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martedì 21 giugno 2016
lunedì 20 giugno 2016
Risultati Torino esame avvocato 2016!!
Pubblicati sull'area personale dei candidati i risultati dell'esame di preparazione all'esame d'avvocato 2016.
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lunedì 13 giugno 2016
Risultati Milano esame avvocato 2016!!
La Corte d'Appello di Milano ha comunicato che i risultati dell'esame d'avvocato saranno pubblicati tra il 14 e il 21 giugno.
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Elenco degli ammessi a Napoli!!
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venerdì 20 maggio 2016
SOLUZIONE PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.
SOLUZIONE PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.
Cassazione Penale, sez. V, ud. 23.02.2015 dep.
04.06.2015, n. 23992
RITENUTO
IN FATTO
1.
A.C. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582
c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 2, e comma 2, n. 1, perchè, essendo affetto da
epatite cronica da virus C ed avendo consapevolezza della propria malattia e
dei relativi metodi di trasmissione, consumando senza alcuna precauzione
plurimi e ripetuti rapporti sessuali con M.S., alla quale taceva le proprie
condizioni di salute nonchè le conseguenze a lui note derivanti da tali
rapporti, cagionava alla stessa lesioni personali (infezione in atto da virus
C) dalla quale derivava una malattia del corpo probabilmente insanabile e,
comunque, l'indebolimento permanente del fegato, organo emuntore unico (tra
(OMISSIS)).
Con
sentenza deliberata in data 19/01/2012, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Piacenza, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava A.C.
colpevole del reato di cui agli artt. 583 e 590 c.p., così riqualificata
l'originaria imputazione, e condannava l'imputato alla pena di giustizia e al
risarcimento dei danni, da liquidarsi dinanzi al giudice civile, in favore
della parte civile, alla quale veniva concessa una provvisionale.
Investita
degli appelli dell'imputato, del P.M. e della parte civile, la Corte di appello
di Bologna, con sentenza deliberata il 28/11/2013, ha riqualificato il fatto ai
sensi dell'art. 582 c.p., art. 583 c.p., comma 1, n. 2, e comma 2, n. 1, e ha
applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle
ritenute circostante aggravanti.
2.
Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto
ricorso per cassazione A.C., attraverso il difensore avv. G. Barbieri,
articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173
disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1.
Vizi di motivazione e violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 194
c.p.p., nonchè dell'art. 40 c.p., artt. 530 e 533 c.p.p..
La
Corte di appello assume l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della
persona offesa in quanto supportate dalle dichiarazioni di B.E., che ha
riferito di essere a conoscenza della relazione tra l'imputato e la persona
offesa, avendo appreso tale circostanza in quanto di dominio pubblico ed in
forma di pettegolezzo. Erroneamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento
all'art. 192 c.p.p., comma 2, avendo in realtà violato l'art. 194 c.p.p..
Con
riguardo alla prova del nesso causale tra i rapporti sessuali e l'infezione da
epatite C dalla quale risulta affetta la persona offesa, la Corte di appello si
è basata sulla consulenza del P.M., ma ha omesso di esplicitare le ragioni per
le quali ha collocato l'insorgenza della malattia il (OMISSIS), disattendendo
la circostanza che in data 11/08/2009 Impersona offesa risultava negativa al
test qualitativo sull'epatite C. La sentenza impugnata ipotizza l'avvenuta
trasmissione per via sessuale e, dunque, il nesso causale assumendo, in modo
del tutto apodittico, che l'imputato rientri nella categoria di persone che
hanno multipli partner occasionali. La Corte di appello afferma in via
ipotetica che le ragioni del mancato contagio della moglie dell'imputato
possono essere rappresentate dalla mancanza di rapporti sessuali o dal fatto
che questi siano stati "protetti", richiamando il verbale
dell'udienza presidenziale del 23/07/2009 relativo alla separazione personale
dei coniugi, ma omettendo di rilevare come dallo stesso verbale si evinca la
nascita dal matrimonio di due figli in epoca posteriore all'insorgenza
nell'imputato dell'epatite C. 2.2. Vizi di motivazione e violazione e/o erronea
applicazione degli artt. 42 e 42 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 3, art. 582 e
590 c.p., art. 530 e 533 c.p.p..
Nel
ritenere la natura dolosa del fatto, la Corte di appello ha disatteso i più
recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti tra
dolo eventuale e colpa cosciente, affermando, inoltre, la sussistenza del dolo
eventuale per essersi l'imputato rappresentato il concreto rischio del
verificarsi dell'evento consistito nella trasmissione del virus, laddove
l'evento del reato di lesione deve essere la malattia. La sentenza impugnata
non fornisce motivazione circa la coesistenza e il concorso di lesioni gravi e
di lesioni gravissime e non rende ragione dell'iter argomentativo che ha
condotto la Corte di appello a negare che A., considerati la negatività della
moglie e il suo stato di soggetto affetto da epatite C da circa venti anni ma
senza alcun reale problema di salute ad essa riconducibile, nonchè la limitata
trasmissibilità attraverso rapporti sessuali del virus HCV, non solo potesse
dubitare che da sporadici rapporti in un lasso di tempo limitato potesse
conseguire la trasmissione del virus, ma anzi potesse ragionevolmente escludere
che "quell"'evento-malattia potesse concretamente verificarsi e non
si sia certo "determinato anche a costo di cagionarlo".
CONSIDERATO
IN DIRITTO
1.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
2.
Il primo motivo è, nel complesso, infondato.
Come
chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192
c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica,
corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso
essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone, mentre nel caso in cui la persona offesa
si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di
tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep.
24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv.
253214).
