sabato 16 marzo 2013

CONCUSSIONE: PRIMA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 190/2012.


CASSAZIONE PENALE – Sez. III – 10 gennaio 2013 n. 3251 – Pres. Agrò – Rel. Paternò Raddusa - (Annulla con rinvio App. Roma 9 febbraio 2012 n. 1240).
Concussione – Modifica legislativa -  Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Nuova fattispecie – Continuità normativa – Sussistenza
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190, sussiste continuità normativa tra la versione previgente dell’art. 317 e i nuovi reati di cui agli articoli 317 e 319-quater c.p., perché tali norme rappresentano una scissione delle condotte già contenute nella versione precedente dell’art. 317 c.p.; il primo reato si realizza mediante l’esercizio di violenza morale sulla persona offesa, con prospettazione di un danno ingiusto subordinatamente alla mancata sottoposizione del privato alla volontà lucrativa del p.u., mentre il secondo si realizza mediante la prospettazione di conseguenze sfavorevoli, derivanti dalla ordinaria applicazione della legge (dunque: un danno “giusto”), tali da indurre il privato a procedere al versamento di denaro o alla realizzazione di un’altra utilità in favore del Pubblico Ufficiale.

 Commento del dott. Cristian Buttazzoni.

1. Introduzione.
La Cassazione, con la pronuncia in commento, fornisce le prime definizioni in tema di concussione a seguito della riforma, entrata in vigore con la Legge 190 del 6 novembre 2012. In particolare, la pronuncia in esame si concentra sulla riforma del delitto di concussione che trova ora collocazione in due distinte norme:  l'art. 317 c.p. e l’articolo 319-quater c.p.
Il primo disciplina la fattispecie di concussione, che si estrinseca in un'attività di costrizione esercitata dal Pubblico Ufficiale al fine di procurarsi indebitamente denaro o altra utilità, mentre la seconda fattispecie criminosa si caratterizza per l'attività del Pubblico Ufficiale il quale induca il privato a trasferirgli denaro o altra utilità, con abuso della propria qualità o di propri poteri.


2. Il delitto di concussione “per costrizione” di cui all’articolo 317 cod. pen.
Analizzando più approfonditamente la struttura dei reati, la prima fattispecie (concussione per costrizione) si caratterizza, come già avveniva nell'art. 317 antecedente alla riforma, per la costrizione esercitata dal Pubblico Ufficiale nei confronti del privato, idoneo a produrre in capo a quest’ultimo il cosiddetto metus publicae potestatis, ovverosia un timore fondato sulla posizione di supremazia del Pubblico Ufficiale, e, più in particolare, sulla minaccia di conseguenze pregiudizievoli ingiuste per il privato derivanti dall'esercizio di poteri autoritativi del soggetto agente. Tale stato di soggezione (che, però, per giurisprudenza consolidata, non è elemento imprescindibile della fattispecie) induce la vittima a corrispondere al Pubblico Ufficiale una somma di denaro o altra utilità al fine di evitare le conseguenze nefaste dell’inerzia.
La fattispecie in esame presenta, come già avveniva in epoca antecedente alla riforma, profili di concorso con la più generale norma in tema di estorsione (art. 629 c.p.), che si concretizza nel momento in cui le condotte violente o minacciose portino ad assicurare al reo un ingiusto profitto con conseguente danno per la vittima. Esso si risolve in favore della fattispecie di cui all'art. 317 per il principio generale di specialità di cui all'art. 15 c.p.
Il momento consumativo del reato, a differenza dell'art. 629 c.p. (che richiede, per il perfezionamento, il verificarsi di danno e profitto), può aversi già nel momento della promessa di denaro in favore del Pubblico Ufficiale, non necessitandosi dell’eventuale e successivo momento della dazione. Infatti, è ben vero che il fine del reato di concussione consiste nel farsi dare o promettere indebitamente somme di denaro o altra utilità; in altre parole, questo è il risultato di un condizionamento psicologico dettato dalla posizione di superiorità del soggetto dotato di poteri autoritativi e certificativi, quale è il Pubblico Ufficiale.
Sparisce, nel nuovo testo, qualsiasi riferimento all'incaricato di Pubblico Servizio, rimanendo come soggetto attivo unicamente il Pubblico Ufficiale, atteso che, ad avviso del Ministero della Giustizia, la prima figura citata non avrebbe i necessari poteri autoritativi tali da indurre il privato alla dazione di denaro.

