sabato 16 marzo 2013

La causalità penale. Focus sulla teoria condizionalistica e sugli approdi giurisprudenziali in ordine all’accertamento del nesso causale.


CASSAZIONE PENALE – Sez. IV – 14 gennaio 2013 n. 1716 – Pres. Sirena – Est. Romis – (Cassa Corte di Appello di Milano)
Responsabilità professionale medica – Reati omissivi impropri – Colpa.
In tema di responsabilità professionale medica, nel caso in cui il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell'erronea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare del quadro già esistente.

Nesso di causalità – Certezza processuale – Accertamento.
L’esistenza del nesso causale deve essere accertata in termini di certezza processuale la quale non può non essere individuata se non con l’utilizzo degli strumenti di cui il giudice dispone per le sue valutazioni probatorie; pertanto, la certezza intesa in questa accezione deve essere raggiunta attraverso la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto sottoposte all’esame del magistrato secondo un procedimento logico che consenta di poter ricollegare un evento ad una condotta omissiva “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Commento del dott. Filippo Camela

Sommario: 1. Considerazioni introduttive sul tema della causalità. 2. La teoria condizionalistica. 3. I rilievi critici alla teoria della condicio sine qua non. 4. Superamento delle critiche e integrazione della teoria condizionalistica con il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche. 5. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul coefficiente di probabilità: la rivoluzione copernicana operata dalla sentenza Franzese. 6. L’accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi colposi. 7. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive sul tema della causalità
La causalità penale rappresenta un elemento costitutivo del reato in tutte quelle fattispecie incriminatici che prevedono un evento naturalistico (ad esempio, “la morte di un uomo” nel delitto di omicidio). Essa, in particolare, individua il nesso (dal latino nectere, cioè legare) che lega la condotta, quale atto umano (dal latino ago agere, cioè elemento agente, fatto causante), e l’evento (dal latino evenire, quel che vien fuori). Tale collegamento consente, nell’ambito di un diritto penale ispirato ai principi di materialità (art. 25, comma 2, Cost.) e di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), l’imputazione di un evento lesivo al soggetto che ha contribuito, con la propria condotta, alla verificazione del risultato dannoso. Il rapporto di causalità, dunque, funge da criterio di imputazione oggettiva del fatto all’agente.

La disciplina generale della causalità penale si rinviene agli artt. 40 (“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”)  e 41 c.p. (“Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”).

2. La teoria condizionalistica.
A ben vedere, tuttavia, la disciplina codicistica non è in grado di fornire una adeguata risposta alla seguente domanda: qual è il criterio che consente di stabilire che un dato evento è il risultato di una data azione?
La soluzione al quesito posto ha indotto la dottrina penalistica italiana ad elaborare una serie di teorie per l’accertamento del nesso di causalità. Tra le teorie principali si segnalano quella condizionalistica, quella della causalità adeguata e quella della causalità umana.
Considerato che le ultime due teorie nascono come correttivi alla prima teoria nella sfera dei delitti c.d. aggravati dall’evento ci soffermeremo, per quanto qui di interesse, soltanto sulla teoria c.d. condizionalistica.
La comprensione di questa teoria è ancorata al concetto di causa che spesso si utilizza nel senso comune e rispecchia una domanda che spesso ci poniamo nella vita reale: che cosa sarebbe successo se non avessi agito in quel determinato modo? Un grande penalista tedesco, Karl Engisch, sottolineava che “ pentimento, risentimento, rimprovero si manifestano sempre nelle frasi: se io non avessi fatto questo o quest’altro, l’evento X non sarebbe accaduto; se tu non avessi agito come hai agito, l’evento X non si sarebbe verificato”.
Tale concezione, trasportata sul terreno giuridico, viene denominata condizionalistica o della condicio sine qua non  poiché ritiene che ogni evento è la conseguenza di molti fattori causali che sono tutti egualmente necessari perché l’evento si verifichi. Ne consegue che è causa ogni condizione dell’evento, ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato. In particolare, l’accertamento del nesso di causalità avviene attraverso il giudizio ipotetico controfattuale (contrario ai fatti) condotto con il c.d. procedimento di eliminazione mentale. L’interprete deve, con altre parole, alla stregua di un valutazione ex post, verificare se una volta eliminato il fattore condizionante (il comportamento umano) l’evento viene meno. Alla luce di tale criterio, un’azione è condicio sine qua non di un evento se senza di essa l’evento non si sarebbe verificato (formula positiva) ovvero un’azione non è causa dell’evento se senza di essa l’evento si sarebbe ugualmente verificato (formula negativa). 
Un riscontro pratico della teoria in esame si ha, ad esempio, nell’ipotesi in cui Tizio pugnala Caio il quale decede in quanto colpito in un organo vitale. È di tutta evidenza che la condotta di Tizio è condicio sine qua non dell’evento morte poiché se eliminata mentalmente l’evento viene meno.