Nella ricostruzione dei rapporti tra l'imputato e la persona offesa, i giudici
di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato,
valorizzando le dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili, della
persona offesa, il cui racconto è stato confermato da ulteriori elementi,
rappresentati non solo dalle dichiarazioni di B.E. (amico dell'imputato), ma anche
dai dati probatori attestanti i pernottamenti dei due presso l'Hotel (OMISSIS)
in almeno due occasioni - il (OMISSIS) - (pernottamenti sui quali l'imputato,
come specificato dalla sentenza di primo grado, non ha fornito alcuna
spiegazione alternativa), rispetto ai quali il ricorso omette il necessario
confronto critico, sicchè, sotto questo profilo, le doglianze del ricorrenti
sono carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.
4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Quanto
al nesso di causalità, la sentenza di primo grado ha richiamato l'insegnamento
delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui coefficienti medio-bassi di probabilità
c.d.
frequentista
per tipi di evento impongono verifiche attente e puntuali sia della fondatezza
scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta, ma
nulla esclude che anch'essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio
circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti
in via alternativa, "possano essere utilizzati per il riconoscimento
giudiziale del necessario nesso di condizionamento" (Sez. U, n. 30328 del
10/07/2002 - dep. 11/09/2002, Franzese). In questo quadro, le concordi - sul
punto - determinazioni dei giudici di primo e di secondo grado fanno leva sulla
valutazione coordinata di una pluralità di convergenti elementi (tratti, in
particolare, dalla consulenza del pubblico ministero). Prima dell'inizio della
relazione con l'imputato (durante la quale i rapporti sessuali non sono mai
stati accompagnati da presidi di protezione o di prevenzione volti ad evitare
il contagio), la persona offesa (mai informata del rischio infettivo cui era
esposta attraverso i rapporti sessuali con l'imputato) non soffriva di epatite
C, come comprovato dalla documentazione clinica anteriore al ricovero del
(OMISSIS), che attesta l'assenza di agenti biochimici e clinici da infezione da
virus C: è certo, in particolare, che M.S. non aveva l'epatite C alla data del
15/09/2008 (quando si era sottoposta a controlli a causa dell'epilessia di cui
soffriva). L'epatite si è manifestata il (OMISSIS), ossia dopo che la persona
offesa aveva avuto diversi rapporti sessuali con l'imputato, portatore
dell'infezione; l'anamnesi svolta in occasione del ricovero del 01/04/2009 dava
atto della presenza degli indici sintomatici della malattia da circa un mese. I
periodi di incubazione del virus C) coincidono con la durata della relazione:
come osservato dalla consulenza del P.M., il periodo di incubazione
dell'infezione è variabile da due a ventisei settimane dopo il contagio, con un
picco a sette - otto settimane. Il genotipo virale dal quale sono affetti
l'imputato e la persona offesa risulta lo stesso, il che, nella valutazione del
consulente tecnico del P.M., è idoneo a tradurre in termini non solo di elevata
probabilità, ma di relativa certezza la sussistenza del nesso di causalità tra
l'infezione da virus C contratta dalla persona offesa e la sua relazione con
l'imputato. Nel quadro degli elementi appena sintetizzati vanno poi collocati
due ulteriori rilievi dei giudici di merito; per un verso, la sentenza di primo
grado, ha rimarcato come, nel caso concreto, non sia emerso alcun altro
possibile fattore di contagio della persona offesa, mentre, per altro verso, la
Corte di appello ha messo in luce come il giudizio di "improbabilità"
prospettato dai consulenti dell'imputato risulti fondato su premesse ipotetiche
e parzialmente smentite in fatto.
Il
compendio probatorio posto a sostegno della ritenuta sussistenza del nesso di
causalità non è inficiato dalle censure del ricorrente. Infondata è la censura
incentrata sul mancato contagio della moglie dell'imputato: sul punto, la Corte
di appello ha rilevato che la non elevata percentuale di rischio (indicata dal
consulente del P.M. nel 12%, con alcune casistiche che lo indicano anche nel
30%, laddove i consulenti della difesa riportano la percentuale del 3%) fa sì
che il mancato contagio della moglie dell'imputato non escluda la derivabilità
del contagio della persona offesa dai rapporti con A., rilievo, questo, in
linea con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità
logica (e, del resto, neppure oggetto di specifiche e puntuali censure del
ricorrente). Le doglianze relative all'epoca di insorgenza della malattia,
oltre che non sorrette da deduzioni in grado di disarticolare il ragionamento
delineato dalla sentenza impugnata (così come quella relativa alla riconducibilità
dell'imputato nella categoria di persone che hanno multipli partner
occasionali), sono, prima ancora, infondate in fatto, posto che, come si è
visto, il 22/03/2009 è indicato dai giudici di merito come epoca della
manifestazione della malattia, laddove la sua insorgenza è stata individuata
sulla base della anamnesi svolta dai sanitari.
Il
rilievo circa il test negativo dell'11/08/2009 risulta svincolato
dall'indicazione del dato probatorio sul quale fa leva e, comunque, non è
idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata posto che la
malattia contratta dalla persona offesa non risulta contestata. Nel suo
complesso, dunque, l'iter motivazionale seguito dai giudici di merito in ordine
alla sussistenza del nesso di causalità, non risulta, ad avviso del Collegio,
compromesso, sul piano della tenuta logico-argomentativa, dalle doglianze del
ricorrente.
3.
Il secondo motivo, invece, è fondato nei termini di seguito indicati.
3.1.
In premessa, rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata
deve essere valutata al lume della recente pronuncia delle Sezioni unite (Sez.
U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri)
intervenuta proprio sul tema dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente,
rimarcando la centralità, nel primo, della dimensione volitiva dell'elemento
soggettivo del reato. Infatti, hanno affermato le Sezioni unite (par.
