giovedì 18 ottobre 2012

PROVA INTERMEDIA - SECONDO MODULO CIVILE

Gentili amici,
con il secondo modulo di civile  viene completata l’analisi delle sentenze della Suprema Corte che nell’anno 2012 hanno interessato il settore “Obbligazioni e contratti”.
Diversamente dalla precedente dispensa, ho ritenuto di eliminare, vista la mole di materiale che già vi propongo e che dovete studiare in poco tempo, la rubrica “Brevi cenni”. Al suo posto ho inserito, però, una parte finale con numerose massime che offrono altrettanti spunti per approfondire la materia “obbligazioni e contratti” ,che come noto è una delle più “gettonate” tanto agli scritti che agli orali dell’esame d’avvocato.
Nella parte iniziale della dispensa troverete la soluzione al parere sul “dolo incidente” assegnato nel precedente modulo di civile.
Tale soluzione è tratta dall’elaborato di una vostra collega. In generale, i pareri corretti hanno superato la sufficienza.
La raccomandazione che vi faccio è sempre quella di leggere bene il testo delle sentenze che vi propongo perché potrebbero essere oggetto di una prova dell’esame scritto 2012.
Anticipo, per i volenterosi che riescano a trovare il tempo di studiare, che nella prossima dispensa verranno affrontati i temi relativi alle “Varie forme di Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”.
Da ultimo vi ricordo che il 21 ottobre 2012 alle 15.00 si svolgerà la prima PROVA INTERMEDIA di Diritto Penale.
Per partecipare a questo modulo extra sarà possibile effettuare la donazione e inviare la mail con oggetto “MODULO EXTRA” dalle 13:00 del 18 ottobre 2012 alle 9:00 del 21 ottobre 2012.
I compiti verranno corretti da un collega avvocato e da un amico magistrato (entrambi con esperienza in commissioni d’esame) che vogliono mantenere l’anonimato.
Buono studio e a presto!

Avv. Giulio Forleo


Di seguito un estratto della seconda dispensa di diritto civile:
INDICE
Premessa……………………………………………………………………………………pag. 4
Svolgimento parere assegnato nella dispensa precedente……………………………….pag. 5
Traccia: Il collegamento negoziale – Mutuo di scopo e compravendita………………. pag. 8
Soluzione Traccia 1………………………………………………………………………..Pag. 9
Traccia: Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari – Gestione d’affari altrui…………………………………………………………....………………..pag. 13
Soluzione Traccia 2………………………………………………………………...…….pag. 14
Traccia: Leasing finanziario – Clausola esonero responsabilità…………...………….pag. 16
Soluzione Traccia 3……………………………………………...……………………….pag. 31
Traccia: Contratto d’appalto – Responsabilità dell’appaltatore……………………..pag. 36
Soluzione Traccia 4………………………………………………………………………pag. 38
Traccia: Contratto di deposito e contratto d’opera……………………………………pag. 41
Soluzione traccia 5………………………………………………………………………..pag. 42
Traccia: Accessione e risoluzione di un precedente contratto…….…………………..pag. 44
Soluzione Traccia 6………………………………………………………………………pag. 45
Traccia: Il riconoscimento e la ricognizione di debito…………………………………pag. 48
Soluzione Traccia 7………………………………………………………………………pag. 49
Traccia: Contratto con obbligazioni del solo proponente……………………………..pag. 51
Soluzione Traccia 8………………………………………………………………………pag. 52
Traccia: Strumenti finanziari – Responsabilità dell’intermediario…………………..pag. 58
Soluzione Traccia 9………………………………………………………………………pag. 59
Traccia: Contratto di Agenzia…………………………………………………………..pag. 63
Soluzione Traccia 10……………………………………………………………………..pag. 64
Traccia: La diffida ad adempiere……………………………………………………….pag. 67
Soluzione Traccia 11……………………………………………………………………..pag. 69
Traccia: La causa del contratto (1)……………………………………………………...pag. 72
Soluzione Traccia 12……………………………………………………………………..pag. 73
Traccia: La causa del contratto (2)……………………………………………………..pag. 76
Soluzione Traccia 13…………………………………………………………………….pag. 77
Traccia: Divieto Patto commissorio…………………………………………………….pag. 79
Soluzione Traccia 14……………………………………………………………………..pag. 80
Traccia: Sublocazione e dovere solidale di ospitalità………………………………….pag. 84
Soluzione Traccia 15……………………………………………………………………..pag. 85
Traccia: Il contratto con sé stesso………………………………………………………pag. 87
Soluzione Traccia 16…………………………………………………………………….pag. 88
Tracce da svolgere a casa………………………………………………………………..pag. 93
Tutta la Cassazione 2012: Obbligazioni e contratti……………………………………pag. 94



