domenica 2 settembre 2012

Corso esame avvocato:prima dispensa amministrativo



Ragazze/i,
 di seguito vi riporto un estratto della prima dispensa di diritto amministrativo a cura dell'avv. Frasca.
Per aderire al modulo di diritto amministrativo all'interno del Corso gratuito esame avvocato 2012/2013   
scriveta a forleogi@msn.com o cliccate qui!!!!
 


Indice


Premessa
1.             Decalogo dei consigli generali.                                                               pag. 4
2.             Decalogo sulla redazione dell’atto giudiziario.                                         pag. 7
3.             Massime e Giurisprudenza.                                                                               pag. 9
-    Revoca dell’assessore comunale
-    Numero degli assessori comunali                                                                   pag. 19
-    Ordinanze contingibili ed urgenti                                                                    pag. 26
4.             Atti da svolgere.                                                                                               pag. 64




    

Premessa


Salve ragazze/i,

con questa dispensa comincia il “nostro viaggio” verso l’esame di Stato.
Obiettivo: giungere a dicembre sapendo redigere un qualsiasi atto di amministrativo in maniera esatta dal punto di vista giuridico e logico. Un atto che si collochi al di sopra della “stretta” sufficienza,  
Gli atti che vi assegnerò vi permetteranno di esercitarvi in tutti i principali settori del diritto amministrativo.
La presente è una dispensa-campione, pre-corso, quindi sui generis. Contiene difatti alcuni consigli pratici, spesso basati sulla mia esperienza personale e sul confronto con quella di altri colleghi, che non troverete sui “normali” manuali. Nondimeno li ritengo utilissimi, al pari delle questioni sostanziali che in questi mesi tratteremo insieme. Una sorta di condiciones sine qua non. Vi chiedo di farne tesoro principalmente nel vostro interesse. A ogni modo, verranno arricchiti a partire dalla prossima dispensa con ulteriori e diversi, in particolare sulle modalità di redazione dei singoli atti di diritto amministrativo. Io stesso, in sede di correzione, vi indicherò i casi in cui ve ne sarete discostati.
Una precisazione: le massime e la giurisprudenza sono connesse con gli atti che trovate nel parte finale: vi consiglio di svolgere prima l’atto, tuttavia, e soltanto dopo confrontarlo con la giurisprudenza, che vi invito comunque a leggere attentamente, quantomeno nelle sue massime. A partire dalla prossima dispensa, invece, gli atti riguarderanno sì la stessa materia (Concorsi della P.A. ad esempio) della giurisprudenza, ma toccheranno questioni diverse da essa. Alla successiva consegna dell’elaborato vi premetterò la giurisprudenza che “risolveva”, rectius, aiutava a risolvere, le problematiche sottese agli atti assegnativi.
Vi chiedo, infine, di redigere gli elaborati a penna, di scannerizzarli e di inviarmeli via email entro venerdì (7 settembre), cosicché possa darvi qualche utile suggerimento-correzione sulla grafia, la distribuzione del testo, le cancellature, etc.. 
Vi auguro un buon lavoro.
A presto.



 DECALOGO
dei consigli generali


1.        Utilizzate tutte le 7 ore a disposizione, anche se si è finito molto prima. Il tempo residuo può ad es. permettervi di ricopiare con grafia migliore la “bella” copia, oppure potrebbe permettervi di avere un’intuizione che vi porti ad eliminare un errore o ad aggiungere un o chiarire un passaggio logico. Spesso il voto complessivo dei tre scritti si aggira su 90, ed anche quella che sul momento vi pare un’inezia può rivelarsi fondamentale per i superamento dell’esame.
2.        Non “tuffatevi” sui codici annotati. Prima ragionare sulla traccia, leggendola più volte attentamente, poi provare a formulare uno schema mentale di svolgimento, e soltanto allora cercare in maniera selezionata articoli e giurisprudenza. Invertire l’ordine può portarvi a perdere la bussola. L’esame non serve a conoscere sul momento nuovi istituti: il tempo è poco, i codici sono annotati e non commentati, ed infine la finalità dell’esame è accertare la conoscenza dei fondamentali e la capacità di ragionamento.

