lunedì 9 dicembre 2013

Tracce parere civile esame avvocato 2013/2014 (10 dicembre 2013)

Oggi su questa pagina pubblicheremo in anteprima le tracce che verranno assegnate per la prima prova di civile dell'esame d'avvocato. Nella serata le soluzioni.

Per essere i primi a conoscerle e per essere aggiornati sulle soluzioni cliccate sul tasto MI PIACE qui al lato ------->

TRACCIA N. 1
Tizio Caia, coniugi in regime di separazione di beni, con atto pubblico del 12/12/2010  hanno formato un fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia conferendo allo stesso, gli altri beni, un immobile di proprietà di entrambi, gravato da un'ipoteca volontaria, scritta il 10/10/2006 A garanzia di un contratto di mutuo in virtù del quale la banca Alfa aveva erogato A tizio e Caia sia l'importo pari a euro  250.000 per l'acquisto di quello stesso bene, importo che i due avrebbero dovuto restituire onorando il pagamento di rate semestrali per la durata di 15 anni. L'atto pubblico è stato trascritto il 15/12/2010 ed annotato nei registri dello stato civile il 15 01 2011. A far data dal gennaio 2012 tizio Caia si sono resi morosi del pagamento delle rate di mutuo. Candidato assunte le vesti di legale Dell'istituto di credito, illustri questioni sottese al caso in esame, iniziando in particolare È natura abbia il fondo patrimoniale, quale incidenza assuma la costruzione dello stesso fondo patrimoniale in relazione alle azioni possibili della banca mutuante.


TRACCIA N. 2

La società Alfa nel gennaio 2009 esegue una fornitura di merce a favore della società Beta s.r.l. per l'importo complessivo di 120.000 euro che, pur fatturato, non viene corrisposto. Alfa invia a Beta, nel frattempo posta in liquidazione volontaria, diverse lettere di sollecito per ottenere il pagamento della fornitura, tutte regolarmente ricevute dal liquidatore. Alfa decide, perciò, di agire giudizialmente nei confronti della debitrice sulla scorta degli ordini e delle fatture in suo possesso. Prima di rivolgersi al suo legale per la consegna della documentazione, Alfa esegue una visura presso la Camera di commercio e scopre che la società Beta nel gennaio 2013 è stata cancellata dal registro delle imprese su richiesta del liquidatore ed, all'esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione che ha consentito una ripartizione modesta di attivo a favore dei quattro soci (20.000 euro ciascuno).
Alfa accerta, inoltre, che i soci di Beta sono tutti proprietari di beni e che, invece, il liquidatore è impossidente. 
Alfa sincera, quindi, dal proprio legale di fiducia se esistono possibilità di recuperare quanto dovuto.
ciò premesso, il candidato assunta la posizione di legale della società Alfa, illustri le questioni sottese alla fattispecie ed, in particolare, queli effetti produce la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, e queli azioni possono essere esercitate dalla creditrice.

99 commenti:

  1. Ragazzi, appena avrete notizia delle tracce della prima prova di civile postatela come commento!

    RispondiElimina
  2. Sapete più o meno a che ora inizierà la prima prova scritta di civile dell'esame di avvocato a Roma??

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Lo scorso anno la prima traccia del parere di civile è stata dettataalle 11.

      Elimina
  3. A breve le tracce di civile della prima prova dell esame d'avvocato

    RispondiElimina
  4. ragazzi dicono che "La prima è sulle scappatoie contrattuali per arginare il divieto di patto commissorio " voi sapete se è vero? Avete notizie?

    RispondiElimina
  5. su molti forum dicono un sacco di stupidate.. Qui per fortuna ci sono persone serie, speriamo di poter aiutare i nostri amici

    RispondiElimina
  6. ragazze mi date una mano?

    RispondiElimina
  7. Ragazzi vi prego mi aiutate??? grazie in anticipo...

    RispondiElimina
  8. Ma scusate...nella prima traccia, i coniugi sono in regime di comunione o di separazione dei beni? perché nei forum c'è scritto regime di separazione! non so quanto sia rilevante..ma forse è meglio saperlo!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Separazione dei beni! Novità per le soluzioni?!

      Elimina
  9. Ragazzi ma verranno sviluppate queste tracce?
    Su che istituti si basano?