TRACCIA “DOLO INCIDENTE”
(assegnata nella precedente dispensa)
Tizio e Caio vendevano alla Società Gamma un terreno di loro proprietà al prezzo di 100.000 euro. Dopo la vendita i due venditori venivano a conoscenza del fatto che la società acquirente aveva taciuto che sul terreno oggetto di compravendita, prima del rogito era stata trasferita una potenzialità edificatoria e pertanto il terreno era stato venduto al prezzo di un terreno non edificabile e non al maggior prezzo che sarebbe stato richiesto se ne fosse stata conosciuta l’edificabilità.
Alla luce di quanto appreso, Tizio e Caio, con atto di citazione, convenivano in giudizio la società Gamma per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della loro determinazione alla vendita viziata da dolo incidente.
La società, secondo gli attori, avrebbe tenuto una condotta contraria a buona fede avendo taciuto, volutamente, una informazione che secondo buona fede il compratore era tenuto a dare nella fase di conclusione del contratto.
La società Gamma, dal canto suo, si rivolge al vostro studio legale rappresentando che alla data del rogito il terreno risultava sempre classificato come zona destinata a verde e parcheggi e che l’area era divenuta edificabile solo due anni dopo il rogito, a seguito di variante del p.r.g..
Prima del rogito era intervenuto solo un accordo tra la società e il Comune in virtù del quale l’edificabilità del bene da acquistare sarebbe stata possibile solo trasferendola da altri beni immobili di proprietà di Gamma, che sarebbero diventati inedificabili.
1) Il candidato, premessi brevi cenni sul dolo incidente, rediga parere motivato sulla situazione prospettata da Gamma.
2) Il candidato si costituisca in giudizio, nelle forme ritenute più opportune, in difesa della società Gamma.

