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Cassazione
penale, sez. VI, 3 maggio 2013, n. 19190.
MASSIMA
La
condotta di sollecitazione, punita dal comma quarto dell'art. 322
cod. pen., si distingue sia da quella di costrizione - cui fa
riferimento l'art. 317 cod. pen., nel testo come modificato dall'art.
1, comma 75 della l. n. 190 del 2012 - che da quella di induzione -
che caratterizza la nuova ipotesi delittuosa dell'art. 319 quater
cod. pen, introdotta dalla medesima l. n. 190 - in quanto si
qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente senza
esercitare pressioni o suggestioni che tendano a piegare ovvero a
persuadere, sia pure allusivamente, il soggetto privato, alla cui
libertà di scelta viene prospettato, su basi paritarie, un semplice
scambio di favori, connotato dall'assenza sia di ogni tipo di
minaccia diretta o indiretta sia, soprattutto, di ogni ulteriore
abuso della qualità o dei poteri. (Nella specie, la Corte ha
ritenuto integrata l'ipotesi di cui al comma quarto dell'art. 322
cod. pen. in un caso in cui un consulente tecnico di ufficio in una
causa civile per la determinazione dell'indennità di esproprio aveva
contattato una parte processuale, prospettandole una supervalutazione
del bene immobile come alternativa alla corretta valutazione, che
avrebbe comunque effettuato, in cambio di una percentuale sulla
differenza).
SENTENZA
RITENUTO
IN FATTO
1.
Con sentenza del 24 ottobre 2011 la Corte d'appello di Roma, in
riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Roma del 10
dicembre 2010 - che dichiarava F.G. colpevole del reato di
concussione in rubrica ascrittogli, condannandolo alla pena di anni
due e mesi otto di reclusione, con la concessione delle attenuanti
generiche e la diminuente del rito abbreviato, oltre all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ed al risarcimento del danno in favore
delle parti civili - ha sostituito la pena accessoria applicata con
quella dell'interdizione temporanea per la durata corrispondente alla
pena detentiva inflitta, confermando nel resto la su indicata
decisione di primo grado.
2.
La pronuncia del Giudice di prime cure era pervenuta al su indicato
esito decisorio muovendo dal presupposto che la condotta
dell'imputato dovesse essere inquadrata nell'ambito della
concussione, e non dell'istigazione alla corruzione come invocato
dalla difesa, sul rilievo che egli, dopo esser stato nominato C.T.U.
nell'ambito di una causa civile pendente innanzi alla Corte d'appello
di Roma e avente ad oggetto la determinazione definitiva di
un'indennità di esproprio relativa ad un terreno di proprietà delle
attrici V.A.M. e