PREMESSA
Gentili amici,
come anticipato nella precedente dispensa in questo modulo ci occuperemo di
Responsabilità “contrattuale” ed “extracontrattuale”.
In particolar modo, potrete studiare le ultime pronunce della Cassazione su
argomenti di estrema attualità come il diritto del concepito “a non nascere se non sano” ovvero la
responsabilità dei maestri per danni subiti da minorenni sotto la loro
vigilanza. Questi argomenti, e tanti altri, si pongono come obiettivo quello di
fornirvi una esaustiva panoramica delle varie forme di responsabilità
disciplinate dal nostro codice civile e dei conseguenti tentativi di
catalogazione da parte della giurisprudenza di legittimità
In aggiunta alle due dispense previste da programma vi fornisco anche una
raccolta di sentenze riguardanti l’art. 1223 c.c, estratta dal CODICE CIVILE COMMENTATO che, insieme ai miei
collaboratori, ho realizzato per voi e che tra
pochi giorni sarà in vendita su Amazon al prezzo di 7 euro!
Vi anticipo che detto codice non andrà a sostituire i codici commentati
tradizionali, ma vi darà un focus specifico su tutte le sentenze del 2011 e
2012 della Suprema Corte in modo tale che possiate essere pronti ad affrontare
qualsiasi argomento in sede di esame.
A presto
Avv. Giulio Forleo
INDICE
Premessa………………………………………………………pag.
3
Svolgimento parere
assegnato nella dispensa precedente….pag. 4
Traccia: Responsabilità
civile dei maestri e dei precettori…pag. 7
Soluzione Traccia 1…………………………………………Pag.
8
Traccia: Concorso colposo
del minore danneggiato.……pag. 19
Soluzione Traccia 2……………………………………….pag.
20
Traccia: Danno non
patrimoniale da vacanza rovinata….pag. 27
Soluzione Traccia 3……………...……………………….pag.
28
Traccia: Responsabilità
medica……..……………………..pag. 34
Soluzione Traccia 4……………………………………pag.
35
Traccia: Danno da nascita
indesiderata………………………pag. 44
Soluzione traccia 5……………………………………………..pag.
45
Traccia: Contratto di
spedalità e obblighi di protezione……..pag. 73
Soluzione Traccia 6……………………………………………pag.
74
Traccia: Responsabilità per
esercizio di attività pericolosa….pag. 77
Soluzione Traccia 7……………………………………………pag.
78
Traccia: Responsabilità da
cose in custodia…………………..pag. 79
Soluzione Traccia 8……………………………………………pag.
80
Traccia: Danno cagionato da
animali…………………………..pag. 82
Soluzione Traccia 9………………………………………………pag.
83
Traccia da svolgere a
casa…...…………………………………..pag. 85
TRACCIA “PACTUM FIDUCIAE” E DONAZIONE INDIRETTA
(assegnata nella precedente dispensa)
Tizio aveva acquistato da Sempronio, con scrittura privata autenticata,
un‘azienda Ristorante. A causa di disavventure giudiziarie che non gli
permettevano di svolgere alcuna attività, esercitando la facoltà prevista in
contratto, aveva sciolto la riserva e nominato come proprietaria la figlia
Mevia, continuando tuttavia a condurre personalmente la gestione dell'attività
e curando i rapporti con il venditore, cui corrispondeva alle scadenze pattuite
il prezzo. Successivamente, essendo intervenute delle incomprensioni tra padre
e figlia, Tizio adiva il Tribunale per l‘accertamento del carattere fiduciario
dell'intestazione dell'azienda ristorante in capo alla figlia Mevia.
Mevia si rivolge al vostro studio
legale:
a) per ottenere un parere motivato sulla vicenda;
b) per costituirsi in giudizio e far valere le proprie ragioni.