3. I rilievi critici alla teoria della condicio sine qua non .
Al di fuori dell’esempio riportato, la teoria condizionalistica, così come originariamente formulata, prestava il fianco ad una serie di critiche nei casi pratici più complessi.
Si è eccepito, innanzitutto, che la teoria della condicio sine qua non condurrebbe, se portata alle estreme conseguenze, a considerare causali anche i remoti antecedenti dell’evento delittuoso (c.d. “regresso all’infinito”); di talchè, tornando all’esempio di prima, i genitori di Tizio potrebbero essere ritenuti responsabili dell’omicidio di Caio per aver procreato l’omicida e creato, quindi, una condizione indispensabile dell’evento.
La teoria condizionalistica presentava ulteriori inconvenienti nell’ipotesi in cui un evento sarebbe stato ugualmente prodotto da un’altra causa intervenuta nello stesso momento (c.d. “causalità alternativa ipotetica”) ovvero nel caso di concorso di più condizioni, ciascuna della quali in grado da sola di produrre il risultato (“c.d. causalità addizionale”).
Si contestava, infine, la “limitata efficacia euristica” della teoria condizionalistica. La dottrina , in  particolare, manifestava forti perplessità in tutte quelle ipotesi nelle quali non era possibile spiegare, in assenza di leggi causali, il perché dell’evento. Secondo questa critica, necessitava sapere in anticipo se una determinata azione rientrasse o meno nel novero di quegli accadimenti in grado di produrre eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.

4. Superamento delle critiche e integrazione della teoria condizionalistica con il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche.
Le considerazioni critiche mosse da parte della dottrina sono state superate attraverso puntuali precisazioni a ciascuna di esse.
La tesi del c.d. “regresso infinito” e alle conseguenze abnormi che la stessa avrebbe evidenziato è stata ridimensionata dai fautori della teoria condizionalistica i quali hanno osservato che l’accertamento del nesso causale verte esclusivamente su quegli antecedenti (comportamenti umani) riconducibili al coefficiente soggettivo del dolo o, quantomeno, della colpa.
Nell’ipotesi di “causalità alternativa”, l’accertamento del nesso di causalità prende come parametro di riferimento (oltre alla condotta) l’evento in concreto verificatosi. Nel caso, ad esempio, di un incendio provocato da un soggetto non è possibile obiettare che quel genere di evento si sarebbe ugualmente verificato per cause naturali.
Infine, è stata confutata anche la tesi dell’inapplicabilità della teoria della condicio sine qua non nel caso di “causalità addizionale”. Occorre, al riguardo, puntualizzare che “hanno efficacia causale quelle condizioni dell’evento che, cumulativamente considerate, ne costituiscono un presupposto necessario e che lo sarebbero alternativamente se l’altra condizione mancasse”[1]. Pertanto, se Tizio e Caio immettono, in maniera indipendente dall’altro, una eguale dose di veleno nel bicchiere di Sempronio cagionandone la morte, vanno ritenuti responsabili di omicidio entrambi gli agenti.
Non vi è dubbio che la critica che ha suscitato maggiore imbarazzo ai fautori della teoria condizionalistica è stata quella della “limitata efficacia euristica”. Le fondate perplessità suscitate da quest’ultima ponevano il problema di individuare i metodi e i percorsi logici da seguire per poter affermare che da un determinato antecedente derivi un determinato conseguente.
I limiti così evidenziati della teoria condizionalistica condussero dottrina e giurisprudenza ad individuare gradualmente alcuni correttivi alla stessa.
In una prima fase, la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno accolto il c.d. “metodo individualizzante”. Secondo quest’ultimo, l’accertamento del rapporto di causalità si svolge tra accadimenti singoli e concreti indipendentemente da una loro eventuale riproducibilità in futuro. Tale metodo è stato, a sua volta, oggetto di numerose critiche. Si contestava, in particolare, che il giudice si comporterebbe come uno “storico” al cui “fiuto” o “intuizione”, in assenza di una legge causale in grado di spiegare il perché e il come l’evento sia conseguenza di una determinata azione, è rimesso di scoprire le connessioni causali tra i singoli fatti oggetti di giudizio.
In una seconda fase, la giurisprudenza è approdata al metodo “generalizzante”. Tale metodo consente di ritenere validi, in assenza di leggi scientifiche, i risultati di una generalizzazione in senso comune (c.d. massime di esperienza). Non si dubita che siffatto criterio, per mezzo del quale la determinazione del nesso causale non è più affidato alla discrezionalità, risponde ad esigenze di garanzia.
La terza fase trae le sue origine da una nota pronuncia di legittimità collocata alla fine degli anni 90[2] la quale, nel ripudiare definitivamente il metodo individualizzante, ha adottato definitivamente il metodo generalizzante della “sussunzione sotto leggi scientifiche”. Secondo questo modello, un antecedente è condizione necessaria dell’evento soltanto qualora rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica (c.d. legge generale di copertura), portano ad aventi del tipo di quello verificatosi in concreto.
La legge scientifica di copertura può essere “universale” o “statistica”. Rientra nella prima categoria la legge in grado di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento. Rientra nelle seconda categoria, invece, la legge che attesta che la verificazione di un evento è accompagnata dal prodursi di un altro evento in una certa percentuale di casi. Se da un lato è evidente che una legge scientifica universale è in grado di soddisfare al massimo le esigenze di certezza e di rigore scientifico è altrettanto palese che la limitatezza delle conoscenza umane raramente consente di fare affidamento su leggi di questo tipo. Considerato, inoltre, che il giudice non è uno scienziato ed è chiamato ad accertare un fatto di reato il quale, a sua volta, potrebbe rimandare ad un numero considerevole di antecedenti, sarebbe irrealistico pretendere un accertamento fondato sulla certezza assoluta. Ecco allora che in sede giudiziale è possibile accontentarsi di un accertamento a carattere probabilistico.