POSSIBILE SOLUZIONE
(Estratta dai compiti corretti)
Gli art. 1427 e ss. c.c. contengono una serie di disposizioni volte ad apprestare rimedi giuridici per l’evenienza in cui la volontà negoziale di una delle parti non si formi correttamente o liberamente a causa di errore, violenza o dolo, a causa cioè di fattori esogeni o endogeni idonei a inficiare il momento volitivo o rappresentativo dell’iter di formazione della volontà negoziale.
Ricorre il dolo quale vizio del consenso quando la determinazione volitiva di una delle parti sia frutto di un’erronea rappresentazione della realtà indotta da altrui artifizi o raggiri dotati di concreta idoneità ingannatoria, tali cioè da sorprendere la normale diligenza.
Il dolo è causa di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c. allorchè i raggiri siano  determinanti del consenso, in quanto ad esso legati da un nesso eziologico, di guisa che, senza di essi, il deceptus non si sarebbe determinato a contrarre.
Ricorre  la diversa fattispecie del dolo incidente allorchè ex art. 1440 c.c. le malizie, pur non essendo state determinanti del consenso, hanno indotto l’ingannato a concludere  il contratto a condizioni diverse a quelle alle quali lo avrebbe concluso in loro assenza: il contratto è valido ma il contraente in mala fede è tenuto al risarcimento del danno per il suo comportamento illecito, presupposto dell’obbligazione risarcitoria, consistente nella violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto stabilito dall’art.1337 c.c. e più in genere ricavabile, quale principio che informa l’intera materia contrattuale, dagli artt. 1374, 1375, 1175 c.c..
Gli artifizi e raggiri possono anche essere integrati da reticenza di indicazioni e informazioni la cui conoscenza è invece essenziale per una corretta formazione dell’altrui volontà: si parla in tal caso di dolo omissivo.
Anche il silenzio può infatti integrare una violazione del dovere di correttezza purchè esso, di per sé inidoneo a immutare l’altrui rappresentazione della realtà, si inserisca in un comportamento più complesso che risulti nell’insieme preordinato con malizia e astuzia a realizzare l’inganno; non verta su circostanze che l’altra parte avrebbe dovuto e potuto conoscere da sé usando l’ordinaria diligenza e, da ultimo, disattenda un dovere di informazione.
Alla luce delle considerazioni svolte va dunque affrontata la vicenda esposta dalla Società Gamma, acquirente di un terreno non edificabile, convenuta in un giudizio di risarcimento danni dagli alienanti Tizio e Caio che si dolgono del comportamento contrario a buona fede della convenuta in fase di stipula del contratto per aver taciuto che il terreno oggetto di compravendita era divenuto edificabile sin da prima del rogito.
La vendita, a dire degli attori, sarebbe inficiata da dolo incidente, vertendo l’omissione di informazioni su una qualità del terreno che, se comunicata agli alienanti, avrebbe determinato gli stessi a vendere a un prezzo di certo superiore a quello pattuito.
Trattasi allora di accertare se la reticenza della Società convenuta si configuri come condotta violativa del dovere di correttezza e pertanto idonea a integrare gli estremi del vizio di cui all’art. 1440 c.c..
Il principio di buona fede e correttezza ispira l’intera disciplina del contratto, dalla formazione,  all’esecuzione, all’interpretazione dello stesso - come dimostrato dai plurimi richiami di cui agli artt. 1337-1338-1374-1375-1175 - operando al contempo come canone ermeneutico, regola di comportamento delle parti e crisma di validità del contratto.
E’ fuor dubbio che esso, nei contratti a prestazioni corrispettive, comporti l’insorgere delle c.d. obbligazioni collaterali di protezione, di informazione e di collaborazione al convergente fine di pervenire alla stipula del contratto di modo che ciascuna delle parti sia tenuta ad agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, ovviamente nei limiti in cui tale impegno non comporti un apprezzabile sacrificio delle proprie ragioni.
Ne consegue che anche l’omissione di informazioni può realizzare una violazione dell’obbligo di buona fede come fonte delle obbligazioni collaterali; ma, perché esso assurga a presupposto dell’azione risarcitoria per dolo incidente è necessario che il silenzio sia qualificabile, alla luce delle circostanze e del contegno complessivo come mezzo ingannatorio e che esso verta su circostanze ed elementi attuali e rilevanti, tali da poter incidere sulla definizione delle modalità e condizioni contrattuali.
Si intende cioè segnalare che il dolo, al pari dell’errore, deve produrre una falsa rappresentazione della realtà comunque connotata dal carattere dell’essenzialità, differendo i due vizi solo per avere causa endogena l’errore ed esogena il dolo, in quanto riconducibile alla condotta dell’altro contraente.
Pare dunque pertinente al caso di specie il principio affermato da Cass. 4984/1991: “l’errore sulla natura edificatoria di un terreno ritenuto invece agricolo dall’alienante  deve sussistere al momento della prestazione del consenso e presuppone l’esistenza  di elementi obiettivi atti a dimostrare l’edificabilità attuale e concreta del suolo, non la mera prospettiva di futura possibilità di edificazione, ancorchè questa possa in futuro incidere sul valore del bene”.
Nel caso di specie la reticenza imputata dagli attori alla Società Gamma non verte su una qualità essenziale, attuale e concreta del bene giacchè al momento della stipula del rogito il terreno risultava ancora inedificabile, essendo intervenuto a quell’epoca solo un accordo tra la Società e il Comune in virtù del quale quest’ultimo si impegnava ad una modifica del p.r.g. solo a fronte di una rinuncia da parte della Società Gamma all’edificabilità di altri terreni di sua proprietà.
Tanto è vero ciò che l’immobile oggetto del contendere è divenuto edificabile solo due anni dopo il rogito a seguito del trasferimento, come convenuto, dalla capacità edificatoria di altro terreno di proprietà della parte convenuta.
La Società ha dunque taciuto su una qualità solo potenziale del bene, silenzio dunque del tutto inidoneo a ingenerare negli attori una falsa rappresentazione della realtà e quindi a incidere sulla definizione delle condizioni contrattuali.
E ciò non solo perché trattavasi all’epoca di qualità solo potenziale ma altresì perché il successivo e futuro acquisto di tale qualità era destinato sin dall’epoca ad essere frutto del trasferimento della stessa da altro fondo della Società che pertanto sarebbe divenuto inedificabile.
Non pare dunque potersi ravvisare neppure una violazione del dovere di buona fede avendo la società taciuto sul patto intercorso col comune del tutto ininfluente rispetto all’assetto di interessi risultante dal contratto in quanto patto riguardante esclusivamente la sfera giuridica della società stessa.
N e consegue che nessuna interferenza pregiudizievole rispetto alla determinazione del prezzo può lamentare parte attrice giacchè l’edificabilità non era una qualità del fondo al tempo dell’acquisto e l’omessa comunicazione del patto intercorso col comune non costituisce raggiro idoneo a ingenerare una falsa rappresentazione della realtà.
Se la ratio degli obblighi collaterali di informazione e collaborazione è quella di preservare integre le ragioni di controparte, potrebbe affermarsi che nessun  obbligo informativo sussisteva in capo alla società Gamma in merito al patto stipulato col comune, attenendo lo stesso esclusivamente agli assetti societari e agli interessi economici di parte convenuta.
Alla luce delle premesse svolte, pare potersi rassicurare la società Gamma in merito all’infondatezza dell’altrui pretesa risarcitoria, stante la non ravvisabilità del dolo incidente.















