Gentili amici,
avendo terminato con la precedente dispensa l’analisi
degli aspetti più salienti del reato in generale, con questa dispensa e con la
prossima intendo sottoporre alla vostra attenzione le questioni di diritto
penale speciale oggetto di analisi della Suprema Corte negli ultimi mesi.
Come al solito vi propongo nell’incipit della dispensa la
soluzione del parere assegnato nella precedente, scegliendola tra i pareri che
mi avete inviato per la correzione. In proposito non può farmi piacere
constatare un netto miglioramento nell’impostazione dei pareri che in molti
casi presentato incipit e conclusioni molto efficaci, che potrebbero ben
impressionare in sede d’esame.
Ricordatevi sempre di esporre tutte le posizioni della
giurisprudenza su un argomento, motivando la vostra scelta di campo in maniera
adeguata e corretta.
Mi scuso per alcuni ritardi nell’invio delle dispense che
spero di poter recuperare quanto prima.
Nel corso della prossima settimana si svolgerà altresì la prova finale.
Buon lavoro
Avv. Giulio Forleo
INDICE
Premessa……………………………………………….…..pag. 3
Svolgimento parere assegnato nella dispensa
precedente……pag. 4
Traccia: Truffa aggravata e indebita percezione di
erogazioni pubbliche....pag. 8
Soluzione traccia 1….…………………...…..….………….....pag.
9
Traccia: Maltrattamenti in famiglia e atti
persecutori…......pag. 13
Soluzione Traccia 2………………….…………......……….pag.
14
Traccia: Falsità ideologica commessa dal privato in
atto pubblico pag. 18
Soluzione Traccia 3……………….....…….………………..pag.
19
Traccia: Tolleranza abituale della
prostituzione…………pag. 20
Soluzione Traccia
4…………………..…………...………...pag. 21
Traccia: Maltrattamenti in famiglia: rapporto di
parafamiliarità.pag. 23
Soluzione Traccia 5…………………...………...…...………...pag.
24
Traccia: Responsabilità penale del direttore di una
rivista…pag. 27
Soluzione Traccia 6……………………..………..…..pag.
28
Traccia: Sostituzione di persona: esposizione
contrassegno invalidi.pag. 30
Soluzione Traccia 7……………………………………pag.
31
Traccia: Capo dell’equipe operatoria – Posizione di
garanzia pag. 34
Soluzione Traccia 8……………..……………….……...pag.
35
Traccia: Falsa testimonianza: esimente di cui
all’art. 384 c.p.…...pag. 38
Soluzione Traccia 9……………………………………pag.
39
Traccia: Elementi differenziali dell’estorsione e
concorso di reati...pag. 41
Soluzione Traccia
10………………………………..pag. 42
Traccia: Falso
grossolano………………………….pag. 44
Soluzione Traccia 11……………………………….pag.
45
Traccia: Morte o lesione come conseguenza d’altro
delitto..pag. 47
Soluzione Traccia 12……………………….pag.
48
Massime Cassazione 2012…………………pag.
50
Traccia da svolgere a
casa……………………pag. 51
TRACCIA “RISSA AGGRAVATA E CONCORSO ANOMALO”
(assegnata nella
precedente dispensa)
Nella serata del 22.4.07 CAIO ha avvertito
telefonicamente il suo amico TIZIO che al bar Gamma, sito in Montecatini Terme,
c'era SEMPRONIO, verso il quale TIZIO nutriva un forte risentimento, in quanto
la sua ragazza, tale MEVIA, in un periodo in cui egli era stato assente
dall'Italia, aveva avuto una relazione sentimentale con il SEMPRONIO.
Quest'ultimo era seduto ad un tavolo del bar assieme ai suoi amici GIORGIO,
Vladimiro e Daniela, fidanzata di Giorgio; ad un altro tavolo era seduto CAIO,
assieme ad altre persone.
TIZIO è giunto al bar armato di coltello e, senza
entrare, ha intimato al SEMPRONIO di uscire. I due hanno cominciato a
discutere; poi TIZIO ha colpito il SEMPRONIO con una coltellata alla regione
sottocostale. Sono a questo punto intervenuti gli amici dei due contendenti ed
è iniziata una rissa, nella quale si sono fronteggiati i due gruppi
contrapposti.
Secondo la testimonianza di Daniela, Giorgio, che
impugnava un bastone, simile ad una mazza di baseball, è stato afferrato da
dietro da CAIO, che gli ha messo una gamba fra le gambe, trascinandolo a terra
all'indietro; quindi CAIO, a terra supino, aveva sopra di sè pure supino
Giorgio, che impugnava il bastone; CAIO gli ha quindi bloccato le mani,
consentendo a TIZIO di gettarsi sul Giorgio, bloccare le sue gambe fra le sue
ginocchia e colpirlo ripetutamente al petto con il coltello, fino a provocarne
la morte.
Dopo di che TIZIO e CAIO si sono dati la fuga, per
essere poi fermati dalla p.g. il primo a Milano, il secondo a Bari, mentre
cercavano di lasciare l'Italia.
