CASSAZIONE PENALE – Sez. III – 10 gennaio 2013 n. 3251
– Pres. Agrò – Rel. Paternò Raddusa - (Annulla con rinvio App. Roma 9 febbraio 2012 n. 1240).
Concussione – Modifica legislativa - Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Nuova
fattispecie – Continuità normativa – Sussistenza
A seguito dell’entrata in
vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190, sussiste continuità normativa tra la
versione previgente dell’art. 317 e i nuovi reati di cui agli articoli 317 e
319-quater c.p., perché tali norme rappresentano una scissione delle condotte
già contenute nella versione precedente dell’art. 317 c.p.; il primo reato si
realizza mediante l’esercizio di violenza morale sulla persona offesa, con
prospettazione di un danno ingiusto subordinatamente alla mancata
sottoposizione del privato alla volontà lucrativa del p.u., mentre il secondo
si realizza mediante la prospettazione di conseguenze sfavorevoli, derivanti
dalla ordinaria applicazione della legge (dunque: un danno “giusto”), tali da
indurre il privato a procedere al versamento di denaro o alla realizzazione di
un’altra utilità in favore del Pubblico Ufficiale.
Commento del dott. Cristian Buttazzoni.
1. Introduzione.
La Cassazione, con la
pronuncia in commento, fornisce le prime definizioni in tema di concussione a
seguito della riforma, entrata in vigore con la Legge 190 del 6 novembre 2012.
In particolare, la pronuncia in esame si concentra sulla riforma del delitto di
concussione che trova ora collocazione in due distinte norme: l'art. 317 c.p. e l’articolo 319-quater c.p.
Il primo disciplina la
fattispecie di concussione, che si estrinseca in un'attività di costrizione esercitata dal Pubblico
Ufficiale al fine di procurarsi indebitamente denaro o altra utilità, mentre la
seconda fattispecie criminosa si caratterizza per l'attività del Pubblico
Ufficiale il quale induca il privato
a trasferirgli denaro o altra utilità, con abuso della propria qualità o di
propri poteri.
2. Il delitto di concussione “per costrizione” di cui
all’articolo 317 cod. pen.
Analizzando più
approfonditamente la struttura dei reati, la prima fattispecie (concussione per costrizione) si caratterizza,
come già avveniva nell'art. 317 antecedente alla riforma, per la costrizione
esercitata dal Pubblico Ufficiale nei confronti del privato, idoneo a produrre
in capo a quest’ultimo il cosiddetto metus
publicae potestatis, ovverosia un timore fondato sulla posizione di
supremazia del Pubblico Ufficiale, e, più in particolare, sulla minaccia di
conseguenze pregiudizievoli ingiuste per il privato derivanti dall'esercizio di
poteri autoritativi del soggetto agente. Tale stato di soggezione (che, però,
per giurisprudenza consolidata, non è elemento imprescindibile della
fattispecie) induce la vittima a corrispondere al Pubblico Ufficiale una somma
di denaro o altra utilità al fine di evitare le conseguenze nefaste
dell’inerzia.
La fattispecie in esame
presenta, come già avveniva in epoca antecedente alla riforma, profili di
concorso con la più generale norma in tema di estorsione (art. 629 c.p.), che
si concretizza nel momento in cui le condotte violente o minacciose portino ad
assicurare al reo un ingiusto profitto con conseguente danno per la vittima.
Esso si risolve in favore della fattispecie di cui all'art. 317 per il
principio generale di specialità di cui all'art. 15 c.p.
Il momento consumativo del
reato, a differenza dell'art. 629 c.p. (che richiede, per il perfezionamento,
il verificarsi di danno e profitto), può aversi già nel momento della promessa
di denaro in favore del Pubblico Ufficiale, non necessitandosi dell’eventuale e
successivo momento della dazione. Infatti, è ben vero che il fine del reato di
concussione consiste nel farsi dare o promettere indebitamente somme di denaro
o altra utilità; in altre parole, questo è il risultato di un condizionamento
psicologico dettato dalla posizione di superiorità del soggetto dotato di
poteri autoritativi e certificativi, quale è il Pubblico Ufficiale.
Sparisce, nel nuovo testo,
qualsiasi riferimento all'incaricato di Pubblico Servizio, rimanendo come
soggetto attivo unicamente il Pubblico Ufficiale, atteso che, ad avviso del
Ministero della Giustizia, la prima figura citata non avrebbe i necessari
poteri autoritativi tali da indurre il privato alla dazione di denaro.
