Cari Ragazze/i
nel pomeriggio sarà inviata, a tutti coloro che hanno aderito al 1° modulo di civile, la seconda dispensa "Formulario commentato atti civile".
Per chi ancora non avesse ricevuto la prima dispensa di civile, ricordo che sarà necessario effettuare una nuova donazione.
In questa dispensa verranno trattate le tematiche relative all'Atto di citazione e alla Comparsa di costituzione e risposta, con modelli dettagliati di atti utili per la terza prova dell'esame d'avvocato.
Per coloro che ancora non avessero aderito al corso, ricordo che le iscrizioni chiudono il 30 settembre!!!!
Potrete trovare tutte le informazioni cliccando qui
A breve pubblicherò interessanti novità anche per gli iscritti al modulo di amministrativo dell'avv. Frasca!
Di seguito un estratto della seconda dispensa di civile.
Buono studio!
avv. Giulio Forleo
INDICE
PARTE PRIMA: ATTO DI CITAZIONE…………..……………………………..pag. 3
Contenuto dell’atto di
citazione……..………………………………………………pag. 4
I termini per comparire……………..……………………………………………… pag. 7
Nullità della citazione……………………………………….…………………… ..pag.
7
Norme di riferimento………….……………………………………………………pag. 9
Modello Atto di citazione……………..……………………………………………pag.
11
PARTE SECONDA:COMPARSA DI COSTITUZIONE E
RISPOSTA….……pag. 15
Contenuto della Comparsa di costituzione e
risposta……………………………pag. 16
Costituzione del convenuto……………………….………………………………pag.
17
Norme di riferimento………………………………………………………………pag. 18
Modello Comparsa di costituzione e
risposta…………………………………….pag. 20
A)
CONTENUTO
DELL’ATTO DI CITAZIONE
Il procedimento
di cognizione si articola in tre fasi:
1) la fase di introduzione;
2) la fase di istruzione in senso ampio;
3 ) la fase di decisione.
La prima fase,
disciplinata nel capo primo del codice di procedura civile, intitolato
“Dell’introduzione della causa”, consiste in una sequenza di atti qualificati,
nel loro complesso, dalla funzione di instaurare il processo.
La fase
introduttiva ha, in altre parole, la funzione di realizzare il primo contatto
giuridico tra i soggetti del processo attraverso la proposizione della domanda.
L’atto sul quale
è imperniata questa fase è la domanda, ossia l’atto attraverso il quale il
soggetto-attore chiede la tutela giurisdizionale.
Ai sensi
dell’art. 163 c.p.c. la domanda si propone con le forme proprie dell’atto di citazione.
La citazione
(che deriva dal termine latino “citare” ossia chiamare) è l’atto scritto
(redatto e sottoscritto dal difensore procuratore con cui l’attore chiama in
giudizio un’altra persona (che prende appunto il nome di convenuto), affinché
il giudice statuisca sulla domanda stessa in suo contraddittorio.
La citazione è
altresì un atto tipicamente e
doppiamente recettizio, in quanto, oltre che al convenuto esso è rivolto al
giudice, al quale l’attore vuol rivolgere la domanda e dal quale si aspetta un
provvedimento.
Duplice è
altresì la funzione e il contenuto dell’atto stesso: da un lato, quella,
appunto di chiamare in giudizio colui nei cui confronti si propone la domanda
(c.d. vocatio in ius) e, dall’altro
lato, quella del rivolgere al giudice la domanda di tutela giurisdizionale
mediante cognizione dei fatti costitutivi ed eventualmente lesivi con la
conseguente determinazione dell’oggetto del processo (c.d. editio actionis).
L’art. 163 comma
3, c.p.c., elenca gli elementi che devono essere contenuti nell’atto di
citazione.
In particolare
tali elementi sono:
1) l’indicazione del tribunale davanti al
quale la domanda è proposta.
Tale indicazione
che di solito è compiuta nell’intestazione dell’atto assolve la funzione di
individuare il giudice al quale si propone la domanda;
2) il nome, il cognome, la residenza e il
codice fiscale dell’attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza
o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono.
Se attore o
convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con
l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.
Questo requisito
assolve alla funzione di individuare sia l’attore che il convenuto.
Si segnala che
con il D.L. 193/2009 conv. in L. 24/2010 è diventata obbligatoria l’indicazione
del codice fiscale dell’attore, del
convenuto e delle persone che li rappresentano o li assistono.
Infine, ex art.
23, co. 50, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, 50 in tutti gli atti
introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e in tutti
gli atti di prima difesa devono essere indicati, le generalità complete della
parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il
codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio.
L’art. 125, co.
1, c.p.c. come modificato dalla L. 183/2011 prevede, inoltre che il difensore
indichi il proprio codice fiscale e l’indirizzo
di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e il proprio
numero di fax.
3) la determinazione della cosa oggetto
della domanda (c.d. petitum mediato).
L’art. 163, n.
3, pretende che l’atto di citazione contenga la determinazione della cosa
oggetto della domanda, dove il termine “cosa” sta per “bene della vita”.
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Quanto all’
“esposizione dei fatti” è l’indicazione
dei fatti costitutivi e lesivi che, in quanto riconducibili in astratto ad una
o più fattispecie normative, costituiscono la causa pretendi.
L’esposizione
“degli elementi di diritto” altro
non è che la prospettazione della suddetta riconducibilità dei fatti a una o
più norme.
Le conclusioni sono la formulazione
sintetica e globale della domanda al giudice nei suoi termini essenziali.
5) l'indicazione specifica dei mezzi di
prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che
offre in comunicazione.
L’indicazione di
cui all’art. 163, terzo comma n. 5, c.p.c. continua in verità a restare
facoltativa, anche dopo la riforma dell'art. 183 c.p.c., realizzata dall'art.
2, terzo comma, lett. c-ter) del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con
modificazioni, nella L. 14 maggio 2005 n. 80, come modificato dall'art. 1,
comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005 n. 263. Infatti, i numeri 1 e 2 del
sesto comma dell'art. 183 c.p.c., prevedono la perdurante facoltà delle parti,
ove richiesto, di produrre in atti ulteriori documenti, nonché formulare
separata e nuova indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intendono
avvalersi. L'indicazione disposta nell'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c.,
quindi, resta facoltativa, non comportando alcuna nullità dell’atto di
citazione.
6) il nome e cognome del procuratore e
l’indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata.
La procura alle liti è la dichiarazione
rilasciata nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., dalla parte in causa, con
cui essa investe il procuratore della propria rappresentanza in giudizio.
Essa può essere
generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato.
In tali casi l’autografia della sottoscrizione della
parte deve essere certificata dal
difensore.
La procura si considera apposta in calce anche se
rilasciata su foglio separato che sia però congiunto
materialmente all’atto cui si riferisce.
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