Per ricevere in anteprima e in maniera totalmente gratuita le più recenti e rilevanti sentenze della Cassazione penale CLICCA SUL TASTO MI PIACE qui al lato -------->
Cassazione
penale, Sez. II, 8 marzo 2013, n. 10991.
IL CASO (Traccia possibile parere)
Caio stipulava con la società Alfa s.r.l. un contratto di noleggio a lungo termine (due anni) di un automobile. Al termine del contratto, a fronte della richiesta di restituzione del bene mobile registrato da parte della società proprietaria, Caio rifiutava la riconsegna continuando ad utilizzare il bene in maniera indisturbata. Dopo qualche mese, convocato dai Carabinieri, Caio apprendeva che era stata sporta querela nei suoi confronti da parte della società Alfa. Caio, preoccupato per la situazione, si rivolge al vostro studio legale per conoscere gli eventuali sviluppi penali della querela.
MASSIMA
È configurabile la
circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione
all'appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto il contratto di
noleggio, siccome disciplinato dalla normativa sulla locazione, implica
l'obbligazione, caratterizzante e non meramente accessoria o eventuale, di
restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione.
SENTENZA
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento
indicato in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza
resa dal Tribunale della stessa città, in composizione monocratica, che, in
data 15 giugno 2010, aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole
dell'appropriazione indebita aggravata di una autovettura Mercedes S 500 tg.
(OMISSIS), di proprietà della società Nordauto a r.l., che gli era stata
noleggiata (commessa in (OMISSIS)), condannandolo alla pena ritenuta di
giustizia.
Ha proposto ricorso per
cassazione l'imputato, con l'ausilio del difensore, deducendo i motivi di
seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - "vizio
motivazionale ex art. 606 c.p.p., lett. B) e C) e/o mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. E), in
ordine alla mancata titolarità della legittimazione a proporre la querela in
capo alla Nordauto s.r.l." (lamentando che l'autovettura in questione non
appartenesse a detta s.r.l., ma alla Mercedes Benz Rental s.p.a.
Italia, che non aveva
presentato querela);
2 - "vizio
motivazionale ex art. 606 c.p.p., lett. B) e C) e/o mancanza, contraddittorietà
o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. E) c.p.p., in ordine
alla qualificazione del tipo contrattuale ed in ordine alla sussistenza della
contestata aggravante" di cui all'art. 61 c.p., n. 11 (lamentando che,
nella specie, fosse intercorso tra le parti un contratto di leasing con
conseguente impossibilità di configurare la predetta aggravante, la cui
contestazione era comunque di per sè errata).
Ha chiesto
conclusivamente di annullare o riformare l'impugnata sentenza.
All'odierna udienza
pubblica, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte
Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in
udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va, per esigenze di
ordine logico-giuridico, esaminato preliminarmente il secondo motivo.
Questa Corte Suprema ha
da tempo chiarito che l'abuso di prestazione d'opera, di cui si compone la
relativa circostanza aggravante comune di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11,
deve avere ad oggetto un obbligo di tacere (così, da ultimo, Sez. 2, n. 6947
del 21 gennaio 2010, Donati, rv. 246484).
Si è, pertanto,
ritenuto che la predetta circostanza aggravante non sia configurabile
nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione
finanziaria: nel contratto di locazione finanziaria, infatti, non è ravvisabile
l'esistenza di un obbligo di tacere, implicante un rapporto di fiducia che
agevoli la commissione del reato, poichè oggetto del negozio è l'utilizzazione
del bene concesso verso un canone, e l'obbligo dell'accipiens di conservarlo in
buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del
tutto accessoria, che non può caratterizzare o modificare l'essenza del
contratto (così, da ultimo, Sez. 2, n. 28145 del 4 giugno 2008, Russolillo, rv.
242703; conforme, Sez. 2, n. 12367 del 5 luglio 1994, P.M. in proc. Lotti, rv.
199976).
Diversamente, il
noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua
discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore, è disciplinato dalla
normativa sulla locazione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1590
c.c., comma 2, in mancanza di diversa descrizione si presume che la cosa sia
stata locata in buono stato di manutenzione, e nel medesimo stato il conduttore
ha l'obbligo di restituirla al locatore, ai sensi del citata norma, comma
1(Cass. civ., sez. 3, n. 378 del 15 gennaio 2002, rv. 551567).
I due contratti vanno,
pertanto, nettamente distinti, in quanto nell'ambito del solo contratto di
noleggio è ravvisabile l'esistenza di un obbligo di tacere, implicante un
rapporto di fiducia che agevola la commissione del reato, poichè oggetto del
negozio è pur sempre l'utilizzazione del bene concesso verso un canone, come
nella locazione finanziaria o leasing, ma con obbligo dell'accipiens di
conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione, che in questo
caso costituisce una prestazione non meramente accessoria, ma che certamente
caratterizza l'essenza del contratto.
1.1. Ciò premesso, nel
caso di specie risulta che il contratto di noleggio a lungo termine (due anni)
stipulato inter partes prevedesse a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di
restituzione (lo afferma il giudice di primo grado, lo riconosce la sentenza di
appello, non lo contesta specificamente neanche lo stesso ricorrente, che a ben
vedere nulla oppone - se non il riferimento a precedenti giurisprudenziali
noti, ma inerenti a diverso tipo contrattuale - alla unica considerazione che i
giudici del merito avevano ritenuto di decisiva rilevanza ai fini della
qualificazione giuridica del contratto in questione, ovvero l'esistenza di un
obbligo non meramente eventuale ed accessorio di restituzione dell'autovettura
in questione).
1.2. Va, in proposito,
affermato il seguente principio di diritto:
"E'
configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione
d'opera nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene noleggiato, poichè
il contratto di noleggio è disciplinato dalla normativa sulla locazione e,
pertanto, ai sensi dell'art. 1590 c.c., il conduttore ha l'obbligo di
restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione e nel medesimo stato
al locatore; detto obbligo di facere caratterizza il contratto, non costituendo
- come, al contrario, accade nel contratto di leasing - prestazione meramente
accessoria ed eventuale".
1.3. Alla luce di tale
premessa, appare evidente che il primo motivo è assorbito dal rigetto del
secondo motivo, poichè, in virtù della corret contestazione della circostanza
aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 11, il reato era procedibile di
ufficio.
2. Il rigetto del
ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Nessun commento:
Posta un commento