configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione all'appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto il contratto di noleggio, siccome disciplinato dalla normativa sulla locazione, implica l'obbligazione, caratterizzante e non meramente accessoria o eventuale, di restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione.

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, che, in data 15 giugno 2010, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dell'appropriazione indebita aggravata di una autovettura Mercedes S 500 tg. (OMISSIS), di proprietà della società Nordauto a r.l., che gli era stata noleggiata (commessa in (OMISSIS)), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

giovedì 9 gennaio 2014

Richiesta collaborazione con i blog di civile e penale.

Care/i amiche/amici,
a partire da questa settimana inizieremo nuovamente a pubblicare gratuitamente sui blog ildirittopenale.blogspot.com e ildiritto-civile.blogspot.com tutte le sentenze più rilevanti della Cassazione e i contributi che ci invierete sugli argomenti più rilevanti affrontati in dottrina e giurisprudenza.
Come negli scorsi anni riceveremo i vostri contributi all'indirizzo email forleogi@msn.com
I migliori contributi (articoli e/o note a sentenza) entreranno a far parte altresì del nuovo manuale di preparazione all'esame d'avvocato 2014, offrendovi dunque la possibilità di aggiornare il vostro curriculum vitae con una pubblicazione su un argomento specifico, da utilizzare nei vostri colloqui di lavoro.
Spero che in molti entrerete a far parte del nostro progetto che ci permetterà di accrescere "in maniera condivisa" la professionalità e le conoscenze giuridiche di ognuno di noi.
 A presto
Avv. Giulio Forleo
forleogi@msn.com

La Cassazione penale su peculato e frode informatica (slot machine).

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Cassazione penale, Sez. II, 30 aprile 2013, n. 18909

IL CASO (Traccia possibile parere)

Tizio, gestore di un locale-sala da gioco, insieme a Caio e Sempronio, titolari di concessioni dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli (A.A.M.S.), aveva alterato il sistema informatico degli apparecchi da gioco presenti nel suddetto locale.
A seguito della suddetta alterazione, quelli che apparivano essere apparecchi per giochi di abilità (assoggettati ad imposte versate forfettariamente), in realtà, erano delle vere e proprie slot machine, ossia apparecchi che, in quanto caratterizzati da completa aleatorietà, sarebbero stati soggetti ad un'imposta pari al 13,5% delle somme giocate.
Più nello specifico, nel locale di Tizio erano presenti oltre alle macchine definite dall'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. regolarmente collegate alla rete AAMS, macchine della tipologia comma 7, regolarmente autorizzate, quindi note all'Azienda dei Monopoli, ma alterate nel loro funzionamento in modo da renderle del tutto simili nel funzionamento al comma 6, senza tuttavia le limitazioni all'entità delle giocate previste dalla normativa vigente e senza provvedere al collegamento alla rete telematica del concessionario AAMS.
Un controllo da parte della Guardia di Finanza faceva emergere la suddetta situazione illecita e ciò costava a Tizio, Caio e Sempronio l’imputazione per i reati previsti e puniti dagli artt. 513 bis c.p., art. 81 c.p., comma 1, e cpv., artt. 110, 117 e 314 c.p..
Tizio, a seguito del rinvio a giudizio per i suddetti reati, si rivolge al vostro studio legale chiedendo parere motivato circa la propria posizione giuridica


MASSIMA

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di frode informatica aggravata ai danni dello Stato va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione: in particolare, è configurabile il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri delle predette "res" avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni dell'ufficio o servizio; è configurabile la frode informatica quando il soggetto attivo si procuri il possesso delle predette "res" fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno. (In applicazione del principio, la S.C. ha ravvisato gli estremi della frode informatica pluriaggravata - ai danni dello Stato, nonché ex art. 61 comma 1 n. 9 c.p. - nella condotta del gestore di una sala giochi che, in concorso con altri soggetti, aventi qualifica di incaricati di pubblico servizio, si era appropriato della quota spettante a titolo di prelievo erariale all'Erario sul costo di ogni partita effettuata dagli utenti sulle "slot machines").