Caio si rivolge al vostro studio legale e vi chiede parere
motivato sulla propria posizione nella vicenda descritta.
POSSIBILE
SOLUZIONE
Viene richiesto parere legale in merito alla posizione di
Caio che la sera del 22.04.2009, dopo aver avvisato telefonicamente il suo
amico Tizio della presenza, nel bar Gamma, di Sempronio, con cui la sua
fidanzata Mevia aveva avuto una relazione sentimentale, rimase coinvolto in una
rissa nell’ambito della quale, venuto a contatto diretto con Giorgio, procedeva
a bloccargli le mani, mentre era supino su di sé, consentendo a Tizio di
colpirlo ripetutamente con il coltello fino a provocarne la morte.
Posto che materialmente l’omicidio è stato commesso da
Tizio, occorre capire se Caio debba rispondere solo del reato di rissa
aggravata od anche di concorso in omicidio e, nell’eventualità, se ricorra un
vero e proprio concorso morale o materiale ai sensi dell’art. 110 c.p. o, più
favorevolmente, un concorso anomalo con la relativa riduzione di pena di cui
all’art. 116 c.p..
Stando alla testimonianza di Daniela, la cui attendibilità
dovrà essere valutata nel corso del processo, essendo essa comunque la fidanzata
di Giorgio, pare inconfutabile la contestazione del reato di rissa, che si
configura quando un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani
con il proposito di ledersi reciprocamente (Cass., sez. V, 13 maggio 2004 n.
43524).
Tale reato, posto a tutela dell’incolumità individuale,
inoltre, per la sua sussistenza richiede che i partecipanti alla rissa devono
essere animati dal reciproco intento di recare offesa agli avversari, e la
reciprocità di cui innanzi, pare proprio dimostrata dal fatto che Giorgio impugnasse
un bastone, simile ad una mazza da baseball, e che Caio lo abbia afferrato da
dietro per impedirgli di usare il bastone.
Il caso di specie, invero, sembra però rientrare nel
secondo comma dell’art. 588 c.p. che disciplina la rissa aggravata, per il caso
in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali, prevedendo
la punibilità dei corrissanti per il solo fatto della partecipazione alla
rissa. Si tratta di un tipico caso di reato aggravato dall’evento, della cui
legittimità si è anche dubitato, in quanto l’evento aggravante sembra posto a
carico dei corrissanti a titolo di responsabilità oggettiva, cioè
indipendentemente da un legame doloso o colposo, ma la cui legittimità è stata
salvata dalla giurisprudenza, richiedendo la prevedibilità dell’evento
ulteriore.
Premesso ciò, se dovesse accertarsi che Caio fosse stato
in grado di prevedere almeno il fatto di lesioni, si dovrà accertare se i reati
di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso della rissa, siano elementi
costitutivi del reato di rissa aggravata o, in quanto titoli autonomi,
concorrono con il reato di cui all’art. 588, comma 2.
Su tale questione, risalente e consolidata giurisprudenza
ha ritenuto che tali reati più gravi non debbono essere contestati
autonomamente; più precisamente, la sezione V della Cassazione con sentenza 5
novembre 1974 - 10 marzo 1975 n. 2686, ha stabilito quanto segue: “il bene
tutelato dall’art. 588 c.p. è sempre l’incolumità personale, che è messa in
pericolo (ipotesi semplice) o che è lesa (ipotesi aggravata) da una violenta
contesa tra più persone, non si ha dunque titolo autonomo di reato diversamente
punito, ma un’ipotesi aggravata dello stesso reato, onde è possibile il
giudizio di comparazione tra circostanze”.
Però, sebbene la rissa possa concorrere materialmente con
qualsiasi delitto che non ne sia elemento costitutivo o circostanza aggravante,
Caio deve essere reso edotto della circostanza che, recente giurisprudenza ha
stabilito che il reato di rissa aggravata concorre con altri reati, come quelli di lesioni
personali e di omicidio.
Emerge, così, la seconda questione da affrontare, in
quanto occorre verificare se sussista la responsabilità di Caio a titolo di
concorso in omicidio ai sensi dell’art. 110 c.p. o a titolo di concorso anomalo
ex art. 116 c.p..
Il caso di cui si discute, sembra inquadrabile
nell’ambito del concorso anomalo, che si occupa del caso in cui il reato
commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, poiché il
fatto che Caio abbia preso parte alla rissa non dimostra che egli avesse voluto
il reato più grave dell’omicidio ai danni di Giorgio, in quanto egli era mosso
soltanto dall’intento di ledere.
La più favorevole ipotesi del concorso anomalo sembra
sussistere nel caso che ci occupa, poiché ne ricorrono i requisiti, ossia
l’adesione dell’agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione da
parte di altro concorrente di un reato diverso o più grave e l’esistenza di un
nesso causale, anche psicologico, tra la condotta dell’agente compartecipe e
l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi.