1)    IL COLLEGAMENTO NEGOZIALE – MUTUO DI SCOPO E COMPRAVENDITA

Traccia compito.

Tizio e Caia convennero, davanti al tribunale di Roma, la Auto srl e la Gamma spa chiedendo fosse dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di compravendita di un'autovettura, concluso fra la  Auto srl ed il Tizio, dichiarando altresì che la Caia - che aveva garantito la restituzione della somma versata a titolo di mutuo per l'acquisto dell'autovettura da parte della Gamma spa - nulla doveva a tale titolo; con l'ulteriore risarcimento dei danni.
 Il tribunale, con sentenza del 26.11.2002, dichiarò la risoluzione, per colpa del venditore inadempiente, del contratto di compravendita, ritenendo, invece, valide le pattuizioni relative al contratto di mutuo concluso dalla Caia.
Tizio e Caia si rivolgono al vostro studio legale per impugnare la sentenza del Tribunale di Roma.






























SOLUZIONE TRACCIA 1

Cassazione civile, sez. III, 19 luglio 2012, n. 12454.

Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 27.7.2006, rigettò l'impugnazione principale del Tizio e della Caia e quella incidentale della Gamma spa.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria Tizio e Caia. Resiste con controricorso Gamma spa.
L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, con riferimento, in particolare, all'art. 366 bis c.p.c., trattandosi di provvedimento depositato nella vigenza della normativa richiamata.
I quesiti rispettano i requisiti prescritti da tale norma. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., e degli artt. 1469 bis, 1469 ter c.c. e segg., (oggi trasfusi nel codice del consumo), nonché del principio di diritto secondo cui la fattispecie del collegamento del contratto negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti: art. 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., n. 5.
Con il terzo motivo si denuncia la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 c.p.c., n. 5.
I motivi, per l'intima connessione delle censure con gli stessi svolte, sono esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono. La Corte di merito, nel rigettare l'appello proposto dagli odierni ricorrenti fondato sulla mancata declaratoria di risoluzione - da parte del primo giudice -, oltre che del contratto di compravendita, anche del contratto di mutuo, per la nullità delle relative clausole, vessatorie e contrarie a buona fede, ha ritenuto che "non può condividersi l'assunto degli appellanti, in quanto non si ravvisa la dedotta nullità delle clausole del contratto di mutuo, che fanno salva l'obbligazione della mutuataria Caia anche nell'ipotesi di mancata consegna del bene da parte del venditore". Ed ha aggiunto " Non rientra infatti tale previsione in alcuna delle ipotesi di vessatorietà delle clausole indicate dall'appellante, perché il rapporto di cui si controverte è quello tra la Caia e la Gamma, diverso, sebbene collegato rispetto a quello di compravendita intervenuto tra la  Auto srl e il Tizio".
Le conclusioni, cui è pervenuta la Corte di merito, non sono condivisibili.
La Corte d'Appello ha valutato i due contratti - di compravendita e di mutuo - ritenendo l'autonomia del rapporto intercorso fra la mutuataria e la società finanziatrice rispetto a quello relativo al contratto di compravendita, affermando che fosse "diverso sebbene collegato".
Nulla ha detto, invece, circa un potenziale collegamento negoziale rivendicato dagli attuali ricorrenti nella specie. A tal fine debbono premettersi alcune considerazioni in tema di collegamento negoziale.
Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.
Ciò che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10.7.2008 n. 18884).
Perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - sono quindi necessari due requisiti.
Il primo è quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.
Il secondo è quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione. di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851).
Sul piano processuale, poi, l'accertamento della natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito; ma un tale apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, solo se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974).
Nella specie, la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo "diverso sebbene collegato" -. non ha considerato, ne' messo in rilievo le seguenti circostanze.
a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita;
b) La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura (Auto srl);
c) La qualità delle parti, coniugi: il Lauri acquirente del veicolo, la Caia mutuataria;
d) La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura.
Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo concluso dalla Caia era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge. In questo contesto, poi, alcun rilievo riveste la circostanza che i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, posto che la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche in questo caso, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti (Cass. 16.9.2004 n. 18655; Cass. 5.6.2007 n. 13164).