43.2.)
che "se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano
della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa
cosciente", laddove "la colpevolezza per accettazione del rischio non
consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla
più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso"; ai fini della
configurabilità del dolo eventuale, pertanto, non basta "la previsione del
possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che
l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il
raggiungimento di un determinato risultato"; nel dolo eventuale, infatti,
"oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione,
sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa
rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato". Nella prospettiva
tracciata dalle Sezioni unite (par. 50), dirimente, ai fini della
configurabilità del dolo eventuale, è "un atteggiamento psichico che
indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi quale
conseguenza non direttamente voluta della propria condotta", sicchè
riveste decisivo rilievo che "si faccia riferimento ad un reale
atteggiamento psichico che, sulla base di una chiara visione delle cose e delle
prospettive della propria condotta, esprima una scelta razionale; e, soprattutto,
che esso sia rapportato allo specifico evento lesivo ed implichi ponderata,
consapevole adesione ad esso, per il caso che abbia a realizzarsi".
Nella
consapevolezza della complessità dell'accertamento giudiziale dell'elemento
soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o
indicatori del dolo eventuale: nella sintesi offertane dalla massima (Rv.
261105), le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilità del dolo
eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente,
occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la
specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta
aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a
ricostruire l'iter e l'esita, del processo decisionale, può fondarsi su una
serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella
doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata
e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il
fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative
anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h)
il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonchè la possibilità
di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente
non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto
contezza della sicura verificazione dell'evento (c.d. prima formula di Frank).
3.2.
La definizione dei rapporti tra dolo eventuale e colpa cosciente operata dalla
sentenza n. 38343/14 delle Sezioni unite rende ragione della sussistenza, nei
termini di seguito indicati, del vizio motivazionale della sentenza impugnata.
La
Corte di appello ha motivato la riforma sul punto della pronuncia di primo
grado rilevando come dal quadro probatorio emerga che, pur consapevole della
propria malattia, l'imputato non solo non ha avvisato la persona offesa della
situazione, ma ha anche avuto ripetutamente rapporti sessuali con la stessa pur
consapevole della concreta possibilità di un contagio e ne ha accettato il
rischio, a nulla rilevando la "speranza" o il "desiderio"
che ciò non accadesse: l'imputato si è rappresentato il concreto rischio
dell'evento e lo ha anche accettato, nel senso che si è determinato ad agire
(ossia, ad avere rapporti sessuali non protetti) anche a costo di cagionarlo.
Prive di consistenza sono le censure incentrate sul riferimento alla
trasmissione del virus (espressione, questa, univocamente indicativa
dell'infezione dalla quale è risultata affetta la persona offesa) e alle
lesioni gravi e gravissime (volto ad offrire una puntuale descrizione dei fatti
oggetto di imputazione e della sussumibilità delle conseguenze della
contrazione dell'infezione nelle due fattispecie circostanziali). Inoltre, con
riferimento al profilo rappresentativo dell'elemento soggettivo, ossia alla
previsione del possibile verificarsi dell'evento, la sentenza di appello - in
linea con quella di primo grado - ha fatto riferimento alla sicura conoscenza
in capo all'imputato della possibilità di trasmissione della malattia
attraverso rapporti sessuali non protetti, conclusione, questa, argomentata
principalmente sulla base della documentazione del 12/03/2008 (una
comunicazione della USL Emilia Romagna) che detta possibilità espressamente
indicava: sul punto, la motivazione risulta immune da cadute di
conseguenzialità logica e, comunque, non è stata oggetto di specifiche critiche
da parte del ricorso.
E',
invece, con riguardo al profilo volitivo dell'elemento psicologico che la
sentenza impugnata presenta il vizio motivazionale denunciato, sicchè deve
essere annullata: esaurendosi nel riferimento all'accettazione del rischio da
parte di A. del verificarsi dell'evento, la Corte di appello non ha dato atto
della riconoscibilità, in capo all'imputato, di "un atteggiamento psichico
che indichi una qualche adesione all'evento per il caso che esso si verifichi
quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta" (Sez. U,
n. 38343 del 2014 cit.)- La sussistenza del vizio si apprezza anche alla luce
degli indicatori del dolo eventuale individuati dalle Sezioni unite e, in
particolare, di quelli desumibili dalle pregresse esperienze dell'agente: sotto
questo profilo, l'epoca alla quale risale la malattia dell'imputato (15 - 20
anni, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata) e la circostanza che
il coniuge non ha contratto la medesima malattia (in un arco temporale di cui,
dalla sentenza impugnata, non risulta la coincidenza con la crisi matrimoniale
richiamata, tra gli altri rilievi, dalla Corte di appello a proposito del nesso
di causalità) rappresentano dati che richiedono un adeguato approfondimento da
parte del giudice di merito. Più in generale, la configurabilità del dolo
eventuale in luogo della colpa cosciente richiede un puntuale confronto con gli
indici rivelatori desumibili dal fatto e dalla vicenda nella quale si
inserisce, confronto che dovrà essere svolto dal giudice del rinvio alla luce
dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni unite sopra richiamata. In
caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli
altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Annulla
la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna per nuovo esame. In caso di diffusione del presente provvedimento
omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 52 in quanto disposto d'ufficio.
Così
deciso in Roma, il 23 febbraio 2015.
Depositato
in Cancelleria il 4 giugno 2015
giovedì 12 maggio 2016
TRACCIA PARERE SUL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE MALATTIE INFETTIVE.
DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE: TRASMISSIONE
MALATTIE INFETTIVE.
Traccia parere
Sempronio,
malato da oltre vent’anni di epatite cronica da virus C, intraprendeva una
relazione extraconiugale con la sua collega di lavoro Mevia. Nonostante fosse
ben consapevole delle modalità di trasmissione della malattia, non adottava
nessun tipo di precauzione nei rapporti sessuali con l’amante.