POSSIBILE SOLUZIONE
(Estratta dai compiti corretti)
La
controversia in esame attiene ad una domanda promossa al fine di accertare la
natura fiduciaria dell’intestazione di un ristorante in capo alla figlia Mevia
da colui che, invece, sosteneva di essere il vero proprietario ossia il padre
Tizio. Questi, a causa di disavventure giudiziarie che lo avevano interessato,
non poteva formalmente comparire nell’asse proprietario del ristorante pur
continuando, nei fatti, a gestirlo personalmente insieme ai rapporti con il
venditore e a pagare le rate di prezzo pattuite.
La
vicenda in esame coinvolge gli istituti giuridici del negozio fiduciario e
della donazione indiretta la cui preliminare analisi è fondamentale al fine di individuare correttamente il
negozio giudico stipulato da Tizio con la figlia Mevia e per l’effetto la
fondatezza o meno della sua pretesa.
Con
il contratto fiduciario un soggetto (detto fiduciante) trasferisce ad un altro
soggetto (detto fiduciario) la proprietà di un bene (immobile, titoli azionari,
denaro ecc..) con l’accordo (detto pactum fiduciae) che il fiduciario farà un
determinato uso del bene stesso (amministrare il bene e alla fine della
gestione ritrasferire il patrimonio la fiduciante, o trasferire il bene ad un
terzo designato dal fiduciante ecc.).
Il
fiduciario, che può essere una persona fisica o giuridica, diventa effettivo
titolare del diritto trasferitogli ma la sua titolarità è strumentale ed è
limitata dall’obbligazione assunta verso il fiduciante con il pactum fiduciae
di fare del bene l’uso convenuto.
Gli
scopi che possono essere perseguiti con tale istituto sono molteplici. Ad
esempio, il fiduciante attraverso la “copertura” del fiduciario vuole compiere operazioni patrimoniali con la
massima riservatezza oppure altro scopo potrebbe essere, soprattutto in ambito
societario, quello del fiduciante di non apparire come socio e perciò intesta
le partecipazioni sociali al fiduciario che esegue le disposizioni dello
stesso.
Se
lo scopo del fiduciante è quello di eludere, usando lo “schermo” del fiduciario,
un divieto legislativo, il contratto fiduciario è nullo in quanto in frode alla
legge (art.1344).
Se
il fiduciario si rifiuta, al termine del rapporto, di ritrasferire il bene al
fiduciante, quest’ultimo può ottenere una sentenza (art.2932c.c.) che opera il
ritrasferimento dello stesso.
Può
invece accadere che il fiduciario, quale pieno titolare, alieni a terzi il bene
in violazione del pactum fiduciae. La giurisprudenza ritiene che, in questo
caso, il fiduciante non possa opporre al terzo l’esistenza del pactum fiduciae
allo scopo di recuperare il bene poiché l’accordo tra fiduciante e fiduciario
genera un’obbligazione che, secondo i principi generali, può essere fatta
valere solo nei confronti del fiduciario. Pertanto il terzo acquista con
effetto pieno, anche se è in mala fede, e il fiduciante ha solo diritto a
pretendere dal fiduciario il risarcimento del danno.
Ciò
premesso è importante interrogarsi, ai fini della risoluzione della
controversia in esame, se il pactum fiduciae contenente la capitalizzazione di
tutti gli obblighi per i quali il fiduciario si impegna, debba avere una forma
particolare ai fini della sua validità, specie laddove l’accordo fiduciario concerne beni immobili,
atteso che l’art.1350 c.c. dispone, a pena di nullità, la forma scritta per i
contratti che trasferiscono la proprietà degli immobili.
Sul
punto la giurisprudenza (si veda in tal senso Cass. Civ. sez. II sentenza n.
10163/2011) ha affermato che se il pactum fiduciae è collegato alla
compravendita di beni immobili, occorre che esso risulti da atto in forma
scritta “ad substantiam” atteso che esso è equiparabile ad un contratto
preliminare per il quale l’art.1351 c.c. impone la stessa forma del contratto
definitivo. Alla mancanza di detta forma consegue l’invalidità del pactum
fiduciae e l’inidoneità a far nascere qualunque obbligo giuridico di
ritrasferimento in capo al fiduciario.