    RispondiElimina
  10. avv saranno disponibili suggerimenti in corso d'opera per la loro soluzione?

    RispondiElimina
  11. traccia n. 1: società di cui una in stato di liquidazione; traccia n. 2: fondo patrimoniale tra coniugi. il sito di riferimento da cui le ho appena apprese è Giurdanella.it

    RispondiElimina
  12. ma è "comunione" o "separazione dei beni"??? da altre parti riportano separazione. Questo è l'unico blog che al momento indica comunione dei beni

    RispondiElimina
    Risposte
    1. ah ok, vedo che l'avete corretto. grazie

      Elimina
  13. quando escono le soluzioni???

    RispondiElimina
  14. sentenza n. 4011 del 19 febbraio 2013 per la traccia del fondo patrimoniale. Che ne pensate? c'è qualche altro passaggio da valutare?

    RispondiElimina
  15. Traccia sulla società estinta --> sentenza Cassazione sezioni unite n. 6070 e n. 6071 del 2013 (sentenze gemelle)

    RispondiElimina
  16. Traccia sul fondo patrimoniale Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385

    RispondiElimina
  17. Coniugi (rapporti patrimoniali fra) - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca - Azione ex art. 170 c.c. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia - Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova - Contenuto.
    Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

    RispondiElimina
  18. Coniugi (rapporti patrimoniali fra) - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
    L'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità.

    RispondiElimina
  19. Per la traccia dei coniugi, la n 1, le sentenze rilevanti sono la n 21658/09 delle sezioni unite e la n 21725 del 2013!

    RispondiElimina
  20. MENOMALE CHE NON SI POTEVANO USARE I CELLULARI MA COME FATE ????? A SCRIVERE ED ANDARE SU INTERNET DURANTE L'ESAME ??? NO NSAREBBE NULLA LA PROVA ???????

    RispondiElimina
  21. soluzione schematica traccia n. 1.
    - effetti cancellazione della società dal registro imprese: estinzione della società. analisi art. 2495 c.c.
    - successione dei soci nei debiti della società nei limiti delle quote di partecipazione (posto che si tratta di una società di capitali e quindi a responsabilità limitata)
    - colpa del liquidatore per aver trascurato le domande di pagamento della società alfa
    - Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013
    -conclusioni: legittimazione ad agire nei confronti dei soci nei limiti della quota loro liquidata ed azione di risarcimento danni nei confronti del liquidatore

    RispondiElimina
    Risposte
    1. SCUSI L IGNORANZA...ma non sono del settore si rivoge alla traccia: società alfa nel gennaio 2009?

      Elimina
    2. Wow, non faccio l'esame quest'anno e probabilmente non lo farò, ma anche io avevo seguito sto ragionamento, compresa la sentenza recentissimaaaaaaa, mi sento soddisfatta! :-)

      Elimina
  22. Traccia sul fondo patrimoniale Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385
    Coniugi (rapporti patrimoniali fra) - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione d'ipoteca - Azione ex art. 170 c.c. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia - Conoscenza di tali circostanze da parte del creditore - Onere della prova - Contenuto.
    Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria, accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata).

    RispondiElimina
  23. traccia fondo patrimoniale: sezioni unite 09/21658.

    RispondiElimina
  24. aggiungo che sotto l'art. 2647 troverete di tutto.

    RispondiElimina
  25. soluzione schematica traccia n. 2

    RispondiElimina
  26. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

    RispondiElimina
  27. potete scrivere soluzione schematica traccia n. 2????

    RispondiElimina
  28. Riferimenti giurisprudenzialiOrientamento minoritario: Cass., Sez. III, 15.01.2007, n. 646 L’atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l’estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione.Orientamento maggioritario: Cass., Sez. I, 12.12.2008, n. 29242 Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1°.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.Decisione risolutiva: Cass. Sez. UU. 22.02.2010, nn. 4060, 4061, 4062La novella legislativa ha determinato il superamento dell’orientamento interpretativo secondo cui l’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese aveva solo una funzione dichiarativa senza determinarne l’estinzione fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti con conseguente conservazione di capacità giuridica e legittimazione sia sostanziale che processuale.Cass. SS. UU. 12.3.2013 n. 6070Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estintaTrib. Roma 20.03.2000 Sussiste la responsabilità del liquidatore ove il creditore dimostri l’esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci, oppure l’imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