Confidando
ad un’amica in comune la relazione con Sempronio, Mevia veniva a conoscenza
della malattia di quest’ultimo. Allarmata dalla notizia, decideva di effettuare
delle analisi del sangue.
L’esito
delle analisi rivelava che anche lei era affetta da epatite da virus C.
A
questo punto Mevia sporgeva querela nei confronti di Sempronio.
Sempronio
si rivolge al proprio legale di fiducia affermando di essere sicuro di non
trasmettere il virus considerato che, in oltre dieci anni di matrimonio, la
moglie Caia non aveva contratto la malattia.
Il
candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga parere motivato
sulle possibili conseguenze penali della condotta del cliente prestando
particolare attenzione ai criteri distintivi del dolo eventuale e della colpa
cosciente.
CLICCA MI PIACE SUL TASTO A DESTRA PER RICEVERE DOMANI LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL PARERE.
mercoledì 20 aprile 2016
SOLUZIONE PARERE SULLO STATO DI NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.
SOLUZIONE
PARERE SULLO STATO DI
NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.
Cassazione
penale, sez. II, ud. 17.10.2014 dep. 24.10.2014, n. 44363
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Milano e la A.L.E.R. (Azienda lombarda per l'edilizia residenziale - ex
I.A.C.P.) di Milano ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di Milano del 7.10.2012, che ha confermato la sentenza di primo grado,
emessa dal locale Tribunale, con la quale l'imputata H.K.A. è stata assolta dal
delitto di occupazione arbitraria di un alloggio popolare perchè il fatto non
costituisce reato, in quanto commesso in stato di necessità (all'epoca della
occupazione dell'alloggio l'imputata risultava essere in stato di gravidanza a
rischio e per di più affetta da HIV).
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Milano deduce la inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen.;
deduce, in particolare, che non sussisterebbero i
presupposti per l'applicazione della scriminante dell'aver agito in stato di
necessità, perchè: 1) non risulterebbe che l'imputata si è attivata per
pretendere dal padre dei suoi figli il contributo al mantenimento degli stessi
in modo da potersi procurare un alloggio;
2) non risulterebbe che l'imputata si è attivata per
cercare una soluzione abitativa proporzionata alle sue possibilità economiche,
considerato che risulta che la stessa lavorava stabilmente; 3) in ogni caso,
mancherebbe l'attualità del pericolo, in quanto la condotta della imputata si è
protratta sine titulo per un notevole arco temporale, a partire dall'ottobre
2003.
La A.L.E.R. deduce l'erronea applicazione degli artt. 54
e 633 cod. pen., per avere i giudici di merito riconosciuto all'imputata la
causa di giustificazione dello stato di necessità, pur in assenza del pericolo
di danno grave alla persona (in realtà l'imputata si sarebbe trovata solo in
uno stato di bisogno abitativo), della sua inevitabilità e, soprattutto, della
sua attualità, tenuto conto che la condotta della imputata perdura da oltre
dieci anni (dall'ottobre 2003 a tutt'oggi) e non potrebbe ammettersi che la
prevenuta occupi indefinitivamente l'immobile, sottraendolo agli altri aventi
diritto e vivendo di fatto alle spalle della collettività.
DIRITTO
I ricorsi non sono fondati. Questa Corte, come è noto, ha
ripetutamente avuto modo di sottolineare che, ai fini della esimente dello
stato di necessità, occorre che l'azione delittuosa sia commessa per evitare un
pericolo che abbia - come testualmente richiede l'art. 54 cod. pen. - il
carattere della attualità, dal momento che, come è logico, in assenza di un
nesso di corrispondenza cronologica tra elemento giustificante e condotta
giustificata, si elide la stessa ratio essendi della causa di non punibilità,
imponderabili essendo le numerose alternative prefigurabili al fine di
fronteggiare e dissolvere un pericolo soltanto futuro ed eventuale. Il
requisito della attualità postula, a sua volta, anzitutto che il pericolo sia
presente quando il soggetto agisce e che sia imminente il danno che ne possa
derivare, ma, appunto per tale ragione, implica anche che si tratti di un
pericolo che nel momento in cui il fatto venga compiuto sia già individuato e
circoscritto, e cioè precisamente delineato nel suo contenuto e oggetto, nonchè
nei suoi effetti. Di conseguenza, non è sufficiente che l'azione delittuosa
venga attuata nell'aspettativa che possano essere evitati pericoli che non
abbiano tali connotati e che siano, invece, in concreto meramente eventuali e
futuri, possibili o anche solo probabili. Al contrario, ai fini della
applicazione della causa di giustificazione, occorre un preciso e indefettibile
collegamento causale tra la necessità di sacrificare un interesse penalmente
protetto e lo scopo di evitare uno specifico e determinato pericolo;
sicchè, l'agente può andare esente da pena soltanto quando
il suo comportamento, che altrimenti costituirebbe una offesa criminosa, sia
stato causato dalla necessità urgente di evitare un pericolo del genere
indicato e, con esso, un danno grave alla persona, già ben individuato all'atto
stesso in cui agisce.
D'altra parte, ed a prescindere dalla varietà delle
impostazioni dottrinarie che si sono soffermate sul punto, non pare azzardato
scorgere, al fondo della natura della scriminante in parola, un forte richiamo
verso il principio solidaristico che informa l'intera platea dei valori
costituzionali - e con essa il necessario bilanciamento tra gli stessi - come
peraltro traspare dai connotati di non illiceità che caratterizzano la condotta
necessitata, al punto che l'art. 2054 cod. civ. prevede, con riferimento ai
pregiudizi subiti dal terzo, esclusivamente un indennizzo (istituto tipico del
"rischio solidaristico") e non il risarcimento del danno.