3.        Attenzione alla c.d. “overconfidence”: nei primi minuti dopo la dettatura vi attiverete automaticamente per risolvere mentalmente nel minor tempo possibile i quesiti e le problematiche che la traccia pone. L’ansia dell’esame vi porterà ad avere una risposta quasi immediata, ma attenti a sottoporre a vaglio critico le prime intuizioni! Spesso non sono del tutto sbagliate, ma parziali, o iperboliche (danno un valore eccessivo ad una questione secondaria ed uno minimo ad una di primaria importanza!). Durante le prime ore siate quindi molto critici con voi stessi.
4.        Ascoltate tutti, ma seguite solo voi stessi. Durante l’esame avrete attorno i più diversi candidati; solitamente i più preparati parlano poco, mentre i più “estemporanei” sdottoreggiano abbondantemente (ivi compresi i commisari)! Le vostre iniziali intuizioni e le convinzioni delle ore successive devono però “reggere” anche questa prova selettiva: ritenere palesemente infondata una tesi proclamata da un vostro vicino di banco, oppure confrontarsi su un punto con un più pacato candidato, significa implicitamente ragionare ad alta voce con voi stessi e valutare nuovamente la validità di quanto avete elaborato. Non chiudetevi né apritevi eccessivamente a quanto “circola” nell’aula. Ovviamente al termine di tutto, rimangono le vostre convinzioni: è preferibile una tesi plausibile e logicamente esposta, ad una corretta ma malamente argomentata!
5.        Evitate il “copia e incolla” dai codici annotati. I codici annotati in circolazione sono di tre o quattro case editrici (Giuffré, Dike, Nel Diritto Editore principalmente). Le massime che trovate vengono spesso roboticamente reinserite dai candidati, per cui i commissari dopo poche correzioni si rendono facilmente conto se un compito è rielaborato o semplicemente copiato. Riportare pedissequamente le massime poi comporta una variazione di stile (perfetta la massima, meno il passaggio logico che la introduce) nel compito che anche ictu oculi è ravvisabile. Questo “scredita” molto nel giudizio di un commissario un elaborato, e lo porta a ritenerlo “uguale a tutti gli altri”, o “copiato”.
Servitevi quindi delle testo delle massime soltanto per perfezionare a livello lessicale le vostre asserzioni. Per il resto leggete, estrapolate il concetto e riportatelo “autonomamente”.
6.        Distribuite sapientemente il tempo a vostra disposizione: la lettura attenta della traccia può farsi in mezz’ora, la ricerca delle norme meno di un’ora, la riflessione sulle questioni e sul materiale giurisprudenziale deve occupare il “cuore” del tempo a vostra disposizione, quindi dalle 3 alle 4 ore. Il tempo residuo va utilizzato per la copiatura in bella copia: se avete problemi al riguardo, dedicate il giusto tempo, anche il relazione al numero di pagine dell’elaborato ed alla vostra velocità nel ricopiare. Non dimenticate che l’ultima mezz’ora va dedicata alla rilettura (almeno due volte) del compito.
Tra una fase e l’altra è buona cosa riposarsi per qualche minuto: la tensione, specie iniziale, e la lettura serrata dei codici, scritti spesso a caratteri miniaturistici, può stancarvi notevolmente. Prendetevi la giusta dose di riposo.
7.        Portate in aula tutto l’occorrente: l’esame di Stato è più una prova psico-fisica che una pacata stesura di concetti giuridici. Vi consigli quindi per il silenzio i tappi, per il mal di testa la tachipirina, per la stanchezza un pocket coffee, etc.
8.        I Codici devono essere aggiornati: con l’eccezione dell’ultimo esame di Stato, le questioni problematiche riguardavano fattispecie oggetto di recenti interventi delle Sezioni Unite.
Non può comunque escludersi che anche quest’anno vengano riproposte tracce risolvibili più con il ragionamento che con le massime contenute nei Codici. D’altronde l’esame di Stato, con l’eccezione degli ultimi anni, si è sempre fatto con i Codici non annotati, ed un disegno di legge recente prevedeva il ritorno al “classico”
9.        Le massime vanno lette per intero: non limitatevi ad analizzare il contrasto giurisprudenziale (quando sussiste), ma giungete alla conclusione delle Sezioni Unite o della più recente giurisprudenza di una Sezione (la Giuffré da questo punto di vista è preferibile). Leggete sempre la data di una massima: può esser collocata prima o dopo altre più recenti, e spesso i Codici non adottano un chiaro principio ordinatore. In altre parole può sembrarvi di essere incappati in un contrasto, mentre in realtà si tratta di una semplice evoluzione, che i Codici determinano giustapponendo tutte le tesi per motivi di completezza.
Se non fate attenzione, vi potreste ritrovare a dare per consolidata una tesi abbondantemente superata da decenni! Se questo è una “mancanza” nell’atto, che avendo carattere “persuasivo” può non essere del tutto oggettivo, nel parere, che va reso pro veritate, è un grave errore.
10.    Scegliete l’atto che pensate di svolgere meglio. Vale più un compito semplice ma ben fatto che uno difficile ma incompleto, od erroneo nella forma e/o sostanza. Per poter scegliere ovviamente dovete esercitarvi redigendo atti in tutte e tre le materie (il che è caldamente consigliato). Non escludete mai a priori di svolgere l’atto della materia in cui siete meno preparati, se in concreto pensate di poterla svolger meglio perché più semplice.