    RispondiElimina
  29. Soluzione schematica traccia n.2 Help

    RispondiElimina
  30. Traccia sul fondo patrimoniale Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385
    Coniugi (rapporti patrimoniali fra) - Fondo patrimoniale - Esecuzione sui beni e frutti - Iscrizione
    d'ipoteca - Azione ex art. 170 c.c. finalizzata alla declaratoria di illegittimità dell'iscrizione - Debito
    assistito da ipoteca contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia - Conoscenza di tali
    circostanze da parte del creditore - Onere della prova - Contenuto.
    Qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro
    un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata,
    ai sensi dell'art. 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene,
    ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni
    della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione
    ipotecaria ex art. 77 d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602. (Nel caso di specie la S.C., nel vagliare la
    legittimità di una sentenza che aveva ritenuto non soggetta all'art. 170 c.c. l'iscrizione ipotecaria,
    accertati come non adempiuti i suddetti oneri, ha rigettato il ricorso, previa correzione della
    motivazione della sentenza impugnata).
    IO HO TROVATO QUESTO COME SOLUZIONE

    RispondiElimina
  31. soluzione schematica traccia n. 2
    - analisi dei seguenti istituti: fondo patrimoniale art. 167 c.c.; pubblicità dell'atto pubblico di costituzione in quanto ha ad oggetto un bene immobile ed inoltre perchè rappresenta una convenzione matrimoniale ex art. 167 comma 1ì; in quanto tale va annotata a margine dell'atto di matrimonio ai fini della relativa opponibilità ai terzi ex art. 167 ultimo comma
    - preesistenza all'atto di costituzione del fondo patrimoniale di un'ipoteca sull'immobile. conseguente analisi dell'art. 2808 e 2821 c.c., in particolare la ipoteca rende indisponibile a chi la concessa il bene da essa gravato; degli artt. 2900,2901,2902 e 2913 c.c, che legittimano il creditore (la banca) ad esperire l'azione revocatoria per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale e così giustificare l'azione esecutiva sul bene gravato da ipoteca
    - Cass. civ. sez. III, sent n.933 del 24.01.2012
    - conclusioni: azione revocatoria e procedura di esecuzione forzata

    RispondiElimina
  32. Cassazione civile sez. III, n. 933 del 2012
    Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 c.p.c., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

    RispondiElimina
  33. La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data di annotazione a margine dell'atto di matrimonio negli appositi registri dello stato civile, non potendosi far retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente la precipua funzione di pubblicità notizia. Ne discende che se il procedimento immobiliare è eseguito nelle forme di cui all'art. 555 c.p.c., prima della predetta annotazione, la costituzione del fondo de quo è inefficace nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, stante quanto disposto dall'art. 2913 c.c.. Ciò accade anche nell'ipotesi in cui il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca sia stata iscritta precedentemente, atteso che con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore, ex art. 2808 c.c., il potere di espropriare il bene con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. Cassazione civile, sent. 933/2012

    RispondiElimina
  34. per anonimo che segnala correttamente la sentenza del 2012
    secondo te va affrontata la questione della compatibilità del fondo con il regime di separazione dei beni?

    RispondiElimina
  35. Per cortesia qualcuno sa a che ora hanno dettato a Napoli? Mi urge saperlo per calcolare l'orario di consegna. Grazie, è importante

    RispondiElimina
  36. Orario di consegna per napoli è 18:30.. ma lasciamo queste sciocchezze e pensiamo alla risoluzione

    RispondiElimina
  37. per la traccia sulla società, va bene seguire Cass. SS UU n. 6070 del 12.032013 ?

    RispondiElimina
  38. Per cortesia, uno schema da seguire per la traccia sulla società

    RispondiElimina
  39. TRACCIA N. 2

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    artt. 2489, 2495 C.C.

    RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

    Orientamento minoritario: Cass., Sez. III, 15.01.2007, n. 646

    L’atto formale di cancellazione di una società in accomandita semplice dal registro delle imprese (che ha solo funzione di pubblicità) così come il suo scioglimento con conseguente instaurazione della fase di liquidazione non determinano l’estinzione della società stessa ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima, a seguito della procedura di liquidazione.