Per altro verso, va pure rammentato che la giurisprudenza
di questa Corte è ormai da tempo consolidata nel ritenere che, ai fini del
riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno
grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 cod. pen., rientrano
anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità
fisica, in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla
personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un
alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla
persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone però - si è pure
sottolineato - una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a
circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano
indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i
requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto
delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti,
diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e
chiaramente comprovate. (Nella specie è stata confermata la decisione di merito
che aveva ritenuto configurabile l'esimente in relazione all'occupazione
arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l'imputata, dopo
un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si
era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così
grave ed eccezionale che l'amministrazione comunale del luogo aveva poi
requisito l'appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare
della donna). (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003 - dep. 04/06/2003, PG in proc.
Bocchino, Rv. 225447).
Al riguardo, va infatti rammentato che la Corte
costituzionale ha in più occasioni avuto modo di sottolineare che "le
finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di garantire
un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro
interessi (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), mediante un servizio
pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno
abbienti (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992). Dal complesso
delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana,
della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge,
infatti, con chiarezza che l'esigenza dell'abitazione assume i connotati di una
pretesa volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse
protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei
limiti della disponibilità delle risorse finanziarie. Per tale motivo,
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di
condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, quali, ad esempio, il basso reddito familiare
(sentenza n. 121 del 1996) e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o
di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze
abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici
di una situazione di reale bisogno" (v., da ultimo, Coste cost., sentenza
n. 168 del 2014).
In tale quadro di riferimento, dunque, deve anche
iscriversi il "bilanciamento" tra le situazioni di pregnanza concreta
del "pericolo" per la persona, la sua portata dirimente sul piano
della volontà e delle possibili scelte alternative della condotta e, di
conseguenza, la individuazione dei concreti confini applicativi della
scriminante, non senza sottolineare come - proprio nella prospettiva di
equilibrata commisurazione dei contrapposti valori che vengono coinvolti -
assuma specifico risalto, per l'appunto, il connotato del "pericolo
attuale", in riferimento ad una fattispecie criminosa che, come quella di
arbitraria invasione di edificio per uso abitativo, si caratterizza per la
diuturnitas della relativa condotta occupativa (si è affermato, infatti, che il
delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. è di
natura permanente, dato il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo; la
permanenza cessa con la pronuncia giudiziale di primo grado. (Sez. 1, n. 29362
del 21/06/2001 - dep. 19/07/2001, Confl. comp. in proc. Licciardello, Rv.
219480).
Ebbene, i principi affermati al riguardo da questa Corte
sono noti e rievocati, anche, dagli stessi giudici a quibus: si è infatti
reiteratamente puntualizzato che l'illecita occupazione di un bene immobile è
scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona,
che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità
fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il
diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita
occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della
condotta e l'inevitabilità del pericolo, (ex plurimis, Sez. 2, n. 8724 del
11/02/2011 - dep. 04/03/2011, Essaki, Rv. 249915; Sez. 6, n. 28115 del
05/07/2012, Rv. 253035; Sez. 2, n. 19147 del 16/04/2013).
Contrariamente all'assunto dei ricorrenti, di tali
principi i giudici del merito hanno fatto senz'altro buongoverno, dal momento
che le condizioni in cui versava la imputata all'atto della occupazione, e che
si sono protratte nel tempo, presentavano - in termini del tutto inequivoci - i
connotati del pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti
evitabile, che la scriminante richiede per l'applicazione della causa di non
punibilità. Come già sottolineato dal primo giudice, infatti, l'imputata,
cittadina extracomunitaria, all'atto della occupazione dell'alloggio risultava
in condizioni di salute assai precarie, in quanto sieropositiva, e per di più
con gravidanza a rischio, tanto da aver partorito prima del termine; alla prima
gravidanza ne era posi succeduta una seconda, con evidente incremento delle
condizioni di profondo disagio, derivanti, anche, dalla circostanza che non
riceveva alcun tipo di ausilio, da familiari o da terzi, tra l'altro a cagione
delle difficoltà connesse alla malattia ed al pericolo di contagio. Il tutto,
in presenza di condizioni reddituali del tutto precarie, dipendenti dal fatto
che la sua retribuzione come parrucchiera ammontava ad Euro 732 mensili e che
nel tempo l'attività lavorativa aveva assunto caratteri di saltuarietà.
A fronte di tale quadro di riferimento, le contestazioni
dei ricorrenti finiscono in larga misura per attingere null'altro che ad una
rivalutazione circa il "contenuto fattuale" della pregnanza del
"pericolo" e della sua relativa attualità, senza peraltro porre in
luce elementi davvero "critici" che possano aver infirmato
l'apprezzamento condotto nei due gradi di merito, al contrario concordi nel
porre in luce tanto la intensità e la perduranza nel tempo delle condizioni di
assoluta precarietà in cui era costretto a vivere l'intero nucleo familiare
della imputata - che solo sulla stessa poteva contare - quanto la sostanziale
"adeguatezza" e "proporzionalità" della condotta illecita
rispetto al "pericolo", avendo fra l'altro posto in luce il paradosso
rappresentato dal fatto che la medesima imputata, pur avendo titolo a
concorrere per la concessione dell'alloggio, si era vista
"discriminata" per la condotta di occupazione abusiva, malgrado la
stessa fosse da ritenersi a sua volta "scriminata" per lo stato di
necessità.
I ricorsi devono pertanto essere entrambi respinti e la
parte civile va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi
e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014
venerdì 15 aprile 2016
TRACCIA PARERE SULLO STATO DI NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.
STATO DI
NECESSITA’ E ILLECITA OCCUPAZIONE DI UN BENE IMMOBILE.
Traccia
parere.