È altresì evidente che in ipotesi del genere, il contratto di mutuo si atteggi quale mutuo di scopo in relazione alle concrete previsioni contrattuali che prevedevano, tra l'altro, la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto del veicolo in oggetto. Non può, invece, convenirsi, con la tesi dei ricorrenti, che si tratti di un'ipotesi di credito al consumo, posto che non vi è prova di un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125, comma 4.
Il mutuo di scopo - va sottolineato - generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392).
Nel caso in esame - come si desume dagli atti difensivi - su delega della mutuataria, la somma era stata versata direttamente al venditore dell'auto.
La Corte di legittimità si è già pronunciata in analoghe circostanze (v. da ultimo Cass. 16.2.2010 n. 3589), enunciando il principio per il quale, nell'ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.
Da ciò deriva che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita del bene - che importa il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo - legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata, non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore (Cass. 19.5.2003 n. 7773; Cass. 23.4.2001 n. 5966; Cass. 21.7.1998 n. 7116; Cass. 20.1.1994 n. 474). Da ultimo, qualche considerazione merita l'argomento legato alle clausole del contratto di mutuo 1 e 3 secondo cui "il cliente conferisce sin d'ora disposizione perché l'importo richiesto a Gamma spa venga versato direttamente a favore del fornitore, senza obbligo di rendiconto alcuno e dopo aver ricevuto da questi dichiarazione di disponibilità del bene e, comunque, indipendentemente dalla sua effettiva consegna" e 4 secondo cui "il cliente si impegna ad effettuare i singoli pagamenti mensili a favore di Gamma nei modi e nei termini convenuti anche in caso di inadempienze di qualsiasi genere da parte del fornitore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto", che avrebbero fatti salvi gli effetti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo anche nel caso in cui fossero venuti meno quelli del contratto di compravendita e che - secondo la Corte di merito - non erano contrarie ai principi di buona fede, "dovendo escludersi un comportamento della Gamma lesivo della buona fede della Caia".
Una clausola come quella enunciata al n. 4 - di rinuncia a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo -, e che sarebbe potuta essere considerata astrattamente valida quale espressione della libertà negoziale delle parti, tale da far gravare il rischio della mancata consegna sul mutuatario, il quale non avrebbe potuto opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento (così Cass. 24.5.2003 n. 8253) - nell'attuale contesto deve essere interpretata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza.
Questi, per la loro ormai acquisita costituzionalizzazione in rapporto all'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., costituiscono un canone oggettivo ed una clausola generale che attiene, non soltanto al rapporto obbligatorio e contrattuale ed alla sua interpretazione, ma che si pone come limite all'agire processuale nei suoi diversi profili (v. anche Cass. 22.12.2011 n. 28286). Il criterio della buona fede costituisce, quindi, strumento, per il giudice, atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata (v. ad es. Cass. 3.12.2008 n. 28719; Cass. 11.6.2008 n. 15476).
Ora, il giusto equilibrio degli opposti interessi - il balancing test - attraverso il quale deve essere interpretata la clausola negoziale in esame non è stato effettuato dal giudice del merito che l'ha ritenuta tout court pienamente valida alla luce di una pregressa giurisprudenza di questa Corte richiamata, ormai superata dalla evoluzione del principio di buona fede quale canone generale e criterio di interpretazione costituzionalmente tutelato e riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità. In sostanza, ciò che si vuoi dire è che la meritorietà della tutela, nella interpretazione della Corte di Cassazione, si è evoluta fino ad acquisire un ruolo determinante come ratio decidendi della controversia; nel senso che non può essere accordata protezione ad una pretesa priva di meritorietà. Ora, nella specie, una siffatta clausola di rinuncia a far valere l'eccezione di mancata consegna del veicolo a fronte della consegna diretta della somma dal mutuante al venditore e della clausola del contratto di mutuo secondo la quale questo s'intendeva perfezionato con la messa a disposizione del venditore dell'importo finanziato, deve, invece essere interpretata alla luce dei principi enunciati tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche a fronte della mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna dell'autovettura (v. anche Cass. 11.2.2011 n. 3392).
D'altra parte, nella specie, l'interpretazione della volontà negoziale - ai sensi degli artt. 1175 e 1375 - deve essere condotta alla luce degli evidenziati elementi di un collegamento negoziale in cui le condotte di buona fede delle parti s'inseriscono. Questi sono i principii alla luce dei quali il giudice del rinvio dovrà esaminare la fattispecie in esame.
Conclusivamente, il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione, con l'assorbimento degli ulteriori profili. La sentenza è cassata, e la causa rimessa alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012


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