come promesso da oggi sarà disponibile la prima dispensa di diritto civile!!
Come potrete vedere dall'estratto che segue, essa presenta alcune novità rispetto a quella di penale.
In particolare, sono state introdotte le rubriche "brevi cenni" che trattano schematicamente i principali istituti oggetto delle pronunce della cassazione esaminate.
La dispensa, prendendo come base la figura del contratto preliminare, affronta numerose tematiche del diritto civile suscettibili di essere scelte per la prova scritta dell'esame avvocato 2012.
Per chi volesse iscriversi al Corso gratuito per l'esame d'avvocato troverà tutte le modalità di iscrizione al seguente link:
http://ildirittopenale.blogspot.it/2012/07/corso-gratuito-esame-avvocato-20122013_22.html
oppure potrà scrivere all'indirizzo email forleogi@msn.com
Per gli iscritti: a chi volesse ottenere il blocco di civile dovrà seguire la procedura seguita per il penale e indicare nella mail di conferma "Modulo civile"!
Coloro i quali abbiano già donato 10 euro o più sono dispensati da una nuova donazione!
Grazie a tutti
A presto
avv. Giulio Forleo
P.S: La dispensa è molto impegnativa, accompagnatela con il ripasso sul manuale di privato degli istituti trattati!
INDICE
Traccia:
Contratto preliminare e contratto definitivo…………………………………..pag. 3
Soluzione
traccia 1…………………………………………………………………………pag. 4
Brevi cenni: il
Contratto preliminare…………………………………………………… pag. 7
Traccia:
Contratto preliminare e caparra confirmatoria……………………………..pag. 10
Soluzione
traccia 2………………………………………………………………………..pag. 11
Brevi cenni: la Caparra
confirmatoria………………………………………………….pag. 16
Traccia:
Contratto preliminare e condizione sospensiva o risolutiva………………...pag. 18
Soluzione
traccia 3 ……………………………………………………………………….pag. 20
Brevi cenni: la
condizione sospensiva o risolutiva……………………………………...pag. 23
Traccia:
Contratto preliminare e determinabilità dell’oggetto……………………….pag. 27
Soluzione
traccia 4………………………………………………………………………..pag. 28
Traccia:
Contratto preliminare di vendita e garanzia per l’evizione…………………pag. 31
Soluzione
traccia 5………………………………………………………………………..pag. 32
Brevi cenni: il
pericolo di rivendica……………………………………………………..pag. 34
Traccia:
Contratto preliminare e clausole vessatorie………………………………….pag. 35
Soluzione
traccia 6………………………………………………………………………..pag. 37
Traccia:
Contratto con obbligazioni del solo proponente e patto di prelazione……...pag.
42
Soluzione
traccia 7………………………………………………………………………..pag. 44
Brevi cenni: il
contratto con obbligazioni del solo proponente………………………..pag. 48
Traccia: Contratto
preliminare e clausola compromissoria…………………………..pag. 49
Soluzione
traccia 8………………………………………………………………………..pag. 50
Traccia:
Contratto preliminare e clausola penale……………………………………...pag. 52
Soluzione
traccia 9………………………………………………………………………..pag. 53
Tracce da svolgere
a casa……………………………………………………………….. pag.56
1)
CONTRATTO PRELIMINARE
E CONTRATTO DEFINITIVO
Traccia
compito.
Con atto di citazione ritualmente
notificato Tizia e Caia convenivano i coniugi Rossi, affermando che Sempronio,
deceduto il 1-3-1996 e del quale le attrici erano uniche eredi, con scrittura
privata priva di data, ma sicuramente anteriore al 18-5-1989, aveva promesso di
vendere ai coniugi Rossi, che avevano promesso di comprare, un appezzamento di
terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale sito nel Comune di Terni,
distinto in catasto al foglio 142, particelle 26, 27, 28, 29, 56, 57, 97/A,
100, 101, 121, 168, 169, 170, 311, 376, 99/B. Le attrici deducevano che nel
successivo atto notarile di compravendita non era stata indicata la particella
170, e che tale omissione era stata involontaria, come si ricavava, in
particolare, dal fatto che la predetta particella era ricompresa nell'area
evidenziata dal contorno in colore giallo nella planimetria allegata al
contratto, il quale, peraltro, non conteneva alcuna clausola che facesse
pensare ad una modifica della volontà delle parti. Le istanti chiedevano,
pertanto, in via principale che venisse dichiarato che la particella 170 era di
proprietà dei coniugi Rossi, con conseguente correzione materiale nell'atto
pubblico e, in via subordinata, che venisse pronunciata sentenza che, tenendo
luogo del contratto non concluso, trasferisse ai promittenti acquirenti la
particella in questione.