Mevia, cittadina extracomunitaria, in condizioni
reddituali precarie (retribuzione di parrucchiera di 732 euro al mese) e con
forti problemi di salute (sieropositiva e con gravidanza a rischio) decideva di
occupare un alloggio popolare sito nel comune di Milano. Durante il suo
permanere nell’appartamento, inoltre, alla prima gravidanza ne era succeduta
una seconda, con evidente incremento delle condizioni di profondo disagio,
derivanti, anche, dalla circostanza che non riceveva alcun tipo di ausilio, da
familiari o da terzi, tra l'altro a cagione delle difficoltà connesse alla
malattia ed al pericolo di contagio. Denunciata dalla società proprietaria
dell’immobile, Mevia veniva condannata ai sensi dell’art. 633 del codice
penale.
Rediga il candidato appello avverso a suddetta sentenza
di condanna.
CLICCA MI PIACE SUL TASTO A DESTRA PER RICEVERE DOMANI LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL PARERE.
lunedì 11 aprile 2016
SOLUZIONE PARERE SULLA RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE E NESSO DI CAUSALITA’.
SOLUZIONE PARERE SULLA RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE E NESSO DI CAUSALITA’.
Cassazione penale, sez. IV, 19/03/2015 (dep. 27/5/2015),
n. 22378
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di richiesta di patteggiamento il Tribunale di Trento ha
assolto V.V. dal reato di cui all'art. 590 in danno del lavoratore Vr.Ne. ai
sensi dell'art. 129 c.p.p., perchè il fatto non sussiste. A seguito di
contestuale giudizio abbreviato, lo stesso Tribunale ha assolto da tale accusa
con la medesima formula gli altri imputati A.C., Am.Ma., N.H., D.D..
La sentenza èstata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Trento
che ha dichiarato inammissibile per tardivitàl'appello del Procuratore generale
nei confronti del V.; ed ha affermato la responsabilitàdegli odierni
ricorrenti.
Ricorrono per cassazione il Procuratore generale e gli imputati in
epigrafe.
2. Il Procuratore generale censura la ritenuta inammissibilitàdell'appello
nei confronti di V. per tardività. Erroneamente si èritenuto che la sentenza
emessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p., nei confronti di costui sia stata
adottata nell'ambito di udienza in camera di consiglio nell'ambito del rito
pattizio, in realtànella sede dibattimentale gli imputati hanno avanzato
richieste distinte quanto al rito. Il V., in particolare, pur richiedendo
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha altresìavanzato
richiesta di assoluzione ai sensi del richiamato art. 129.
Tale istanza èstata accolta, ma solo all'esito del dibattimento concernente
altri imputati; ed utilizzando le acquisizioni probatorie conseguite in tale
sede. Il giudizio èstato concluso con pronunzia liberatoria che ha riguardato
tutti gli imputati. Dunque non puòritenersi che si fosse, quanto l'imputato in
questione, nell'ambito di udienza camerale; con la conseguenza che il termine
per impugnare non era di 15 giorni, come erroneamente ritenuto dalla Corte
d'appello.
3. Gli imputati deducono diversi motivi 3.1. Si lamenta che il giudice
d'appello ha isolato solo alcuni brani della pronunzia dei Tribunale e non ha
esaminato la sentenza in modo integrale. Da essa emerge che la caduta fu
pacificamente dovuta alla riparazione del ponteggio in modo assolutamente
maldestro, utilizzando del filo di ferro; e tale da determinare il cedimento
della struttura alla sua prima utilizzazione. L'evento èstato dunque
determinato da tale riparazione di cui, tuttavia, non èstato possibile
individuare l'autore. Secondo il Tribunale tale grave condotta ha determinato
interruzione dei nesso causale; e ciòèaccaduto in epoca di poco anteriore al
momento dell'incidente accaduto (OMISSIS) alle ore 9,30. Tale interruzione non
consente di attribuire rilievo causale alle singole posizioni di garanzia. La
abnormitàdella condotta in questione èstata rimarcata dal giudice richiamando
l'elaborato peritale che parla di una demenziale opera di fissaggio delle
tavole metalliche a mezzo di filo di ferro compiuta da persona priva di
capacitàraziocinante.
Tale condotta èstata collocata a ridosso dell'infortunio ed èstata ritenuta
poco impegnativa, tanto da poter essere compiuta in un breve lasso di tempo;
sicchè l'azione di controllo dei preposti poteva essere facilmente elusa.
3.2. Si deduce inoltre che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che
non vi sia prova che la perizia non sia stata redatta pure nei confronti degli
imputati ricorrenti che in quell'epoca non erano indagati. Invece dagli atti
emerge che solo all'esito di tale perizia il pubblico ministero ha richiesto
che i ricorrenti venissero iscritti nel registro degli indagati.
3.3 Altrettanto erroneamente, si assume ancora, si èritenuto che gli
imputati chiedendo che si procedesse col rito abbreviato abbiano consentito
l'utilizzazione della perizia in questione. Tale assunto non èfondato. Gli
imputati hanno tempestivamente eccepita l'inutilizzabilitànei loro confronti
dell'atto in questione nell'udienza del 5 dicembre 2011. Dopo tale eccezione
preliminare hanno sostanzialmente chiesto di essere ammessi ad un giudizio
abbreviato condizionato, per cosìdire alla non utilizzabilitàdella perizia. In
ogni caso si tratta di inutilizzabilitàpatologica e perciònon sanabile con la
richiesta di rito abbreviato.
L'utilizzazione di tale perizia da luogo ad una prova costituzionalmente
illegittima perchè recante violazione del principio del contraddittorio di cui
all'art. 111 costo.
4. I ricorsi degli imputati sono fondati. E' invece privo di pregio quello
dell'accusa pubblica.
4.1 Le censure in ordine alla perizia ed alla sua utilizzazione sono prive
di pregio. La Corte di merito considera al riguardo che le prospettazioni in
tema di inutilizzabilitàdella perizia sono infondate. La circostanza che i
ricorrenti non fossero indagati all'epoca dell'indagine tecnica non èprovata. E
comunque la scelta del rito abbreviato fa cadere qualunque censura, non
essendosi in presenza di inutilizzabilitàpatologica.