3. La concussione per induzione ex art. 319-quater (ora: “Induzione indebita a dare o promettere utilità”).
Per quanto concerne la diversa fattispecie di concussione per induzione, la condotta non si manifesta in un comportamento violento o minaccioso, bensì in un’attività di persuasione o suggestione capace di indurre il privato a fornire un'utilità al Pubblico Ufficiale. La condotta illecita è l’induzione del privato a fornire utilità, da considerarsi indebite, al Pubblico Ufficiale. L’ipotesi di cui all’articolo 319-quater c.p. si differenzia dal reato precedentemente trattato (p. e p. ex art. 317 cod. pen.) poiché l’induzione indebita a dare o promettere utilità si verifica tramite una condotta persuasiva che prospetti al privato la possibilità che l’applicazione della legge produca conseguenze a lui sfavorevoli; conseguenze che il p.u. palesa (o rappresenta implicitamente) evitabili tramite la corresponsione di denaro o di altra utilità in suo favore. Proprio a causa di ciò, la fattispecie di cui all'art. 319-quater contiene una novità: l'attribuzione di responsabilità nei confronti del privato il quale fornisca la somma di denaro o l'utilità in favore del Pubblico Ufficiale. Tale addebito in capo al privato deriva dalla riprovevolezza del proprio comportamento, teso ad attribuire un corrispettivo indebito al p.u. non per evitare un danno ingiusto, bensì per evitare un “danno giusto” conseguente alla corretta applicazione di una norma. Una simile attribuzione finisce per creare una fattispecie incriminatrice che contiene alcuni elementi del reato di concussione (l'induzione) e altri che riprendono lo schema del reato di corruzione (la dazione del denaro o dell'utilità quale fonte di responsabilità per il privato).
Anche in questo caso, la consumazione del reato si ha nel momento in cui vi sia la promessa del denaro o di altra utilità, non essendo necessaria la dazione in favore del Pubblico Ufficiale.
La norma di cui all'art. 319-quater reintroduce la figura dell'incaricato di pubblico servizio escluso dall'ambito di applicazione del nuovo art. 317. 

4. Configurabilità del tentativo in entrambe le ipotesi criminose.
In entrambi i casi è ammessa la configurazione del reato in forma tentata, che si ha nel momento in cui il Pubblico Ufficiale induca o costringa, attraverso l'abuso di potere o della sua qualità, il privato alla dazione del denaro o alla prestazione dell'utilità, ma a tale condotta non segua la promessa o l'effettiva prestazione in favore dell’agente per motivi non ricollegabili alla volontà del reo.

5. Bene giuridico tutelato.
In ogni caso, il Pubblico Ufficiale deve esercitare il proprio potere in modo abusivo, ovverosia travalicando i limiti ai quali è sottoposto dalla legge e dalle norme regolamentari. Immutato, quindi, è il bene giuridico tutelato dalle norme in esame, che è costituito dall'imparzialità e dal buon andamento della Pubblica Amministrazione, così come disciplinato in primo luogo dall'art. 97 della Costituzione. Inoltre, viene tutelato l'interesse del singolo cittadino alla parità nel rapporto tra sé e la Pubblica Amministrazione.

6. Mutamento dei limiti edittali nelle due fattispecie, ad opera della Novella del 2012.
L’ipotesi di concussione per costrizione è ora punita con la reclusione da 6 a 12 anni, mentre la concussione per induzione è punita con una pena che va da 3 a 8 anni di reclusione.
 Il soggetto che, indotto, presti l’utilità auspicata dal p.u., è punito con la reclusione fino a 3 anni. Ne derivano dunque, per il privato, possibili difficoltà in tema di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

7. Ravvisata la continuità normativa.
Basandosi sulle considerazioni appena espresse, la Cassazione ha ravvisato la sostanziale equivalenza e continuità tra le fattispecie previste dalle norme anteriori alla riforma del 2012 e quelle di nuova emanazione. Da ciò consegue la possibilità che l’articolo 319-quater co. 1, poiché contenente un trattamento di favor rispetto alla norma previgente, sia applicato alle fattispecie commesse in epoca antecedente la riforma del 2012.  

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