5. L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul coefficiente di probabilità: la rivoluzione copernicana operata dalla sentenza Franzese.
Preso atto, dunque, che il giudice può fare ricorso a leggi generali scientifiche statistiche, la domanda che si pone è la seguente: qual è il grado di probabilità minimo per fondare l’accertamento del nesso di causalità?
La soluzione al quesito posto ha segnato in maniera indelebile il solco di una lunga e memorabile evoluzione giurisprudenziale che si è registrata, in particolare, nell’ambito della colpa professionale medica.
Un primo indirizzo giurisprudenziale riteneva che “quando è in gioco la vita umana anche sole poche probabilità di successo…sono sufficienti”[3]. Successivamente, è stato osservato che “il rapporto di causalità sussiste anche quando l'opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì soltanto serie ed apprezzabili possibilità di successo, tali che la vita del paziente sarebbe stata, con una certa probabilità, salvata”[4] (nella specie, venne considerata rilevante una possibilità di successo del 30%). Tale parametro, tuttavia, non pareva ancora in grado di esprimere una certezza sul piano processuale. La Suprema Corte, difatti, giunse a sostenere che “è necessario che l'esistenza del nesso causale venga riscontrata con sufficiente grado di certezza, se non assoluta … almeno con un grado tale da fondare su basi solide un'affermazione di responsabilità, non essendo sufficiente a tal fine un giudizio di mera verosimiglianza”[5]. All’inizio dell’anno 2000 la prevalente giurisprudenza di legittimità ha posto l'accento sulle "serie e rilevanti (o apprezzabili) possibilità di successo", sull' "alto grado di possibilità[6]. Alla fine dell’anno 2000, la Suprema Corte ha effettuato talune puntualizzazioni. In particolare, e' stato invero rilevato che “il problema del significato da attribuire alla espressione “con alto grado di probabilità” ... non può essere risolto se non attribuendo all'espressione il valore, il significato, appunto, che le attribuisce la scienza e, prima ancora, la logica cui la scienza si ispira, e che non può non attribuirgli il diritto"; ed e' stato quindi affermato che per la scienza non v'e' alcun dubbio che dire “alto grado di probabilità”, “altissima percentuale”, “numero sufficientemente alto di casi”, voglia dire che, in tanto il giudice può affermare che una azione o omissione sono state causa di un evento, in quanto possa effettuare il giudizio controfattuale avvalendosi di una legge o proposizione scientifica che “enuncia una connessione tra eventi in una percentuale vicina a cento”[7] realizzandosi così quella probabilità vicina alla certezza.
L’evoluzione giurisprudenziale è in seguito pervenuta alla distinzione tra “probabilità statistica” e “probabilità logica”. La prima, ricavata dall’osservazione di fenomeni ripetuti nel tempo, indica il grado di frequenza con cui la connessione tra certi antecedenti e conseguenti si verifica nella realtà esterna. La seconda, invece, indica il grado di fondatezza logica o di credibilità dell’impiego della legge statistica nel caso concreto. Un orientamento all’interno della sezione quarta penale della Suprema Corte ha sostenuto che la pur necessaria ricerca delle cosiddette "leggi di copertura", universali o statistiche, non può da sola “condurre ad affermare la sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, inteso come quello che sia caratterizzato da elevata credibilità razionale”[8]. In sintesi, alla luce di quanto fin qui esposto, la giurisprudenza risultava divisa in ordine alla percentuale di validità statistica. Un primo orientamento affermava l’esistenza del rapporto di causalità in presenza di “serie ed apprezzabili probabilità”che l’evento fosse conseguenza dell’azione. Un secondo orientamento riteneva, invece, che per accertare il nesso di causalità fosse necessaria  la prova che un diverso comportamento dell'agente avrebbe impedito l'evento con un elevato grado di probabilità "prossimo alla certezza", e cioè in una percentuale di casi "quasi prossima a cento".
In tale contesto sono state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con una sentenza storica[9] definita da parte della dottrina (tonini) come una sorta di “rivoluzione copernicana”, ha fissato una serie di principi di diritto. Tra questi, oltre a quanto già detto e per quanto in questa sede motivo di specifico interesse, le Sezioni Unite hanno affermato che “non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”. Alla luce di tale soluzione ermeneutica, i coefficienti di probabilità anche non “prossimi ad 1” possono, in un contesto caratterizzato dal raggiungimento della prova dell’insussistenza di altri fattori causali, condurre ad un accertamento sull’esistenza del nesso eziologico; specularmente, in presenza di un quadro probatorio che evidenzia la presenza di altri fattori causali, coefficienti di probabilità statistica di per sé elevatissimi restano inidonei a giustificare il riconoscimento del rapporto di causalità. 

