mercoledì 23 aprile 2014

Iscrizione a vita per il praticante avvocato.

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Con la sentenza n. 190/2013 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito la dibattuta questione circa la possibilità per i praticanti avvocato di rimanere iscritti nei relativi registri fino a quando non conseguano l'abilitazione. In particolare nella sentenzxa citata il CNF ha affermato che "il decorso del termine di sei anni, previsto dall’art. 8 del rdl 1578/33, e la perdita dell’abilitazione provvisoria non determinano il venir meno dello status di praticante e dell’interesse dello stesso a rimanere iscritto al registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica, pur essendo privo dello ius postulandi”.

1 commento:

  1. Io sono esattamente nella situazione descritta: sono trascorsi i sei anni per l'abilitazione.. e sono di nuovo una praticante semplice. Ho letto, se non erro, nel regolamento del 31.01.2014 della Cassa Forense, all' art. 5 che l’iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato. Quindi, potrebbe essere estesa anche a noi praticanti semplici e non più solamente ai praticanti abilitati la possibilità di pagare i contributi alla Cassa e non all' INPS? Ho provato a chiedere info direttamente alla Cassa ma le risposte sono molto evasive.. Grazie in anticipo a chiunque potrà darmi delucidazioni in merito.

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