SENTENZA

FATTO
1. Con ordinanza del 01/10/2012, il g.i.p del tribunale di Caltanissetta applicava a T.L. la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per il delitti di frode informatica aggravata art. 640 ter c.p., ex u.c., di peculato ex art. 314 c.p., e di illecita concorrenza con minaccia o violenza ex art. 513 bis c.p., nell'ambito di un più ampio procedimento nel quale si procedeva, nei confronti di altri coimputati, anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p..

mercoledì 11 dicembre 2013

Tracce atti civile, penale, amministrativo esame avvocato 2013/2014 (12 dicembre 2013)

Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la terza prova  dell'esame d'avvocato.


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DIRITTO CIVILE
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà do un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo9 al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto defintitivo darebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla fomralizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio. Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio averebbe consegnato a Caio le chiavi dell'appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell'accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolar edi 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell'appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. a sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l'unico possessore dell'appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agisto sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all'ordinaria manutenzione. assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.

DIRITTO PENALE
All'esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria - presente in casa solamente Tizio - procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro  suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro uro, custodite in un cassetto dell'armadio; e un'agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all'interno del cassetto del comodino. Poco dopo, quando la polizia ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro  che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell'interrogatorio all'udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all'esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata. 
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l'atto più opportuno evidenziandone  le problematiche sottese alla fattispecie in esame.   

DIRITTO AMMINISTRATIVO
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l'Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi di pulizia dell'aeroporto. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Beta e kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in Ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse. Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società omega, che aveva presentato un'offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gare datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l'appalto all'ati, costituita tra delta e kappa. Il candidato assunte le vesti del legale della società omega rediga l'atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.

martedì 10 dicembre 2013

Tracce parere penale esame avvocato 2013/2014 (11 dicembre 2013)

Oggi su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la seconda prova di penale dell'esame d'avvocato. Nella serata le soluzioni.



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TRACCIA 1
Tizio,dopo aver trascorso la notte in discoteca e bevuto numerose bevande alcoliche,nonchè assunto dosi di sostanza stupefacente, si poneva alla guida della sua vettura di grossa cilindrata e transitando a velocità elevata in un centro abitato, perdeva il controllo dell'autovettura e finiva fuori strada investendo Mevio,, che si trovava a transitare sul marciapiede, terminando poi la sua corsa contro un'edicola che veniva distrutta.
Mevio decedeva sul colpo.
Sottoposto ad alcol test della polizia, Tizio risultava in stato d'ebbrezza (2.oo g/l alla prima prova; 2,07 g/l alla seconda prova) e, trasportato in ospedale, veniva altresì accertato nei suoi confronti l'uso di sostanza stupefacente.
La consulenza tecnica espletata in corso d'indagini, consentiva di accertare che l'autoveicolo, al momento dell'impatto, procedeva ad una velocità di 108 km/h , in un tratto di strada rettilineo dove il limite era quello di 50km/h. Nessuna traccia di frenata era stata rinvenuta.
Si accertava infine che la perdita di controllo dell'auto non era stata causata da qualche guasto meccanico.
Nel corso delle indagini preliminare, Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Assunte le vesti di difensore di Tizio, il candidato illustri la fattispecie o le fattispecie configurabili nel caso in esame, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato

Per consultare una sentenza sul tema clicca qui


TRACCIA 2
Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell'indicazione del beneficiario, vengono rubati.
Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest'ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio,versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e , nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.
A seguito della denuncia dell'istituto do credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l'apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.
Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili

Esame avvocato 2013: tracce parere civile 10 dicembre 2013

A breve su questa pagina le tracce della prima prova di civile dell'esame d'avvocato 2013/2014.

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TRACCIA 1. Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, con atto pubblico del 12/12/2010, hanno costituito un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, tra gli altri beni, un immobile, di proprietà di entrambi, gravato da ipoteca volontaria iscritta il 10/10/2006 a garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca alfa aveva erogato a tizio e caia l'importo di euro 250.000, per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due mutuatari avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto il 15.12.2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15.01.2011.
A far data dal gennaio 2012 Tizio e Caia si sono resi morosi nel pagamento delle rate di mutuo.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell'istituto di credito, illustri le questioni sottese al caso in esame evidenziando in particolare che natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assume la costituzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle possibili azioni della banca mutuante

TRACCIA 2. La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. 
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

lunedì 9 dicembre 2013

Tracce parere civile esame avvocato 2013/2014 (10 dicembre 2013)

Oggi su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la prima prova di civile dell'esame d'avvocato. Nella serata le soluzioni.