Nel costituirsi, i coniugi
Rossi chiedevano il rigetto delle domande attoree, deducendo che la mancata
indicazione della particella 170 nell'atto di compravendita del 3-12-1990
corrispondeva alla effettiva volontà delle parti in quella sede, come si
ricavava dal fatto che l'indicazione della superficie complessiva del terreno
venduto corrispondeva esattamente al terreno compravenduto, con esclusione,
cioè, della particella in questione. Sostenevano che la volontà delle parti era
mutata rispetto al preliminare, in quanto il promittente venditore non aveva
consegnato la promessa polizza assicurativa che avrebbe dovuto garantire gli
acquirenti dalla eventuale responsabilità per danni a terzi derivanti da detta
particella, trattandosi di un dirupo dal quale potevano cadere dei massi.
Rilevavano, pertanto, che non poteva parlarsi di inadempimento del preliminare,
ben potendo le parti, in sede di stipula del definitivo, modificare l'oggetto
del contratto rispetto agli impegni assunti col preliminare.
Con sentenza del 5-3-2001 il
Tribunale di Terni rigettava la domanda principale, accogliendo invece la
domanda subordinata.
I
coniugi Rossi si rivolgono al vostro studio legale per proporre appello avverso
la predetta sentenza.
SOLUZIONE TRACCIA 1
Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2012. n. 9063.
La
corte d’appello accoglie l’appello dei coniugi Rossi.
Tizia
e Caia propongono ricorso in Cassazione.
”Con
il secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 2697, 2722
e 2729 c.c. e l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Sostengono che la Corte
di Appello non poteva far ricorso alla prova per presunzioni per fondare il
proprio convincimento circa la positiva volontà delle parti di eliminare, in
sede di stipula, la compravendita della particella 170, in quanto, ai sensi
degli artt. 2722 e 2729 c.c., un simile patto non può costituire oggetto di
prova presuntiva. Deducono che, qualora si volesse ravvisare, nella specie, un
patto intervenuto tra le parti successivamente alla stipula del preliminare,
rientrante nel paradigma dell'art. 2723 c.c., i giudici del gravame sarebbero
comunque incorsi nella violazione dei criteri che presiedono alla prova per
presunzioni. Rilevano, infatti, che gli elementi indiziari presi in
considerazione quali fatti noti dalla Corte di merito non erano univoci, in quanto
da essi ben si sarebbe potuta trarre la diversa conseguenza che le parti,
considerata la mancanza della polizza, si erano accordate per rinviare ad un
momento successivo ed all'esito dell'adempimento la stipula relativa all'area
in questione. Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono della violazione
degli artt. 1321 e 1372 c.c. e della contraddittoria e insufficiente
motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Deducono che la
premessa da cui è partita la
Corte di Appello, secondo cui le pattuizioni contenute nel
definitivo non assorbono quelle del preliminare (che può rimanere parzialmente
attuato), contrasta con la conclusione cui la stessa Corte è pervenuta, secondo
cui un contratto definitivo di contenuto parziale rispetto ad un precedente
preliminare implica comunque la volontà delle parti di regolamentare nel
definitivo stesso tutti i loro rapporti. Sostengono che la parte parzialmente
inadempiente agli obblighi assunti con il preliminare è tenuta a fornire la
prova positiva che, in sede di definitivo, sia intervenuta, nella
estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti, una manifestazione di
volontà diretta a modificare i patti già raggiunti e convenzionalmente
predefiniti. Nella specie, pertanto, in assenza di prova di una diversa volontà
delle parti contraenti, i giudici di merito non potevano ritenere caducato, in
base alla mera difformità riscontrata tra il contratto preliminare ed il
contratto definitivo, l'obbligo di acquistare anche l'appezzamento di terreno
in questione, che, al pari degli altri lotti, costituiva oggetto degli obblighi
assunti dalle parti con il preliminare.
4) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di dissentire, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. 11-7-2007 n. 15585; Cass. 18-7-2003 n. 11262; Cass. 25-2-2003 n. 2824; Cass. 18-4-2002 n. 5635; Cass. 29-4-1998 n. 4354). È stato ulteriormente puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo; e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l'adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli può far valere in forza del distinto accordo intervenuto fra le parti all'atto della stipula del contratto definitivo (Cass. 10-1-2007 n. 233).
Non appare condivisibile, invero, il diverso indirizzo giurisprudenziale invocato dalle ricorrenti e richiamato nella sentenza impugnata (Cass. 18-11-1987 n. 8486), secondo cui la stipula del contratto definitivo costituirebbe soltanto l'adempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare; dal che conseguirebbe che questo e non il contratto definitivo sarebbe l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, con l'ulteriore corollario che l'eventuale modifica degli accordi stabiliti col preliminare dovrebbe essere accertata in concreto e non sarebbe deducibile, in caso di preliminare di vendita di una pluralità di beni, dalla sola circostanza che il contratto definitivo abbia avuto ad oggetto soltanto alcuni di essi.
4) I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è motivo di dissentire, nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva (Cass. 11-7-2007 n. 15585; Cass. 18-7-2003 n. 11262; Cass. 25-2-2003 n. 2824; Cass. 18-4-2002 n. 5635; Cass. 29-4-1998 n. 4354). È stato ulteriormente puntualizzato che la presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo; e che tale prova, secondo le regole generali del processo, va data dall'attore, trattandosi di fatto costitutivo della domanda con la quale egli chiede l'adempimento di un obbligo che, pur riportato nel contratto preliminare, egli può far valere in forza del distinto accordo intervenuto fra le parti all'atto della stipula del contratto definitivo (Cass. 10-1-2007 n. 233).
Non appare condivisibile, invero, il diverso indirizzo giurisprudenziale invocato dalle ricorrenti e richiamato nella sentenza impugnata (Cass. 18-11-1987 n. 8486), secondo cui la stipula del contratto definitivo costituirebbe soltanto l'adempimento delle obbligazioni assunte con il preliminare; dal che conseguirebbe che questo e non il contratto definitivo sarebbe l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti, con l'ulteriore corollario che l'eventuale modifica degli accordi stabiliti col preliminare dovrebbe essere accertata in concreto e non sarebbe deducibile, in caso di preliminare di vendita di una pluralità di beni, dalla sola circostanza che il contratto definitivo abbia avuto ad oggetto soltanto alcuni di essi.
Così
argomentando, infatti, da un lato verrebbe a negarsi il valore di
"nuovo" accordo alla manifestazione di volontà delle parti consacrata
nel definitivo, che assurgerebbe, quindi, a mera ripetizione del preliminare,
ponendosi in tal modo un limite ingiustificato all'autonomia privata; e,
dall'altro, si attribuirebbe in natura negoziale all'adempimento, in contrasto
con la concezione, ormai dominante, che vede in esso il "fatto"
dell'attuazione del contenuto dell'obbligazione e non un atto di volontà (Cass.
10-1- 2007 n. 233).
Ciò
posto, si osserva che, nella specie, non vi è prova (la circostanza non è stata
nemmeno dedotta dalle ricorrenti) che le parti, pur avendo escluso da contratto
definitivo di vendita la particella 170, in occasione della stipula di tale atto
abbiano manifestato per iscritto la volontà di rimanere vincolate all'obbligo
di trasferimento assunto con il preliminare in relazione al predetto mappale.
Tanto è sufficiente - in applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati -, a giustificare il rigetto della domanda attrice di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. in relazione alla particella in questione; sicché in tali termini deve correggersi la motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso, si osserva che la Corte di Appello, nell'interpretare il contratto definitivo di vendita, ha accertato, in concreto, sulla base di elementi presuntivi (quali le caratteristiche di dirupo della particella in questione, che forniscono una spiegazione al rifiuto degli appellanti di acquistarla, altrimenti incomprensibile; il fatto che la superficie complessiva dei terreni oggetto della compravendita si ottiene non considerando la particella per cui è causa), che con esso le parti hanno inteso derogare al contratto preliminare precedentemente stipulato, escludendo il trasferimento della particella 170.
Tanto è sufficiente - in applicazione dei principi di diritto innanzi enunciati -, a giustificare il rigetto della domanda attrice di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. in relazione alla particella in questione; sicché in tali termini deve correggersi la motivazione della sentenza impugnata.