 

DECALOGO
 sulla redazione dell’atto giudiziario


Premessa:  seguenti consigli hanno carattere generale: valgono per qualsiasi atto e per tutte e tre le materie.

1.        Solitamente l’atto amministrativo è un ricorso, che quasi sempre concorre con il rimedio cautelare. Va precisato che nelle ultime tracce al candidato viene chiesto di predisporre “l’atto ritenuto più idoneo”, mentre in precedenza il redattore era più specifico, indicando il tipo d’atto giusto.
2.        L’ATTO E’ ASSERTIVO: anche se infondata, bisogna difendere una tesi (a differenza del parere, dove è richiesta una maggiore imparzialità). Quindi NO a formule dubitative (ad es. scrivere “la norma applicabile è…” e non “la norma applicabile dovrebbe essere…”). 
3.        E’ un esame di Stato e non un concorso (con posti limitati quindi): va comunque rispettato l’anonimato, che prima di ogni cosa significa non firmare MAI l’atto (la giurisprudenza amministrativa equipara nei fatti l’esame di stato di avvocato ad un concorso, ponendo alla base il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui anche un eventuale ricorso è considerato infondato sul punto).
4.        Quanto ai DATI DI FATTO, li fornisce la traccia e sono incontroversi (qualche volta scarni). Ogni cosa ha un valore (soprattutto le date, considerato il principio di inoppugnabilità che regge i provvedimenti aministrativi), e non vi è niente di più del necessario. Quindi,
a.      Non inventarsi mai i fatti! Tuttalpiù “contestare” qualche fatto, per far vedere alla commissione che (in sede di atto responsivo) si padroneggia la linea difensiva che verrà articolata nei motivi di diritto.
b.     Disporre i fatti in ordine numerico; ad ogni numero deve corrispondere un passaggio logico-cronologico.
c.      Pesare i fatti, che devono condurre ad un atto e non ad un altro.
5.        Avvalersi della giurisprudenza che fa comodo; se minoritaria scrivere “non ignora la scrivente difesa che, tuttavia…”, se maggioritaria evitare toni trionfalistici (ad es. “la giurisprudenza unanime”, anche perché oltre ad esser poco verosimile si espone alla critica che comunque i giudici spesso cambiano orientamento).
6.        Non usare frasi forti (vd. art. 88 c.p.c. sulla lealtà dell’avvocato nei rapporti dei colleghi): in altre parole, niente frasi ingiuriose, sarcastiche o ironiche. Bisogna essere decisi, diretti, ma tecnici, mai animosi. “Si usa il fioretto, non la sciabola”.
7.        Non utilizzare i latinismi: se necessario ovviamente sì (ad es. “periculum in mora” è termini non traducibile in italiano con lo stesso effetto), ma ricordiamoci che non siamo Giulio Cesare!
8.        SINTETICITA’ E COMPLETEZZA DEGLI ATTI (vd. art. 3, co. 2 c.p.a.): negli studi legali si insegna che “meno si scrive, meglio è”; QUI NO! All’esame si redige un atto “in vitro”, per cui alla sinteticità, che conferisce efficacia allo scrivere, bisogna sempre associare la completezza (non vi è un altro atto da scrivere, è una simulazione!). Bisogna quindi applicare il principio di autosufficienza degli atti (come nel ricorso in Cassazione)! Ad es., se la traccia “sollecita” qualche digressione sulla giurisdizione (evenienza rara comunque), non sottrarsi!
9.        Il linguaggio deve essere tecnico e non colloquiale: non si possono usare “atto”, “accordo” e “provvedimento” come fossero sinonimi.
10.    Sull’ANONIMATO:
a.      Non usare lo stampatello (unica eccezione l’epigrafe con “TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI …”);
b.     Non numerare le pagine (anche se la giurisprudenza amministrativa non lo considera segno di riconoscimento)
c.      sulla brutta copia va scritto solo “BRUTTA COPIA”, non si deve arrivare a metterci pure la firma per far capire che non è la bella!
d.     NO alle autocitazioni;
e.      NO a bianchetto, evidenziatori e colori diversi (è un esame per diventare avvocati, non pittori!).
f.       Non alternare neanche i colori della penna (nero e blu, o differenti tipo di blu), in particolare quando questa è fornita dal personale, perché considerato segno di riconoscimento! Diverso è il caso in cui non viene data alcuna penna, e mentre si scrive la propria termina l’inchiostro. Ma in tutti gli altri casi, ci si alza e si chiede una nuova penna (dello stesso tipo) se finisce l’inchiostro!
g.      Gli asterischi possono essere usati.
h.      Le cancellazioni vanno effettuate interlineando la frase errata, od apponendo una riga al centro della frase: MAI cancellare tutto senza che possa leggersi quanto scritto sotto, e non usare strane forme geometriche per interlineare (sono considerati segni di riconoscimento).