    Orientamento maggioritario: Cass., Sez. I, 12.12.2008, n. 29242

    Ai sensi dell’art. 2495, comma 2, cod. civ., nel testo introdotto dall’art. 4 D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 ed entrato in vigore il 1°.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.

    Decisione risolutiva: Cass. Sez. UU. 22.02.2010, nn. 4060, 4061, 4062

    La novella legislativa ha determinato il superamento dell’orientamento interpretativo secondo cui l’iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese aveva solo una funzione dichiarativa senza determinarne l’estinzione fino alla definizione di tutti i rapporti pendenti con conseguente conservazione di capacità giuridica e legittimazione sia sostanziale che processuale.

    Cass. SS. UU. 12.3.2013 n. 6070

    Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: (a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

    La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con possibile eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta

    Trib. Roma 20.03.2000

    Sussiste la responsabilità del liquidatore ove il creditore dimostri l’esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito ed è stata invece distribuita ai soci, oppure l’imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa o dolosa del liquidatore.

    RispondiElimina
  40. E così che fanno i controlli? Ecco perchè abbiamo tanti avvocati azzeccagarbugli!

    RispondiElimina
  41. Questo è il paese di Pulcinella, dove le cose non vengono fatte sul serio e dove s'imbroglia a più non posso!

    RispondiElimina
  42. Denuncerò questo sito frequentato da fuorilegge!

    RispondiElimina
  43. traccia su fondo patrimoniale: azione revocatoria o no?

    RispondiElimina
  44. Peccato per i candidati preparati e onesti che devono competere con ciucci lestofanti!

    RispondiElimina
  45. PARERE FATTO DA ME
    La risoluzione del caso in esame merita brevi cenni sulla natura e sulla efficacia del cosiddetto “fondo patrimoniale”.
    Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e ss. c.c., è un patrimonio di destinazione, ossia un complesso di beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) che vengono destinati, mediante un atto posto in essere dai coniugi o da un terzo, prima o durante il matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
    Per effetto del vincolo, i beni che formano oggetto del fondo vengono sottoposti ad una speciale disciplina che detta precisi limiti, al fine di garantire il perseguimento della destinazione e riguardanti l’amministrazione, la disposizione e l’assoggettabilità dei beni medesimi all’azione esecutiva dei creditori dei coniugi. Secondo la prevalente opinione, il fondo patrimoniale è costitutivo di un “regime patrimoniale” in senso tecnico che, tuttavia, riguardando beni determinati, non si pone in alternativa agli altri regimi patrimoniali tipici, ma a questi si affianca (Cass. 27 novembre 1987, n. 8824).
    Per questa ragione, la costituzione del fondo patrimoniale è compatibile con la perdurante vigenza, tra i coniugi, di un regime di separazione dei beni oppure di comunione legale o convenzionale. La circostanza che Tizio e sua moglie abbiano optato per il regime della separazione dei beni non costituisce pertanto ostacolo alcuno alla piena validità ed efficacia dell’atto costitutivo del fondo.
    La formazione del fondo patrimoniale rappresenta una vera e propria “convenzione” tra i coniugi. Si può quindi ritenere che il fondo sia stato, almeno sotto questo profilo, validamente costituito. Prima di entrare nel merito del caso in esame, occorre ulteriormente verificare se il vincolo derivante dal fondo, pur validamente costituito, sia opponibile ai terzi e, in particolare, alla banca Alfa creditrice.
    Precisamente, ai sensi dell’art. 170 c.c., l’esecuzione sui beni vincolati in fondo patrimoniale “non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Dunque sono due sono i presupposti richiamati nella norma: il primo, di natura oggettiva, consiste nell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia; il secondo, di natura soggettiva, è rappresentato dalla conoscenza, da parte del creditore, della predetta estraneità.
    Riguardo al primo requisito – l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia – sembra ragionevole ritenere che nel caso in esame non sussista, in quanto l’acquisto di un immobile fatto da entrambi i coniugi ben potrebbe rientrare tra il novero dei beni che rappresentano i bisogni della famiglia anche alla luce della giurisprudenza dominante.

    RispondiElimina
  46. Italia culla del diritto o paese di fuorilegge? Andate a zappare, con tutto il rispetto per gli agricoltori.

