martedì 16 dicembre 2014

Tracce parere penale esame avvocato 2014/2015 (17 dicembre 2014)

Domani su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la seconda prova di penale dell'esame d'avvocato. Nella serata le conclusioni.

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TRACCIA 1

Con sentenza pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012, Tizio, incensurato di anni 42, viene condannato con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di anni 3 di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto giudicato responsabile del reato di cui all'art.317 c.p., commesso nell'anno 2010, perché nella sua veste di pubblico ufficiale, quale ispettore del lavoro della ASL, nel corso di un accertamento presso un'autorimessa in cui era emersa l'irregolare assunzione di lavoratori dipendenti in nero, dopo aver detto al titolare dell'autorimessa, Caio, che, se non gli avesse corrisposto la somma di euro  500,00 avrebbe proceduto a contestare, come previsto dalla legge, sanzioni dell'importo di alcune migliaia di euro, si faceva consegnare la predetta somma senza poi procedere a contestazione alcuna. 
Tizio, subito dopo l'avvenuto deposito della sentenza, si reca da un avvocato per avere un parere.
Il candidato, assunte le vesti del candidato di Tizio, rediga motivato parere illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.



TRACCIA 2

TIZIO, DI PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORE, EFFETTUAVA 30 TRANSITI SULLA RETE AUTOSTRADALE OMETTENDO DI CORRISPONDERE IL RELATIVO PEDAGGIO (PER UN TOTALE DI CIRCA 350euro ).
iN PARTICOLARE, IN ALCUNI CASI, DOPO AVER RITIRATO, ALLA GUIDA DELL'AUTOCARRO DI SUA PROPRIETà, IL TAGLIANDO D'INGRESSO DEL CASELLO AUTOSTRADALE, UNA VOLTA GIUNTO ALLE VARIE STAZIONI D'USCITA, SI IMMETTEVA NELLA CORSIA RISERVATA AI POSSESSORI DI TESSERA VIACARD O DI TELEPASS E SI ACCODAVA AL VEICOLO CHE LO PRECEDEVA RIUSCENDO A TRANSITARE SULLA SCIA DI QUESTO PRIMA CHE LA SBARRA DI BLOCCO SI FOSSE ABBASSATA. TIZIO NON VENIVA MAI FERMATO DALLE FORZE DELL'ORDINE O DALL'ADDETTO AL CASELLO MA IL NUMERO DI TARGA DELL'AUTOCARRO VENIVA RILEVATO ATTRAVERSO UN SISTEMA FOTOGRAFICO AUTOMATICO IN DOTAZIONE DELLA SOCIETà AUTOSTRADE.
IN ALTRI CASI, OMETTEVA IL PAGAMENTO DICHIARANDO ALL'ADDETTO AL CASELLO DI USCITA DI AVER SMARRITO IL TAGLIANDO D'INGRESSO E DI ESSERE SPROVVISTO DI DENARO. TIZIO VIENE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE E SI RECA DA UN AVVOCATO PER CONOSCERE LE POSSIBILI CONSEGUENZE PENALI DELLA PROPRIA CONDOTTA. IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DEL LEGALE DI TIZIO, ANALIZZI LA FATTISPECIE O LE FATTISPECIE CONFIGURABILI NELLE CONDOTTE DESCRITTE.

15 commenti:

  1. Per il pedaggio, Cassazione penale 19643 del 2014:
    va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.
    Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente

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  2. Cassazione penale 19643 del 2014:

    "va ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la fattispecie in esame non integra il delitto di insolvenza fraudolenta di cui all'art. 641 cod. pen. ma il delitto di truffa, per la presenza di raggiri finalizzati ad evitare il pagamento del pedaggio: infatti, va ritenuta fraudolenta la condotta di chi transita con l'autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendo sprovvisto di detta tessera: Cass. 26289/2007 riv 237150.
    Il reato, poi, non può ritenersi depenalizzato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione di cui all'art. 176 nuovo C.d.S., comma 17, secondo la quale è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale, non ha depenalizzato gli eventuali reati commessi dall'utente"

    Cassazione penale , sez. II, sentenza 14.11.2012 n�° 44140

    " Infatti questa Suprema Corte a Sezioni Unite (e la costante giurisprudenza di questa Corte successiva) ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che poichè l'art. 176 C.d.S., comma 17, - il quale punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale - espressamente ed inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell'ipotesi di omesso adempimento, da parte dell'utente, dell'obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta o di truffa (Sez. U, Sentenza n. 7738 del 09/07/1997 Ud. - dep. 31/07/1997 - Rv. 208219; Sez. 2, Sentenza n. 24529 dell'11/04/2012, dep. 20/06/2012).