6. L’accertamento del nesso di causalità nei reati omissivi colposi.
L’evoluzione della giurisprudenza sull’accertamento del nesso di causalità narrata nel paragrafo che precede si è formata prevalentemente in materia di colpa professionale medica. Si rende, pertanto, necessario, effettuare una breve disamina sul rapporto di causalità nell’ambito dei reati omissivi.
I reati omissivi si distinguono in reati omissivi propri e impropri. I primi rappresentano fattispecie tipizzate dal legislatore che non presentano tra gli elementi costitutivi del reato un evento. La fattispecie di reato è integrata, dunque, dal mancato compimento di un’azione che la legge penale comanda di realizzare (ad es. l’omissione di soccorso). I secondi, invece, nascono dal combinato disposto della c.d. clausola di equivalenza contenuta all’art. 40, comma 2, c.p. (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) con una fattispecie commissiva di reato che dà vita ad una fattispecie omissiva per via di interpretazione giudiziale. Ciò premesso, soltanto questi ultimi, stante la presenza dell’elemento costitutivo dell’evento, rilevano ai fini nel nesso causale.
Senza addentrarci troppo nello specifico sulla struttura dei reati omissivi impropri, anche denominati commissivi mediante omissione, si elencano i seguenti requisiti ai fini della loro configurabilità: 1) la sussistenza di un obbligo giuridico di agire; 2) la violazione di tale obbligo; 3) la verificazione dell’evento; 4) il rapporto causale fra l’omissione e l’evento.
Ai fini della presente trattazione,  la nostra attenzione è focalizzata soltanto sull’ultimo punto.
In particolare, anche se oggi viene riconosciuta una sostanziale idoneità del processo di spiegazione causale sia nelle fattispecie commissive sia in quelle omissive, è necessario tenere conto di alcuni profili problematici in ordine a queste ultime.  Posto che, in prima facie, in caso di comportamento omissivo la verifica del nesso di causalità avviene attraverso le stesse regole applicabili in caso di comportamento commissivo (teoria condizionalistica integrata attraverso il criterio della sussunzione sotto leggi scientifiche), il giudice deve, tuttavia, porre mentalmente due condizioni entrambe ipotetiche: deve, da un lato, supporre un fatto che non si è verificato (la condotta doverosa, prescritta nella regola cautelare violata, che il soggetto avrebbe dovuto tenere) e, dall’altro, supporre le conseguenze che ci sarebbero state ma che di fatto non si sono realizzate. Il giudice, con altre parole, deve valutare, alla luce di un giudizio doppiamente ipotetico, se l’azione doverosa sarebbe stata in grado di impedire quel tipo di evento in concreto verificatosi (teoria della concretizzazione del rischio). Quanto affermato trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale l’elemento discretivo tra fattispecie commissive e omissive sull’accertamento del nesso causale “attiene soltanto alla necessità, in caso di comportamento omissivo, di fare ricorso … ad un giudizio controfattuale meramente ipotetico anziché fondato sui dati della realtà; infatti, nel caso di comportamento omissivo, è solo con riferimento alle regole cautelari inosservate che può formularsi un concreto rimprovero nei confronti del soggetto e verificarsi, con giudizio controfattuale ipotetico, la sussistenza del nesso di causalità” [10]. In sintesi, nei delitti omissivi colposi il giudice è chiamato a verificare, alla luce dei criteri suesposti, se l’inosservanza della regola cautelare di condotta costituisca la causa dell’evento. A tal fine, è necessaria la c.d. concretizzazione del rischio o dello scopo di protezione della norma, quale criterio di collegamento tra causa ed evento. Ne consegue che la responsabilità penale colposa è circoscritta a quei soli eventi lesivi del bene giuridico tutelato che la norma cautelare, violata dal soggetto, mirava ad evitare.

