CASSAZIONE PENALE – Sez. I – 4 dicembre 2012 n. 1787 – Pres. Chieffi –
Est. Tardio – (dichiara
inammissibilità ricorso)
Contravvenzioni – Disturbo del riposo o delle
occupazioni – Idoneità emissioni rumorose.
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui al
co. 1 art. 659 c.p., è necessario che le emissioni sonore rumorose siano
potenzialmente idonee a disturbare il riposo o le occupazioni di un numero
indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse;
pertanto, è sufficiente che anche solo una di esse si sia lamentata.
Contravvenzioni – Disturbo del riposo o delle
occupazioni – Accertamento – Idoneità emissioni rumorose – Non necessità
perizia tecnica – Soglia normale tollerabilità.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659, co. 1 c.p.,
l’attitudine delle emissioni sonore a disturbare il riposo o le occupazione
delle persone non deve essere necessariamente accertata mediante perizia o
consulenza tecnica fonometrica; pertanto il giudice può fondare la decisione su
altri elementi probatori acquisiti agli atti, dai quali risulti che, per le
modalità d’uso e di propagazione, la fonte sonora emetta rumori di intensità
tale da superare la soglia di normale tollerabilità riferita alla media delle
persone che vivono nell’ambiente in cui avvengono le emissioni rumorose.
Contravvenzioni – Disturbo del riposo o delle
occupazioni – Accertamento – Criteri di valutazione – Intollerabilità emissioni
sonore – Limiti legali – Attività rumorose – Soglia normale tollerabilità –
Attività non rumorose.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 659 co. 1 c.p.,
non rilevano i limiti legali di rumorosità delle emissioni sonore, poiché
questi sono fissati esclusivamente per le attività professionali, commerciali o
imprenditoriali rumorose di per sé, tra cui non rientra la gestione di un
locale bar discoteca, che, se esercitata con il doveroso rispetto, non è
attività rumorosa, per la quale, pertanto, si deve fare riferimento a criteri
di normale sensibilità e tollerabilità in un determinato contesto
socio-ambientale ai fini della valutazione della intollerabilità delle
emissioni sonore.
Commento del dott. Lorenzo Bonomi
La sentenza in commento
sembra riunire in un’unica decisione tutte le determinazioni assunte
precedentemente dalla Corte di Cassazione in tema di accertamento della
idoneità delle emissioni sonore rumorose richiamate dall’art. 659 co. 1 c.p..
Lo spunto viene da una vicenda per la quale era stato sottoposto a procedimento
penale il gestore di un bar-discoteca, a seguito di numerose segnalazioni e
esposti da parte degli abitanti nei dintorni di detta attività commerciale, i
quali lamentavano il fatto che, nelle ore di apertura notturna del locale, da
questo provenivano rumori intollerabili dovuti all’alto volume della musica.
Chiamata a decidere sulla
correttezza della decisione del Tribunale che aveva condannato il ricorrente,
la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire ancora una volta
alcuni principi fondamentali, oramai cristallizzati in numerose decisioni
conformi, che attengono proprio all’accertamento della rumorosità delle
emissioni sonore, differenziando, tra l’altro, tra la previsione di cui al
primo comma e quella del secondo comma.
In quest’ultimo, infatti, si
fa espresso riferimento a limiti legali di rumorosità delle emissioni sonore
provocate da chi esercita un’attività o un mestiere rumoroso; tale
specificazione, presente nella lettera del secondo comma, ha indotto la Suprema
Corte a ritenere che il criterio legale può essere adottato esclusivamente per
le attività imprenditoriali, commerciali o professionali che siano rumorose per
loro natura. Quando tali attività non comportano necessariamente l’emissione di
rumori fastidiosi, allora non si rientra più nel campo di applicazione del
secondo comma, ma occorre far riferimento al primo, nel quale muta radicalmente
la prospettiva per ciò che attiene all’accertamento del limite di tollerabilità
delle emissioni sonore.
Facendo rientrare la
gestione di un bar-discoteca tra le attività non rumorose per loro natura, la
Corte di Cassazione afferma che, ai fini di detto accertamento, si dovrà aver
di conto la soglia di sensibilità della media delle persone che abitano quel
determinato luogo, assumendo quindi un criterio socio-ambientale, più che
tecnico. Questa circostanza, peraltro, rileva anche ai fini delle modalità
dell’accertamento, perché se non occorre avere a riferimento valori di
rumorosità prestabiliti dalla legge, allora neppure sarà necessaria una perizia
tecnica fonometrica. Non si tratterà più di verificare il rispetto di un limite
prefissato, ma il compito del giudice avrà un margine di discrezionalità ben
più ampio, dovendo egli calarsi nella realtà delle persone che abitano, o che
frequentano abitualmente il luogo in cui avvengono le emissioni rumorose, e
valutare se tali emissioni sono effettivamente atte a disturbare il riposo o le
occupazioni, avendo come guida in tale compito le prove raccolte nel corso del
dibattimento.
La Corte, infine, anche se
tale considerazione avviene nel testo della sentenza con priorità logica
rispetto alle altre, ribadisce la natura di reato di pericolo presunto per la
contravvenzione di cui all’art. 659 co. 1 c.p.[1],
che quindi anticipa il momento della punibilità del fatto a quando un evento
concretamente lesivo può non essersi ancora verificato. Viene perciò affermato
che l’accertamento deve essere effettuato sulla potenzialità dei rumori a
recare disturbo ad un numero indeterminato di persone. Le emissioni rumorose,
infatti, hanno rilevanza penale non in quanto abbiano effettivamente arrecato
disturbo ad alcuno, ma solo se sono idonee a ledere l’interesse tutelato dalla
norma, che è la quiete pubblica. Trattandosi di reato di pericolo, non è quindi
necessario accertare quante persone siano state effettivamente infastidite
dalle emissioni rumorose, ma è sufficiente verificare la idoneità di queste ad
essere percepite come tali da un numero indeterminato di soggetti, quando anche
solo uno di essi si sia in concreto lamentato.
Nessun commento:
Posta un commento