In ogni caso, si osserva che la Corte di Appello, nell'interpretare il contratto definitivo di vendita, ha accertato, in concreto, sulla base di elementi presuntivi (quali le caratteristiche di dirupo della particella in questione, che forniscono una spiegazione al rifiuto degli appellanti di acquistarla, altrimenti incomprensibile; il fatto che la superficie complessiva dei terreni oggetto della compravendita si ottiene non considerando la particella per cui è causa), che con esso le parti hanno inteso derogare al contratto preliminare precedentemente stipulato, escludendo il trasferimento della particella 170.
L'apprezzamento
espresso al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo
supportato da argomentazioni plausibili sotto il profilo logico e corrette sul
piano giuridico. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza,
infatti, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del
negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito,
incensurabile in cassazione se sorretta, come nel caso in esame, da una
motivazione immune da vizi logici e rispettosa dei canoni legali di
interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (tra le tante
v. Cass. 31-5-2010 n. 13242; Cass. 29-8-2004 n. 15381; Cass. 25-2-2004 n.
3772).
Allo stesso modo, l'apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione adottata al riguardo risulti congrua dal punto di vista logico e immune da errori di diritto (Cass. 1-5-2005 n. 10135; Cass. 16-7-2004 n. 13169; Cass. 10-11-2003 n. 16831; Cass. 4-11-2002 n. 15399).
Allo stesso modo, l'apprezzamento del giudice di merito circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione adottata al riguardo risulti congrua dal punto di vista logico e immune da errori di diritto (Cass. 1-5-2005 n. 10135; Cass. 16-7-2004 n. 13169; Cass. 10-11-2003 n. 16831; Cass. 4-11-2002 n. 15399).
Contrariamente
a quanto dedotto dalle ricorrenti, d'altro canto, nel far ricorso alla prova
presuntiva, il giudice di appello non è incorso nella violazione degli artt.
2722 e 2729 c.c. in quanto tale prova non era diretta a dimostrare patti
aggiunti al contratto preliminare, bensì, come esattamente rilevato nella
sentenza impugnata, ad interpretare la volontà manifestata dalle parti in
occasione della stipula del contratto definitivo. Si richiama, al riguardo, il
principio (estensibile anche alla prova per presunzioni a norma dell'art. 2729
c.c., comma 2), più volte affermato da questa Corte, secondo cui il divieto di
prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 c.c., si riferisce soltanto ai patti
aggiunti o contrari al contenuto di un documento e riguarda, quindi, quei soli
accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il
contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Tale divieto, pertanto,
non opera, e la prova testimoniale è ammissibile, allorché la stessa non miri
ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel
contratto stipulato per iscritto, ma abbia ad oggetto elementi di mera
integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale (Cass.
5-3- 2007 n. 5071; Cass. 30-6-2005 n. 14024; Cass. 16-7-2003 n. 11141;
Cass. 28-6-2001 n. 8853).
Cass. 28-6-2001 n. 8853).
5)
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel
presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012”
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012”
Brevi
cenni: il Contratto preliminare.
Il
contratto preliminare è quel contratto mediante il quale le parti si obbligano
alla conclusione di un successivo contratto detto definitivo.
Si
badi bene, però, che esso non è più visto come un semplice pactum de contraendo, ma con negozio destinato già a realizzare un
assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il
definitivo.
Il
suo oggetto, dunque, è non solo e non tanto un facere, consistente nel manifestare successivamente una volontà
rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e
soprattutto un (sia pur futuro) dare, insito nella trasmissione del diritto
(dominicale o di altro genere), che costituisce il risultato pratico avuto di
mira dai contraenti.
Ove
alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la
conclusione del contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte
dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto.
Il
contratto preliminare infatti, determinando soltanto l’obbligo reciproco della
stipulazione del contratto definitivo, resta superato da quest’ultimo, la cui
disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella
pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le
parti e si presume sia l’unica regolamentazione del rapporto da essa voluta.
Nel
valutare se le parti abbiano concluso un contratto definitivo o un semplice
preliminare è necessario ricercare l’effettiva volontà delle stesse aldilà
della qualificazione da esse attribuita al contratto stesso.
Non
sono decisive le espressioni usate (come, ad esempio, “preliminare”
nell’intestazione del contratto ovvero “vende” nel testo).