Tale valutazione èda condividere. L'atto èstato acquisito al giudizio
abbreviato e dunque èentrato nel novero delle prove utilizzabili. Esso, d'altra
parte, non èaffetto da alcuna patologia. Se ne èsemplicemente estesa
l'utilizzabilitànei confronti di altri imputati, conformemente a quanto
previsto dal rito in questione. Del resto che la deduzione sia priva di pregio
emerge dal fatto che la difesa, da un lato prospetta l'indicata censura e
dall'altro utilizza l'atto per desumerne l'interruzione del nesso causale.
4.2 La deduzione afferente all'interruzione del nesso causale, ritenuta dal
primo giudice, èfondata.
Dalla sentenza del Tribunale emerge che erano in corso lavori edili di
ristrutturazione di un edificio affidati alla V. srl di cui il V.V. era datore
di lavoro e legale rappresentante. I lavori di intonacatura erano stati
subappaltati alla Amac Bau srl, di cui era datore di lavoro il ricorrente A.C.
e dirigente responsabile di cantiere il ricorrente Am.Ma.. Tale ultima
societàaveva commissionato il ponteggio alla N. spa di cui N.H. era
amministratore delegato. Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori era D.D..
E' pure emerso che il lavoratore, dipendente della Amac Bau srl, era caduto
dal ponteggio mentre si trovava all'altezza di oltre quattro metri riportando
gravi lesioni personali.
La caduta fu determinata da una sorta di riparazione provvisoria effettuata
su un tratto orizzontale dell'impalcatura, consistita nel fissaggio del piano
di calpestio con un fragile fil di ferro;
intervento errato e pericoloso. Non èstata raggiunta la prova in ordine
all'autore di tale intervento. Esso, peraltro, èstato compiuto sicuramente poco
prima dell'evento lesivo, risalente al (OMISSIS), poichè il precedente
(OMISSIS), venerdì, era stata scattata una foto che mostrava il ponteggio nella
condizione originaria.
Tale contingenza ha determinato l'interruzione del nesso causale.
Inoltre, atteso che l'evento si èdeterminato in contiguitàtemporale con la
modifica, non rilevano nè le posizioni di garanzia nè la violazione
dell'obbligo di controllo da parte dei D..
La Corte d'appello, invece, ha ritenuto fondato l'appello avanzato nei
confronti degli odierni ricorrenti. Si èconsiderato che il subappaltatore
èpacificamente tenuto all'osservanza della norme sulla sicurezza del lavoro.
Sugli imputati gravava quindi l'obbligo della sicurezza del luogo di lavoro.
E' emerso che la modifica dei ponteggio era consistita nella due campate e
di due piani di appoggio e nella legatura delle estremitàdegli impalcati con
fil di ferro non era necessaria in relazione ai lavori edili programmati ed era
"demenziale" secondo l'opinione del perito. Tale modifica era da
attribuire verosimilmente agli operai della V. srl.
Il subappaltatore avrebbe dovuto inibire l'accesso al ponteggio modificato.
Di qui l'affermazione di responsabilità. D'altra parte, il comportamento della
vittima non era abnorme ed imprudente posto che era in atto un'ordinaria
attivitàlavorativa.
4.3 La valutazione espressa dai Tribunale si fonda su una puntuale e
penetrante valutazione delle prove ed èconforme all'ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
Dell'art. 41 cpv. c.p., e della cosiddetta interruzione del nesso causale
si sono recentemente occupate le Sezioni unite di questa Corte (Sez. Un 24
aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103) che, evocando la precedente giurisprudenza,
hanno proposto condivisi principi. E' stata infatti posta l'enunciazione che il
garante èil gestore di un rischio; e che il termine "garante" viene
ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si èin
presenza di causalitàcommissiva e non omissiva; ed ha assunto un significato
piùampio di quello originario, di cui occorre acquisire consapevolezza, traendo
argomento proprio dalla norma richiamata.
Si èconsiderato che la necessitàdi limitare l'eccessiva ed indiscriminata
ampiezza del'imputazione oggettiva generata dal condizionalismoèalla base di
classiche elaborazioni teoriche: la causalitàadeguata, la causa efficiente, la
causalitàumana, la teoria del rischio. Tale istanza si rinviene altresìnel
controverso art. 41 cpv. c.p.. L'esigenza cui tali teorie tentano di corrispondere
èquella di limitare, separare le sfere di responsabilità, in modo che il
diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato
giudizio sulla paternitàdell'evento illecito.
Il contesto della sicurezza del lavoro fa emergere con particolare
chiarezza la centralitàdell'idea di rischio; tutto il sistema èconformato per
governare l'immane rischio, gli indicibili pericoli, connessi al fatto che
l'uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. li rischio
ècategorialmente unico ma, naturalmente, si declina concretamente in diverse
guise in relazione alla differenti situazioni lavorative. Dunque, esistono
diverse aree di rischio e, parallelamente, distinte sfere di responsabilitàche
quei rischio sono chiamate a governare. Soprattutto nei contesti lavorativi
piùcomplessi, si èfrequentemente in presenza di differenziate figure di
soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli
apparati; ed anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio.
Le Sezioni unite sottolineano che questa esigenza di delimitazione si
èfatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo
costituito dall'art. 41 cpv. c.p.. Infatti, la diversitàdei rischi interrompe,
per meglio dire separa le sfere di responsabilità. Tale tesi èstata argomentata
traendo argomento proprio dalla prassi, richiamando alcuni casi topici,
prevalentemente incentrati proprio sul diritto penale del lavoro ((Sez. 4, n.
44206, del 25/09/2001, Intrevado, Rv. 221149; Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985,
Bernardi, Rv. 171215; Sez, 4, n. 3510 del 10/11/1999, Addesso, Rv. 183633; Sez.