    RispondiElimina
  47. (Continuazione)

    Al tal riguardo infatti, la giurisprudenza di legittimità, identifica i “bisogni della famiglia” ai fini dell’art. 170 c.c. nella “inerenza diretta ed immediata” degli scopi per cui i debiti sono stati contratti ai bisogni della famiglia. Si è precisato che il concetto di “bisogni della famiglia” non deve essere inteso in senso restrittivo, non deve cioè essere riferito solo alla soddisfazione delle necessità indispensabili del nucleo familiare bensì deve essere letto come formula atta a ricomprendere tutte le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (sempre Cass., 7 gennaio 1984 n. 134).
    Riguardo al secondo requisito – conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia- anche questo, può ragionevolmente ritenersi escluso. La banca Alfa, infatti, era a conoscenza che il mutuo era stato fatto per l’acquisto di un immobile da parte di entrambi i coniugi e tale singola ragione già di per sè basterebbe a considerare detto acquisto ricollegabile ai bisogni della famiglia di Tizio e Caia.
    Gli Ermellini, fugando ogni dubbio di sorta, in una recentissima sentenza hanno sancito che: “L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (ovvero Tizio e Caia), la quale deve provare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante, ma anche che il debito per cui si procede venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, essendo questi ultimi sia quelli essenziali del nucleo familiare, sia altre esigenze, purchè il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia”(Cassazione Civile, Sez. III, 19 febbraio 2013 n. 4011).
    Per dette ragioni la Banca Alfa ben potrebbe pignorare l’immobile di Tizio e Caia stante che, dovranno essere questi ultimi a provare che il fondo sia stato regolarmente costituito e che l’acquisto dell’immobile facente parte del fondo sia rimasto estraneo ai bisogni familiari.Si ritiene comunque che, nel caso in cui Tizio e Caia riescano a dimostrare l’estraneità dell’acquisto dell’immobile ai cd. “bisogni familiari”, la Banca Alfa potrà comunque far valere i propri diritti attraverso la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
    Infatti, a norma dell’art. 2901 c.c., sono soggetti alla revocatoria i soli “atti di disposizione del patrimonio” e i presupposti di tale azione sono: il periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni del creditore e il consilium fraudis, cioè la consapevolezza di ledere le ragioni del creditore.
    Nel caso in esame vi è sicuramente il periculum damni, rappresentato dall’immissione nel fondo patrimoniale dell’immobile sottoposto ad ipoteca volontaria dalla Banca Alfa a garanzia del mutuo concesso a Tizio e Caia anteriormente alla costituzione del fondo; e vi è altrettanto sicuramente anche consilium fraudis, ovvero la consapevolezza (dolo generico) da parte di Tizio e Caia di ledere le ragioni della Banca Alfa immettendo nel particolare regime del fondo patrimoniale un immobile gravato da ipoteca.
    In conclusione, alla luce delle considerazioni sopraesposte la Banca Alfa potrà agire sia ex art. 170 c.c. e attivare la procedura esecutiva per l’immobile vincolato nel fondo patrimoniale e sia ex art. 2901 c.c. facendo dichiarare inefficace la costituzione del fondo patrimoniale in quanto arreca pregiudizio alle ragioni della Banca Alfa.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. qual'e' l'opinione prevalente?

      Elimina
    2. ovvero la banca potra' agire subito in via esecutiva senza dover prima agire in revocatoria in quanto la trascrizione del fondo patrimoniale non le e' opponibile, trattandosi di ipoteca iscritta precedentemente, conformemente a quanto stabilito daalla sentenza 933/2012?

      Elimina
    3. sentenza Cass. n. 15862/2009
      Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, ESSENDO IRRILEVANTE l'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. Questa l'avete considerara?!

      Elimina
    4. Fa scusa non hai fatto riferimento all'opponibilità? Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi. sent 933/2012.

      Elimina
  48. E vogliono diventare avvocati, questi copiatori truffatori!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Siete ridicoli!! mi fanno ridere quelli che pensano che il problema sia imbrogliare all'esame...
      Il problema è quello che succede dopo, lì sì che si imbroglia! Quale meritocrazia c'è dopo?
      Categoria tra le più squallide e menzognera, quella degli avvocati.