    Cassazione penale, sez. II, 17/10/2012, n. 44140

    "In riferimento alla condotta dell'imputato che per molte volte si presenta al casello autostradale dichiarando di non avere denaro e in altre occasioni si accoda a veicoli che lo precedono per non pagare il pedaggio, la reiterazione delle condotte dissimulatorie unitamente al persistente inadempimento sono elementi che inducono a ritenere che l'intento di non adempiere fosse già maturo nel soggetto alla guida del veicolo sin dal momento della stipula del contratto avvenuta "per facta concludentia" (confermata la condanna per insolvenza fraudolenta e truffa)."

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  3. Per la concussione si fa riferimento alla 12228/2014 delle SSUU?

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  4. PER LA CONCUSSIONE SONO LA SENT N. 5496/13 E LA SENT. N. 12228/13 SEZIONI UNITE

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  5. Ma se Tizio si reca dall'avvocato subito dopo il deposito della sentenza...come si possono richiamare sentenze del 2013?? la traccia è scritta coi piedi...

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  6. Ed infatti secondo me non si devono richiamare quelle sentenze

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  7. Ottime invece quelle x la traccia 2, che a questo punto deve solo essere sviluppata. In particolare il caso in esame ricalca perfettamente quello della sentenza 44140/12

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  8. La sentenza nei confronti di Tizio è stata pronunciata dal Tribunale nell'ottobre 2012 e depositata il 30.11.2012. Non comprendo le vostre perplessità sul richiamare sentenze del 2013...

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  9. E che dice "si reca SUBITO DOPO L'AVVENUTO DEPOSITO della sentenza dal legale" ora a meno che il parere il legale non lo elabori mesi dopo l'incarico, mi sembra inopportuno enunciare tali sentenze, inesistenti all'epoca del conferimento

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  10. Effettivamente, la vostra osservazione è esatta. La traccia è scritta male.

    In ogni caso, vi propongo di seguito la soluzione di Giurdanella alla TRACCIA 1

    PRIMA PARTE

    La traccia chiede se, nel caso in esame, la condotta di Tizio configuri o meno il reato di concussione di cui all’art. 317 c.p.

    Al riguardo, l’art. 317 c.p. afferma che “Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

    La norma, dunque, eleva ad elementi costitutivi della fattispecie la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto attivo, l’abuso che egli fa delle sue qualità o dei suoi poteri, il costringimento, la dazione o la promessa indebita.

    Tra tutti questi elementi, quello su cui bisogna qui soffermarsi è il costringimento: infatti, per lungo tempo hanno convissuto nella stessa norma le fattispecie di concussione per costrizione e concussione per induzione.

    Tuttavia, con l’approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata introdotta nel codice penale una nuova norma, l’art. 319-quater, rubricata “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, è stato creato un tetto normativo ad hoc per la fattispecie di concussione per induzione, la quale è configurata così nella nuova norma: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

    Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

    Bisogna, dunque, analizzare se la condotta posta in essere da Tizio debba essere condotta all’art. 317 c.p. o, al contrario, all’art. 319-quater.

    Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a chiarire il rapporto intercorrente tra le due norme, affermando che la fattispecie di induzione indebita di cui all’articolo 319 quater c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all’articolo 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto (in tal senso, sent. 24 ottobre 2013, n. 12228).

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  11. SECONDA PARTE

    In applicazione di tale principio, la stessa Corte di Cassazione ha poi ritenuto che, in una fattispecie analoga a quella di cui trattasi, la condotta dell’imputato “appare caratterizzata dalla strumentalizzazione delle funzioni dell’ufficio espletato a scopo di privato tornaconto, ma di certo non idonea a annientare la libertà di autodeterminazione del privato, avendo posto in essere forme di pressione che chiaramente lasciavano un margine di scelta al destinatario della pretesa, il quale denunciò il fatto ai Carabinieri, e, qualora avesse deciso di versare il denaro, avrebbe in realtà mirato, oltre tutto, ad ottenere un provvedimento illegittimo ed a lui favorevole.

    Ne deriva la necessità di qualificare il fatto ascritto all’imputato ai sensi dell’articolo 319 quater c.p.” (sent. 7 novembre 2013, n. 5496).

    Va ricordato, inoltre, che la Corte di Cassazione aveva, in precedenza, delineato la differenza tra le due fattispecie, definendo la condotta qualificabile quale concussione come “qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione non patrimoniale o patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante”; mentre quella qualificabile quale delitto di cui all’art. 319-quater c.p. come «la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli derivanti dall’applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità».

    Pertanto, dal momento che nel nostro caso la condotta dell’imputato lasciava un margine significativo di autodeterminazione al destinatario, essa deve essere ricondotta nell’ambito dell’art. 319-quater c.p., e non nell’ambito dell’art. 317 c.p., con la conseguente applicazione della prima norma anche se il fatto è stato commesso precedentemente alla sua introduzione nel codice penale, in ossequio al principio sancito dall’art. 2, comma 4, c.p., che sancisce la retroattività delle norme penali più favorevoli al reo.

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  12. le sentenze del 2013 sono a sostegno per cui vanno messe per me, la cosa importante è la legge

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