domenica 25 novembre 2012

MODULO PENALE IV



Gentili amici,
avendo terminato con la precedente dispensa l’analisi degli aspetti più salienti del reato in generale, con questa dispensa e con la prossima intendo sottoporre alla vostra attenzione le questioni di diritto penale speciale oggetto di analisi della Suprema Corte negli ultimi mesi.
Come al solito vi propongo nell’incipit della dispensa la soluzione del parere assegnato nella precedente, scegliendola tra i pareri che mi avete inviato per la correzione. In proposito non può farmi piacere constatare un netto miglioramento nell’impostazione dei pareri che in molti casi presentato incipit e conclusioni molto efficaci, che potrebbero ben impressionare in sede d’esame.
Ricordatevi sempre di esporre tutte le posizioni della giurisprudenza su un argomento, motivando la vostra scelta di campo in maniera adeguata e corretta.
Mi scuso per alcuni ritardi nell’invio delle dispense che spero di poter recuperare quanto prima.
Nel corso della prossima settimana si svolgerà altresì la prova finale.
Buon lavoro
Avv. Giulio Forleo 

INDICE
Premessa……………………………………………….…..pag. 3
Svolgimento parere assegnato nella dispensa precedente……pag. 4
Traccia: Truffa aggravata e indebita percezione di erogazioni pubbliche....pag. 8
Soluzione traccia 1….…………………...…..….………….....pag. 9
Traccia: Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori…......pag. 13
Soluzione Traccia 2………………….…………......……….pag. 14
Traccia: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico pag. 18
Soluzione Traccia 3……………….....…….………………..pag. 19
Traccia: Tolleranza abituale della prostituzione…………pag. 20
Soluzione Traccia 4…………………..…………...………...pag. 21
Traccia: Maltrattamenti in famiglia: rapporto di parafamiliarità.pag. 23
Soluzione Traccia 5…………………...………...…...………...pag. 24
Traccia: Responsabilità penale del direttore di una rivista…pag. 27
Soluzione Traccia 6……………………..………..…..pag. 28
Traccia: Sostituzione di persona: esposizione contrassegno invalidi.pag. 30
Soluzione Traccia 7……………………………………pag. 31
Traccia: Capo dell’equipe operatoria – Posizione di garanzia pag. 34
Soluzione Traccia 8……………..……………….……...pag. 35
Traccia: Falsa testimonianza: esimente di cui all’art. 384 c.p.…...pag. 38
Soluzione Traccia 9……………………………………pag. 39
Traccia: Elementi differenziali dell’estorsione e concorso di reati...pag. 41
Soluzione Traccia 10………………………………..pag. 42
Traccia: Falso grossolano………………………….pag. 44
Soluzione Traccia 11……………………………….pag. 45
Traccia: Morte o lesione come conseguenza d’altro delitto..pag. 47
Soluzione Traccia 12……………………….pag. 48
Massime Cassazione 2012…………………pag. 50
Traccia da svolgere a casa……………………pag. 51


TRACCIA  “RISSA AGGRAVATA E CONCORSO ANOMALO”
(assegnata nella precedente dispensa)
Nella serata del 22.4.07 CAIO ha avvertito telefonicamente il suo amico TIZIO che al bar Gamma, sito in Montecatini Terme, c'era SEMPRONIO, verso il quale TIZIO nutriva un forte risentimento, in quanto la sua ragazza, tale MEVIA, in un periodo in cui egli era stato assente dall'Italia, aveva avuto una relazione sentimentale con il SEMPRONIO. Quest'ultimo era seduto ad un tavolo del bar assieme ai suoi amici GIORGIO, Vladimiro e Daniela, fidanzata di Giorgio; ad un altro tavolo era seduto CAIO, assieme ad altre persone.
TIZIO è giunto al bar armato di coltello e, senza entrare, ha intimato al SEMPRONIO di uscire. I due hanno cominciato a discutere; poi TIZIO ha colpito il SEMPRONIO con una coltellata alla regione sottocostale. Sono a questo punto intervenuti gli amici dei due contendenti ed è iniziata una rissa, nella quale si sono fronteggiati i due gruppi contrapposti.
Secondo la testimonianza di Daniela, Giorgio, che impugnava un bastone, simile ad una mazza di baseball, è stato afferrato da dietro da CAIO, che gli ha messo una gamba fra le gambe, trascinandolo a terra all'indietro; quindi CAIO, a terra supino, aveva sopra di sè pure supino Giorgio, che impugnava il bastone; CAIO gli ha quindi bloccato le mani, consentendo a TIZIO di gettarsi sul Giorgio, bloccare le sue gambe fra le sue ginocchia e colpirlo ripetutamente al petto con il coltello, fino a provocarne la morte.
Dopo di che TIZIO e CAIO si sono dati la fuga, per essere poi fermati dalla p.g. il primo a Milano, il secondo a Bari, mentre cercavano di lasciare l'Italia.
Caio si rivolge al vostro studio legale e vi chiede parere motivato sulla propria posizione nella vicenda descritta.