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TRACCIA N. 1
Tizio Caia, coniugi in regime di separazione di beni, con atto pubblico del 12/12/2010  hanno formato un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, gli altri beni, un immobile di proprietà di entrambi, gravato da un'ipoteca volontaria, scritta il 10/10/2006 A garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca Alfa aveva erogato A tizio e Caia sia l'importo pari a euro  250.000 per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico è stato trascritto il 15/12/2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15 01 2011. A far data dal gennaio 2012 tizio Caia si sono resi morosi del pagamento delle rate di mutuo. Candidato assunte le vesti di legale Dell'istituto di credito, illustri questioni sottese al caso in esame, iniziando in particolare È natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assuma la costruzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle azioni possibili della banca mutuante.


TRACCIA N. 2

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. 
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

mercoledì 4 dicembre 2013

SENTENZE PAPABILI PENALE ESAME AVVOCATO 2013 - CORSO FORLEO

Ragazze/i,
da oggi è disponibile per tutti la dispensa con le sentenze più rilevanti della Cassazione penale del 2013 che potranno essere oggetto della traccia del parere e dell'atto di penale dell'esame di Stato per avvocato.
Speriamo di ribadire la tradizione che ci ha visto scovare negli scorsi anni almeno una traccia dei vari compiti.
Per ottenere la dispensa potrete effettuare una donazione di 7 euro tramite il tasto in alto a destra ed inviare la relativa ricevuta all'indirizzo tandriulo@yahoo.it, indicando nell'oggetto SENTENZE PAPABILI 2013.
Vi ricordo che gli iscritti al Corso esame avvocato Forleo hanno già ricevuto le indicazioni contenute in questa dispensa.
Di seguito l'indice della dispensa:
1.     Premessa……………………………………………………………………..…..pag. 4
2.     Sentenza n. 1): PECULATO E  FRODE INFORMATICA ………………....pag. 5
3.     Sentenza n. 2): ABUSO DI RELAZIONI DI PRESTAZIONE D’OPERA...pag. 16
4.     Sentenza n. 3): COLPA PROFESSIONALE MEDICA – ART. 3 LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189…………………………………………………….pag. 19
5.     Sentenzan. 4): SOSTITUZIONE DI PERSONA “CHAT LINE”…………..pag. 39
6.     Sentenza n. 5) : CONSUMO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI………………………………………………………………pag. 45
7.     Sentenza n. 6) : REATO DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DOPO L. N. 190 DEL 2012…………………………………………………………………..pag. 68
8.     Sentenza n. 7) : MANCATA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO……………………………………………………………………..pag. 72
9.     Sentenza n. 8) :I RAPPORTI TRA PECULATO E ABUSO DI UFFICIO...pag. 82
10.  Sentenza n. 9) : FALSA TESTIMONIANZA, CALUNNIA E SCRIMINANTE EX ART. 384 C.P. ……………………………………………………………..pag. 87
11.  Sentenza n. 10) : FURTO AGGRAVATO DAL MEZZO FRAUDOLENTO …………………………………………………...pag. 94
12.  Sentenza n. 11) : RAPINA, SEQUESTRO DI PERSONA E CONCORSO.................................................................................................... pag. 109
13.  Sentenza n. 12) : FALSITA’ IN ATTI E FALSO INNOCUO……………. pag. 113
14.  Sentenza n. 13): REATO DI STALKING: ELEMENTO MATERIALE…pag. 117
15.  Sentenza n. 14) : ARTIFIZI E RAGGIRI NELLA TRUFFA CONTRATTUALE…………………………………………………………..pag. 126
16.  Sentenza n. 15) : SUL NESSO DI CAUSALITA’…………………………. pag. 129
17.  Sentenza n. 16) : LIMITI DEL DIRITTO DI CRITICA  NELLA DIFFAMAZIONE……………………………………………………………pag. 135
18.  Sentenza n. 17) ; APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL CONIUGE PRIMA DELLA SEPARAZIONE…………………………………………………….pag. 139
19.  Sentenza n. 18) : USO INDEBITO DI CARTE DI CREDITO E REATO DI RICICLAGGIO………………………………………………………………pag. 141
20.  Sentenza n. 19) : CONFISCA PER EQUIVALENTE E RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI …………………………………………………………………pag. 143
21.  Sentenza n. 20) : ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE……………………………………. pag. 152

22.  Sentenze più rilevanti 2012…………………………………………………...pag. 174