4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv.203223; Sez, 4, n. 2172 del
13/11/1984, Accettura, Rv. 172160; Sez. 4, n. 12381 del 18/03/1986, Amadori,
Rv. 174222; Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, Dell'Oro, Rv. 183199; Sez. 4, n,
9563 del 11/02/1991, Lapi, Rv, 188202; Sez. 4, n. 8676 dei 14/06/1996,
Ieritano, Rv, 206012).
In sintesi, le Sezioni unite hanno posto l'enunciazione che un
comportamento è"interruttivo" (per restare al lessico tradizionale)
non perchè"eccezionale" ma perchè eccentrico rispetto ai rischio
lavorativo che il garante èchiamato a governare. Tale eccentricitàrenderàmagari
in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il
comportamento ma ciòèuna conseguenza accidentale e non costituisce la reale
ragione dell'esclusione dell'imputazione oggettiva dell'evento. A ciòva
aggiunta solo una chiosa pertinente al caso in esame: l'effetto interruttivo
non ènecessariamente dovuto al comportamento incongruo del lavoratore, ma a
qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente
esorbitante rispetto a quelli che il garante èchiamato a governare.
Alla luce di tali principi èagevole cogliere l'esattezza della soluzione
del caso proposta dal Tribunale. E' infatti emerso che il rischio di caduta dei
lavoratori era stato governato in modo sostanzialmente appropriato.
L'impalcatura presentava alcune imperfezioni che, però, non hanno avuto alcun
ruolo negli accadimenti. E' pure emerso che la struttura era intatta poco prima
dell'avvio dell'attivitàlavorativa dalla quale èscaturito l'infortunio. Ancora,
ad iniziativa di persone diverse dai ricorrenti, quella impalcatura èstata
oggetto di una manomissione completamente estranea a qualunque standard di
ragionevolezza, totalmente sconsiderata; posto che i piani di camminamento
erano sorretti da esile fil di ferro che non era assolutamente in grado di
reggere il peso di una persona. In tale manomissione scriteriata èagevole
cogliere un rischio nuovo, o forse meglio altamente esorbitante rispetto
all'ordinario rischio di caduta, caratterizzato da repentinitàe non
prevedibilità. Di tale diverso rischio, drammaticamente concretizzatosi, gli
imputati non possono essere chiamati a rispondere alla stregua degli indicati
principi.
E d'altra parte erra la Corte d'appello quando esclude l'interruzione del
nesso causale sulla base della considerazione che il comportamento del
lavoratore non era abnorme. Si èinfatti visto che la detta interruzione si
rapporta alla diversitào incommensurabilitàdel rischio nuovo, che dipenda o
meno dal comportamento del lavoratore.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio nei confronti degli imputati
per non aver commesso il fatto.
5. L'appello del P.G. nei confronti del V. èstato ritenuto tardivo. Il
deposito della sentenza èstato comunicato il 7 giugno 2012 e l'impugnazione
èstata proposta solo il successivo 3 luglio e quindi senza l'osservanza del
termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. A: infatti la
sentenza seguita alla richiesta di patteggiamento èemessa in udienza in camera
di consiglio, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Tale
valutazione è immune da censure. Non è oggetto di contestazione che la sentenza
ex art. 444 c.p.p., è adottata in udienza in camera di consiglio ed è quindi
ricorribile nei termine di 15 giorni: il principio, invero, è consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte. La doglianza si basa sulla considerazione che
nei caso in esame la pronunzia in esame è stata adottata per così dire in
parallelo con quella resa nei confronti di altri imputati a seguito di giudizio
abbreviato. Ma tale contingenza, a ben vedere, non ha rilievo. I due giudizi
hanno proceduto con contestualità(probabilmente per esigenze di semplificazione
e speditezza) ma non hanno mai perso la loro identità: la sentenza ex art. 129
c.p.p., costituisce espressione di un potere riconosciuto al giudice anche nel
rito pattizio. Dunque, non si scorge alcuna ragione che possa indurre a derogare
alle regole in ordine al termine per impugnare. Il ricorso dell'accusa pubblica
va dunque rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A. C. e Am.Ma.
per non avere i medesimi commesso il fatto.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di V. V..
Cosìdeciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2015
martedì 5 aprile 2016
TRACCIA PARERE SULLA RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE E NESSO DI CAUSALITA.
RESPONSABILITA’ PER OMISSIONE E NESSO DI CAUSALITA’
Traccia parere.
Tizio affidava i lavori di rifacimento della facciata del proprio
appartamento alla Ditta Alfa, di cui Mevio era il legale rappresentante. I
lavori di intonacatura venivano subappaltati alla Beta Srl di cui era legale
rappresentante Sempronio. La società Beta aveva a sua volta incaricato la ditta
Omega, legale rappresentante Romolo, per l’installazione di un ponteggio.
Durante i lavori di intonacatura Caio,
dipendente della ditta Beta cadeva dal ponteggio mentre si trovava all’altezza
di oltre quattro metri riportando gravi lesioni personali. La caduta era stata
determinata da una sorta di riparazione provvisoria effettuata su un tratto
orizzontale dell'impalcatura, consistita nel fissaggio del piano di calpestio
con un fragile fil di ferro.
Sempronio, legale rappresentante della Beta, preoccupato per l’accaduto si
rivolge al vostro studio per chiedervi parere legale. In questa occasione vi
mostra una foto del ponteggio del giorno prima dell’evento in cui chiaramente
non vi è traccia della suddetta riparazione provvisoria, evidentemente operata
poco prima della caduta di Caio.
Il candidato rediga il parere.
CLICCA MI PIACE A DESTRA PER RICEVERE DOMANI LA SENTENZA RISOLUTIVA DEL PARERE.
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