3. La concussione per induzione ex art. 319-quater
(ora: “Induzione indebita a dare o
promettere utilità”).
Per quanto concerne la diversa
fattispecie di concussione per induzione, la condotta non si manifesta in un
comportamento violento o minaccioso, bensì in un’attività di persuasione o
suggestione capace di indurre il privato a fornire un'utilità al Pubblico
Ufficiale. La condotta illecita è l’induzione del privato a fornire utilità, da
considerarsi indebite, al Pubblico Ufficiale. L’ipotesi di cui all’articolo
319-quater c.p. si differenzia dal reato precedentemente trattato (p. e p. ex
art. 317 cod. pen.) poiché l’induzione indebita a dare o promettere utilità si
verifica tramite una condotta persuasiva che prospetti al privato la
possibilità che l’applicazione della legge produca conseguenze a lui
sfavorevoli; conseguenze che il p.u. palesa (o rappresenta implicitamente)
evitabili tramite la corresponsione di denaro o di altra utilità in suo favore.
Proprio a causa di ciò, la fattispecie di cui all'art. 319-quater contiene una
novità: l'attribuzione di responsabilità nei confronti del privato il quale
fornisca la somma di denaro o l'utilità in favore del Pubblico Ufficiale. Tale
addebito in capo al privato deriva dalla riprovevolezza del proprio
comportamento, teso ad attribuire un corrispettivo indebito al p.u. non per
evitare un danno ingiusto, bensì per evitare un “danno giusto” conseguente alla
corretta applicazione di una norma. Una simile attribuzione finisce per creare
una fattispecie incriminatrice che contiene alcuni elementi del reato di
concussione (l'induzione) e altri che
riprendono lo schema del reato di corruzione (la dazione del denaro o dell'utilità quale fonte di responsabilità per
il privato).
Anche in questo caso, la
consumazione del reato si ha nel momento in cui vi sia la promessa del denaro o
di altra utilità, non essendo necessaria la dazione in favore del Pubblico
Ufficiale.
La norma di cui all'art.
319-quater reintroduce la figura dell'incaricato di pubblico servizio escluso
dall'ambito di applicazione del nuovo art. 317.
4. Configurabilità del tentativo in entrambe le
ipotesi criminose.
In entrambi i casi è ammessa
la configurazione del reato in forma tentata, che si ha nel momento in cui il
Pubblico Ufficiale induca o costringa, attraverso l'abuso di potere o della sua
qualità, il privato alla dazione del denaro o alla prestazione dell'utilità, ma
a tale condotta non segua la promessa o l'effettiva prestazione in favore
dell’agente per motivi non ricollegabili alla volontà del reo.
5. Bene giuridico tutelato.
In ogni caso, il Pubblico
Ufficiale deve esercitare il proprio potere in modo abusivo, ovverosia
travalicando i limiti ai quali è sottoposto dalla legge e dalle norme
regolamentari. Immutato, quindi, è il bene giuridico tutelato dalle norme in
esame, che è costituito dall'imparzialità e dal buon andamento della Pubblica
Amministrazione, così come disciplinato in primo luogo dall'art. 97 della
Costituzione. Inoltre, viene tutelato l'interesse del singolo cittadino alla
parità nel rapporto tra sé e la Pubblica Amministrazione.
6. Mutamento dei limiti edittali nelle due
fattispecie, ad opera della Novella del 2012.
L’ipotesi di concussione per costrizione è ora punita
con la reclusione da 6 a 12 anni, mentre la concussione
per induzione è punita con una pena che va da 3 a 8 anni di reclusione.
Il soggetto
che, indotto, presti l’utilità auspicata dal p.u., è punito con la
reclusione fino a 3 anni. Ne derivano dunque, per il privato, possibili
difficoltà in tema di riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena.
7. Ravvisata la continuità normativa.
Basandosi sulle
considerazioni appena espresse, la Cassazione ha ravvisato la sostanziale
equivalenza e continuità tra le fattispecie previste dalle norme anteriori alla
riforma del 2012 e quelle di nuova emanazione. Da ciò consegue la possibilità
che l’articolo 319-quater co. 1, poiché contenente un trattamento di favor rispetto alla norma previgente,
sia applicato alle fattispecie commesse in epoca antecedente la riforma del
2012.
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