Non
rilevano, altresì, né la riserva di nomina del contraente, ai sensi dell’art.
1401 c.c., che può operare indifferentemente sia in un negozio definitivo che
preparatorio, né l’aver posto come condizione
l’ottenimento di una autorizzazione alla vendita da parte del giudice
tutelare ai sensi dell’art. 320 c.c. (sul punto si veda Cass., sez. 2, 14
agosto 2007 n. 17682).
Ai
fini della validità del contratto preliminare non è indispensabile la completa
e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto ,
risultando per converso sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi
essenziali.
In
un contratto preliminare ad effetti anticipati in cui il promissario acquirente
di un bene immobile, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo
e, dall’altro ottenga l’immediata immissione nel godimento del bene per effetto
dell’esecuzione anticipata della consegna della res da parte del promittente
venditore, non può essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la
proprietà a titolo di usucapione, non avendo egli l’animus possidenti che,
essendo uno stato di fatto, non può essere trasferito.
Secondo
Cass., sezioni unite, 27 marzo 2008, n. 7930, la disponibilità conseguita dal
promissario acquirente, si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato
funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti
veramente obbligatori.
Da
ultimo, occorre ricordare che il preliminare deve prevedere il termine entro il
quale procedere alla stipula del contratto definitivo. Si tratta di un termine
di adempimento, in difetto di fissazione del quale è possibile rivolgersi al
giudice affinchè provveda ex art. 1183 c.c..
Il
contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge
prescrive per il definitivo (art. 1351 c.c.).
Raffronto con figure similari.
a) Opzione.
Il
contratto preliminare unilaterale (con obbligazioni di una sola parte), è un
cotratto in sé perfetto e autonomo ancorchè con obbligazioni a carico di una
sola parte, rispetto al contratto definitivo, mentre l’opzione non è che uno
degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita
inizialmente da un accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta è
successivamente dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi
con la proposta, perfeziona il contratto; accordo questo la cui
identificabilità è rimessa al giudice di merito, che deve far riferimento al
comune intento negoziale.
Ne
consegue che il nesso strumentale esistente tra contratto preliminare e contratto
definitivo non ha nulla in comune con il legame strutturale che intercorre tra
il momento iniziale (proposta resa vincolante per accordo tra le parti) e il
momento finale (accettazione) nel fenomeno della formazione progressiva del
contratto, in quanto nell’ipotesi del contratto preliminare unilaterale gli
effetti definitivi si producono solo a seguito di un successivo incontro di
dichiarazioni tra le parti contraenti, mentre nel caso dell’opzione che
contenga una proposta irrevocabile gli effetti finali del contratto definitivo
si producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione
della parte non obbligata.
b) Contratto normativo.
Contratto
normativo è l’accordo con il quale si predispone, in tutto o in parte, il
contenuto di eventuali futuri contratti definitivi, cosicchè, se e quando
questi verranno stipulati, le parti sono obbligate a inserirli e ad osservare
quel contenuto predeterminato, frutto di reciproca precedente elaborazione.
Pertanto
l’accordo normativo, se obbliga le parti a darvi esecuzione nel modo dianzi
cennato ogni qual volta ricorra la situazione in esso prevista e disciplinata,
non le obbliga senz’altro, a differenza del contratto preliminare, a concludere
i contratti definitivi ivi menzionati.
Ne
deriva che soltanto dai futuri contratti definitivi nasceranno per i contraenti
concreti rapporti giuridici patrimoniali e, quindi, diritti soggettivi e
obblighi correlativi (i quali troveranno, però, in tutto o in parte il loro
contenuto predisposto nell’accordo normativo.
L’ulteriore
conseguenza sarà che le parti, non potendo venir meno ad un obbligo a contrarre, che non esiste, non possono
incorrere in una risoluzione unilaterale dell’accordo normativo, qualora
omettano o sospendano di concludere quei contratti definitivi.
Spetta
poi al giudice del merito accertare se congiuntamente all’accordo normativo le
parti abbiano anche assunto l’obbligo di contrattare i previsiti contratti
definitivi.
c) Patto di prelazione.