 

Massime e Giurisprudenza



Estremi
Autorità:  T.A.R.  Palermo  Sicilia  sez. I
Data:  19 settembre 2011
Numero:  n. 1649
Parti:  R.C.  C.  Com. Mezzojuso , Consiglio comunale di Mezzojuso (n.c.), N.F. e altro
Fonti:  Foro amm. TAR 2011, 9, 2881 (s.m.)
Classificazione
COMUNI E PROVINCE - Giunta comunale e provinciale - assessori comunali e provinciali

Testo
Comuni e Province - Giunta comunale e provinciale - Assessori comunali e provinciali - Assessore comunale - Nomina - Revoca - Art. 46, d.lg. n. 267 del 2000 - Motivata comunicazione al Consiglio comunale - Obbligo - Funzione.

In tema di revoca della nomina ad assessore comunale, l'art. 46, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, prevede espressamente il solo obbligo di una motivata comunicazione al Consiglio comunale dell'atto di revoca, avente l'unica funzione di salvaguardare la correttezza del rapporto collaborativo tra gli organi del Comune, non curandosi di imporre specificatamente una motivazione per quest'ultimo; pertanto, dall'interpretazione letterale della norma, discende l'obbligo per il Sindaco di rendere conto solo al Consiglio della scelta adottata, con una motivazione che ha evidente natura e carattere strettamente politico, sì da porre il Consiglio in condizione di effettuare a sua volta valutazioni di ordine politico, anche eventualmente opposte rispetto a quelle operate dal Sindaco, che potrebbero condurre fino all'estremo rimedio del voto di sfiducia.

T.A.R.  Palermo  Sicilia  sez. I,  19 settembre 2011,  n. 1649


Estremi
Autorità:  Consiglio di Stato  sez. V
Data:  10 luglio 2012
Numero:  n. 4057
Classificazione
COMUNI E PROVINCE - Giunta comunale e provinciale - revoca o sostituzione
Comuni e province - Giunta comunale - Assessori comunali - Revoca - Competenza sindacale - Motivazione - Criterio di sufficienza.

Testo
La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore comporta che la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da parte del sindaco, fermo restando l'obbligo di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare l'assessore ex art. 46, comma 4, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267.