      Elimina
    2. Ci siete passati anche voi, avete copiato anche voi...e dopo venite qui e criticate...siete solo dei buffoni.

      Elimina
    3. e' vero e' tutto sbagliato, esame farsa........ed inutile............metteteli prima i paletti con il numero chiuso all'universita'

      Elimina
  49. Imbroglioni, pensate e lavorate con la vostra testa!

    RispondiElimina
  50. Intervenga allora la Polizia Postale e si rilevino le responsabilità e gli ip di chi scrive! PATACCARI!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Già che uno abbia il tempo di farsi il giro dei blog per scrivere.. a mio avviso è un povero fallito..

      Elimina
  51. Guarda che non si danneggia nessuno.. questo blog serve per confrontare la preparazione delle persone e non per aiutarle... ognuno scrive un proprio bozzo.. Sei più ignorante te che pensi che questo blog possa essere usato come bigliettino elettronico. Perché se pensi cio allora non bisogna dire che la sicurezza interna dei concorsi è inesistente!

    RispondiElimina
  52. parere fondo patrimoniale???

    RispondiElimina
  53. come ogni anno resto indignata davanti a candidati che attendono le soluzioni pubblicate su siti come questo...ma la certezza che i commissari vadano a leggere le soluzioni pubblicate sui principali siti /blog , le stampino e le usino in sede di correzione degli scritti per confrontarle con i pareri dei candidati ...mi rincuora..la selezione sarà più meritocratica e la soddisfazione di averlo passato con le mie forze al primo tentativo è ancora maggiore.....quindi LASCIATE CHE COPINO ..

    RispondiElimina
  54. Mi fanno ridere quelli che pensano che il problema sia imbrogliare all'esame...
    Il problema è quello che succede dopo, lì sì che si imbroglia! Quale meritocrazia c'è dopo?
    Categoria tra le più squallide e menzognera, quella degli avvocati.

    RispondiElimina
  55. Dicono che a Lecce sia tutto schermato,forse sono più seri!!! E nelle altre sedi?

    RispondiElimina
  56. Faccio il quarto anno di giurisprudenza e la traccia sul fondo patrimoniale, a mio avviso, è semplicissima da risolvere, basta avere un codice, avere studiato bene fondo patrimoniale, ipoteca, azione revocatoria ed esecuzione forzata con un minimo di giurisprudenza in materia; chi copia per fare questa traccia, considerata la facilità, non fa altro che offendere se stesso. Rispetto alle tracce proposte gli altri anni, molto più complicate, questa è "un'isola felice".

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Facile a dirsi quando ti svegli alle otto del mattino, fai colazione e poi con il codice commentato a casa, con i testi da consultare, con il caffè della mammina ed in pantofole....caro studentello al concorso, quello vero, ti svegli alle quattro di notte (perchè il posto non ti viene assegnato), entri alle otto e sei già bello che rincoglionito, cominciano a dettare dopo un paio di ore e poi comincia la querelle gente che si alza di continuo, fila ai bagni, bar aperti, gente che parla di continuo, la polizia penitenziaria che incute timore ed in tutto questo marasma dovresti cercare concentrazione. CARO MIO...L'ESAME NON E' QUELLO UNIVERSITARIO...qui non c'è rigore, non c'è meritocrazia e la selezione la fa la scuola della vita...puoi diventare avvocato ma se sei una cippa tale rimani. Perciò vestiti di umiltà prima di sentenziare!

      Elimina
    2. Io avrei aggiunto: caro studentello dei miei stivali!!

      Elimina
    3. io non ho nulla a che fare con sti esami, mi appassiona solo la materia e leggo e mi aggiorno, perché era un mio sogno, poi ne ho realizzato un altro, ma vorrei dire a tutti quelli che si innalzano a grandi e onesti .... non avete mai copiato neppure alle scuole medie, alle superiori? Beh! bravi, neppure io, ma come hanno ben detto non sei nella tranquillità del tuo bellissimo studio e comunque per il fatto che si è esseri umani si è sempre sottoposti a stress sapendo che stai affrontando un esame, anche se sei il PIU? BRAVO DELLA CLASSE, sempre che voi non siete degli extraterrestri, in quel caso BRAVI E BEATI VOI!!!