POSSIBILE SOLUZIONE

Viene richiesto parere legale in merito alla posizione di Caio che la sera del 22.04.2009, dopo aver avvisato telefonicamente il suo amico Tizio della presenza, nel bar Gamma, di Sempronio, con cui la sua fidanzata Mevia aveva avuto una relazione sentimentale, rimase coinvolto in una rissa nell’ambito della quale, venuto a contatto diretto con Giorgio, procedeva a bloccargli le mani, mentre era supino su di sé, consentendo a Tizio di colpirlo ripetutamente con il coltello fino a provocarne la morte.
Posto che materialmente l’omicidio è stato commesso da Tizio, occorre capire se Caio debba rispondere solo del reato di rissa aggravata od anche di concorso in omicidio e, nell’eventualità, se ricorra un vero e proprio concorso morale o materiale ai sensi dell’art. 110 c.p. o, più favorevolmente, un concorso anomalo con la relativa riduzione di pena di cui all’art. 116 c.p..
Stando alla testimonianza di Daniela, la cui attendibilità dovrà essere valutata nel corso del processo, essendo essa comunque la fidanzata di Giorgio, pare inconfutabile la contestazione del reato di rissa, che si configura quando un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente (Cass., sez. V, 13 maggio 2004 n. 43524).
Tale reato, posto a tutela dell’incolumità individuale, inoltre, per la sua sussistenza richiede che i partecipanti alla rissa devono essere animati dal reciproco intento di recare offesa agli avversari, e la reciprocità di cui innanzi, pare proprio dimostrata dal fatto che Giorgio impugnasse un bastone, simile ad una mazza da baseball, e che Caio lo abbia afferrato da dietro per impedirgli di usare il bastone.
Il caso di specie, invero, sembra però rientrare nel secondo comma dell’art. 588 c.p. che disciplina la rissa aggravata, per il caso in cui nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali, prevedendo la punibilità dei corrissanti per il solo fatto della partecipazione alla rissa. Si tratta di un tipico caso di reato aggravato dall’evento, della cui legittimità si è anche dubitato, in quanto l’evento aggravante sembra posto a carico dei corrissanti a titolo di responsabilità oggettiva, cioè indipendentemente da un legame doloso o colposo, ma la cui legittimità è stata salvata dalla giurisprudenza, richiedendo la prevedibilità dell’evento ulteriore.
Premesso ciò, se dovesse accertarsi che Caio fosse stato in grado di prevedere almeno il fatto di lesioni, si dovrà accertare se i reati di lesioni personali e omicidio, commessi nel corso della rissa, siano elementi costitutivi del reato di rissa aggravata o, in quanto titoli autonomi, concorrono con il reato di cui all’art. 588, comma 2.
Su tale questione, risalente e consolidata giurisprudenza ha ritenuto che tali reati più gravi non debbono essere contestati autonomamente; più precisamente, la sezione V della Cassazione con sentenza 5 novembre 1974 - 10 marzo 1975 n. 2686, ha stabilito quanto segue: “il bene tutelato dall’art. 588 c.p. è sempre l’incolumità personale, che è messa in pericolo (ipotesi semplice) o che è lesa (ipotesi aggravata) da una violenta contesa tra più persone, non si ha dunque titolo autonomo di reato diversamente punito, ma un’ipotesi aggravata dello stesso reato, onde è possibile il giudizio di comparazione tra circostanze”.
Però, sebbene la rissa possa concorrere materialmente con qualsiasi delitto che non ne sia elemento costitutivo o circostanza aggravante, Caio deve essere reso edotto della circostanza che, recente giurisprudenza ha stabilito che il reato di rissa aggravata concorre  con altri reati, come quelli di lesioni personali e di omicidio.
Emerge, così, la seconda questione da affrontare, in quanto occorre verificare se sussista la responsabilità di Caio a titolo di concorso in omicidio ai sensi dell’art. 110 c.p. o a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p..
Il caso di cui si discute, sembra inquadrabile nell’ambito del concorso anomalo, che si occupa del caso in cui il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, poiché il fatto che Caio abbia preso parte alla rissa non dimostra che egli avesse voluto il reato più grave dell’omicidio ai danni di Giorgio, in quanto egli era mosso soltanto dall’intento di ledere.
La più favorevole ipotesi del concorso anomalo sembra sussistere nel caso che ci occupa, poiché ne ricorrono i requisiti, ossia l’adesione dell’agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso o più grave e l’esistenza di un nesso causale, anche psicologico, tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso e più grave in concreto verificatosi.