Intestazione
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2012, proposto da:
Comune   di   Grottaferrata,   in  persona  del  Sindaco  protempore,
rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Piero  Sandulli  e  Alessandro
Diotallevi,  con  domicilio eletto presso Piero Sandulli in Roma, via
F. Paulucci dè Calboli n. 9;
contro
Fi.  Me.,  rappresentato  e  difeso  dall'avv. Riccardo Barberis, con
domicilio  eletto  presso Riccardo Barberis in Roma, via A. Pollaiolo
n. 3;
per la riforma
della  sentenza  breve  del  T.A.R.  LAZIO  - ROMA: SEZIONE II TER n.
00642/2012,  resa  tra  le  parti, concernente revoca della carica di
assessore della giunta comunale
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fi. Me.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  5 giugno 2012 il Cons.
Carlo  Schilardi  e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati  Alessandro
Diotallevi e Riccardo Barberis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
Fatto
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Fi. Me. ha impugnato, davanti al T.A.R. per il Lazio, il decreto del Sindaco del Comune di Grottaferrata, datato 8.9.2011 recante la sua revoca, ai sensi dell'art. 46, co. 4, T.U.E.L., dall'ufficio di assessore formulando il seguente complesso motivo: eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, difetto di istruttoria e mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione degli artt. 46, T.U.E.L. e 7, l. n. 241 del 1990.
Il T.A.R. del Lazio, Roma, Sezione II ter, con sentenza n. 642 del 18 gennaio 2012, dopo aver ritenuto priva di adeguata motivazione la revoca, ha accolto il ricorso disponendo l'annullamento del provvedimento.
Il Comune di Grottaferrata ha interposto appello avverso la menzionata sentenza contestandone tutte le statuizioni e argomentazioni.
Si è costituito il sig. Fi. Me. deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
Con ordinanza cautelare di questa Sezione - n. 1131 del 20 marzo 2012 - è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza, con la motivazione "che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare l'appello, alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è apparso assistito da adeguato fumus boni iuris. Sul piano procedurale infatti, il provvedimento del Sindaco di revoca di un assessore, che così come quello di nomina ha carattere discrezionale e fiduciario, a termini dell' art. 46 del T.U.E.L.. n. 267/2000 deve essere oggetto di obbligatoria comunicazione al Consiglio (come nel caso di specie è avvenuto) e il Consesso è chiamato a prenderne atto nella sua veste di organo di indirizzo e di controllo dell'attività politico - amministrativa dell'ente locale".
L'appello è fondato e deve essere accolto.
2. La questione di diritto all'esame attiene alla natura e all'ambito del potere di revoca degli assessori da parte del Sindaco e le garanzie proprie dei revocandi, nonché i limiti del sindacato esercitabile su tali atti da parte del giudice amministrativo.
Su tutti questi punti non vi sono motivi per discostarsi dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2011, n. 4905; Sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357; Sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6253).
Fermo restando il principio ormai consolidato che gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica, in quanto sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle leggi e eventualmente dagli statuti e dai regolamenti, la valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al Sindaco, cui compete in autonomia la scelta delle persone di cui avvalersi per l'amministrazione dell'ente e che possono essere anche esterne al Consiglio Comunale (c.d. assessori tecnici).
La valutazione di merito delle scelte operate dal Sindaco è poi rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo dell'Ente.
La disposizione di legge che regola la fattispecie è l' art. 46, co 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede che nell'ordinamento generale degli enti locali "Il sindaco e presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".
La lettera della disposizione non consente una interpretazione della norma che limiti il suo potere di revoca dei membri della giunta, perché non sarebbe coerente con il sistema dell'elezione e delle attribuzioni del Sindaco.
Se, infatti, spetta al Sindaco la scelta dei componenti (di tutti i componenti) della Giunta, non vi è alcuna ragione per escludere che il Sindaco possa procedere con contrarius actus alla revoca ed alla conseguente sostituzione di alcuno o di tutti gli assessori precedentemente nominati.
Il legislatore ha introdotto, infatti, uno stretto rapporto tra il Sindaco, che trae direttamente la propria investitura dalla base elettorale e i membri della Giunta, che si presentano come suoi collaboratori e che da lui stesso trovano la loro fonte di legittimazione.
Questo rapporto trova poi naturale svolgimento nel principio "simul stabunt simul cadent", secondo cui una eventuale mozione di sfiducia rivolta al Sindaco, anche per vicende che dovessero riguardare la Giunta o singoli assessori, se approvata dal Consiglio comunale potrebbe avere conseguenze sulla permanenza del Consiglio stesso.
Se il potere di nominare e revocare i membri della Giunta fonda, come si è detto, sul presupposto che egli, essendo eletto direttamente dai cittadini, è il responsabile del governo locale, sarà a lui che verranno imputati i risultati dell'amministrazione e da ciò consegue la rilevanza del permanere del rapporto di fiducia tra il Sindaco e la Giunta nella sua interezza nei confronti del Consiglio comunale che può a sua volta revocare la fiducia all'esecutivo.
3. La natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore comporta che la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa da parte del Sindaco, fermo restando l'obbligo di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare l'assessore ex art. 46 cit.
Il procedimento di revoca dell'incarico assessorile, necessariamente improntato alla semplificazione, per evitare l'insorgere o il prolungarsi di una crisi politica nell'ambito dell'amministrazione comunale, non richiede che l'avvio di tale procedimento debba essere comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, atteso che per le considerazioni fatte egli non può opporvisi e quindi la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.1.2007 n. 209).
4. Nella materia de quo, infine, il giudice amministrativo è sfornito del sindacato di merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 134 c.p.a., per il carattere latamente politico della scelta non sindacabile in sede di legittimità se non per profili formali, quali la violazione di specifiche disposizioni normative, la evidente abnormità del provvedimento sindacale o il suo carattere discriminatorio, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.
Conclusivamente l'appello è fondato e va accolto.
Le spese di ambedue i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
a) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
b) condanna il sig. Fi. Me. a rifondere in favore del comune di Grottaferrata le spese, le competenze e gli onorari del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 LUG. 2012

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