      Elimina
    4. Io sarò pure "uno studentello dei mie stivali", il mio commento non voleva essere un atto di superbia o presunzione, ho solo detto che la traccia rispetto agli altri anni era più semplice e che è sbagliato copiare, soprattutto oggi, considerata la "facilità".È un comportamento disonesto e sleale nei confronti degli altri (giustappunto quelli che si alzano alle 4 ed hanno sempre studiato) . Che poi all'esame di abilitazione non c'è rigore e che ovviamente ci sia tensione è un altro paio di maniche, ma ciò non giustifica chi copia.

      Elimina
  57. i commissari che fanno???? stampano i pareri su internet e poi confrontano?? ahahahha ma chi ve le dice ste cazzate?? a malapena leggeranno i compiti..figuriamoci se si mettono a fare una comparazione o sprecare carta per stampare tutti i pareri che circolano in rete..che poi basta modificarli un pò e voglio vedere come si dimostra che è stato copiato. Ps qual è si scrive senza apostrofo

    RispondiElimina
  58. all'esame bisogna anche ricopiare la traccia nella bella?

    RispondiElimina
  59. Al posto di pensare a questi idioti che si lamentano,postate un link serio dove vi sono le soluzioni complete

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Direi che dopo che sapete i riferimenti normativi e quelli giurisprudenziali, dovreste essere in grado di farlo da soli il compito -.-'

      Elimina
  60. assazione civile, sez. III, 24/01/2012 n. 933

    DIRITTO DI FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi – Annotazione nei registri dello stato civile – Necessità – Pignoramento anteriore all’annotazione – Inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2913 c.c. – Pignoramento successivo ma con ipoteca iscritta precedentemente – Potere di espropriare il bene ex art. 2808 c.c. – Sussistenza.

    [1] Se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (come nella specie) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

    [2] La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., così come stabilito dall’art. 162 c.c. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 c.c. ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità-notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 c.p.c., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 c.c., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, ex art. 2808 c.c., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. quindi la banca potra' agire in via esecutiva per espropriare il bene in quanto l'ipoteca e' iscritta prima dell'annotazione del fondo patrimoniale e la stessa non gli e' opponibile

      Elimina
  61. Caro Anonimo delle 14,43, non so se tu sia disattento o disonesto. Qui dei sedicenti esperti hanno risposto a candidate che chiamavano dalla sede degli esami. Questo è un piccolo segno di un paese che è alla deriva!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Caro Anonimo delle 17:06 forse è vero che tale è un segno che il paese è alla deriva.
      Ma mi permetto di sottolineare come il nostro sistema per l'intero abbia creato una grossa falla.
      Il numero chiuso, gli esami di tirocinio ed il taglio pratico dovrebbero essere il punto di riferimento di ogni sistema universitario che, non solo crea uomini e luminari di diritto ma, soprattutto avvocati, magistrati e notai pronti al mondo del lavoro. SOLTANTO IN ITALIA esiste una situazione del genere. Oggi un laureato deve, successivamente all'università (e non durante come per ogni altro stato moderno) fare 18 mesi di pratica. In questi 18 mesi il praticante si dedica allo studio dei testi (e non alla pratica) per far fronte ai sempre più scolastici casi e temi d'esame. Inoltre, quand'anche si fa la pratica si finisce per demoralizzare il praticante facendolo lavorare come un normale collaboratore e non riconoscendogli, diversamente da quest'ultimo, nessun compenso o rimborso. Il risultato è che l'età media di un ragazzo che si accinge alla pratica ed al concorso è di 27/28 anni. Nei paesi dell'era moderna è una cosa inconcepibile il laureato/praticante si appresta ad affrontare il mondo del lavoro alla "veneranda" età di 23/24 anni. CHI NON VUOLE QUESTE RIFORME VUOLE IL MALE DI UN'INTERA COMUNITA' DESTINATA A VIVER DEI FASTI DI UN TEMPO ED A SOPRAVVIVERE CON LE NEGLIGENZE DEL PRESENTE.

      Elimina
  62. Disonestiiiiiii, ora che avete copiato, come vi sentite? Meritate Grillo e Berlusconi!

    RispondiElimina
  63. Sì sa qualcosa di Catania? A che ora consegnano?

    RispondiElimina
  64. provate sul sito giurdanella.it. Sembrano fatte bene

    RispondiElimina