Per
quanto concerne la donazione indiretta che è l’altro istituto interessato dal
caso in esame, essa si realizza ogni qual volta un soggetto, per spirito di liberalità,
arricchisce un altro soggetto attraverso l’uso indiretto di un atto che, di per
sé, non è donazione. Nella donazione indiretta, dunque, la causa tipica
(arricchimento del donatario e impoverimento del patrimonio del donante) viene
realizzata attraverso un negozio diverso la cui validità è solo condizionata
dal rispetto dei requisiti di forma e sostanza relativi all’atto impiegato per
conseguire, indirettamente, l’intento liberale.
Alle
donazioni indirette si applicano tutte le norme relative alla donazione diretta
eccetto quelle relative alla forma. Infatti come si evince dall’art.1875 c.c.
le donazioni indirette sono valide anche se non risultino vestite da atto
pubblico.
Secondo
la Cassazione, ogni qual volta il trasferimento di una res non è sorretto da un intento liberale e la posizione di
titolarità creata in capo al beneficiario è soltanto provvisoria e strumentale
al ritrasferimento a vantaggio del disponente, non si può parlare di donazione
né diretta né indiretta ma di intestazione fiduciaria. Tuttavia il pacutum
ficiae non può essere presunto ma deve essere provato. Là dove manchi la prova
dell’esistenza di un patto contenente l’obbligo di ritrasferimento in favore
del fiduciante, il negozio intercorso tra le parti non può qualificarsi come fiduciario.
La prova dell’accordo fiduciario non deriva
automaticamente dalla circostanza che il bene sia stato acquistato con denaro
dello stipulante.
Nel
caso in cui un soggetto, stipuli un contratto di compravendita pagando o
impegnandosi a pagare il relativo prezzo e provveda ad effettuare la
dichiarazione di nomina di cui si era riservato la facoltà al momento della
conclusione del contratto, sostituendo a sé, quale destinatario degli effetti
negoziali, il beneficiario della liberalità, rendendo quest’ultimo acquirente e
intestatario del bene, si realizza una donazione indiretta attraverso l’uso di
più negozi, tra di loro diversi ma collegati. (Cass.Civ.sez.II sentenza n.3134
del 29 febbraio 2012).
Alla
luce della giurisprudenza richiamata sembrerebbe priva di fondamento la pretesa
di Tizio volta ad ottenere una pronuncia che dichiari l’intestazione fiduciaria
del ristorante trasferito alla figlia Mevia.
In
primo luogo la configurabilità della donazione indiretta la si evince non solo
dalla circostanza che Tizio ha pagato il corrispettivo con denaro proprio
realizzando così la causa tipica della donazione (depauperamento del patrimonio
di Tizio e arricchimento di Mevia) ma anche dall’intestazione della relativa
titolarità in favore della figlia Mevia la quale, con l’accettazione, è
divenuta parte in senso sostanziale del contratto.
La
dichiarazione di nomina di Mevia e la sua successiva accettazione non sono
stati accompagnati da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata
di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di
altro soggetto da costui designato. Non pare, infatti, sussistere alcun
effettivo e certo riscontro in ordine all’esistenza di un accordo fiduciario.
A
ciò si aggiunga che l’invocato patto fiduciario concernente un bene immobile è
affetto da nullità per carenza di forma scritta ad substantiam e, come tale, è
inidoneo a far nascere qualunque obbligo giuridico in capo alla figlia Mevia
circa il ritrasferimento della proprietà del ristorante a favore del padre.
Tizio,
per escludere la configurabilità della donazione indiretta, non potrebbe
nemmeno invocare la circostanza che il trasferimento difetta della forma
dell’atto pubblico perché, come già dichiarato in premessa, la donazione
indiretta è esente da tale forma.
In
conclusione, lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza dovrebbero
rassicurare Mevia sulla intangibilità del proprio diritto di proprietà
acquisito dal padre Mevio.
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