Onde evitare che ricadesse nelle ipotesi vietate di
responsabilità oggettiva, la giurisprudenza di legittimità, ormai unanime,
soffermandosi sul terzo requisito, ha ritenuto che “sussiste la responsabilità
a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., in ordine al reato più grave e
diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri
alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale
nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato
meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto
di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario
svolgersi e concatenarsi dei fatti umani,di quello concordato, senza peraltro
che l’agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio,
poiché in tal caso ricorrerebbe l’ipotesi di concorso ex art. 110 c.p.; inoltre
la prognosi postuma sulla prevedibilità
del diverso reato commesso dal ricorrente va effettuata in concreto valutando
la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è
svolta (Cass. sez. V, 8 luglio 2009 – 9 ottobre 2009 n. 39339).
Invero, per quanto astrattamente potrebbe sussistere la
responsabilità di Caio a titolo di concorso anomalo in omicidio, deve
segnalarsi che con una recente sentenza, la n. 31219 del 7 luglio 2009, la I sezione della Cassazione ha
ribadito quello’orientamento secondo il quale “il reato di rissa aggravata
concorre con altri reati, come quelli di lesioni e di omicidio, solo con
riferimento al corrissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui
confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o
morale ai sensi dell’art. 110 c.p., mentre nei confronti dei corrissanti
diversi dagli autori o coautori dei
reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e
non il concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p.”.
Diversamente, o altra parte della giurisprudenza,
distingue autonomamente le posizioni, quella dell’autore materiale
dell’omicidio che risponde indifferentemente a titolo dolo o di colpa, da quella degli altri corrissanti,
che rispondono di dolo misto o colpa, qualora siano stati in grado di
prevedere, accettandone l’eventualità, almeno un fatto di lesioni; così facendo
arriva a sostenere che la configurabilità del reato di rissa aggravata non è
idoneo ad escludere la ricorrenza anche del concorso anomalo (Cass., sez. I, 3
febbraio 2010 – 3 maggio 2010 n. 16762).
Dunque, sulla base di questa ricostruzione, il dolo
coprirebbe il reato base di rissa e la colpa cadrebbe sull’evento morte.
L’addebito a titolo di colpa richiede però in primis una
verifica sulla misura oggettiva della colpa, attraverso un giudizio sulla
prevedibilità e d evitabilità dell’evento alla stregua dell’agente modello, ed
in secondo luogo un’analisi della misura soggettiva della colpa.
Non potendo valutare la condotta di Caio alla stregua di
un agente modello, non avendo egli svolto un’attività socialmente utile ma
soprattutto non potendo individuare quali sarebbero le cautele che Caio avrebbe
dovuto adottare per lo svolgimento di un’attività che di per sé è illecita;
dovendo soggettivizzare questa ipotesi di responsabilità oggettiva per renderla
conforme all’art. 27 Cost., non rimane che prendere in considerazione la misura
soggettiva, valutando quindi la prevedibilità non alla stregua dell’homo eiusdem condicionis et professionis,
ma alla stregua del soggetto che commette il delitto, alla luce cioè di quelle
che sono le ulteriori conoscenze di Caio.
Sulla base di ciò, Caio potrebbe essere chiamato a
rispondere anche di concorso anomalo in omicidio, solo se sia possibile
prevedere in concreto l’evento morte, dunque solo se sia possibile dimostrare
che Caio avrebbe potuto concretamente prevedere che Tizio si sarebbe presentato
al bar con un coltello, e che il suo
intento non fosse solo quello di rimproverare Sempronio, ma anche di cagionare
la morte di quanti sarebbero accorsi in suo aiuto.
Sembra pertanto di poter concludere nel senso che, nel
processo a carico di Caio, si potrà insistere affinchè gli venga contestata la
sola ipotesi di rapina aggravata di cui all’art. 588, comma 2, in quanto per i
corrissanti diversi dall’autore materiale non è configurabile il concorso in
altri reati, che ne costituiscano i presupposti.
In secondo luogo, laddove al contrario si dovesse
ritenere che la rapina aggravata possa concorrere con i reati di lesioni e
omicidio, dovrà insistersi per una qualificazione del concorso di Caio ai sensi
dell’art. 116 c.p. (e non dell’ipotesi più grave di concorso morale o
materiale, di cui all’art. 110 c.p.), di cui potrà rispondere solo se si
dovesse accertare che l’evento morte fosse prevedibile in concreto.
Bravo....complimentiii
RispondiEliminaDavvero ben svolto!
RispondiEliminaIo sinceramente ero arrivato ad una diversa conclusione: avevo concluso per un concorso di Caio ex art. 110 c.p.c. facendo leva sul fatto che egli aveva assistito alla precedente coltellata che Tizio aveva inflitto a Sempronio (e dunque era a perfettamente conoscenza sia del possesso dell'arma da parte dell'amico, sia della facile propensione all'uso della medesima da parte dello stesso Tizio)e sul fatto che Caio aveva comunque tenuto fermo Giorgio, con ciò causalmente concorrendo all'evento anche psicologicamente alla luce della precedente considerazione.
Non so se sono stato chiaro (non sono un penalista)!
Le sarei grato se potesse darmi una Sua opinione su tale mia interpretazione.
Grazie
Nicolò