Onde evitare che ricadesse nelle ipotesi vietate di responsabilità oggettiva, la giurisprudenza di legittimità, ormai unanime, soffermandosi sul terzo requisito, ha ritenuto che “sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p., in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani,di quello concordato, senza peraltro che l’agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe l’ipotesi di concorso ex art. 110 c.p.; inoltre la  prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal ricorrente va effettuata in concreto valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta (Cass. sez. V, 8 luglio 2009 – 9 ottobre 2009 n. 39339).
Invero, per quanto astrattamente potrebbe sussistere la responsabilità di Caio a titolo di concorso anomalo in omicidio, deve segnalarsi che con una recente sentenza, la n. 31219 del 7 luglio 2009, la I sezione della Cassazione ha ribadito quello’orientamento secondo il quale “il reato di rissa aggravata concorre con altri reati, come quelli di lesioni e di omicidio, solo con riferimento al corrissante autore degli ulteriori fatti e a coloro nei cui confronti siano eventualmente ravvisabili gli estremi del concorso materiale o morale ai sensi dell’art. 110 c.p., mentre nei confronti dei corrissanti diversi  dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile la speciale fattispecie di rissa aggravata e non il concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 c.p.”.
Diversamente, o altra parte della giurisprudenza, distingue autonomamente le posizioni, quella dell’autore materiale dell’omicidio che risponde indifferentemente a titolo  dolo o di colpa, da quella degli altri corrissanti, che rispondono di dolo misto o colpa, qualora siano stati in grado di prevedere, accettandone l’eventualità, almeno un fatto di lesioni; così facendo arriva a sostenere che la configurabilità del reato di rissa aggravata non è idoneo ad escludere la ricorrenza anche del concorso anomalo (Cass., sez. I, 3 febbraio 2010 – 3 maggio 2010 n. 16762).
Dunque, sulla base di questa ricostruzione, il dolo coprirebbe il reato base di rissa e la colpa cadrebbe sull’evento morte.
L’addebito a titolo di colpa richiede però in primis una verifica sulla misura oggettiva della colpa, attraverso un giudizio sulla prevedibilità e d evitabilità dell’evento alla stregua dell’agente modello, ed in secondo luogo un’analisi della misura soggettiva della colpa.
Non potendo valutare la condotta di Caio alla stregua di un agente modello, non avendo egli svolto un’attività socialmente utile ma soprattutto non potendo individuare quali sarebbero le cautele che Caio avrebbe dovuto adottare per lo svolgimento di un’attività che di per sé è illecita; dovendo soggettivizzare questa ipotesi di responsabilità oggettiva per renderla conforme all’art. 27 Cost., non rimane che prendere in considerazione la misura soggettiva, valutando quindi la prevedibilità non alla stregua dell’homo eiusdem condicionis et professionis, ma alla stregua del soggetto che commette il delitto, alla luce cioè di quelle che sono le ulteriori conoscenze di Caio.
Sulla base di ciò, Caio potrebbe essere chiamato a rispondere anche di concorso anomalo in omicidio, solo se sia possibile prevedere in concreto l’evento morte, dunque solo se sia possibile dimostrare che Caio avrebbe potuto concretamente prevedere che Tizio si sarebbe presentato al bar con un coltello, e che  il suo intento non fosse solo quello di rimproverare Sempronio, ma anche di cagionare la morte di quanti sarebbero accorsi in suo aiuto.
Sembra pertanto di poter concludere nel senso che, nel processo a carico di Caio, si potrà insistere affinchè gli venga contestata la sola ipotesi di rapina aggravata di cui all’art. 588, comma 2, in quanto per i corrissanti diversi dall’autore materiale non è configurabile il concorso in altri reati, che ne costituiscano i presupposti.
In secondo luogo, laddove al contrario si dovesse ritenere che la rapina aggravata possa concorrere con i reati di lesioni e omicidio, dovrà insistersi per una qualificazione del concorso di Caio ai sensi dell’art. 116 c.p. (e non dell’ipotesi più grave di concorso morale o materiale, di cui all’art. 110 c.p.), di cui potrà rispondere solo se si dovesse accertare che l’evento morte fosse prevedibile in concreto. 

2 commenti:

  1. Davvero ben svolto!
    Io sinceramente ero arrivato ad una diversa conclusione: avevo concluso per un concorso di Caio ex art. 110 c.p.c. facendo leva sul fatto che egli aveva assistito alla precedente coltellata che Tizio aveva inflitto a Sempronio (e dunque era a perfettamente conoscenza sia del possesso dell'arma da parte dell'amico, sia della facile propensione all'uso della medesima da parte dello stesso Tizio)e sul fatto che Caio aveva comunque tenuto fermo Giorgio, con ciò causalmente concorrendo all'evento anche psicologicamente alla luce della precedente considerazione.
    Non so se sono stato chiaro (non sono un penalista)!
    Le sarei grato se potesse darmi una Sua opinione su tale mia interpretazione.
    Grazie
    Nicolò

    RispondiElimina