7. Conclusioni
La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla condotta di un medico al quale era stato contestato il delitto di cui all’art. 590 c.p. per aver cagionato ad un paziente, nel corso di un intervento chirurgico, lesioni gravi da cui era derivata l’incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di quarantadue giorni nonché postumi neurologici permanenti del linguaggio e della capacità di movimento complessiva. Si contestava, in particolare, al medico di aver agito con imprudenza, imperizia e negligenza nell’osservanza e nell’applicazione e nell’adozione delle regole generali dell’arte medica e con colpa specifica ravvisabile nella violazione di arte medica e medico – chirurgica consistita nell’imprudenza nella scelta dei provvedimenti attuati nel corso dell’intervento chirurgico. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Milano dichiarava l’imputato colpevole del reato a lui ascritto.
Proposto rituale gravame, anche la Corte di Appello di Milano confermava l’impugnata decisione. Il medico ricorreva per Cassazione adducendo, tra l’altro, il vizio di motivazione in ordine al rapporto di causalità tra la sua condotta e le lesioni riportate dal paziente.
La sezione quarta penale ha ritenuto fondate le doglianze relative alla ritenuta sussistenza del nesso causale. In particolare, la Suprema Corte, pur qualificando colposa la condotta del ricorrente poiché lo stesso, in presenza di una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, aveva mantenuta ferma l’erronea posizione diagnostica iniziale, ha ritenuto non provato il nesso causale tra la condotta del professionista e le lesioni riportate dal paziente. Dopo aver ripercorso, nel corpo motivazione della decisione, l’iter giurisprudenziale sul tema della causalità già affrontato in questa sede (vedi par. 5) fino ad arrivare alla nota sentenza “Franzese”, ha dimostrato di recepire i principi di diritto in essa fissati. Tra questi, è stato ribadito che “non é consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica”. Alla luce di questo principio, la Suprema Corte non ha ritenuto condivisibile quanto affermato nella decisione impugnata atteso che la stessa si è fondata su indicazioni peritali sulla ricostruzione del nesso di causalità formulate secondo quei criteri meramente probabilistici ritenuti di per sé non sufficienti dalle Sezioni Unite del 2002.
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.


[1] FIANDACA-MUSCO,  Diritto Penale, Parte Generale, 2008, 227
[2] Cass. Pen., sez. VI, 6 dicembre 1990 n. 4793
[3] Cass. Pen., sez. IV, 12 maggio 1983 n. 4320
[4] Cass. Pen., sez. IV, 17 gennaio 1992 n.371
[5] Cass. Pen., sez. IV, 16 novembre 1993 n. 10437
[6] Cass. Pen., sez. IV, 01 febbraio 2000 n. 1126 (e' stata apprezzata, a tali fini, una percentuale del 75% di probabilità di sopravvivenza della vittima, ove fossero intervenute una diagnosi corretta e cure tempestive)
[7] Cass. Pen., sez. IV, 28 settembre 2000 n.1688; Cass. Pen., sez. IV, 29 novembre 2000 n. 2139
[8] Cass. Pen., sez. IV, 23 gennaio 2002 n. 22568
[9] Cass. Pen., S.U., 10 luglio 2002, 30328
[10] Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2006 n. 3380

Nessun commento:

Posta un commento