A
differenza del contratto preliminare unilaterale, che comporta l’immediata e
definitiva assunzione dell’obbligazione di prestare il consenso per il
contratto definitivo, il patto di prelazione relativo alla vendita di un bene
genera, a carico del promittente un immediata obbligazione negativa di non
venderlo ad altri prima che il prelazionario dichiari di non voler esercitare
il suo diritto di prelazione o lasci decorrere il termine all’uopo concessoli,
ed un obbligazione positiva avente ad oggetto la denuntiatio al medesimo della
sua proposta a venderlo, nel caso si decide in tal senso.
In
altre parole il patto dio prelazione, comportando solo l’obbligo di preferire,
a parita di condizioni, l’altra parte nella conclusione di un eventuale
contratto di alienazione del bene che ne è oggetto, limita solo le modalità di
esercizio del potere di alienazione del soggetto vincolato (senza alcun
pregiudizio per la sua libertà di decidere l’alienazione o meno del bene) e non
anche le facoltà dello stesso godimento della cosa, che può essere pertanto,
liberamente trasformata omodificata dal proprietario.
d) Puntuazione.
Ai
fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario
che tra le parti sia raggiunta l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, non
potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l’intesa
solamente su quelli essenziali ed ancorchè riportati in apposito documento
(cosiddetto “minuta” o “puntuazione”) risulti rimessa ad un tempo successivo la
determinazione degli elementi accessori.
Peraltro,
anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale
può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto,
come tale non vincolante tra le parti in difetto dell’attuale effettiva volontà
delle medesime di considerare concluso il contratto.
La
Cassazione ( sez. terza, 18 gennaio 2005, n.910) ha cassato l’impugnata sentenza rilevando
che, nel ritenere perfezionato un accordo transattivo tra le parti di un
giudizio per effetto di una duplice missiva inviata dal legale di una delle
parti e considerata accettata dal difensore di controparte, il giudice di
merito avesse peraltro nel caso del tutto omesso di valutare il comportamento
complessivo delle parti, in particolare quello mantenuto successivamente alla
supposta conclusione dell’accordo transattivo, non considerando che dopo lo
scambio delle suindicate lettere il difensore di una delle parti aveva
dichiarato in udienza avanti al giudice istruttore essere ancora pendenti
trattative tra le parti per la formalizzazione di un accordo al cui esito si
riservava di chiedere la revoca della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto e che nel prosequio del giudizio le parti avevano in
entrambi i gradi di merito formulato opposte conclusioni.
In
tema di perfezionamento dell’accordo negoziale, il documento contenente la
puntazione ancorchè completa e bilaterale dell’assetto dell’interessi che le
parti intendono adottare, è inidoneo a fornire la prova del perfezionamento del
contratto, costituendo mera presunzione semplice, superabile mediante la prova
contraria, fornita con ogni mezzo, non escluso la prova testimoniale,
ammissibile anche quando l’accertamento dell’attuale vincolatività dell’accordo
riguardi un contratto preliminare di compravendita immobiliare.
Buongiorno avvocato, ho provveduto ad effettuare la donazione e quindi sono regolarmente iscritta al Suo corso. Ho già ricevuto la dispensa di penale e quella per le tecniche di redazione. Quando riceverò per email quella di civile? Ogni volta che usciranno dispense saranno automaticamente inviate alla mia email? La ringrazio in anticipo...
RispondiEliminaDispensa inviata, buono studio!!
RispondiEliminaquindi, se dopo aver donato per la dispensa di penale, dono altri 10 cent per quella di civile mi verrà inviata?
RispondiEliminasi
EliminaSalve Avv. Forleo, ho provveduto ad effettuare la donazione, quando posso ricevere il materiale? La ringrazio anticipatamente!
RispondiEliminamateriale inviato
Eliminanon mi fa effettuare la donazione con post pay..
RispondiEliminaNon puoi utilizzare un indirizzo email o un numero di carta appartenente a un conto PayPal esistente. Se sei titolare di un conto PayPal, accedi. In caso contrario, modifica l'indirizzo email o il numero di carta e riprova. mi scrive questo
RispondiEliminaUsi il link che vedrà in basso a sinistra dove dice "se non sei titolare di un conto paypal"
EliminaGenile avvocato,ho appena provveduto ad effettuare la donazione vorrei sapere quando riceverò il materiale.Premetto che ho già ricevuto la dispensa di penale spero che a breve riceverò anche tutto ciò che riguarda il diritto civile compresa la redazione pareri.La ringrazio anticipatamente.
RispondiEliminamateriale inviato!
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